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Sentenza

RESPONSABILITÀ SANITARIA Infezioni nosocomiali – Prova...
RESPONSABILITÀ SANITARIA Infezioni nosocomiali – Prova
In applicazione del principio della vicinanza della prova, la mancata produzione della documentazione richiesta può integrare presunzione di responsabilità.

    Tribunale di Roma, sezione XIII, 5 marzo 2026, n. 3386
di € 4.000,00, ed alle spese di acconto versate ai
 
### nella misura

di € 2.684,00, nonché oltre al saldo delle competenze di
 
###

ancora non pervenuto, per totale € 244.259,39, come indicato in

premessa, salva diversa somma che verrà riconosciuta in corso di

causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria; • Con vittorie di

spese e competenze come per legge.” Per parte convenuta: “
###

l'###mo ### adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e

deduzione, così provvedere. In via pregiudiziale: - ### che le

difese articolate dall'### resistente richiedono un'istruttoria non

sommaria e fissare, pertanto, con ordinanza non impugnabile, la

conversione del rito da sommario in ordinario, fissando a tal fine

l'udienza ex art. 183 c.p.c., per le ragioni di cui in narrativa. In via

preliminare: - ### la rinnovazione della C.T.U. medico legale, con

diverso
 
Collegio,
 
per
 
la
 
non
 
correttezza
 
delle
 
conclusioni
 
ivi

raggiunte, non solo alla luce delle note critiche trasmesse ai ###,

ma
 
anche
 
alla
 
luce
 
della
 
contraddittorietà
 
della
 
stessa
 
con
 
la

relazione peritale dei consulenti tecnici della ### la quale giunge

a conclusioni diametralmente opposte. Ciò a maggior riprova del

fatto
 
che
 
un
 
procedimento
 
ordinario
 
consentirebbe,

definitivamente, di far luce sulla vicenda. - In subordine si chiede

che i C.T.U. siano chiamati a chiarimenti in contraddittorio; Nel

merito: - ### la domanda presentata dai ricorrenti contro la ###

1, in quanto infondata in fatto ed in diritto, per insussistenza del

nesso causale, non provato, tra l'operato del personale sanitario

coinvolto
 
presso
 
l'###
 
-
 
sia
 
in
 
relazione
 
all'esecuzione

dell'intervento, comprensivo della profilassi antisettica pre, intra e

post-operatoria,
 
sia
 
in
 
relazione
 
alla
 
successiva
 
diagnosi
 
di

endoftalmite - e i danni patiti dal ### con conseguente rigetto

della
 
richiesta
 
risarcitoria
 
-
 
In
 
via
 
subordinata,
 
nella
 
denegata

ipotesi
 
in
 
cui
 
la
 
###
 
1
 
venisse
 
comunque
 
considerata

responsabile, il risarcimento andrà parametrata esclusivamente al

periodo di vita del ### per le ragioni sin qui ribadite. Pertanto si

chiede sia ridotta considerevolmente la quantificazione del danno

da liquidare. Con vittoria di spese e compensi professionali.”

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., ritualmente notificato, ### e

### rispettivamente coniuge e figli di ### nato a ### il ### ed

ivi deceduto il ###, hanno convenuto in giudizio in qualità di eredi,

avanti l'intestato Tribunale, l'### 1 per ivi sentire accertare la

responsabilità della stessa in relazione all'intervento chirurgico per

il trattamento di cataratta eseguito nei confronti del de cuius, in

data
 
###
 
presso
 
il
 
###
 
di
 
###
 
per
 
la
 
mancata
 
tempestiva

diagnosi di ### post-chirurgica e per l'infezione nosocomiale da

streptococcus sanguinis contratta presso la struttura ospedaliera

con conseguente condanna di parte resistente al risarcimento dei

danni patrimoniali e non patrimoniali, iure hereditatis, quantificati

in
 
co
mplessivi
 
€244.259,39
 
ovvero
 
nella
 
somma
 
ritenuta
 
di

giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

A sostegno della domanda parte ricorrente esponeva che: -in data

### veniva sottoposto presso il ### di ### facente parte della

### 1, ad intervento chirurgico per il trattamento di cataratta

all'occhio destro; -al termine dell'operazione, eseguita dal dott.

###
 
il
 
paziente
 
veniva
 
dimesso
 
nella
 
stessa
 
giornata

dell'intervento, senza che venisse comunicata alcuna complicanza

o
 
problematica;
 
-il
 
giorno
 
successivo
 
all'intervento,
 
il
 
paziente

tornava presso il citato ### per sottoporsi a visita di controllo,

all'esito
 
della
 
quale,
 
nonostante
 
presentasse
 
un
 
“subedema

corneale diffuso”, veniva rimandato a casa senza alcuna terapia

farmacologica; -in data ### eseguiva una nuova visita di controllo

presso il ### di ### che evidenziava la presenza di un subedema

corneale diffuso. Anche in tale cir(...)nza, veniva rimandato a casa,

senza alcuna prescrizione medica; -a causa del fortissimo dolore,

appena rientrato in ### nella stessa giornata del 07.04.2017,

###
 
si
 
vedeva
 
costretto
 
a
 
sottoporsi
 
ad
 
un
 
controllo
 
urgente

presso la struttura sanitaria “
### del ### - ### (...)
” di
 
###

effettuata ad opera dell'oculista, Dott. ### all'esito del quale, il

paziente veniva sollecitato a rivolgersi con massima urgenza al

###
 
dell'###
 
di
 
###
 
-pertanto,
 
nella
 
medesima
 
giornata
 
il

paziente veniva nuovamente accompagnato da ### a ### presso

l'### dove la stessa notte veniva sottoposto ad un intervento

urgente di ### con iniezione di olio silicone al posto del corpo

vitreo, a causa di una infezione che aveva colpito l'occhio oggetto
dell'intervento chirurgico del 04.04.2017; -a seguito di tali eventi,

il paziente riportava la perdita della vista all'occhio destro; -in

particolare,
 
l'intervento
 
del
 
04.04.2017
 
a
 
carattere
 
routinario

effettuato all'interno del ### di ### dava luogo alla rottura della

capsula
 
posteriore
 
ed
 
alla
 
contaminazione
 
oculare
 
da
 
batterio

streptococco
 
sanguinis,
 
quale
 
tipica
 
infezione
 
ospedaliera,
 
con

conseguente
 
perdita
 
del
 
senso
 
della
 
vista
 
all'occhio
 
destro
 
e

contestuali lancinanti dolori, con relativo danno biologico, nonché

gravissima forma di sofferenza psicologica, con difficoltà anche

nelle
 
relazioni
 
quotidiane;
 
-in
 
data
 
###
 
decedeva
 
per
 
cause

indipendenti
 
dai
 
fatti
 
oggetto
 
di
 
causa;
 
-veniva
 
instaurato

procedimento
 
di
 
ATP
 
ex
 
art.
 
696
 
bis
 
c.p.c.
 
recante
 
n.r.g.

58076/2020 nell'ambito del quale veniva espletata CTU medico-

legale
 
svolta
 
dai
 
dott.ri
 
###
 
(medico
 
chirurgo
 
specialista
 
in

oftalmologia)
 
e
 
###
 
(medico
 
chirurgo
 
specialista
 
in
 
medicina

legale e in malattie infettive).

Sosteneva parte ricorrente che la mancata tempestiva diagnosi

della ### post - chirurgica, da parte dei medici operanti presso

struttura
 
sanitaria
 
resistente
 
e
 
l'infezione
 
nosocomiale
 
da

streptococcus
 
sanguinis
 
contratta
 
presso
 
la
 
struttura
 
stessa

avevano condotto il paziente alla cecità all'occhio destro.
 
2. Con

comparsa di risposta si costituiva in giudizio l'### 1, contestando

tutto quanto ex adverso eccepito, dedotto e prodotto, in quanto

infondato in fatto ed in diritto.

In via preliminare, chiedeva
 
disporsi
 
la conversione
 
del rito in

ordinario
 
sostenendo
 
la
 
necessità
 
di
 
rinnovare
 
la
 
consulenza

tecnica d'ufficio svolta nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c.,

poiché le conclusioni sarebbero state in contrasto con la perizia

disposta dal Pubblico Ministero in sede penale, che aveva escluso

qualunque responsabilità dei sanitari.

Nel merito, contestava la ricostruzione della vicenda proposta dai

ricorrenti, sostenendo la piena correttezza dell'operato medico. A

tal riguardo, sottolineava che la rottura della capsula posteriore

verificatasi
 
durante
 
l'intervento
 
di
 
cataratta
 
doveva
 
qualificarsi

come una complicanza nota in letteratura: evenienza prevedibile,

ma
 
non
 
evitabile,
 
e
 
comunque
 
compatibile
 
con
 
una
 
condotta

chirurgica conforme alle leges artis. Parimenti, veniva rivendicata
la correttezza dell'intera profilassi antisettica e antibiotica, sia nella

fase
 
intraoperatoria
 
sia
 
nei
 
controlli
 
successivi.
 
Quanto
 
alla

successiva endoftalmite, la resistente escludeva qualsiasi ritardo

diagnostico. ### la ricostruzione della struttura, al controllo del

07.04.2017 non erano ancora presenti segni clinici indicativi di

infezione, la quale può insorgere e progredire molto rapidamente

nel
 
giro
 
di
 
poche
 
ore.
 
###
 
sarebbe
 
stata
 
infatti
 
riconosciuta

tempestivamente non appena divenuta obiettivabile, e il paziente

veniva immediatamente ricoverato e sottoposto a vitrectomia, nel

rispetto dei protocolli
 
clinici.
 
Sulla
 
base
 
di tali argomentazioni,

l'### 1 evidenziava l'assenza del nesso di causalità tra l'operato

dei sanitari e i danni lamentati dai ricorrenti, contestando altresì il

quantum debeatur richiesto.
 
3. All'udienza del 05.07.2022 il ###

disponeva il mutamento del rito in ordinario.
 
4. La causa veniva

documentalmente istruita mediante acquisizione, tra l'altro, della

CTU medico legale disposta in sede di ### 5. Dopo alcuni rinvii e

mutato l'organo giudicante, la causa passava in decisione in data

### all'esito dell'udienza a trattazione scritta del 12.11.2025 con

concessione
 
dei
 
termini
 
ex
 
art.
 
190
 
c.p.c.
 
per
 
il
 
deposito
 
di

comparse conclusionali e memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

6. Nel merito la domanda attorea risulta parzialmente fondata e

deve
 
essere
 
accolta
 
nei
 
termini
 
che
 
seguono.
 
7.
 
In
 
base
 
al

contenuto
 
degli
 
atti
 
introduttivi,
 
il
 
thema
 
decidendum
 
verte

sull'accertamento
 
della
 
dedotta
 
responsabilità
 
della
 
struttura

sanitaria convenuta per le prestazioni rese a ### in occasione

dell'intervento di cataratta eseguito il ### presso il ### di ###

con particolare riferimento alla mancata tempestiva diagnosi di

endoftalmite
 
post-chirurgica
 
e
 
all'insorgenza
 
di
 
un'infezione

nosocomiale da ### sanguinis.
 
8. Appare opportuno premettere

che la presente controversia, vertente su fatti accaduti nell'aprile

del 2017 (04.04.2017), soggiace all'applicazione della ### n. 17

dell'8 marzo 2017 (cd. ### entrata in vigore il 1°aprile 2017.

In particolare, antecedentemente all'entrata in vigore della ###

era consolidato l'orientamento giurisprudenziale che qualificava la

responsabilità
 
della
 
struttura
 
sanitaria
 
come
 
responsabilità
contrattuale ex art. 1218 c.c., sul presupposto che l'accettazione

del paziente in struttura sanitaria, ai fini del ricovero o di una visita

ambulatoriale,
 
comportasse
 
la
 
conclusione
 
di
 
un
 
contratto

spedalità
 
e
 
di
 
assistenza
 
sanitaria
 
comprendente
 
prestazioni

primarie
 
di
 
carattere
 
medico
 
sanitario
 
ma
 
anche
 
prestazioni

accessorie.

A
 
questo
 
proposito,
 
occorre
 
precisare
 
che
 
struttura
 
sanitaria

risponde "in via diretta" nel caso di danno provocato da inefficienza

organizzativa (ad es. malfunzionamento delle apparecchiature),

dunque
 
per
 
gli
 
obblighi
 
accessori
 
connessi
 
alla
 
prestazione

principale, configurandosi il c.d. danno da disorganizzazione ed

invero,
 
risponde
 
in
 
via
 
indiretta,
 
nelle
 
ipotesi
 
di
 
obbligazioni

"mediche" in senso stretto (con riferimento dunque ad interventi

diagnostici e/o terapeutici), ai sensi dell'art. 1228 c.c. per il fatto

commesso dagli "ausiliari" ###.

Quanto
 
alla
 
responsabilità
 
dei
 
medici,
 
nonostante
 
i
 
dubbi

interpretativi registratisi, sia in dottrina che in giurisprudenza, è

stato prevalente anche in questo caso l'orientamento per cui la

responsabilità
 
del
 
singolo
 
medico
 
avesse natura
 
contrattuale
 
e

trovasse
 
la
 
propria
 
fonte
 
nel
 
c.d.
 
contatto
 
sociale
 
qualificato.

Nemmeno
 
la
 
successiva
 
legge
 
189
 
del
 
2012
 
ha
 
inquadrato
 
la

responsabilità
 
medica
 
come
 
forma
 
di
 
responsabilità

extracontrattuale, atteso che, secondo l'unanime lettura data dalla

Corte di Cassazione all'art. 3, comma 1, della citata legge nelle sue

prime
 
applicazioni,
 
la
 
disposizione
 
in
 
esame
 
si
 
limitava
 
ad

escludere la rilevanza della colpa lieve nell'ambito civile stabilendo

che per il medico valeva comunque l'obbligo di cui all'art. 2043

c.c., vale a dire l'obbligo del risarcimento del danno, senza però

ricondurre la responsabilità del sanitario nell'alveo di applicazione

della responsabilità aquiliana (Cass. n. ### del 17 aprile 2014).

Solo con la legge 8 marzo 2017 n. 24 recante "### in materia di

sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di

responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie"

il legislatore provvede ad una revisione complessiva della materia

così introducendo un sistema binario, e differenziando la posizione

della struttura sanitaria da quella dei singoli medici.
Ed
 
invero,
 
l'art.
 
7
 
della
 
legge
 
n.
 
24/2017
 
ha
 
provveduto
 
ad

inquadrare
 
la
 
responsabilità
 
della
 
struttura
 
sanitaria,
 
quale

responsabilità contrattuale ai sensi dell'art. 1218 c.c. e 1228 c.c.,

a
 
fronte
 
della
 
stipulazione
 
del
 
contratto
 
atipico
 
di
 
spedalità
 
e

dell'acquisizione
 
del
 
consenso
 
(anche
 
implicito
 
tramite

accettazione)
 
del
 
paziente.
 
Per
 
quel
 
che
 
concerne,
 
invece,
 
il

medico,
 
la
 
responsabilità
 
di
 
quest'ultimo
 
si
 
configura
 
come

extracontrattuale
 
ai sensi dell'art. 2043 Infatti, l'art. 7 della l.

24/2017 rubricato ### civile della struttura e dell'esercente la

professione
 
sanitaria stabilisce che
 
"1.
 
La
 
struttura
 
sanitaria o

sociosanitaria
 
pubblica
 
o
 
privata
 
che,
 
nell'adempimento
 
della

propria
 
obbligazione,
 
si
 
avvalga
 
dell'opera
 
di
 
esercenti
 
la

professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non

dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli

1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose.

2.
 
La
 
disposizione
 
di
 
cui
 
al
 
comma
 
1
 
si
 
applica
 
anche
 
alle

prestazioni
 
sanitarie
 
svolte
 
in
 
regime
 
di
 
libera
 
professione

intramuraria ovvero nell'ambito di attività di sperimentazione e di

ricerca clinica ovvero in regime di convenzione con il ### sanitario

nazionale
 
nonché
 
attraverso
 
la
 
telemedicina.
 
3.
 
###
 
la

professione sanitaria di cui ai commi 1 e 2 risponde del proprio

operato ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, salvo che abbia

agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il

paziente.
 
Il
 
giudice,
 
nella
 
determinazione
 
del
 
risarcimento
 
del

danno,
 
tiene
 
conto
 
della
 
condotta
 
dell'esercente
 
la
 
professione

sanitaria ai sensi dell'articolo 5 della presente legge e dell'articolo

590-sexies
 
del
 
codice
 
penale,
 
introdotto
 
dall'articolo
 
6
 
della

presente legge. 4. Il danno conseguente all'attività della struttura

sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata, e dell'esercente la

professione sanitaria è risarcito sulla base delle tabelle di cui agli

articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni private, di cui al

decreto
 
legislativo
 
7
 
settembre
 
2005,
 
n.
 
209,
 
integrate,
 
ove

necessario, con la procedura di cui al comma 1 del predetto articolo

138 e sulla base dei criteri di cui ai citati articoli, per tener conto

delle fattispecie da esse non previste, afferenti alle attività di cui

al presente articolo".
In
 
particolare,
 
la
 
struttura
 
sanitaria
 
pubblica
 
o
 
privata
 
che

nell'adempimento della propria obbligazione si avvale dell'opera di

sanitari
 
anche
 
se
 
scelti
 
dal
 
paziente
 
o
 
non
 
dipendenti
 
della

struttura
 
stessa
 
risponde
 
ai
 
sensi
 
dell'art.
 
1218
 
e
 
1228
 
c.c.,

dunque a titolo contrattuale, delle condotte dolose o colpose di

questi
 
ultimi.
 
Tale
 
norma ha
 
inquadrato la responsabilità
 
della

struttura
 
ospedaliera
 
quale
 
responsabilità
 
contrattuale
 
a
 
fronte

della stipulazione del contratto atipico di spedalità. Per quel che

concerne
 
invece
 
il
 
medico,
 
la
 
responsabilità
 
è
 
di
 
natura

extracontrattuale
 
o
 
aquiliana,
 
salvo
 
l'ipotesi
 
della
 
precedente

stipulazione di un contratto d'opera professionale tra il sanitario ed

il paziente.

A ciò si aggiunga che la legge 8 marzo 2017 n. 24 recante, nella

parte in cui ha abrogato la predetta norma e ha disposto all'art. 7,

comma 3, che "l'esercente la professione sanitaria di cui ai commi

1 e 2 risponde del proprio operato ai sensi dell'articolo 2043 del

codice
 
civile,
 
salvo
 
che
 
abbia
 
agito
 
nell'adempimento
 
di

obbligazione contrattuale assunta con il paziente. Il giudice, nella

determinazione
 
del
 
risarcimento
 
del
 
danno,
 
tiene
 
conto
 
della

condotta
 
dell'esercente
 
la
 
professione
 
sanitaria
 
ai
 
sensi

dell'articolo 5 della presente legge e dell'articolo 590-sexies del

codice penale, introdotto dall'articolo 6 della presente legge", non

è
 
retroattiva,
 
attesa
 
l'assenza
 
di
 
una
 
norma
 
transitoria
 
che

disponga in tal senso, e quindi, ai sensi dell'art. 11 delle preleggi,

non risulta applicabile alle fattispecie perfezionatesi prima della

sua
 
entrata
 
in
 
vigore,
 
avvenuta
 
l'1°
 
aprile
 
2017,
 
verificandosi

diversamente una lesione ingiustificata del legittimo affidamento

dei consociati in ordine al regime contrattuale della responsabilità

del medico e al conseguente regime probatorio cui fare riferimento

nei procedimenti già pendenti. Il principio esposto trova peraltro

conferma
 
nell'orientamento
 
espresso
 
dalla
 
giurisprudenza
 
di

legittimità secondo la quale "In tema di responsabilità sanitaria, le

norme poste dagli artt. 3, comma 1, del d.l. n. 158 del 2012,

convertito dalla legge n. 189 del 2012, e dall'art. 7, comma 3, della

legge 24 del 2017, non hanno efficacia retroattiva e non sono

applicabili
 
ai
 
fatti
 
verificatisi
 
anteriormente
 
alla
 
loro
 
entrata
 
in

vigore." (Cass. 28994 del 2019).
In
 
virtù
 
della
 
natura
 
contrattuale
 
della
 
responsabilità
 
della

struttura sanitaria, costituisce quindi onere del personale sanitario

provare
 
la
 
correttezza
 
del
 
proprio
 
operato
 
secondo
 
gli
 
imposti

criteri di diligenza e perizia, con la conseguenza che, ove sussista

incertezza sull'operato, l'inadempimento deve essere accertato in

base alla regola dell'onere probatorio; ricade, invece, a carico del

paziente l'onere della prova del nesso causale, con i criteri della

probabilità
 
logica,
 
generalmente
 
fornita
 
per
 
presunzioni
 
e

mediante prova di fatti secondari.

Ne discende che, nei giudizi di risarcimento del danno causato da

attività
 
medica,
 
grava
 
sull'attore
 
l'onere
 
di
 
allegare
 
e
 
provare

l'esistenza del rapporto di cura, il danno e il nesso causale, mentre

lo stesso ha unicamente l'onere di allegare - ma non provare - la

colpa
 
del
 
personale
 
sanitario;
 
invece,
 
onerato
 
della
 
prova
 
che

l'eventuale danno riscontrato è dipeso da causa a sé non ascrivibile

(cfr. Cass. n. 10297/04; Cass. 8826/2007; Cass. n. 13953/2007).

Nella
 
prospettiva
 
dell'accertamento,
 
in
 
particolare,
 
la
 
casualità

civile è retta dalle medesime regole che presiedono alla verifica del

nesso di causalità nel giudizio penale, atteso che ciò che muta è lo

standard
 
probatorio
 
necessario
 
per
 
l'affermazione
 
della

responsabilità; ed invero, mentre nel campo penale vige la regola

della prova "oltre il ragionevole dubbio", nel processo civile vige la

regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che

non", stante la diversità dei valori in discussione e l'equivalenza

delle posizioni delle parti contendenti nel processo civile (cfr. Cass.

S.U. n. 580/2008; Cass. n. 21619 del 2007).

Sul piano della colpa, infine, la responsabilità del medico postula

la
 
violazione
 
dei
 
doveri
 
inerenti
 
allo
 
svolgimento
 
dell'attività

sanitaria, tra i quali quello della diligenza, che va a sua volta

valutato con riguardo alla natura dell'attività, essendo tenuto il

medico
 
alla
 
diligenza
 
del
 
debitore
 
qualificato
 
prevista
 
dall'art.

1176, secondo comma, c.c. e, dunque, al rispetto di tutte le regole

e
 
gli
 
accorgimenti
 
che,
 
nel
 
loro
 
insieme,
 
costituiscono
 
la

conoscenza della professione medica. Va da sé che, nel caso in cui

la
 
prestazione
 
resa
 
implichi
 
la
 
soluzione
 
di
 
problemi
 
tecnici
 
di

speciale
 
difficoltà,
 
così
 
da
 
consentire
 
il
 
risarcimento
 
dei
 
danni

unicamente nel caso in cui il paziente provi il dolo o la colpa grave
del medico ex art. 2236 c.c., l'onere di allegazione e probatorio
continua a gravare sulla struttura sanitaria e/o sul sanitario (cfr.
n. 15404/02; Cass. n. 2042/05).
Ne segue che la clinica in cui è avvenuta l'operazione è
responsabile per il fatto degli ausiliari, rispondendo delle condotte,
dolose o colpose, degli esercenti la professione sanitaria, di cui si
avvale nell'adempimento della propria obbligazione, anche se: a)
sono scelti dal paziente; b) non siano dipendenti della struttura
stessa, ma svolgano la prestazione in regime di libera professione
intramoenia ovvero nell'ambito di attività di sperimentazione e di
ricerca clinica oppure in regime di convenzione con il ### sanitario
nazionale, nonché attraverso la telemedicina.
Al contrario il sanitario risponde a titolo di responsabilità aquiliana
(art. 2043 c.c.), salvo il caso in cui abbia agito nell'adempimento
di un'obbligazione contrattuale assunta con il paziente.
Le due responsabilità di cui sopra possono concorrere ai sensi
dell'art. 2055 c.c., a mente del quale, se il fatto di danno è
imputabile a più soggetti (ad esempio, la clinica e il medico), essi
sono obbligati in solido al risarcimento del danno a maggior tutela
del danneggiato. La responsabilità solidale dei danneggianti,
infatti, postula solo l'imputabilità del pregiudizio a più persone, a
prescindere dal fatto che siano diversi i titoli di responsabilità
(contrattuale e aquiliana).
Riassumendo, se il paziente agisce contro la struttura a titolo di
responsabilità contrattuale deve allegare: a) l'inadempimento del
sanitario idoneo a cagionare il danno; b) il nesso causale tra
condotta ed evento (Cass. 6593/2019; Cass. Ord. 21939/2019);
c) fornire la “prova positiva” dell'avvenuto adempimento o
dell'esatto dell'adempimento, in virtù del criterio della maggiore
vicinanza della prova.
Se agisce contro il medico a titolo di responsabilità
extracontrattuale (salvo il caso in cui il sanitario abbia adempiuto
un'obbligazione contrattuale assunta con il paziente) questi deve
provare e allegare: a) gli elementi costitutivi dell'illecito; b) il nesso
eziologico; c) il danno ingiusto; d) la sua imputabilità all'autore del
fatto. 9. Chiarito il quadro generale, si osserva che nel caso di
specie viene in rilievo la responsabilità della struttura sanitaria
convenuta con riguardo ai danni maturati direttamente in capo al
de cuius e fatti valere iure hereditatis dai ricorrenti.
In tale contesto trova applicazione il regime della responsabilità
contrattuale di cui all'art. 1218 c.c., trattandosi di pregiudizi subiti
direttamente dalla vittima primaria dell'illecito, nei cui confronti la
struttura ha assunto tutti gli obblighi derivanti dal c.d. contratto di
spedalità.
Infatti, per giurisprudenza consolidata, «il rapporto contrattuale
tra il paziente e la struttura sanitaria o il medico esplica i suoi
effetti tra le sole parti del contratto, sicché l'inadempimento della
struttura o del professionista genera responsabilità contrattuale
esclusivamente nei confronti dell'assistito, che può essere fatta
valere dai suoi congiunti "iure hereditario", senza che questi ultimi,
invece, possano agire a titolo contrattuale "iure proprio" per i danni
da loro patiti. In particolare, non è configurabile, in linea generale,
in favore di detti congiunti, un contratto con effetti protettivi del
terzo, ipotesi che va circoscritta al contratto concluso dalla
gestante con riferimento alle prestazioni sanitarie afferenti alla
procreazione che, per la peculiarità dell'oggetto, è idoneo ad
incidere in modo diretto sulla posizione del nascituro e del padre,
sì da farne scaturire una tutela estesa a tali soggetti» (cfr. Cass.
14615/2020).
Ne discende che, secondo le regole di riparto dell'onere probatorio
di cui all'art. 2697 c.c., per i danni iure hereditatis, versandosi
nell'ambito di una responsabilità da inadempimento della
prestazione sanitaria, chi agisce può limitarsi ad allegare e
dimostrare il rapporto con la struttura ospedaliera (il contratto di
spedalità), il danno subito e il nesso di causalità tra quest'ultimo e
la condotta dei sanitari, mentre grava sul medico o sulla struttura
l'onere di provare di aver correttamente adempiuto la prestazione
ovvero che l'inadempimento è dipeso da causa ad essi sanitari non
imputabile. 10. Orbene, nel caso di specie, ### e ### nella
qualità eredi di ### in quanto rispettivamente moglie e figli di
questo ultimo (cfr. certificato di morte, stato di famiglia e
dichiarazione sostitutiva di atto notorio), hanno chiesto il
risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali maturati in
vita dal de cuius da liquidarsi in loro favore iure hereditatis
prospettando una responsabilità contrattuale della struttura per
avere dato causa alle lesioni patite dal loro congiunto in
conseguenza dell'intervento chirurgico del 04.04.2017. 11. La
consulenza tecnica d'ufficio.
Deve premettersi che questo Tribunale non reputa necessario
procedere ad una rinnovazione della CTU perché possono trarsi
tutti i dati medico-legali e scientifici dell'analisi della condotta dalla
consulenza e anche dai chiarimenti forniti in risposta ai rilievi critici
formulati dalle parti.
Appare, quindi, opportuno riferirsi a quanto accertato dai cc.tt.uu.
in sede di ATP ex art. 696bis c.p.c., dott.ri ### (### in ### e
### (### in ### e delle ### in ### delle ###, i quali
ricostruita la vicenda clinica che ha interessato ### hanno
censurato la condotta dei sanitari dell'### - ### 1, non
diagnosticarono la "### post - chirurgica" con la dovuta
tempestività, considerata la scarsa accuratezza della visita di
controllo effettuata il ### ove la malattia era già presente
(seppure in forma eventualmente iniziale), ma non fu
adeguatamente valutata né mitigata farmacologicamente,
favorendo la sua evoluzione prognostica negativa con la perdita
funzionale dell'occhio destro, unitamente alla natura nosocomiale
dell'infezione. 11.1 I cc.tt.uu., nel ricostruire il percorso clinico,
hanno accertato che il paziente veniva sottoposto, in data ###, a
intervento di cataratta presso l'### dell'ASL ### 1. ###, pur
complicata dalla rottura della capsula posteriore - evento possibile
e non di per sé indicativo di malpractice - risultava comunque
eseguita secondo corrette tecniche chirurgiche: il cristallino
artificiale veniva posizionato nel solco e le manovre intraoperatorie
erano conformi alle regole dell'arte medica.
Le criticità emergevano tuttavia nella fase post-operatoria.
Già al primo controllo del 05.04.2017 si riscontrava un quadro di
sofferenza corneale, caratterizzato da subedema diffuso e pieghe
della ### tenuto conto dell'elevato dosaggio di ultrasuoni che
furono necessari per frantumare la cataratta del paziente, il quale
veniva dimesso con l'applicazione di una lente a contatto
terapeutica e una prescrizione di colliri con un antibiotico ###
("###) e un antinfiammatorio non steroideo ("###).
Al successivo controllo del 07.04.2017, effettuato a distanza di due
giorni, la situazione apparve invariata al medico che lo aveva
visitato, ma a distanza di poche ore il dolore lancinante lamentato
dal paziente lo costrinse a recarsi da un altro specialista, che
formulò diagnosi di "### e immediatamente lo inviò al ###
dell'### di ### ove venne ricoverato con diagnosi di
endoftalmite e poi operato in data ### di "### posteriore" e
successivamente rioperato di nuovo all'occhio destro in data ###
per "### di... fibrina dal forame pupillare. Lavaggio con ###,
rimanendo degente fino al 27.04.2017, quando fu dimesso con
diagnosi di “### post chirurgica”. Nella fattispecie fu isolato nel
materiale prelevato dal vitreo in sede di intervento il ### il germe
“### sanguinis, ### +, anaerobio, con caratteristiche di
resistenza multipla agli antibiotici ### e alla ### ma sensibile
alla Penicillina” e durante tutto il ricovero il paziente venne trattato
con “cicli di antibioticoterapia locale (### e generale; Per via
endovenosa ### + ### documentati dal 07.04.2017 al
14.04.2017, Ceftriaxone il ###; Per via orale ### dal 14.04.017
al 27.04.2017,Diflucan dal 15.04.2017 al 17.04.2017; Alla
dimissione fu prescritto ### per via orale per altri 7 giorni e
collirio ### per altri 20 giorni”. 11.2 ### il Collegio peritale,
l'insorgenza dell'endoftalmite entro 72 ore dall'intervento è
pienamente compatibile con una contaminazione in sede
chirurgica; ciò fa ritenere come altamente probabile che durante
le manovre chirurgiche o nelle ore immediatamente successive si
siano verificate delle condizioni scatenanti.
Tuttavia, secondo i cc.tt.uu., l'### non ha dato esauriente
dimostrazione della efficacia dei provvedimenti riguardanti la
prevenzione e il controllo delle infezioni nosocomiali, in aderenza
alle disposizioni normative che hanno l'obiettivo di raggiungere
pratiche ottimali di sorveglianza sulle infezioni correlate alla
assistenza. Infatti, dalla disamina della documentazione prodotta
dalla struttura sanitaria i cc.tt.uu. hanno riscontrato le seguenti
criticità “nella mancata citazione delle condizioni microbiologiche
del giorno 04.04.2017 negli ambienti sanitari in cui avvenne
l'intervento di asportazione della cataratta al ### (procedura
oggetto di un preciso quesito dell'illustrissimo ### e degli
ambulatori laddove fu visitato; 2. nel non avere indicato la
modalità dei sistemi operativi di controllo della ### delle ### 3.
nel non avere allegato nessun report di sorveglianza; 4. Nel non
avere descritto con la dovuta accuratezza la catena di comando, la
organizzazione, la modalità dei controlli del ### di controllo delle
### (### all'interno dell'### e i risultati almeno nel periodo che
riguardò tutto l'accesso nella ### del ###” I cc.tt.uu. aggiungono
che dalla documentazione in atti non emerge che sia stato eseguito
lo screening di ingresso del paziente presso l'### nel secondo
ricovero, affinché si potesse attribuire un coefficiente di rischio per
la propagazione (endemica o epidemica) di batteri o altri agenti
patogeni infettivi… non hanno dimostrato la modalità di
implementazione delle raccomandazioni e della loro efficacia, né le
caratteristiche di validazione delle nozioni eventualmente apprese
tra il personale sanitario addetto. Occorre a tal fine rilevare che:
manca la dimostrazione che il contenuto delle documentazioni sia
stato ben acquisito da ciascun operatore sanitario per conoscenza
diretta; non è stato allegato alcun risultato dei report
microbiologici ambientali raccolti nei luoghi di degenza, di
passaggio e stazionamento per diagnosi e terapie dei periziando
nel ricovero all'### Oftalmico”.
In assenza di documentazione concreta relativa ai protocolli di
sorveglianza microbiologica, al funzionamento del ### ai controlli
ambientali delle sale operatorie, né allo screening d'ingresso
previsto dalla normativa regionale, i cc.tt.uu. ritengono non
provata l'adozione delle misure di prevenzione e controllo delle
infezioni. 11.3 Inoltre, il secondo controllo oculistico del
07.04.2017 viene censurato dal Collegio peritale in quanto non
effettuato in modo accurato: l'esame risultava ostacolato dalla
presenza di una lente a contatto terapeutica e dallo stato corneale
alterato, senza che il sanitario cogliesse o valutasse
adeguatamente la possibilità che fosse in atto un processo
infettivo. Non venivano approfonditi elementi essenziali quali la
valutazione della camera anteriore o del fondo oculare, né si
adottava una terapia idonea a mitigare la sofferenza corneale o a
contrastare tempestivamente un'eventuale infezione
(testualmente, “### la persistenza di un subedema corneale con
pieghe della membrana di ### fu impostata una terapia con
antibiotico locale ed antinfiammatorio (### e ###, senza
associare terapia corticosteroidea per facilitare il ripristino della
funzionalità corneale come indicato dalle buone pratiche cliniche;
l'esame fu effettuato in presenza di una lente a contatto
terapeutica che, in aggiunta allo scompenso corneale, sicuramente
non consentì una adeguata valutazione della camera anteriore; il
medico non ritenne necessario effettuare l'esame del fondo
oculare; al contrario, a distanza di poche ore, un altro ###
consultato si accorse prontamente che si stava sviluppando
un'endoftalmite, indirizzando correttamente e con urgenza il
paziente al ### Soccorso”).
I cc.tt.uu. ritengono quindi che “non appare clinicamente possibile
che la grave complicazione non fosse già presente alcune ore
prima, quanto meno in una forma iniziale (corpuscolatura
dell'acqueo e/o del vitreo), si ritiene che, durante quel primo
inadeguato controllo, il sanitario della ### 1 non si rese conto
della tumultuosa evoluzione della infezione oculare” e che la
mancata diagnosi — in un momento in cui l'endoftalmite era già
presente o comunque clinicamente sospettabile — aveva inciso in
modo determinante sulla progressione dell'infezione e sull'esito
finale sfavorevole. Il ritardo diagnostico aveva infatti privato il
paziente della possibilità di un intervento tempestivo che, pur non
garantito, avrebbe potuto limitare la gravità del danno visivo
(testualmente “Una diagnosi più tempestiva, infatti, avrebbe
potuto, seppure in parte, limitare la progressione della
endoftalmite, contrastando l'esito più grave dell'intervento
effettuato l'08.04.2017 e consentendo la possibilità di conservare
almeno un minimo residuo visivo nell'occhio operato”). 11.4 Alla
luce di quanto accertato, i cc.tt.uu. ritengono che sia ravvisabile
un rapporto causale tra l'intervento chirurgico del 04.04.2017 e i
postumi accertati.
Quanto ai postumi, i consulenti hanno evidenziato che il paziente
presentava una condizione visiva preesistente già gravemente
compromessa, con cataratta bilaterale densa e probabile ambliopia
dell'occhio destro. Nondimeno, un intervento correttamente
eseguito e seguito da un decorso privo di complicanze avrebbe
verosimilmente consentito un recupero funzionale almeno
parziale. La cecità monolaterale residuata è pertanto causalmente
riconducibile all'endoftalmite post-operatoria e al ritardo
diagnostico.
In conclusione, secondo quanto accertato dai consulenti tecnici, la
perdita totale della funzione visiva dell'occhio destro è
causalmente collegata sia all'infezione nosocomiale contratta in
occasione dell'intervento del 04.04.2017, sia al ritardo diagnostico
verificatosi in occasione della visita del 07.04.2017.
In particolare, con riguardo al danno biologico, “in base alla
conoscenza dei dati anamnestici e in assenza di elementi relativi
alla reale funzionalità retinica, in esito di intervento di cataratta
senza complicazioni, se non è possibile stabilire con assoluta
certezza che il ### avrebbe potuto recuperare in OD un'acuità
visiva di 10/10, si ritiene quanto meno che egli probabilmente
avrebbe potuto aspirare ad un recupero visivo di almeno 5/10 da
lontano. Purtroppo in esito all'endoftalmite successiva
all'intervento di cataratta, che si complicò con la rottura della
capsula posteriore, residuò, come già detto, un visus spento in OD,
quindi si determinò di fatto uno stato di cecità monolaterale,
associato alla preesistente ipovisione grave dell'occhio sinistro pari
a 1/50.” In base alle ### 2016, riguardanti la valutazione
percentuale del danno visivo specificamente inerente al caso in
questione per la visione da lontano, i cc.tt.uu. premettono che, se
l'intervento avesse avuto esito positivo, sarebbe stato possibile un
parziale recupero visivo fino a 5/10 da lontano, con criterio di
ipotesi probabilistica (testualmente, “Per quanto riguarda la
valutazione della stima percentuale del danno biologico
permanente, legato alla perdita del visus, si premette, come già
scritto, che negli atti non è presente documentazione clinica
inerente alla reale funzionalità oculare dello ### In particolare si
dà atto che il danno avvenne su un apparato visivo già menomato
dalla preesistenza di una cataratta bilaterale evoluta, infatti
nell'esame effettuato in occasione del ricovero presso l'### del
02.03.2017 fu evidenziata una ipovisione grave bilaterale con
visus solo per lontano (non è riportato quello per vicino) pari a
### percezione luminosa incerta e ### 1/50. Tale acuità visiva
rimase sostanzialmente invariata nella visita effettuata poco prima
dell'exitus da parte del ### il ###: "OD esiti di pregresso
intervento per cataratta, pseudofachia, distacco di retina
organizzato, visus spento; OS cataratta densa nucleare (1/50 con
-5,50 sf)". Peraltro dal dato refrattivo riportato nella cartella del
primo ricovero pari a: OD - 7.00 sf = - 0.50 cilax 90°; OS - 5.25
sf = - 0.50 cilax 40°. Si può evincere che il ### presentasse,
precedentemente al primo intervento in OD presso l'### una
condizione di miopia elevata, associata ad anisometropia, con
verosimile ambliopia in OD”).
Sulla base di tali valori i cc.tt.uu. hanno calcolato il danno
biologico, e precisamente: “gli esiti attendibili devono essere
calcolati secondo il seguente criterio: la quantificazione del danno
conseguenza si ottiene sottraendo il valore ideale atteso con l'esito
in miglioramento della malattia, al valore percentuale di invalidità
effettiva risultante dall'esito invalidante della malattia
endoftalmitica sulla capacità visiva e quindi: il danno conseguenza
sulla visione monoculare in OD (così' calcolato: invalidità finale pari
a 28%- invalidità auspicata in ragionevole migliore esito pari a
21%) è pari a 7% ###; il danno conseguenza sulla visione
bilaterale (così' calcolato: invalidità finale pari a 81%- invalidità
auspicata in ragionevole migliore esito pari a 40%) è pari al 41%
###.” 11.5 In risposta alle osservazioni critiche formulate da parte
attrice, concernenti la necessità di precisare l'effettiva ricaduta
dell'evento sulla qualità di vita del paziente e di chiarire la corretta
qualificazione dell'invalidità permanente, i cc.tt.uu. hanno
replicato che la valutazione dell'81% rappresenta la misura
dell'invalidità tabellare complessiva desumibile dal quadro clinico
finale, ma che ai fini risarcitori tale percentuale deve essere
adeguata mediante il calcolo del maggior danno, ossia attraverso
il confronto differenziale tra la situazione preesistente e quella
successiva all'evento lesivo, nonché attraverso la valutazione del
danno conseguenza. Hanno dunque ribadito che l'81% non
corrisponde automaticamente al danno risarcibile, ma costituisce
il parametro tecnico da cui derivano le percentuali differenziali
(2%) e quelle relative al danno conseguenza (7% monoculare e
41% bilaterale).
Con riguardo, invece, alle osservazioni critiche avanzate dalla
parte convenuta, riguardanti: a) la natura dell'edema corneale,
ritenuto dalla convenuta un normale reperto post-operatorio; b) la
possibile presenza di una terapia steroidea preesistente non
annotata in cartella; c) l'asserita irrilevanza della lente terapeutica
e dell'edema ai fini della valutazione clinica del 07.04.2017; d) la
contestazione del possibile recupero visivo stimato in 5/10; e) la
negazione della natura nosocomiale dell'endoftalmite; i cc.tt.uu.
hanno risposto che: a)l'edema non veniva posto come segno di
endoftalmite, ma come elemento che imponeva un esame più
accurato, che invece non venne svolto; b)non essendo
documentata alcuna terapia steroidea agli atti, essa deve ritenersi
non somministrata; c)la presenza congiunta di lente terapeutica
ed edema rendeva oggettivamente difficile una valutazione
completa della camera anteriore, rendendo doverosi
approfondimenti non eseguiti; d)la stima di un recupero possibile
a 5/10 è fondata su criteri medici di verosimiglianza, pur nel limite
della documentazione disponibile; e)la struttura non ha fornito
prova dell'effettiva applicazione dei protocolli di prevenzione delle
infezioni, per cui l'evento deve considerarsi di natura nosocomiale.
In esito all'esame delle osservazioni delle parti, i cc.tt.uu. hanno
dunque confermato integralmente le conclusioni già formulate,
ribadendo il nesso causale tra l'intervento, il ritardo diagnostico del
07.04.2017, l'endoftalmite e la perdita totale della funzione visiva
dell'occhio destro. 12. Ed allora, alla luce delle conclusioni cui è
giunto il Collegio peritale, ritenute condivisibili dall'odierno
decidente, e in ragione delle repliche alle osservazioni delle parti,
deve ritenersi sussistente la responsabilità della struttura
convenuta per la mancata tempestiva diagnosi dell'endoftalmite
post-chirurgica, considerata la scarsa accuratezza della visita di
controllo effettuata il ###, poiché certamente la malattia era già
presente, nonché per la natura nosocomiale dell'infezione
contratta dal paziente, eventi entrambi causalmente determinanti
la perdita della funzione visiva dell'occhio destro. 12.1 In
particolare, con riguardo all'infezione, occorre sottolineare come la
struttura convenuta non abbia in alcun modo dimostrato il corretto
adempimento della propria prestazione mediante la produzione di
documentazione relativa ai protocolli di sorveglianza
microbiologica, al funzionamento del ### ai controlli ambientali
delle sale operatorie, allo screening d'ingresso previsto dalla
normativa regionale e all'adempimento agli obblighi regolamentari
previsti in materia per la prevenzione del rischio infettivo (dalla
### testualmente “nella mancata citazione delle condizioni
microbiologiche del giorno 04.04.2017 negli ambienti sanitari in
cui avvenne l'intervento di asportazione della cataratta al ###
(procedura oggetto di un preciso quesito dell'illustrissimo ### e
degli ambulatori laddove fu visitato; 2. nel non avere indicato la
modalità dei sistemi operativi di controllo della ### delle ### 3.
nel non avere allegato nessun report di sorveglianza; 4. Nel non
avere descritto con la dovuta accuratezza la catena di comando, la
organizzazione, la modalità dei controlli del ### di controllo delle
### (### all'interno dell'### e i risultati almeno nel periodo che
riguardò tutto l'accesso nella ### del ###”).
A tal riguardo si rammenta che la responsabilità della struttura
sanitaria per infezioni nosocomiali, pur non avendo natura
oggettiva, esige, però - a fronte della prova presuntiva, gravante
sul paziente, della contrazione dell'infezione in ambito ospedaliero
- che la struttura provi di avere adottato tutte le misure utili alla
prevenzione della stessa, consistente nell'indicazione: a) dei
protocolli relativi alla disinfezione, disinfestazione e sterilizzazione
di ambienti e materiali; b) delle modalità di raccolta, lavaggio e
disinfezione della biancheria; c) delle forme di smaltimento dei
rifiuti solidi e dei liquami; d) delle caratteristiche della mensa e
degli strumenti di distribuzione di cibi e bevande; e) delle modalità
di preparazione, conservazione ed uso dei disinfettanti; f) della
qualità dell'aria e degli impianti di condizionamento; g)
dell'avvenuta attivazione di un sistema di sorveglianza e di
notifica; h) dei criteri di controllo e di limitazione dell'accesso ai
visitatori; i) delle procedure di controllo degli infortuni e della
malattie del personale e delle profilassi vaccinali; j) del rapporto
numerico tra personale e degenti; k) della sorveglianza basata sui
dati microbiologici di laboratorio; l) della redazione di un "report"
da parte delle direzioni dei reparti, da comunicarsi alle direzioni
sanitarie al fine di monitorare i germi patogeni-sentinella; m)
dell'orario delle effettiva esecuzione delle attività di prevenzione
del rischio (Cass. 3/03/2023, n. 6386, cit.; Cass. 13/06/2023,
n.16900; Cass. civ. 17145/2025).
Nel caso di specie, dinanzi alla pacifica e incontroversa cir(...)nza
che il paziente aveva sviluppato l'evento infettivo a distanza di solo
tre giorni dall'intervento di cataratta, durante il quale, si ricorda,
avvenne anche una complicanza intraoperatoria quale la rottura
della capsula posteriore, e in assenza di prova da parte della
struttura convenuta, può senz'altro concludersi come “sia più
probabile che non” che l'infezione sia riconducibile all'intervento
chirurgico del 04.04.2017. 12.2 Passando alla seconda censura il
Tribunale non ritiene che la complicanza -una volta insorta -sia
stata trattata correttamente.
Il ritardo diagnostico ha infatti privato il paziente della possibilità
di un intervento tempestivo che, pur non garantito, avrebbe potuto
limitare la progressione della endoftalmite, contrastando l'esito più
grave dell'intervento effettuato l'08.04.2017 e consentendo la
possibilità di conservare almeno un minimo residuo visivo
nell'occhio operato. Infatti, in occasione del secondo controllo
oculistico del 07.04.2017, non venivano approfonditi elementi
essenziali quali la valutazione della camera anteriore o del fondo
oculare, né si adottava una terapia idonea a mitigare la sofferenza
corneale o a contrastare tempestivamente un'eventuale infezione,
mentre al contrario, a distanza di poche ore, un altro oculista
consultato si accorse prontamente che si stava sviluppando
un'endoftalmite, indirizzando correttamente e con urgenza il
paziente al ### (testualmente, “### la persistenza di un
subedema corneale con pieghe della membrana di ### fu
impostata una terapia con antibiotico locale ed antinfiammatorio
(### e ###, senza associare terapia corticosteroidea per
facilitare il ripristino della funzionalità corneale come indicato dalle
buone pratiche cliniche; l'esame fu effettuato in presenza di una
lente a contatto terapeutica che, in aggiunta allo scompenso
corneale, sicuramente non consentì una adeguata valutazione
della camera anteriore; il medico non ritenne necessario effettuare
l'esame del fondo oculare; al contrario, a distanza di poche ore, un
altro ### consultato si accorse prontamente che si stava
sviluppando un'endoftalmite, indirizzando correttamente e con
urgenza il paziente al ### Soccorso”).
Tanto sopra dedotto si deve, pertanto, ritenere, secondo la regola
del ''più probabile che non", raggiunta la prova, gravante sul
danneggiato ex art. 2697 c.c., della relazione eziologica
intercorrente tra la condotta, ritenuta censurabile, della struttura
e il danno lamentato dall'attore essendo stato rilevato con
accertamento controfattuale che in caso di esecuzione corretta
dell'intervento i postumi riportati sarebbero stati inferiori rispetto
a quelli di fatto realizzatisi. Infatti, si sarebbe potuto, seppure in
parte, limitare la progressione della endoftalmite, contrastando
l'esito più grave dell'intervento effettuato l'08.04.2017 e
consentendo la possibilità di conservare almeno un minimo residuo
visivo nell'occhio operato.
Infine, non vi sono elementi che possano valutarsi in termini di
concorso di colpa del danneggiato rilevante ex art. 1227 c.c. non
avendo i cc.tt.uu. accertato condotte del paziente che possano
avere peggiorato la sua condizione.
Alla luce di quanto accertato, deve ravvisarsi un rapporto causale
tra l'intervento chirurgico del 04.04.2017 e i postumi accertati. 13.
I danni risarcibili.
Gli odierni attori, ### e ### nella qualità di eredi di ### hanno
chiesto il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali,
iure hereditatis, subiti dal de cuius in conseguenza dell'intervento
chirurgico del 04.04.2017.
Orbene, venendo, dunque, alla quantificazione dei danni risarcibili
e con specifico riferimento al danno non patrimoniale derivante
dalla lesione del diritto alla salute sofferto da ### a causa
dell'evento lesivo verificatosi a seguito dell'intervento chirurgico
del 04.04.2017, va rammentato che si tratta di danno risarcibile ai
sensi dell'art. 2059 c.c., secondo l'interpretazione offertane dalle
### nelle celebri sentenze di ### (nn. 26972, 26973, 26974 e
26975 dell'11.11.08), e che esso costituisce una categoria ampia
ed omnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tenere
conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima, senza
tuttavia duplicare il risarcimento attraverso l'attribuzione di nomi
diversi a pregiudizi identici.
È, dunque, a fini descrittivi che può parlarsi del danno permanente
o temporaneo alla salute con la locuzione “danno biologico”
riferendosi a quella categoria di danno non patrimoniale che ha
avuto espresso riconoscimento normativo nel D.Lgs. n. 209 del
2005, artt. 138 e 139, recante il ### delle assicurazioni private,
che ha introdotto la tabella unica nazionale per la liquidazione delle
invalidità c.d. micropermanenti e con i successivi interventi del
2017 (leggi n.24 e n.124) ha ulteriormente codificato i parametri
di liquidazione dei danni alla persona sino al 9%.
I criteri e i parametri di liquidazione dei danni alla persona pari o
superiori al 10% restano, pertanto, di soluzione prettamente
giurisprudenziale, sebbene la valutazione in via equitativa del
danno biologico, ex art. 2056 e 1223 c.c., debba essere indirizzata
da indici e criteri di scelta di certa identificazione.
Ordunque, ritenendo i criteri equitativi introdotti dalla ### di
questo Tribunale più congrui e più rispondenti alle esigenze del
caso concreto, se ne terrà conto per la liquidazione del danno.
In tal senso la Suprema Corte ha affermato che “l'esigenza di
uniformità di trattamento nella liquidazione del danno non
patrimoniale, se può ritenersi certamente garantita dal riferimento
al criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano,
ampiamente diffuso sul territorio nazionale e da cui la Suprema
Corte, in applicazione dell'art.3 Cost., riconosce la valenza in linea
generale di parametro di conformità della valutazione equitativa
del danno non patrimoniale alle disposizioni di cui agli artt.1226 e
2056 c.c., tuttavia non può considerarsi automaticamente
pregiudicata dall'utilizzo di differenti criteri tabellari, come nel caso
di specie delle tabelle del Tribunale di ### ove il giudice ritenga
che ricorrano elementi di valutazione atti a giustificare l'abbandono
delle tabelle milanesi e reputi congruo l'importo risarcitorio, anche
in confronto al risultato ottenibile mediante applicazione di queste
ultime” (Cass. 8580 del 2019). 12.1 Nel caso di specie, il collegio
peritale ha riconosciuto una ITA di 23 gg., ITP al 75 % pari a 95
gg., e una IP al 41% intesa come maggior danno derivante dal
differenziale tra 81%- 40%.
In particolare, quanto al calcolo del danno biologico differenziale,
alla luce delle risultanze peritali ritenuto doversi considerare il
maggior danno biologico nella misura del 41%, si procede al
seguente calcolo (cfr. Cass. civ. 28986/2019) tenuto conto di
quanto previsto dalle ### 2025 in uso presso questo Tribunale e
precisamente: - invalidità permanente attuale collocandola nella
misura dell'81% tenuto conto dell'età del de cuius (76 anni)
giungendo alla somma di euro 801.297,56; - invalidità
permanente al 40% tenuto conto dell'età del de cuius (76 anni)
giungendo alla somma di euro 165.273,25; per poi sottrarre dal
primo importo pari ad euro 801.297,56 il secondo importo pari ad
euro 165.273,25 così giungendo alla somma finale di euro
636.024,31.
Pertanto, sommando il danno da invalidità permanente
(€636.024,31) con il danno da invalidità temporanea (€12.276,06,
così calcolata: ITA al 100 % di gg. 23 pari ad €2.995,75; ITP al
75% di 95 gg. pari ad €9.280,31) si giunge alla somma di €
648.300,37. 12.2 Deve, inoltre, riconoscersi in favore di ### il
danno morale soggettivo inteso come il complesso delle
sofferenze, dei disagi, dei patemi d'animo, del senso di sfiducia e
abbandono che si è innescato per effetto della condotta colposa
dei sanitari, tenuto conto che si è sottoposto ad un ulteriore
intervento; la giurisprudenza di legittimità ha definitivamente
chiarito che «la voce di danno morale mantiene la sua autonomia
e non è conglobabile nel danno biologico, trattandosi di sofferenza
di natura del tutto interiore e non relazionali e perciò meritevole di
un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista
per gli aspetti dinamici compromessi (Cass. n. 25164/2020; in tal
senso anche Cass. n. 28989/2019; Cass. n. 910/2018; Cass. n.
7513/2018); e infatti, sempre secondo la Corte di legittimità,
attenendo il pregiudizio (non biologico) a un bene immateriale, il
ricorso alla prova presuntiva è destinato ad assumere particolare
rilievo e potrà costituire anche l'unica fonte per la formazione del
convincimento del giudice, non trattandosi di mezzo di prova di
rango inferiore agli altri (v., tra le tante, sent. n. 9834/2002). Il
danneggiato dovrà, tuttavia, allegare tutti gli elementi che, nella
concreta fattispecie, siano idonei a fornire la serie concatenata di
fatti noti che consentano di risalire al fatto ignoto» (Cass. S.U. n.
26972/2008).
Dunque, può riconoscersi il danno morale pari al 30,9% sul danno
biologico permanente accertato - 636.024,31- (tenuto conto del
valore medio del range previsto nelle ### di ### aggiornate al
2025) pervenendo così all'importo di euro 196.531,51 da
sommarsi al danno biologico come sovra accertato (648.300,37+
196.531,51) per un ammontare complessivo di euro 844.831,88.
12.3 Nel caso di specie, però, a causa del decesso del danneggiato
in data ### per cause indipendenti dai fatti in questione
(cir(...)nza pacifica tra le parti), il risarcimento non va calcolato
sulla sua prospettiva di vita, basata su probabilità statistiche, bensì
con riferimento alla durata effettiva della vita del defunto.
Invero, in via generale, per il danno da premorienza (ossia il danno
subito nell'intervallo temporale compreso tra l'illecito da cui deriva
la compromissione permanente e la morte) non può trovare
applicazione il criterio risarcitorio normalmente utilizzato per la
liquidazione del danno alla persona nell'ipotesi in cui il danneggiato
sia ancora in vita, poiché esso si basa sull'astratta previsione di
vita media del soggetto (danno futuro), mentre nel caso di specie,
in cui il danneggiato è deceduto per causa indipendente dalla
lesione, si dovrà adottare un criterio che circoscriva la liquidazione
al lasso di tempo trascorso tra la lesione e la morte (danno
passato). ### un ormai costante indirizzo giurisprudenziale (v.
ex multis Cass. sez. III 28 febbraio 2023, n. 5970; Cass. 29
dicembre 2021, n. 41933; Cass. 30 ottobre 2019, n. 23053; Cass.
8 gennaio 2016, n. 579; Cass. 26 maggio 2016, n. 10897) qualora,
al momento della liquidazione del danno biologico la persona
offesa sia deceduta per una causa non ricollegabile alla
menomazione risentita in conseguenza dell'illecito, va sostituita
quella del concreto danno effettivamente prodottosi, cosicché
l'ammontare del danno biologico che gli eredi richiedono iure
successionis va calcolato non con riferimento alla durata probabile
della vita della vittima, ma alla sua durata effettiva (v. Cass. sez.
III, Ord. 15.02.2019, n. 4551), pur tenendo conto del fatto che,
nel periodo successivo all'evento, il patema d'animo è più intenso
rispetto ai periodi successivi.
Ciò comporta in applicazione delle ### in uso presso questo
Tribunale - e non anche quelle in uso presso il Tribunale di Milano
ritenute illegittime dalla Cassazione (v. Cass. 41933 del 2021)-
che “il danno da premorienza deve essere calcolato considerando
come punto di partenza ### la somma che sarebbe spettata al
danneggiato, in considerazione dell'età e della percentuale di
invalidità, se fosse rimasto in vita fino al termine del giudizio:
rispetto a tale cifra, assumendo come divisore gli anni di vita
residua secondo le aspettative che derivano dalle tabelle dell'###
dovrà essere calcolata la cifra dovuta per ogni anno di
sopravvivenza, da moltiplicare poi per gli anni di vita effettiva, in
modo da pervenire ad un risultato che sia, nei limiti
dell'umanamente possibile, maggiormente conforme al criterio
dell'equità“, nonché da ultimo Cassazione n. 29832 del
19/11/2024 ove si chiarisce che “Il danno da premorienza - cioè,
quello spettante "iure successionis" agli eredi della vittima di
lesioni deceduta prima della conclusione del giudizio e per causa
indipendente dalla menomazione conseguente all'illecito - non può
essere liquidato secondo le tabelle milanesi, le quali, anche nella
versione del 2024, non risultano conformi al principio di equità, in
quanto basate sul presupposto dell'irrilevanza dell'età anagrafica
della vittima e sull'attribuzione al danno biologico permanente di
un valore economico decrescente nel corso del tempo, poiché il
pregiudizio va liquidato secondo un criterio di proporzionalità tra
la somma che sarebbe spettata al danneggiato, in considerazione
dell'età e della percentuale di invalidità, se fosse rimasto in vita
fino al termine del giudizio e in ragione del numero di anni
effettivamente vissuti (come previsto, ad esempio, dalle tabelle
del Tribunale di ###.” Nel caso di specie l'importo che deriva
dall'applicazione dei suddetti principi è pari ad € 211.207,97 così
determinato: -calcolo danno biologico in termini di danno
differenziale, comprensivo del danno morale come sovra calcolato:
€ 844.831,88; -la quota relativa al danno acquisito
immediatamente 25% (tabella da 41 a 60% possibile da 21% a
30%) = € 211.207,97; -la quota relativa al danno da acquisire nel
tempo. Danno biologico accertato detratto quello già acquisito
(€844.831,88 - €211.207,97)= €633.623,91.
Vita media in relazione alla età al momento dell'evento anni 89,6;
anni ancora da vivere (89,6 - 76): 13,6; anni vissuti in concreto:
0. Importo da corrispondere 0/13,6 di €633.623,91 (€633.623,91:
13,6 x 0): €0 per un totale quindi di euro € 211.207,97 ottenuto
dalla sommatoria delle due quote.
Trattandosi di un credito di valore, esso va rivalutato all'attualità
sì da porlo al riparo dal fenomeno inflattivo. Inoltre, occorre tener
conto dell'ulteriore e diverso danno rappresentato dalla mancata
disponibilità del denaro nel tempo intercorso tra l'evento lesivo
(04.04.2017) e la sua liquidazione per equivalente monetario,
danno derivante dal ritardo con cui viene liquidato al creditore
danneggiato l'equivalente monetario del bene leso. Pertanto, nei
debiti di valore, come quelli di risarcimento da fatto illecito, vanno
corrisposti interessi (ad un tasso che, in difetto di specifiche
allegazioni circa gli impieghi maggiormente remunerativi cui la
somma sarebbe stata destinata ove fosse stata tempestivamente
conseguita, può essere individuato in quello legale, tenuto conto
della modestia del relativo saggio nel periodo in considerazione),
in modo da rimpiazzare il mancato godimento del denaro dovuto.
Allora, l'importo di € 211.207,97 calcolato all'attualità, deve essere
maggiorato degli interessi compensativi da applicare al tasso
legale sulla somma devalutata alla data del fatto (04.04.2017),
giungendo alla somma di euro 175.567,72 con rivalutazione anno
per anno secondo gli indici ### fino alla data della pronuncia
(Cass. S.U. 1712/1995) così giungendo alla somma di euro
235.991,29, e con ulteriori interessi al tasso legale dalla
pubblicazione della presente sentenza convertendosi il debito di
valore in debito di valuta per effetto dell'intervenuta liquidazione
del danno ex art. 1282 c.c. (Cass. 3 dicembre 1999, n. 13470;
Cass. 21 aprile 1998, n. 4030).
Applicando i suddetti criteri, l'importo complessivamente dovuto
ascende ad € 235.991,29, oltre interessi legali dalla pubblicazione
della sentenza al saldo.
Tale importo andrà ripartito iure hereditatis agli eredi, figli e
coniuge odierni attori ai sensi dell'art. 581 Non può essere invece
accolta la domanda di risarcimento del danno esistenziale.
Come rilevato dalla giurisprudenza di legittimità, la liquidazione del
danno biologico, inteso, secondo la stessa definizione legislativa,
come danno che esplica incidenza sulla vita quotidiana del
soggetto e sulle sue attività dinamico relazionali, esclude la
possibilità di liquidazione autonoma del danno esistenziale, che per
l'appunto individua quell'aspetto del danno inerente ai riflessi
modificativi in peius delle abitudini e della vita quotidiana, sicché
la sua autonoma liquidazione costituirebbe una inammissibile
duplicazione risarcitoria ( 8755/2019, Cass. 23469/2018). 13. Le
spese di lite si liquidano come in dispositivo sulla base dei criteri
di cui al D.M. 55/2014 così come modificati dal DM 147/2022
(pubblicato sulla G.U. n. 236 dell'8.10.2022 e in vigore dal
23.10.2022), tenendo a mente il valore medio per ciascuna delle
quattro fasi di studio, di introduzione, istruttoria e decisoria,
nell'ambito dello scaglione entro il quale è racchiuso il decisum di
causa, non già il disputatum (Cassazione sez. un. n. 19014/2007,
Cassazione 3996/2010, Cassazione n. 226/2011).
Quanto alle spese dell'accertamento tecnico preventivo ante
causam devono essere poste, a conclusione della procedura, a
carico della parte richiedente, in virtù dell'onere di anticipazione e
del principio di causalità, e devono essere prese in considerazione,
ove l'accertamento tecnico sarà acquisito, nell'eventuale
successivo giudizio di merito, come spese giudiziali, da regolare in
base agli ordinari criteri di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c., a carico del
soccombente (cfr. Cass. n. 26478/2024; Cass. n. 21085/2023;
Cass. n. ###/2021) a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi
dell'art. 92, primo comma, c.p.c. della facoltà di escluderle dalla
ripetizione, ritenendole eccessive o superflue (cfr. Cass. n.
26478/2024; Cass. n. 84/2013; n. 3380/2015). 13.1 Le spese di
CTU del giudizio di ATP ex art. 696 bis c.p.c. r.g.n. 58076/2020
vanno definitivamente poste a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di ### in composizione monocratica, definitivamente
pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così
provvede: - accoglie la domanda attorea nei confronti di ### 1 e
per l'effetto condanna quest'ultima a pagare, a titolo di
risarcimento danni iure hereditatis, l'importo di € 235.991,29 a
titolo di danni non patrimoniali, oltre interessi legali dalla
pubblicazione della sentenza al saldo in favore di parte attrice che
andrà ripartito tra gli attori ### e ### ai sensi dell'art. 581 c.c.;
- condanna ### 1 alla refusione delle spese di lite del giudizio di
ATP in favore di parte attrice che si liquidano in euro € 3.827,00
per compensi, rimborso spese ex art. 2 D.M. 55/2014, nella misura
del 15%, IVA e CPA come per legge, nonché c.u. e marca da bollo;
- condanna ### 1 alla refusione delle spese di lite del presente
giudizio in favore di parte attrice che si liquidano in euro
€14.103,00 per compensi, rimborso spese ex art. 2 D.M. 55/2014,
nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, nonché c.u. e
marca da bollo; - pone definitivamente a carico di parte convenuta
le spese di ### Così deciso in ### 05.03.2026 ###
Avv. Antonino Sugamele

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