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Sentenza

SCUOLA - Scuola dell’infanzia paritaria e sostegno al minore con disabilità: ade...
SCUOLA - Scuola dell’infanzia paritaria e sostegno al minore con disabilità: adempimento dell’ordinanza cautelare e accomodamento ragionevole in caso di carenza di docenti specializzati (Cpc, articoli 669-duodecies e 700; articolo 13 della legge 5 febbraio 1992 n. 104; articolo 2 della legge 1 marzo 2006 n. 67; Legge 10 marzo 2000 n. 62; articolo 33 della Costituzione)
In materia di istruzione inclusiva nelle scuole dell’infanzia paritarie, l’ordinanza cautelare che impone l’assegnazione di un insegnante di sostegno deve ritenersi adempiuta quando l’istituto scolastico, pur non riuscendo a reperire un docente in possesso della specializzazione sul sostegno, dimostri di avere tempestivamente e diligentemente individuato, nel ristretto termine assegnato, la figura professionalmente più idonea tra quelle concretamente disponibili, in un contesto di accertata e generalizzata carenza di personale specializzato. Non configura inadempimento, sotto il profilo soggettivo, l’assegnazione di personale privo di specializzazione sul sostegno, ma in possesso di titolo di studio affine e incaricato per un monte ore conforme al Pei, qualora l’istituto abbia provato l’impossibilità oggettiva di reperire docenti specializzati e abbia adottato una soluzione proporzionata e ragionevole, idonea a garantire continuità educativa e tutela del minore con disabilità. Nelle scuole paritarie, che conservano natura privatistica, l’obbligo di reclutamento non è soggetto alle regole pubblicistiche proprie delle istituzioni statali, restando fermo il solo vincolo del rispetto dei requisiti minimi di legge e del canone di diligenza qualificata ex articolo 1176 del codice civile, da valutarsi alla luce delle concrete condizioni del caso e del principio dell’accomodamento ragionevole.

    Tribunale Vallo Della Lucania, sezione unica, sentenza 7 gennaio 2026 – Pres. Bellantoni, Giud. Rel. D’Amato
TRIBUNALE ORDINARIO di VALLO DELLA LUCANIA
Unica
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Elvira Bellantoni - Presidente
dott. Marianna Frangiosa - Giudice
dott. Francesco D'Amato - Giudice Rel
nel procedimento per reclamo iscritto al n. r.g. …/2025 promosso da:
(...)
RECLAMANTE/I
contro
(...) con il patrocinio dell'Avv. …
RECLAMATO/I
Letto il reclamo tempestivamente presentato;
Letti gli atti di causa e le note di trattazione scritta;
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 7.1.2026
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Con ricorso ex art. 700 c.p.c., depositato nell'estate 2025, (...), in qualità di genitore esercente la
responsabilità sul minore (...) , affetto da sindrome di (...) e iscritto alla scuola dell'infanzia paritaria
"(...)" di Vallo della Lucania, lamentava che l'Istituto non avesse garantito l'assegnazione di un
insegnante di sostegno qualificato, nonostante le esigenze educative speciali del bambino, già
evidenziate da documentazione clinica neuropsichiatrica.
Con ordinanza del 3 settembre 2025, il Tribunale - in accoglimento del ricorso cautelare - ordinava
alla scuola di attribuire entro il 15 settembre 2025 un insegnante di sostegno con i requisiti di legge,
per il monte ore indicato nel PEI, da predisporre entro ottobre.
Alla ripresa dell'anno scolastico, la scuola non assegnava un docente specializzato, provvedendo
invece, il 12 settembre 2025, a stipulare un contratto con la dott.ssa (...), laureata LM-85 in Scienze
Pedagogiche, priva sia dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola dell'infanzia (LM-85bis), sia
della specializzazione TFA sostegno infanzia. La stessa era già presente l'anno precedente come
educatrice di sezione.
Ritenendo che l'ordinanza non fosse stata attuata, il sig. (...) depositava istanza ex art. 669-duodecies
c.p.c. il 18 settembre 2025, contestando l'inadempimento dell'Istituto e chiedendo fissazione di
modalità attuative, nomina di commissario ad acta e misure coercitive.
La scuola, costituitasi, sosteneva invece di aver adempiuto: richiamava la difficoltà di reperire
personale specializzato, l'invio di una precedente richiesta al Provveditorato (del 27 giugno 2025), la
carenza strutturale di docenti sul territorio e la necessità di assicurare continuità educativa,
interpretando l'incarico affidato alla (...) come "accomodamento ragionevole".
All'esito dell'udienza del 21 ottobre 2025, il Giudice dell'attuazione, con ordinanza del 5 novembre
2025, rigettava l'istanza ritenendo che
- la scuola avesse dimostrato di essersi attivata;
- la nomina della (...) rappresentasse un'adeguata attuazione dell'ordinanza;
- la difficoltà di reperire docenti qualificati giustificasse l'individuazione di personale privo di
specializzazione.
Il reclamante ha proposto un articolato reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. (oltre 70 pagine),
deducendo plurimi vizi dell'ordinanza impugnata. In particolare, ha contestato:
- l'erroneità dell'affermazione circa "plurime ricerche" di personale specializzato, poiché l'unico atto
prodotto era antecedente all'ordinanza del 3 settembre;
- la natura meramente formale dell'assegnazione della (...) sostenendo che essa continuasse a
svolgere funzioni di educatrice di sezione, prive di ogni elemento tipico del sostegno 1:1;
- la totale assenza dei requisiti legali per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e per il sostegno;
- la violazione del principio di effettività dell'ordinanza cautelare e del diritto del minore a un
docente specializzato;
- l'omessa considerazione del rischio di regressione evolutiva documentato dalla relazione
neuropsichiatrica e aggravato dall'assenza di un sostegno effettivo.
Ha, pertanto, concluso in questi termini:
"IN VIA PRINCIPALE: 1. RIFORMARE INTEGRALMENTE l'ordinanza del 5 novembre 2025,
accertando che la Scuola dell'Infanzia paritaria " (...)" non ha adempiuto all'ordinanza del 3 settembre
2025, in quanto: a) Non ha assegnato a (...) un insegnante di sostegno (avendo assegnato un
educatore) b) Non ha assegnato personale in possesso dei requisiti di legge (abilitazione LM-85bis +
60 CFU + specializzazione TFA sostegno infanzia) c) Non ha garantito un sostegno 1:1 effettivo (la
Dott.ssa (...) svolge funzioni generiche di educatrice di sezione) d) Non ha provato di aver effettuato
ogni sforzo per reperire personale qualificato e) Non ha dimostrato l'impossibilità oggettiva di
reperire docenti specializzati (in sostegno infanzia e, in subordine, per altro grado di istruzione)
disponibili
2. ACCOGLIERE l'istanza di attuazione ex art. 669-duodecies c.p.c. depositata il 18 settembre 2025,
e per l'effetto: A) NOMINA DEL COMMISSARIO AD ACTA Nominare Commissario ad acta
l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania - Dirigente pro tempore o suo delegato, conferendogli
il mandato di: a) Reperire e selezionare, entro e non oltre 7 giorni dalla comunicazione del decreto
decisorio del presente reclamo, un docente di sostegno in possesso dei seguenti requisiti indefettibili:
Titolo di abilitazione all'insegnamento nella scuola dell'infanzia (Laurea magistrale a ciclo unico LM-
85bis in Scienze della Formazione Primaria, ai sensi del D.Lgs. n. 66 del 2017) Titolo di
specializzazione per le attività di sostegno didattico nella scuola dell'infanzia (TFA sostegno infanzia
ex art. 12, commi 2 e 4, D.Lgs. n. 66 del 2017) o, in subordine e solo in caso di oggettiva indisponibilità
di docenti specializzati documentata, docente abilitato infanzia con comprovata esperienza triennale
di docenza su sostegno b) Stipulare, in luogo e vece dell'Istituto resistente e a spese del medesimo,
il contratto di lavoro a tempo determinato per l'anno scolastico 2025/2026 con il docente individuato,
specificando: (...) Tipologia di posto: sostegno 1:1 (...) Alunno beneficiario: (...) Orario settimanale:
minimo 25 ore settimanali in rapporto 1:1 (...) Decorrenza: immediata dalla stipula del contratto
Inquadramento: personale docente (liv. VI CCNL FISM o equivalente) c) Definire ed attivare l'orario
individuale di servizio del docente, garantendo la presenza dello stesso per almeno 25 ore
settimanali in compresenza con (...), con orario da concordare con la famiglia e l'équipe A. d) Vigilare
sull'effettiva presa di servizio del docente e sull'avvio operativo del sostegno 1:1 e) Riferire al
Tribunale entro 10 giorni dalla comunicazione del decreto decisorio del presente reclamo circa:
Nominativo del docente individuato e relativi titoli Estremi del contratto stipulato Data di presa di
servizio Orario settimanale attivato Eventuali difficoltà incontrate e relative soluzioni f) Disporre, in
caso di ulteriore inerzia o inadempimento dell'Istituto "(...)", l'accesso diretto presso la scuola per
verificare l'effettiva erogazione del servizio di sostegno e riferire al Tribunale. Con autorizzazione al
Commissario a compiere tutti gli atti necessari all'adempimento del mandato, inclusi contatti con
altre scuole, università, ambiti territoriali e graduatorie provinciali/regionali. Le spese del
Commissario ad acta cederanno a carico della Scuola " ".
B) FISSAZIONE PARAMETRI MINIMI PROVVISORI
Fissare i seguenti parametri minimi inderogabili: a) Qualifica del personale: Docente abilitato
all'insegnamento nella scuola dell'infanzia (LM-85bis) In possesso di specializzazione TFA sostegno
infanzia, o in subordine con esperienza triennale documentata su sostegno b) Orario minimo: Non
inferiore a 25 ore settimanali in rapporto 1:1 con Distribuite su 5 giorni settimanali Con orario
dettagliato comunicato alla famiglia c) Documentazione obbligatoria: Registro di sostegno compilato
giornalmente Diario educativo condiviso con la famiglia Comunicazioni periodiche (almeno
settimanali) sull'andamento del minore Relazioni di verifica mensili da trasmettere alla famiglia e
all'équipe A. d) Coordinamento: Partecipazione attiva del docente di sostegno a tutti i GLO
Confronti periodici con i genitori e gli specialisti A.
C) DIVIETO ESPRESSO Vietare espressamente alla Scuola dell'Infanzia "(...) " l'impiego, in luogo del
docente di sostegno con i requisiti di cui sopra, di: Personale privo di titolo di abilitazione
all'insegnamento nella scuola dell'infanzia (LM-85bis) Personale privo di titolo di specializzazione
TFA sostegno infanzia (salvo impossibilità oggettiva documentata) Personale inquadrato come
"educatore" o altra qualifica non docente Personale non dedicato in rapporto 1:1 a (...) Tale divieto
ha efficacia immediata e perdura sino alla piena e documentata esecuzione dell'ordinanza del 3
settembre 2025.
D) MISURE COERCITIVE INDIRETTE EX ART. 614-BIS C.P.C. Applicare le misure di coercizione
indiretta ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c., comminando a carico della Scuola dell'Infanzia paritaria "(...)
" - in persona del legale rappresentante pro tempore - le seguenti penalità di mora: 1) Per ritardo
nell'assegnazione del docente qualificato: Euro 200,00 al giorno per ciascun giorno di ritardo
nell'assegnazione di un docente abilitato e specializzato infanzia (o in subordine con esperienza
triennale di docenza su sostegno), con decorrenza dal 15 settembre 2025 (data fissata dall'ordinanza
del 3/9/2025) sino all'effettiva presa di servizio del docente qualificato Maggiorazione a Euro 400,00
al giorno decorso il 7 giorno dalla comunicazione/notificazione del decreto decisorio del presente
reclamo, in caso di perdurante inadempimento 2) Per carenza oraria: Euro 50,00 per ciascuna ora
settimanale non erogata rispetto al minimo provvisorio di 25 ore 1:1, calcolate settimanalmente 3)
Per carenza documentale: Con autorizzazione al Commissario a compiere tutti gli atti necessari
all'adempimento del mandato, inclusi contatti con altre scuole, università, ambiti territoriali e
graduatorie provinciali/regionali. Le spese del Commissario ad acta cederanno a carico della Scuola
"(...)". Euro 100,00 per ciascuna settimana in cui non vengano prodotti e trasmessi alla famiglia il
registro di sostegno, il diario educativo o le comunicazioni previste Destinazione: Le somme
maturate a titolo di penalità di mora sono acquisite in favore del minore (...) e dest inate a finanziare
interventi terapeutici/ riabilitativi necessari per recuperare le competenze regredite a causa
dell'inadempimento. Ratio della misura: Tenuto conto della: Funzione dissuasiva e riparatoria della
misura coercitiva (art. 614-bis c.p.c.) Gravità del pregiudizio per la persona con disabilità minore
Natura dei bisogni educativi ed assistenziali del minore, insuscettibili di interruzione senza grave
nocumento per la salute psicofisica Necessità di prevenire future violazioni del diritto all'inclusione
Inadempimento reiterato della scuola (già accertato con ordinanza del 3/9/2025, ora perpetuato) La
misura coercitiva è immediatamente esecutiva e decorre dalla comunicazione/notificazione del
decreto decisorio del presente reclamo.
E) RENDICONTAZIONE PERIODICA OBBLIGATORIA Disporre che la Scuola dell'Infanzia "(...)",
tramite il proprio legale rappresentante, trasmetta via PEC al reclamante e alla Cancelleria del
Tribunale, con cadenza settimanale (ogni lunedì): a) Nominativo del docente di sostegno con
allegati: Copia titolo di abilitazione (LM-85bis) Copia titolo di specializzazione (TFA sostegno
infanzia) o documentazione esperienza triennale di docenza su sostegno Copia contratto di lavoro
su posto di sostegno 1:1 b) Orario settimanale assegnato al docente per il sostegno a (...) (giorni, ore,
fasce orarie) c) Orario effettivamente svolto nella settimana precedente, con: Registro presenze
firmato dal docente Estratto diario di sostegno della settimana d) Eventuali variazioni, assenze,
sostituzioni e relative causali e) Eventuali cause ostative all'adempimento (debitamente
documentate) La prima rendicontazione è dovuta entro 7 giorni dalla comunicazione del decreto
decisorio del presente reclamo. L'omessa o incompleta rendicontazione è soggetta a penalità di mora
di Euro 100,00 per ciascuna settimana di ritardo/omissione.
IN VIA SUBORDINATA
Qualora il Collegio ritenesse di non poter disporre direttamente la nomina del Commissario ad acta:
ORDINARE alla Scuola dell'Infanzia "(...)" di: a) Provvedere entro 7 giorni dalla comunicazione del
decreto decisorio del presente reclamo all'individuazione e assunzione di un docente di sostegno
con i requisiti di legge (abilitazione LM-85bis + 60 CFU + specializzazione TFA sostegno infanzia) b)
Trasmettere entro 10 giorni al Tribunale e alla famiglia: Nominativo e titoli del docente Copia
contratto su posto di sostegno 1:1
Orario settimanale dettagliato Data di presa di servizio c) In difetto, nominarsi sin d'ora
Commissario ad acta con le modalità di cui alla richiesta principale. Con applicazione immediata
delle misure coercitive ex art. 614-bis c.p.c. e dell'obbligo di rendicontazione settimanale.
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA
Qualora il Collegio ritenesse necessari ulteriori accertamenti: PROVVEDERE, ai sensi dell'art. 669-
terdecies, comma 4, cpc su: a) Necessità di verificare i titoli effettivamente posseduti dalla Dott.ssa
(...) mediante produzione di: Certificato di iscrizione/conseguimento TFA sostegno (con specifica del
grado) b) Necessità di accertare l'effettività del sostegno 1:1 mediante: Audizione della Dott.ssa (...)
Produzione registro di sostegno e diario educativo Acquisizione comunicazioni ai genitori
acquisizione di ogni informazione utile e necessaria c) Necessità di verificare le ricerche di personale
effettivamente compiute dalla scuola post 3 settembre 2025. Con sospensione nel frattempo della
condanna alle spese disposta a carico del reclamante.
IN OGNI CASO, in integrale riforma dell'ordinanza del 5 novembre 2025
1. CONDANNARE la Scuola dell'Infanzia paritaria "(...)" al pagamento delle spese di lite del
presente procedimento di reclamo nonché di quello antecedente di attuazione, da liquidarsi secondo
i parametri di legge. 1.1 Sulle spese di lite Si chiede la condanna della Scuola reclamata alle spese di
lite del presente procedimento di reclamo nonchè di quello antecedente di attuazione, attesa: La
totale soccombenza sul merito a gravare sulla reclamata La gravità della condotta (inadempimento
reiterato e simulazione) Il danno arrecato al minore 1.2 Sulla valutazione della responsabilità ex art.
96 c.p.c. Pur riservandosi ogni valutazione al Collegio, il reclamante rileva che la condotta
processuale della Scuola reclamata presenta profili di responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3,
c.p.c. (abuso del processo), in quanto: Ha consapevolmente assegnato personale privo dei requisiti
di legge, in palese violazione dell'ordinanza Ha prodotto documentazione parziale e carente (tipo
autocertificazione in luogo di prova) Ha invocato argomenti pretestuosi (erronea richiesta di
assegnazione docente di sostegno al Provveditorato, non seguita da ricerche reali successive
all'ordinanza del 3/9/2025 che prescriveva l'assegnazione del docente entro il 15/9/2025, privacy per
non esibire documenti, accomodamento ragionevole per giustificare inadempimento) e che si
smentiscono ex se (pec del 16/9/2025 in cui si afferma che la Dott.ssa (...) è attualmente iscritta al TFA
sostegno e autocertificazione del 6/10/2025 in cui la Dott.ssa (...) dichiara di essere immatricolata dal
22/9/2025) Ha causato danno al minore con condotta dilatoria. Qualora il Collegio lo ritenga
opportuno, può condannare la Scuola al risarcimento del danno ex art. 96, comma 3, c.p.c., da
liquidarsi in via equitativa. 2. REVOCARE la condanna alle spese disposta dall'ordinanza impugnata
a carico del reclamante (Euro 2.026,00), in quanto basata su decisione erronea. 3. DISPORRE
l'immediata esecutorietà del decreto decisorio del presente reclamo, attesa l'urgenza derivante dal
danno evolutivo irreversibile in corso".
Il reclamato Istituto, costituendosi, eccepiva in via preliminare l'inammissibilità del reclamo e la
carenza di legittimazione esclusiva del padre. Nel merito sosteneva la piena correttezza del proprio
operato, ribadendo l'impossibilità di reperire docenti specializzati e qualificando la nomina della (...)
come ragionevole, conforme all'interesse del minore e avvalorata anche dalla normativa
emergenziale sopravvenuta. Concludeva, quindi, per l'inammissibilità o il rigetto del reclamo.
All'esito dell'udienza 127ter c.p.c. del 7.1.2026, il procedimento veniva trattenuto in decisione dal
Collegio.
1. In via pregiudiziale, va fugato ogni dubbio sulla giurisdizione del giudice adito.
1.1. Invero, quanto rilevato dal giudice reclamato nell'ordinanza del 3.9.2025, è sicuramente corretto:
con la sentenza n. 25011 del 2014 le Sezioni Unite della Corte Suprema hanno riconosciuto la
giurisdizione del Giudice Ordinario nelle fattispecie di discriminazione indiretta del minore
portatore di handicap censurabile ai sensi dell'art. 2 della L. n. 67 del 2006, da cui discende
l'applicabilità delle norme sulla tutela antidiscriminatoria previste dall'art. 28 del D.Lgs. n. 150 del
2011.
1.2. Tuttavia, va altresì precisato che nell'odierna controversia alcun problema di giurisdizione
poteva porsi perché l'istituto scolastico convenuto non è una P.A. bensì un ente privato, sub specie
di Istituto religioso, che gestisce una scuola paritaria.
Le scuole paritarie, infatti, pur facendo parte del sistema nazionale di istruzione, mantengono natura
giuridica privata, in quanto istituite e gestite da soggetti non statali. Tale qualificazione trova
fondamento:
- nella L. 10 marzo 2000, n. 62, che inserisce le scuole paritarie nel sistema nazionale assicurando loro
il rilascio di titoli di studio con lo stesso valore legale di quelli statali, senza mutarne la natura non
statale;
- nell'art. 33 Cost., che riconosce ai privati il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione,
prevedendo che la richiesta di parità non comporti trasformazione in ente pubblico, ma soltanto il
rispetto di determinati standard didattici e organizzativi.
Ne deriva che le scuole paritarie, pur svolgendo un servizio pubblico di istruzione, restano enti
privati e come tali non possono essere ricondotte alla nozione di pubblica amministrazione ai fini
del riparto di giurisdizione.
2. Parimenti vanno disattese le eccezioni di parte reclamata circa la legittimazione attiva del
reclamante e l'astratta ammissibilità del reclamo.
2.1. Circa la prima, basti qui richiamare quanto asserito dal giudice di prime cure: "il presente ricorso
è qualificabile come atto di ordinaria amministrazione, atteso che il presente ricorso attiene alla
gestione del diritto fondamentale dell'istruzione del minore, che non comporta alcun pregiudizio al
minore (cfr Cassazione Civile 10930/2022). Invero, la Corte di Cassazione ha specificato nella sopra
richiamata sentenza che: "in tema di rappresentanza processuale del minore, l'autorizzazione del
giudice tutelare ex art. 320 c.c. è necessaria per promuovere giudizi relativi ad atti di
amministrazione straordinaria, che possono cioè arrecare pregiudizio o diminuzione del patrimonio
e non anche per gli atti diretti al miglioramento e alla conservazione dei beni che fanno già parte del
patrimonio del soggetto incapace"". Da ciò consegue che la legittimazione è piena non essendo
necessaria alcuna autorizzazione del giudice tutelare affinchè un solo genitore compia un atto di
ordinaria amministrazione, peraltro, nel pieno interesse del minore.
2.2. Parimenti infondata è la seconda eccezione di inammissibilità afferente all'impossibilità di
"impugnare" i provvedimenti resi dal giudice ex art. 669duodecies c.p.c.: basti qui il richiamo alla
condivisibile giurisprudenza di legittimità secondo cui "il provvedimento emesso dal giudice
monocratico, ai sensi dell'art. 669 duodecies c.p.c., per regolare l'attuazione delle misure cautelari è
impugnabile mediante reclamo al collegio anche relativamente alla pronuncia sulle spese. Contro
tale provvedimento, invece, è inammissibile il ricorso per cassazione, essendo esso privo del
carattere della decisorietà e, quindi, non idoneo al giudicato" (Cass. civ. n. 10758/2019).
3. Il ricorso è infondato nel merito.
3.1. Nucleo essenziale delle censure del reclamante è, invero, l'inadempimento dell'ordinanza
emessa da questo Tribunale il 3 settembre 2025, con la quale si imponeva alla scuola di attribuire
entro il 15 settembre 2025 un insegnante di sostegno con i requisiti di legge, per il monte ore indicato
nel PEI, da predisporre entro ottobre.
Più specificamente la radice del preteso inadempimento da cui discendono tortuose e
sovrabbondanti inferenze è la seguente: l'istituto avrebbe scelto "un docente di sostegno" sprovvisto
della qualifica richiesta perché "non specializzato nel sostegno".
3.2. Orbene, in tema di inadempimento di un qualsiasi obbligo civilistico, devesi sinteticamente
ricordare - essendoci molti contributi della dottrina e della giurisprudenza sull'argomento - che la
valutazione dell'inadempimento consta di due elementi:
a) quello "oggettivo" consistente nel mancato adempimento o nell'inesatto adempimento
dell'obbligo;
b) quello "soggettivo" costituito dalla colpa del debitore.
Solo alla presenza di entrambi gli elementi si consolida la fattispecie di inadempimento.
Misura della colpa - secondo un'espressione nota in dottrina - è la diligenza ex art. 1176 c.c., norma
- valvola da leggersi in combinato disposto con l'art. 1174 c.c. e l'art. 1375 c.c., che prescrivono i
doveri di correttezza e buona fede: tutte queste clausole riempiono di contenuto il concetto di
inesigibilità della prestazione che non è solo "impossibilità oggettiva" derivante dalla carenza del
nesso causale (vedasi, ad esempio, le ipotesi di caso fortuito e forza maggiore), ma anche e
soprattutto "impossibilità soggettiva", da intendersi come sforzo dell'homo eiusdem condicionis et
professionis nel caso concreto imponibile.
In altri termini, non c'è inadempimento se il debitore dimostra che ha fatto tutto il possibile per
adempiere, alla stregua di un canone di valutazione che tenga conto sia della sua astratta categoria
di appartenenza sia del caso concreto: il tutto in assoluta conformità con i valori costituzionali quali,
in particolare, gli artt. 3, 13 e 41 che non potrebbero mai condurre l'interprete verso una nozione di
adempimento "oltre ogni ragione", cioè assoluto.
Tanto premesso, nel caso di specie, il reclamato ha dato la prova di aver fatto tutto il possibile per
adempiere nel modo corretto.
Tale prova è rinvenibile in molteplici elementi di fatto:
a) l'adempimento è stato tempestivo: nonostante il ristretto lasso concesso dal giudice di prime cure
(solo 12 giorni), l'istituto ha provato di aver assunto una figura professionale;
b) l'adempimento è stato il più esatto possibile nella contingenza storica e la scuola, pur privata, si è
conformata nel modo più analogico possibile alle prassi delle scuole pubbliche.
Invero, va subito chiarito che le scuole paritarie, pur essendo inserite nel sistema nazionale di
istruzione ai sensi dell'art. 1 della L. 10 marzo 2000, n. 62, rimangono enti privati e, come tali, non
sono soggette agli obblighi pubblicistici di reclutamento del personale propri delle istituzioni
scolastiche statali.
L'art. 33, terzo comma, Cost., nel riconoscere la libertà di organizzazione delle scuole non statali,
attribuisce a tali enti una autonomia privata esponenziale, che si manifesta anche nella libertà di
scegliere il personale secondo regole privatistiche.
La stessa L. n. 62 del 2000, nel disciplinare le condizioni per il riconoscimento della parità, non
prevede affatto l'obbligo di attingere alle graduatorie pubbliche (GAE o GPS), le quali costituiscono
strumenti selettivi propri esclusivamente del personale docente delle scuole statali (artt. 399 ss.
D.Lgs. n. 297 del 1994; O.M. annuali sulle GPS, applicabili solo alle istituzioni statali).
Ne discende che le scuole paritarie non sono tenute a reclutare il personale mediante procedure
pubblicistiche, potendo invece procedere con contratti di diritto privato, secondo criteri
autonomamente determinati e senza vincolo di graduatoria.
Tale assetto è del resto coerente con la giurisprudenza delle Sezioni Unite, che qualifica le scuole
paritarie come soggetti privati integrati nel sistema nazionale, ma non per questo soggetti alle regole
concorsuali proprie della pubblica amministrazione v. Cass., S.U. n. 10821/2014, secondo cui "in
materia di istruzione scolastica, come si desume dall'art. 33, terzo comma, della Costituzione, il
riconoscimento della parità delle scuole private (cosiddette "parificate") è subordinato al loro
impegno - discendente direttamente dall'art. 33 Cost., nonché dall'art. 4 della L. 16 marzo 2000, n.
60, e dall'art. 13 della L. 5 febbraio 1992, n. 104, attuativi del principio costituzionale - di rendere
all'utenza scolastica tutti i servizi educativi, ivi comprese le prestazioni previste per i soggetti
disabili, senza oneri a carico dello Stato, nei cui confronti, pertanto, non è configurabile alcun diritto
al rimborso delle spese sostenute, in assoluta autonomia e senza alcun controllo pubblico, incluse
quelle per l'attività degli educatori di sostegno".
Ciò non significa, tuttavia, che il reclutamento sia privo di vincoli: resta fermo l'obbligo di garantire
che il personale in servizio sia in possesso dei titoli di studio e delle qualificazioni minime prescritti
dalla legge, in particolare:
- il titolo di abilitazione all'insegnamento nella scuola dell'infanzia o primaria, quando richiesto;
- l'eventuale specializzazione sul sostegno per i posti di sostegno (art. 12, D.Lgs. n. 66 del 2017), salva
la possibilità - residuale e da motivare - di personale privo di specializzazione nei limiti consentiti
dall'art. 14, comma 6, L. n. 104 del 1992.
In definitiva, l'unico vincolo gravante sulle scuole paritarie non riguarda la procedura di selezione,
ma la conformità dei titoli del personale agli standard minimi normativamente previsti.
Precisamente, l'art. 14 L cit. stabilisce che "l'utilizzazione in posti di sostegno di docenti privi dei
prescritti titoli di specializzazione è consentita unicamente qualora manchino docenti di ruolo o non
di ruolo specializzati".
La prova della carenza di docenti di sostegno specializzati è stata fornita: in particolare, dall'allegato
(n.19) intitolato "decreto di pubblicazione del bollettino" a firma del direttore generale dell'ufficio X
ambito territoriale di Salerno (struttura decentrata del Ministero dell'Istruzione), emerge
chiaramente che alla data del 15.12.2025 (data concomitante al periodo di assunzione del primo
trimestre dei docenti in tutte le scuole), su cattedre astrattamente destinate ad ADAA, cioè docenti
di sostegno specializzati, sono stati assunti a tempo determinato docenti AAAA, cioè senza
specializzazione ma meri laureati.
Parimenti, lo stato emergenziale della carenza di docenti di sostegno e, più in generale, della
difficoltà nel reperire personale abilitato nell'area 0-6, trova ulteriore conferma nella legislazione più
recente.
Il D.L. 7 aprile 2025, n. 45, convertito con modificazioni dalla L. 5 giugno 2025, n. 79, all'art. 7, ha
infatti esteso sino agli anni scolastici 2025-2026 e 2026-2027 la possibilità - già prevista negli anni
precedenti - di conferire incarichi temporanei nelle scuole dell'infanzia paritarie attingendo alle
graduatorie degli educatori dei servizi educativi per l'infanzia, in mancanza di docenti abilitati, e ciò
in via espressamente straordinaria ed emergenziale (v. art. 2ter del D.L. 8 aprile 2020, n. 22).
Così, astrattamente, rispetto al debitore-modello, la colpa dell'inesatto adempimento già non è
rinvenibile.
Essa, del resto, non sussiste neppure in concreto: invero, l'Istituto ha dato prova di aver assunto, nel
pur breve tempo, il candidato con la qualifica più idonea tra quelli che avevano presentato messe a
disposizione (cd. MAD). Sono stati, infatti, depositati i vari curricula analizzati e l'educatrice scelta
è laureata magistrale nella materia più affine a quella richiesta per lo svolgimento del sostegno nella
scuola dell'infanzia (cioè laurea magistrale LM85bis + TFA infanzia mentre l'assunta ha laurea
LM85).
Peraltro, nelle note di trattazione scritta, il reclamante, a p. 10 e 11 analizza sinteticamente tutti i
curricula (8), confermando che, in effetti, non v'erano MAD di docenti specializzati.
Deve, poi, stigmatizzarsi che il precedente citato dal reclamante sull'applicazione della norma del
D.L. cit, vale a dire la sentenza della Corte di Cassazione n. 32632/2023 (Sez. Lavoro, pubblicata il 23
novembre 2023), on riguarda il D.L. 7 aprile 2025, n. 45, né l'art. 7, comma 1, che modifica l'art. 2-ter,
comma 1, del D.L. 8 aprile 2020, n. 22. La pronuncia si concentra invece su un caso di mobilità
professionale di un'insegnante di sostegno, e afferma il seguente principio di diritto: "ai fini del
calcolo del periodo di cinque anni di servizio effettivo di ruolo di cui all'art. 12 del D.P.R. n. 970 del
1975, deve essere computata anche l'anzianità maturata dall'insegnante di sostegno sulla base di
precedenti contratti a tempo determinato aventi ad oggetto la medesima prestazione lavorativa".
Anzi, con il precedente in questione, la Corte ha chiarito che, anche nel settore pubblico, la normativa
in tema di insegnamento di sostegno, nel disciplinare le modalità di assegnazione delle relative
cattedre, a) non richiede come requisito necessario il possesso del titolo di specializzazione, che
costituisce un mero titolo di precedenza; b) valorizza il solo possesso del titolo di studio; c) riconosce
il servizio non di ruolo sulla base del solo titolo di studio, anche in assenza del diploma di
specializzazione.
Quindi, la sentenza conferma che, anche in assenza del titolo di specializzazione sul sostegno, è
possibile (in via residuale) l'assegnazione a cattedre di sostegno, e che tale servizio può essere
riconosciuto ai fini della carriera.
Quanto, poi, al contratto firmato, anche questo era l'unico possibile stipulabile tra un educatore e
una scuola privata, non essendo permesso al privato, come al pubblico, di esercitare un potere
autoritativo per riqualificare un rapporto giuridico sub specie di "docenza di sostegno".
Eppure, poiché il contratto prevede 25h settimanali di attività sostegno, esso garantisce un livello di
tutela pari a quello riconoscibile nella scuola pubblica (standard: 25h settimanali).
3.3. Infine, va sottolineato che la scuola ha anche provveduto alla redazione del PEI, che nella fase
cautelare non era ancora presente.
3.4. È possibile, dunque, concludere che l'Istituto non può considerarsi inadempiente sul piano
soggettivo perché non solo ha fatto quanto possibile, in un ristretto lasso di tempo (12 gg), per
assumere una figura professionale che avesse le caratteristiche per svolgere attività di sostegno, ma
soprattutto perché si è adeguata, quanto più possibile, pur non essendone del tutto obbligata, alle
buone prassi, alle circolari e alle modalità di assunzione praticate anche nel settore pubblico.
Così comportandosi si è posta nello standard di tutela dei diritti fondamentali del disabile,
realizzando il cd. accomodamento ragionevole.
La Scuola, tra scegliere di fornire una figura professionale di sostegno all'alunno non specializzata e
scegliere di attendere - anche mesi - per l'assunzione di una figura specializzata, ha coscientemente
scelto di adempiere per non lasciare il minore privo di tutela e, soprattutto, di "sorveglianza".
Il minore è, infatti, inserito in un contesto scolastico, in una comunità educante, ricca di persone
altamente specializzate, è seguito - non da un solo docente - bensì da un intero consiglio di classe
che lo valuterà secondo il suo impegno e le sue aspirazioni.
La scelta della scuola è stata equa e proporzionata (v. in ambito CEDU Çam c. Turchia, 2016; E.S. c.
Turchia, 2018; S. c. Romania, 2019; G.L. c. Italia, 2020 e v. in ambito CGUE HK Danmark, 2013; N.P.,
C-397/18, 2019).
3.5. Ogni altra doglianza è dunque assorbita.
3.6. Quanto specificamente al parere pro veritate presentato dal prof. Pavich, esso non risulta
allegato agli atti, sicchè anche la CTP della dott.ssa Scarcella appare irrilevante. Del resto, i registri
compilati dai docenti hanno fede privilegiata e, pertanto, fanno fede fino a querela di falso, che, allo
stato, non è documentato essere stata proposta (v. Cass. pen. Sez. 5 - , Sentenza n. 47241 del
02/07/2019).
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate con attribuzione al procuratore
antistatario nella misura media tra medi e massimi in considerazione delle lunghe memorie
depositate dal reclamante nonché dell'elevato numero di atti allegati (D. M. n. 55 del 2014 e succ.
mod., valore indeterminabile complessità media, minimi).
Inoltre, il reclamante va condannato al pagamento del doppio del contributo unificato ai sensi
dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
P.Q.M.
1. rigetta il reclamo;
2. condanna la parte reclamante a rimborsare alla parte reclamata, con attribuzione al suo
procuratore antistatario, le spese di lite, che si liquidano in Euro 3.320 per compenso d'avvocato,
oltre rimborso forfetario del 15% sull'importo dei compensi, c.p. a. e i.v.a., come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio
2002, n. 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente, ove dovuto.
Conclusione
Così deciso in Vallo Della Lucania, il 7 gennaio 2026.
Depositata in Cancelleria il 7 gennaio 2026.
Avv. Antonino Sugamele

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