SEPARAZIONE - Alloggio popolare e rilascio per occupazione senza titolo
(Cpc, articoli 127-ter, 132,281-decies e 281-sexies; articolo 118 delle disposizioni di attuazione del cpc; articoli 45 e 52 della legge 18 giugno 2009 n. 69)
In tema di edilizia residenziale pubblica, il coniuge assegnatario dell’alloggio popolare conserva in via esclusiva il diritto personale di godimento sul bene anche in pendenza di giudizio di separazione; ne consegue che, in mancanza di figli minori o non economicamente autosufficienti e in assenza di un provvedimento giudiziale di assegnazione della casa coniugale ovvero di revoca dell’assegnazione da parte dell’ente proprietario, la permanenza dell’altro coniuge nell’immobile integra un’occupazione sine titulo, legittimando l’azione di rilascio e non essendo la relativa domanda soggetta alla previa mediazione obbligatoria, non attenendo a un contratto di locazione ma alla restituzione di un bene detenuto senza causa.
Tribunale Catanzaro, sezione I, sentenza 19 gennaio 2026 n. 101 – Giudice Zangari Del Prato
IL TRIBUNALE DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Nella persona del dott. Aleardo Zangari Del Prato, preso atto delle richieste di cui alle inoltrate "Note
scritte" ex art. 127 ter c.p.c. dai procuratori delle parti processuali, con le quali gli stessi hanno
domandato, previa precisazione delle rispettive conclusioni e domande, ex art. 281 sexies c.p.c., che
la causa venga decisa mediante il loro accoglimento, ivi compreso il favore delle spese del giudizio,
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. …/2024 R.G.A.C., promossa dal sig.:
(...) (C.F.: (...), elettivamente domiciliato in Catanzaro alla Via…, presso lo studio dell'avv. …(C.F.:
(...), dal quale è altresì rappresentato e difeso, giusta procura allegata al "Ricorso ex art. 281 decies
c.p.c.", introduttivo dell'odierno procedimento;
- RICORRENTE -
Contro
la sig.ra: P2 (C.F.:(...)), elettivamente domiciliata in Catanzaro, al Viale De Filippis n. 10, presso lo
studio dell'avv.(...) …(C.F.:(...), che la rappresenta e difende, in virtù di mandato rilasciato "su foglio
separato parte integrante" della "Comparsa di costituzione e risposta" del 20.09.2024;
- RESISTENTE -
Avente ad oggetto: azione di rilascio da occupazione senza titolo, sulle seguenti
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
In applicazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli
artt. 45 e 52 della L. n. 69 del 2009, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la
concisa esposizione dello svolgimento del processo se non per gli stretti contenuti delle posizioni
assunte reciprocamente dalle parti in giudizio.
Pertanto, devono all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia gli atti
introduttivi e di costituzione delle parti, che i verbali di causa e successive note, per come predisposti
dagli stessi odierni contendenti.
L'odierno giudizio origina dalla domanda, avanzata dal sig. P1 nei confronti della moglie P2 al fine
di ottenere, premessa la pendenza del giudizio di separazione intercorso tra gli stessi contendenti,
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: "Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile
declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via
istruttoria ed incidentale :
- Accertare e dichiarare che unico conduttore legittimato all'abitazione dell'appartamento sito in C.,
alla Via (...), di proprietà dell A è il sig. P1 ;
- Per l'effetto condannare la sig.ra P2 alla restituzione dell'appartamento sito in C., alla Via (...) n. 51,
libero da persone e cose, al sig. P1.
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre accessori come per legge".
Assumeva, in proposito, parte deducente:
- di "aver contratto matrimonio concordatario con la sig.ra P2 in data 28.04.1991";
- che "i coniugi hanno vissuto, fino alla fine della relazione, in C., alla Via (...) n. 51, presso l'abitazione
A di cui il sig. P1 era unico conduttore assegnatario";
- che "a causa di comportamenti aggressivi e gelosi, della moglie, il sig. P1 era stato costretto ad
allontanarsi dalla casa coniugale, e ad adire, con ricorso per separazione giudiziale, il Tribunale di
Catanzaro, al fine di vedere accogliere, tra el altre, la seguente conclusione: attribuire la casa
coniugale, di proprietà A, al legittimo conduttore assegnatario, sig. P1";
- che "con comparsa di costituzione e di risposta, la sig.ra P2 si costituiva in giudizio chiedendo, tra
le altre cose, l'assegnazione della casa coniugale";
- che "con Ordinanza del 23.11.2023 il Tribunale così decideva : "...stante l'assenza di figli minori e/o
maggiorenni ma non economicamente autosufficienti conviventi con le parti, nulla quaestio in
ordine all'assegnazione della casa popolare all'uno o all'altro coniuge...", rigettando la richiesta della
sig.ra P2 '; - che "nonostante ciò la sig.ra P2 non aveva inteso rilasciare, spontaneamente, l'immobile
de quo" sicché, con pec del 15.02.2024. il difensore del P1 le intimava di rilasciare l'alloggio A in
favore di quest'ultimo ma che alla richiesta era stato opposto un netto rifiuto".
Alla luce delle suddette considerazioni, parte ricorrente adiva, pertanto, le vie legali e concludeva
come in epigrafe.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva la controparte, la quale, nel respingere le avverse
deduzioni e richieste che riteneva destituite di ogni fondamento, in via preliminare, eccepiva non
solo la improcedibilità dell'avanzato ricorso "per la scelta del rito" alla luce della ritenuta
insussistenza dei requisiti previsti dall'art. 281 decies c.p.c.", che per la mancata proposizione del
"procedimento di mediazione obbligatoria prevista dall'art. 5, comma 1 bis, del D.Lgs. n. 28 del 2010
e ss. modificazioni, essendo la materia attinente ad un contratto di locazione....".
Quanto, poi, al merito, nel contestare quanto articolato dalla controparte evidenziava di trovarsi in
una situazione di maggiore debolezza rispetto a quella del marito, dato che non disponeva di "un
locus ove poter proseguire la quotidianità in presenza di cure delle patologie in atto"; non svolgeva
alcuna attività lavorativa, non possedeva alcun reddito al di fuori dell'assegno mensile di
mantenimento che le veniva corrisposto dal P1 che ammontava ad Euro 200,00, e che risultava altresì
affetta da patologie invalidanti ("depressione in cura con farmaci presso il CSM di Catanzaro,
problemi fisici di varia natura, invalida per l'Inps al 50% c senza reddito da lavoro per incapacità a
provvedervi").
Ciò che la induceva, quindi, a concludere come in epigrafe.
La causa, a seguito del rigetto dell'istanza di riunione del presente procedimento a quello, pendente,
di separazione, in quanto involgenti giudizi del tutto diversi ed autonomi tra loro, istruita
esclusivamente a mezzo dell'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, in rituale
allegazione, all'esito dell'udienza cartolare di cui in premessa è stata decisa ex art. 281 sexies c.p.c.,
con la presente pronuncia.
La domanda di parte ricorrente risulta fondata e quindi può essere amorevolmente apprezzata.
Non possono, infatti, all'esito dell'espletata disamina delle risultanze documentali presenti in atti,
che condividersi le deduzioni mosse dal suddetto deducente, sia in fase iniziale che nei successivi
atti e, da ultimo, negli scritti defensionali conclusivi, laddove è stata evidenziata non solo la
infondatezza delle questioni preliminari avanzate dall'epigrafata resistente in ordine sia all'assunta
improcedibilità del giudizio per la scelta del rito prescelto dalla controparte che in riferimento alla
mancata preventiva instaurazione della procedura di mediazione, "essendo (a dire della stessa
convenuta) la materia attinente ad un contratto di locazione e, nello specifico, alla sua intestazione
ad uno o all'altro delle odierne parti del giudizio ....".
Ed infatti, per come correttamente articolato in proposito dallo stesso difensore del sig. P1 non solo
il giudizio che ci occupa ha potuto tranquillamente seguire il rito semplificato adottato ab origine,
trattandosi di procedimento da definissi sulla base della risultanze documentali presenti in atti, oltre
che essere di pronta soluzione, ma attenendo, quanto al secondo punto, l'avanzata domanda, alla
richiesta di restituzione di un immobile detenuto ex avverso senza causa (e non anche ad un
contratto di locazione), con la conseguenza che la materia che ci occupa non è da considerarsi
assoggettabile alla preventiva procedura obbligatoria di mediazione.
Quanto, poi, al merito della venata quaestio, non può non riscontrarsi, sempre in aderenza con
quanto evidenziato dallo stesso P1 che a seguito del rigetto dell'istanza di assegnazione della casa
coniugale in favore della P2 , per come disposto dal Tribunale di Catanzaro, con Ordinanza del
23.11.2023, la protratta occupazione dello stesso bene immobile da parte di quest'ultima, finisce
coll'assumere i caratteri dell'illegittimità in quanto non supportata da alcun valido ed efficace titolo,
con la conseguenza che parte resistente deve essere condannata al suo immediato rilascio in favore
del P1 riconosciuto, per tabulas, quale legittimo ed unico conduttore assegnatario del medesimo
appartamento.
Non può, al riguardo, sfuggire, infatti, all'attenzione del giudicante che costituisce circostanza non
contestata, oltre che documentale provata, che il bene oggetto di lite, sia di proprietà dell' A e che sia
stato assegnato da quest'ultimo ente pubblico al sig. P1 quale unico cd esclusivo assegnatario.
Risulta, inoltre, in atti che, allo stato, nessun provvedimento di revoca del suddetto alloggio
popolare, sebbene più volte sollecitato dalla P2 nei confronti dell' A , sia stato adottato da
quest'ultimo nei confronti dell'odierno ricorrente; cosi come, del pari, nessuna decisione di
assegnazione della casa de qua risulta, per come sopra riportato, essere stata adottata dal Tribunale
adito dai coniugi nel corso della loro separazione.
Aggiungasi, infine, e sempre a tal riguardo come lo stesso Supremo Consesso "abbia più volte
statuito che l'assegnazione di un immobile di edilizia residenziale pubblica attribuisce un diritto
personale di cui è titolare esclusivo l'assegnatario, anche se disposta in riferimento all'esistenza del
nucleo familiare dell'assegnatario stesso (cfr. Cass. n. 18237 dell'11.07.2018)"; ed infatti, "la Corte di
Cassazione ha più volte evidenziato che il diritto all'alloggio popolare è intrinsecamente legato
all'assegnatario originale" che continuerebbe a rimanere tale anche nell'ipotesi in cui, nel corso del
giudizio di separazione dei coniugi, il Tribunale avesse deciso per l'assegnazione della casa
coniugale all'altro coniuge, non titolare dell'assegnazione da parte dell'A con la sola conseguenza
che quest'ultimo avrebbe diritto alla prosecuzione della sua detenzione solo nella qualità di
assegnatario della casa coniugale, a prescindere dalla titolarità del sopra indicato diritto personale
di godimento spettante, invece, all'altro coniuge in virtù del rapporto contrattuale intercorso con l'A.
Ne consegue, quindi, che "non è configurabile un diritto all'assegnazione dell'alloggio
indipendentemente dall'assegnazione in sede di separazione (Cass. n. 182/2018)".
Alla luce di quanto testè illustrato, accertato e dichiarato che il sig. P1 è l'unico conduttore legittimato
all'abitazione dell'appartamento sito in C., alla Via (...), di proprietà dell' A, come da intercorso
rapporto contrattuale, controparte, nella persona della sig.ra P2 viene, per l'effetto, condannata, per
le ragioni che precedono, alla sua immediata restituzione, in favore del medesimo odierno
ricorrente, libero da persone e cose.
Le spese del giudizio seguono il criterio della soccombenza e, determinate tacendo riferimento ai
valori medi di cui alle vigenti disposizioni regolamentari, applicati in stretta connessione con il
valore della causa per come desumibile dalla domanda introduttiva del giudizio (ricompreso tra lo
scaglione che va da Euro 5.200,01 ad Euro 26.000,00), e per tutte le fasi in cui si è articolato il giudizio
in esame (visto che, per come chiarito di recente dalla Suprema Corte, comprende anche gli onorari
per la fase istruttoria e/o di trattazione pur in assenza di vere e proprie attività probatorie - cfr.
Ordinanza n. 25711 del 19.09.2025), trovano ristoro come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando nella causa civile come
in epigrafe instaurata, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa, cosi provvede:
- previo rigetto delle eccezioni preliminari di parte resistente, accoglie, per le ragioni di cui in
motivazione, la domanda di parte ricorrente e, per l'effetto, condanna la sig.ra P2 all'immediato
rilascio, in favore del sig. P1 , quale unico ed esclusivo assegnatario da parte dell A dell'immobile
sito in C., alla Via (...) di proprietà dello stesso suddetto Ente pubblico;
- condanna la sig.ra P2 in applicazione del criterio della soccombenza della lite, alla refusione delle
spese del giudizio che si liquidano in complessivi Euro 4.600,00 oltre al rimborso spese generali, Iva
e Cpa se dovuti, come per legge.
Si comunichi.
Conclusione
Così deciso in Catanzaro, il 19 gennaio 2026.
Depositata in Cancelleria il 19 gennaio 2026 21-02-2026 04:07
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