SEPARAZIONE - Tutela possessoria del coniuge e impedimento all’accesso alla casa familiare mediante cambio di serrature o rifiuto di consentire l’ingresso
(Cc, articolo 1168; Cpc, articoli 703 e 669 octies)
In tema di azioni possessorie, il coniuge non proprietario che abbia goduto dell’immobile adibito a casa familiare durante la convivenza è titolare di una posizione di possesso o, quantomeno, di detenzione qualificata, tutelabile ex articolo 1168 del codice civile, indipendentemente dalla titolarità del diritto di proprietà e dalle vicende della crisi coniugale. Integra spoglio non solo il cambio delle serrature senza consegna delle chiavi al compossessore o detentore qualificato, ma anche qualsiasi condotta dell’occupante esclusivo che, opponendosi all’ingresso o chiudendo gli accessi dall’interno, impedisca in concreto l’altrui godimento del bene. L’allontanamento temporaneo dall’abitazione familiare, determinato da conflitti coniugali e non assistito da un chiaro ed inequivoco animus derelinquendi, non esclude la permanenza della detenzione qualificata né preclude la tutela possessoria. Nella fase possessoria interinale è inammissibile la domanda di risarcimento del danno, che può essere proposta solo mediante istanza di prosecuzione del giudizio di merito ai sensi dell’articolo 703, comma 4, del cpc o con separato giudizio di cognizione piena.
Tribunale Catania, sezione III, ordinanza 18 gennaio 2026 – Giudice Pappalardo
TRIBUNALE DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. …/2025
PROMOSSO DA
OMISSIS , (C.F. OMISSIS ), domiciliato come in atti; rappresentato e difeso dall'avv. …giusta procura
in atti.
RICORRENTE
CONTRO
OMISSIS (C.F. OMISSIS , domiciliata come in atti; rappresentata e difesa dall'avv. …giusta procura
in atti.
RESISTENTE
Il Giudice Designato dott. Angelo Pappalardo, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
19/11/2025, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Con ricorso ex artt. 1168 c.c. - 703 c.p.c. OMISSIS ha chiesto di essere reintegrato nel possesso
dell'immobile sito in A. C., via L. n. 3, mediante consegna di copia delle chiavi degli accessi, con
ordine alla resistente OMISSIS di cessare la propria condotta pregiudizievole.
A tal fine l'odierno ricorrente ha premesso di essere coniugato in fase di separazione con la resistente
OMISSIS e di avere abitato, durante la vita coniugale, presso l'immobile per cui è causa, una villetta
di proprietà della OMISSIS , situata in A. C. C., alla via L. n. 3.
Tuttavia, dopo aver proposto ricorso per la separazione personale dei coniugi in data 17.6.2025, la
resistente OMISSIS ha ostacolato la possibilità del ricorrente di accedere all'immobile, prima
verbalmente e poi provvedendo unilateralmente alla sostituzione delle serrature di ingresso.
Successivamente parte ricorrente, quanto alle serrature, ha precisato che la resistente ha provveduto
a sostituire la serratura dell'ingresso posteriore, ponendovi anche delle inferiate, a bloccare la porta
principale di ingresso dall'interno, a bloccare dall'interno con un catenaccio anche il cancello
carrabile e a sostituire la serratura del cancelletto pedonale.
Il ricorrente OMISSIS non avendo potuto riottenere il possesso dell'immobile in sede stragiudiziale,
ha agito in sede possessoria a tutela delle proprie ragioni, chiedendo di essere reintegrato nel
possesso.
Inizialmente parte ricorrente aveva altresì chiesto il risarcimento del danno, aggiungendo però, da
ultimo e in modo non chiaro, di avere inteso proporre istanza ai sensi dell'art. 703 comma 4 c.p.c.,
per chiedere di fissare udienza per la prosecuzione del giudizio di merito ai fini del risarcimento del
danno morale, economico e da perdita di chances subito a seguito dell'illecito spoglio, quantificato
in Euro 30.000,00.
In ogni caso la richiesta di risarcimento danni nella fase possessoria interinale è inammissibile. Il
soggetto leso che invochi la tutela possessoria, ove intenda ottenere la condanna dell'autore dello
spoglio o della turbativa anche al risarcimento dei danni, deve necessariamente richiedere al giudice,
nel termine previsto dall'art. 703, quarto comma, cod. proc. civ., la fissazione dell'udienza per la
prosecuzione del giudizio di merito, ovvero proporre un autonomo giudizio, in quanto le questioni
inerenti le pretese risarcitorie possono essere esaminate solo nel giudizio di cognizione piena. Ne
consegue che, qualora il giudice adito con azione possessoria, esaurita la fase a cognizione
sommaria, non si limiti a pronunciare sulla domanda di reintegrazione o di manutenzione, ma,
travalicando i limiti del contenuto del provvedimento interdittale, decida altresì sulla domanda
accessoria di risarcimento danni, il provvedimento adottato, anche se emesso nella forma
dell'ordinanza, va qualificato come sentenza e, come tale, è impugnabile con appello (cfr. Cass.
20635/2014).
Nel resistere alla domanda contestandone l'ammissibilità e fondatezza, OMISSIS ha in particolare
eccepito l'avvenuto allontanamento volontario e spontaneo del coniuge, che avrebbe altresì portato
con se i propri effetti personali a seguito della crisi coniugale.
Inoltre, la resistente ha evidenziato di non avere cambiato alcuna serratura, per cui il ricorrente
conserva la disponibilità delle chiavi di accesso o comunque è in grado di accedere all'immobile,
disponendo del telecomando o aprendo manualmente il cancello esterno.
Difetta quindi, secondo parte resistente, il presupposto dello spoglio.
Orbene, ritiene il decidente che il ricorso proposto da OMISSIS nei limiti di quanto rilevante in
questa sede, sia fondato e meriti accoglimento, senza necessità di ulteriore istruttoria.
Deve infatti premettersi che l'oggetto del presente procedimento è limitato all'azione proposta dal
ricorrente a tutela del possesso o detenzione qualificata dell'immobile. Tutte le restanti questioni,
relative all'eventuale assegnazione dell'immobile in quanto casa familiare, alla disciplina del
godimento della casa familiare durante il procedimento di separazione fra i coniugi, ai motivi della
crisi familiare, alla volontà o meno della resistente di concedere in locazione il bene, al risarcimento
del danno e alla sussistenza o meno di ipotesi di reato, sono irrilevanti in questa sede e hanno avuto
l'unico effetto di appesantire il procedimento.
E' infatti pacifico che le azioni possessorie tutelano il possessore ed il detentore qualificato per il solo
fatto di essere tale e indipendentemente dal suo diritto a possedere; il possesso o il godimento di un
immobile vengono inoltre in rilievo in relazione a tutte le sue possibilità di concreto godimento, a
prescindere dall'utilizzo o meno come casa coniugale. Non rileva quindi che il ricorrente abbia
inizialmente continuato ad accedere all'immobile per prelevare beni personali, con il consenso della
resistente.
Al contempo, per motivi speculari, la tutela conseguita attraverso l'azione possessoria è una tutela a
carattere potenzialmente provvisorio in quanto i suoi effetti possono venir meno a seguito del
giudizio petitorio o ai provvedimenti relativi alla casa coniugale. Non rileva pertanto, nemmeno ai
fini dell'ammissibilità dell'azione, che il provvedimento in materia possessoria possa poi, anche a
breve, essere superato da una diversa regolamentazione in sede petitoria o dai provvedimenti
presidenziali indifferibili ed urgenti.
Ciò premesso, pur essendo pacifica la proprietà dell'immobile in capo alla resistente, non può in
primo luogo negarsi in capo al ricorrente una posizione giuridicamente tutelata, a titolo quanto
meno di detentore qualificato, legittimato ad agire a tutela delle proprie ragioni.
La convivenza fra i coniugi o anche solo more uxorio determina infatti, sulla casa di abitazione ove
si svolge e si attua il programma di vita in comune, un potere di fatto basato su un interesse proprio,
ben diverso da quello derivante da ragioni di mera ospitalità. La giurisprudenza della Suprema
Corte, infatti, ha avuto modo di precisare che "la convivenza "more uxorio", quale formazione sociale
che dà vita ad un autentico consorzio familiare, determina, sulla casa di abitazione ove si svolge il
programma di vita in comune, un potere di fatto del convivente tale da assumere i connotati tipici
di una detenzione qualificata, avente titolo in un negozio giuridico di tipo familiare (cfr. Cass. 27
aprile 2017 n. 10377).
Di conseguenza, l'estromissione violenta o clandestina dall'unità abitativa, compiuta dal coniuge o
convivente proprietario in danno del coniuge o convivente non proprietario, legittima quest'ultimo
alla tutela possessoria, consentendogli di esperire l'azione di spoglio pur se non proprietario e nei
limiti del compossesso del bene.
Va peraltro in proposito brevemente osservato che in tema di spoglio violento e clandestino, il
detentore che agisce, ex art. 1168, secondo comma, cod. civ., per la reintegra, può fornire la prova
del titolo anche per presunzione non essendo in discussione la validità e gli effetti del vincolo che
giustifica la detenzione qualificata ma esclusivamente il fatto storico dell'esistenza del
corrispondente potere di fatto sulla cosa (cfr. Cass. 12751/2008).
Nella fattispecie il pregresso godimento dell'immobile in capo al ricorrente non è però contestato,
dal momento che la resistente conferma di aver convissuto con il coniuge OMISSIS e che la loro
coabitazione si è interrotta, a suo dire, per volontà dello stesso ricorrente.
D'altro canto, una volta comprovato quantomeno l'iniziale godimento qualificato (ovvero il vero e
proprio possesso, come affermato dal ricorrente), non rilevano in concreto ai fini possessori le
vicende relative alla crisi familiare esposte da parte resistente, né che il ricorrente avesse iniziato a
portare altrove i suoi effetti personali.
Va infatti osservato che i rapporti di fatto non si estinguono per effetto della mera interruzione del
rapporto materiale della cosa, purchè permanga la possibilità di compiere in ogni tempo atti di
ingerenza sulla cosa, in tal modo ripristinando il suddetto rapporto. Anche in presenza di atti
volontariamente interruttivi del godimento da parte del possessore, può parlarsi di abbandono della
cosa solo in quanto gli atti medesimi manifestino esteriormente, per chiari ed inequivoci segni,
l'animus derelinquendi (cfr. Cass. 9396/2005; 7674/1994).
Nella vicenda processuale in esame, a fronte della specifica contestazione da parte del ricorrente,
non vi è prova adeguata in merito alla volontà del ricorrente di rinunciare definitivamente al
godimento dell'immobile.
Non è stato prodotto infatti alcun accordo scritto in tal senso e, più in generale, non ha trovato
conferma, nemmeno in sede di istruttoria orale, la tesi dell'abbandono già avvenuto dell'abitazione
familiare.
Al contrario è stato sentito il teste OMISSIS padre del ricorrente, il quale ha spiegato che il ricorrente
si è allontanato solo momentaneamente per effetto dei litigi che hanno portato alla separazione ("per
far calmare le acque") e conserva ancora beni personali all'interno dell'abitazione, avendo solo
iniziato a prelevarli per poi essere interrotto dall'opposizione della ricorrente. La sussistenza di beni
personali del ricorrente ancora all'interno dell'immobile oggetto del procedimento deve peraltro
presumersi, in assenza di prova di una integrale riconsegna. Si tratta in ogni caso di un mero
elemento indiziario a sostegno della tesi della permanenza di una detenzione qualificata, comunque
provata. Al contempo anche la scelta di limitare il disagio sofferto, stipulando un contratto di
locazione di altro immobile, non implica alcuna rinuncia alla posizione tutelabile di detentore
qualificato del diverso bene per cui è causa.
Deve quindi ritenersi che non vi sia stato nessun pur auspicabile accordo, tantomeno definitivo;
piuttosto la resistente, durante una discussione in presenza del teste OMISSIS ha intimato al
ricorrente di andarsene, accusandolo in particolare di tradimento, e il OMISSIS si è limitato ad
allontanarsi per evitare ulteriori litigi, senza rinuncia alcuna alla tutela dei propri interessi.
Esclusa quindi la prova adeguata di atti volontariamente interruttivi del godimento da parte del
OMISSIS assisiti da un chiaro animus derelinquendi, va per altro verso in breve osservato che, per
costante giurisprudenza, nella nozione di spoglio ex art. 1168 c.c. rientrano non solo gli atti che
privano il possessore o il detentore della cosa del possesso o della detenzione di essa, ma anche
quegli atti che impediscono il godimento della cosa o di una parte concreta di essa.
Da tale punto di vista, se certamente integra i presupposti dello spoglio il cambio della serratura
senza la consegna delle chiavi al compossessore, è in realtà allo scopo sufficiente anche il rifiuto di
aprire la porta di ingresso da parte dell'occupante, chiedendo la porta stessa dall'interno o
comunque opponendosi all'altrui godimento del bene.
Non rileva quindi realmente accertare se il ricorrente non sia stato in grado di accedere per un
cambio della serratura, distinguendo a tal fine le opere eseguite su ogni punto di accesso, in quanto
costituisce comunque spoglio anche la condotta dell'occupante esclusivo del bene che, chiudendo il
chiavistello dall'interno, impedisca l'altrui godimento.
In ogni caso la pur sommaria istruttoria sommaria necessaria in questa sede ha confermato la
materiale opposizione all'ingresso del marito ad opera della resistente, anche mediante verosimile
cambio di serrature.
Segnatamente il teste OMISSIS ha aggiunto che il figlio OMISSIS dopo essere rimasto lontano da
casa per cercare di far calmare le acque, nel febbraio 2025 ha cercato di ritornare a casa propria ma
la OMISSIS di fatto gli ha impedito di accedere alla propria abitazione.
Ciò perché erano chiusi sia il cancelletto, che dalla parte carrabile immette verso il retro della casa,
sia la porta di ingresso.
Dalle dichiarazioni del teste si evince che ciò è avvenuto anche mediante cambio della serratura,
perché il ricorrente non è stato in grado di accedere pur utilizzando le chiavi in suo possesso ("Non
si poteva entrare, non ho capito esattamente il motivo ma certamente mio figlio ha provato a usare
la chiave e non è entrato").
Tali dichiarazioni trovano altresì riscontro nella testimonianza dell'Ing. OMISSIS , consulente di
parte ricorrente (le suddette dichiarazioni sono utilizzabili, in quanto parte ricorrente, pur parlando
in presenza del teste dei fatti di causa durante l'udienza, non è stato in grado di influenzarlo
realmente, poiché la condotta scorretta è stata posta in essere dopo la verbalizzazione della risposta
qui considerata), il quale teste, nei limiti delle circostanze di fatto avvenute in sua presenza, ha
confermato che il OMISSIS ha provato a entrare in casa, senza essere materialmente in grado di farlo.
Un ingresso secondario, lato strada, era infatti chiuso dall'interno con un lucchetto. Altri due
ingressi, ossia quello principale e altro secondario, invece non si aprivano, sebbene il OMISSIS
tentasse di entrare usando le chiavi in suo possesso.
Parimenti rilevante è la circostanza che, come riferito dal teste OMISSIS anche dopo la resistente,
indipendentemente da altre attività materiali, si è fermamente opposta all'ingresso del ricorrente,
minacciandolo di ripercussioni pure sul piano della responsabilità penale ("In altra occasione,
sempre a fine febbraio, mio figlio ha tentato di entrare in casa, ma ha desistito perché la moglie
minacciava di chiamare i Carabinieri e non acconsentiva all'ingresso").
E’ infatti evidente che in tal caso il ricorrente, anche disponendo delle chiavi, non avrebbe potuto
rientrare in casa, vincendo unilateralmente la chiara ed espressa volontà dell'unica occupante di
fatto.
Tale opposizione trova peraltro riscontro nella condotta processuale della resistente, che nel corso
del giudizio si è opposta al ripristino del possesso, pur senza pregiudizio delle questioni di diritto
da esaminare.
Nella fattispecie è in conclusione chiara la volontà della ricorrente di non consentire l'accesso al bene
da parte del marito, tanto da opporsi anche nel corso del procedimento al ripristino del possesso,
Tanto meno possono perciò assumere valore decisivo, a sostegno della tesi della resistente, le
dichiarazioni del teste Ing. OMISSIS , consulente di parte resistente, il quale si è limitato a negare
che dalla porta posteriore si possa realmente accedere nonché a spiegare che l'accesso al villino
avviene tramite un cancello carrabile elettrico, che la resistente ha disattivato l'automatismo e che
ora il cancello scorre manualmente, senza necessità di chiavi o altro.
Si tratta infatti ancora una volta di elementi a sostegno della contestazione di una mera modalità
dello spoglio comunque dimostrato, peraltro sulla base di dichiarazioni che concernono solo il
momento del sopralluogo del teste, nel corso del procedimento, non quello del sofferto spoglio
("Non ero presente al momento della disattivazione dell'automatismo, ma ora comunque è
disattivato"; "..il sopralluogo, alla presenza della proprietaria, è avvenuto il 3.11.2025, con incarico a
fine ottobre").
La suddetta ricostruzione dei fatti comprova, infine, anche la sussistenza dell'elemento soggettivo
integrante lo spoglio, dovendosi ritenere che la resistente abbia al contempo avuto la coscienza e la
volontà di agire contro il volere del ricorrente (cfr. Cass. 4226/1985). L'elemento soggettivo integrante
le ipotesi dello spoglio e della turbativa possessoria consiste nella coscienza e volontà di agire contro
la volontà, espressa o tacita, del possessore, senza che occorra nè il dolo nè la colpa, e restand o altresì
irrilevante sia l'intento riprovevole dell'agente, sia la sua convinzione di esercitare un proprio diritto
(cfr. Cass. 31 gennaio 2011 n. 2316).
Le allegazioni delle parti, in conclusione, appaiono sufficienti ai fini della delibazione sulla chiesta
tutela interdittale, ricorrendo il presupposto oggettivo della privazione del godimento del bene in
godimento e l'elemento soggettivo del cosiddetto animus spoliandi, ed impone, pertanto, di
pervenire alla adozione del chiesto provvedimento ex art. 1168 c.c., con ordine alla resistente di
reintegrare il ricorrente pregiudicato ripristinando integralmente la situazione di fatto preesistente.
Non si ritiene tuttavia, fermo il diritto del ricorrente di provvedere successivamente in tal senso, di
poter provvedere già in questa sede all'istanza ai sensi dell'art. 703 comma 4 c.p.c. da ultimo
proposta.
A ritenere diversamente si finirebbe per frustrare l'intento del Legislatore della Riforma del 2005,
che ha previsto la fase del merito soltanto se richiesto con apposita nuova istanza dalla parte
interessata, entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento finale della fase
interdittale (di accoglimento o di rigetto). Il giudizio di merito deve quindi essere un prolungamento
eventuale e non automatico, oggetto di una richiesta autonoma e frutto di una volontà espressa dopo
la definizione della fase interdittale.
Va infine condannata la resistente al pagamento delle spese nei confronti di parte ricorrente nella
misura indicata in dispositivo, tenendo conto della materia cautelare o possessoria, del valore
indeterminabile, della bassa complessità e del parametro medio per tutte le fasi.
Non si ritiene di dovere condannare parte resistente anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c., considerando la
corretta condotta processuale, pur a fronte della non corretta condotta tenuta in udienza dal
ricorrente, e delle argomentazioni a sostegno della difesa, qui non condivise o non ritenute provate,
ma non meramente strumentali.
P.Q.M.
Il Giudice, visti gli artt. 1168 c.c., 703 e 669 octies c.p.c.;
accoglie il ricorso e per l'effetto ordina alla resistente OMISSIS di reintegrare il ricorrente OMISSIS
nel godimento dell'immobile per cui è causa, sito in A. C., via L. n. 3, e meglio descritto in ricorso,
consegnando una copia di tutte le chiavi delle serrature ed astenendosi comunque dal frapporre
qualunque ostacolo all'utilizzo del bene da parte del ricorrente; entro il termine di giorni dieci dalla
notificazione della presente ordinanza;
dispone che, in caso di non ottemperanza, all'attuazione coattiva della presente ordinanza
provvederà il competente Ufficiale Giudiziario, il quale si avvarrà di operai di sua fiducia;
condanna OMISSIS al pagamento delle spese processuali nei confronti del ricorrente, distratte in
favore del difensore antistatario Avv…., che liquida in Euro 5.213,00 per compensi professionali,
oltre spese vive per Euro 290,00, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, iva e c.p.a. come per
legge.
Conclusione
Così deciso in Catania, il 18 gennaio 2026.
Depositata in Cancelleria il 18 gennaio 2026.
21-02-2026 04:15
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