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Sentenza

Procuratore extra-districtum: se non è indicata la PEC, il domicilio è presso la...
Procuratore extra-districtum: se non è indicata la PEC, il domicilio è presso la Cancelleria
Cass. civ. Sez. lavoro, Ord., (ud. 20/04/2023) 29-05-2023, n. 14878


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio - Presidente -

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa - Consigliere -

Dott. ZULIANI Andrea - Consigliere -

Dott. CASCIARO Salvatore - Consigliere -

Dott. FEDELE Ileana - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3604-2017 proposto da:

Comune di (Omissis), in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Foschini, con domicilio digitale presso l'indirizzo di posta elettronica certificata paolofoschini(at)ordineavvocatibopec.it;

- ricorrente -

contro

A.A., rappresentato e difeso dall'avv. Tiziana Tabellini, con domicilio digitale presso l'indirizzo di posta elettronica certificata tizianatabellini(at)ordineavvocatibopec.it;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 735-2016 della Corte d'appello di Bologna, depositata il 16/08/2016 r.g.n. 200-2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/04/2023 dal Consigliere Ileana Fedele.
Svolgimento del processo

1. La Corte di appello di Bologna ha dichiarato inammissibile l'impugnazione proposta dal Comune di (Omissis) perchè depositata in data 26 marzo 2014, oltre il termine breve di cui all'art. 325 c.p.c. dalla notificazione della sentenza, avvenuta in data 10 dicembre 2013, sul rilievo della ritualità della predetta notifica, eseguita al difensore del Comune nel domicilio eletto dalla parte per il giudizio, in conformità a precedente di questa Corte;

2. avverso tale decisione il Comune di (Omissis) propone ricorso affidato a quattro motivi, cui resiste il A.A. con controricorso;

3. il Comune ricorrente ha depositato memoria;
Motivi della decisione

1. con il primo motivo il Comune censura, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione del R.d. n. 37 del 1934, artt. 82, 125 c.p.c., 149-bis c.p.c. e 170 c.p.c. in materia di comunicazioni e notificazioni, oltre che degli artt. 325 e 326 c.p.c. sui termini di impugnazione, per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione la notificazione della sentenza del Tribunale di Parma eseguita presso il domicilio eletto dalla parte ("presso il Servizio Affari Legali del Comune di (Omissis)") invece che presso il procuratore costituito, con studio sito in (Omissis), che aveva espressamente optato per l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata quale recapito da utilizzare per le comunicazioni e notificazioni relative al processo;

2. con il secondo motivo il Comune censura, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 108 del testo unico enti locali e delle norme contrattuali, oltre che errata valutazione del ruolo del direttore generale e dell'obbligo per lo stesso di autocollocarsi in ferie, nonchè omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti;

3. con il terzo motivo il Comune censura, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c., la violazione ed errata interpretazione circa l'autonomia dei rapporti contrattuali intercorsi fra il Comune di (Omissis) ed il A.A., con conseguente errata valutazione di documenti rilevanti ai fini della decisione, oltre che della eccezione di prescrizione, omettendo l'esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti;

4. con il quarto motivo il Comune censura, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. per errata valutazione della documentazione prodotta dalle parti e conseguente errata valutazione dell'onus probandi;

5. il primo motivo riveste carattere pregiudiziale ed assorbente rispetto agli ulteriori motivi, relativi al merito della controversia insorta fra il Comune ed il A.A. per il riconoscimento dell'indennità sostitutiva per ferie non godute;

5.1. la sentenza impugnata ha ritenuto correttamente eseguita la notificazione della sentenza del Tribunale di Parma presso il domicilio eletto per il giudizio, secondo quanto risultante dall'epigrafe dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo depositato in primo grado, non emergendo contrarie risultanze dalla procura rilasciata in calce. Il Comune ricorrente assume invece che il procuratore costituito non aveva eletto domicilio presso la parte, preferendo indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata che doveva essere utilizzato per le notificazioni, dovendosi, al più, eseguire la notificazione presso la cancelleria del Tribunale di Parma, in difetto di indicazione da parte del procuratore extra districtum di un domicilio all'interno del circondario dell'ufficio giudiziario adito;

5.2. sul punto, è stato affermato il seguente principio di diritto: "Ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione di cui all'art. 325 c.p.c., ove risulti dall'intestazione dell'atto di appello un domicilio eletto dalla parte, la notificazione della sentenza va effettuata presso detto luogo, dovendosi ritenere che il difensore (che operi fuori dalla circoscrizione di appartenenza), con la sottoscrizione del ricorso e la correlata autenticazione della firma della parte, abbia fatto proprio l'intero contenuto dell'atto, ivi compresa l'elezione di domicilio, la quale deve solo essere necessariamente espressa con la forma scritta, ma non richiede formule predeterminate." (Cass. 25/03/2009, n. 7196; in senso conforme, Cass. 03/09/2015, n. 17452, richiamata espressamente nella sentenza impugnata);

5.3. nondimeno, in precedenza, era stato affermato che "Ai sensi del R.D. n. 37 del 1934, art. 82 - non abrogato neanche per implicito dalla L. n. 27 del 1997, artt. 1 e 6 ed applicabile anche al rito del lavoro - il procuratore che eserciti il suo ministero fuori della circoscrizione del tribunale cui è assegnato deve eleggere domicilio, all'atto di costituirsi in giudizio, nel luogo dove ha sede l'ufficio giudiziario presso il quale è in corso il processo, intendendosi, in difetto, che egli abbia eletto domicilio presso la cancelleria della stessa autorità giudiziaria. Ne consegue che tale domicilio assume rilievo ai fini della notifica della sentenza per il decorso del termine breve per l'impugnazione, nonchè per la notifica dell'atto di impugnazione, rimanendo di contro irrilevante l'indicazione della residenza o anche l'elezione del domicilio fatta dalla parte stessa nella procura alle liti." (Cass. Sez. U, 05/10/2007, n. 20845; in senso conforme, Cass. 08/06/2012, n. 9298);

5.6. in proposto, occorre rilevare che nelle more della fissazione dell'udienza, questa Corte ha affermato che "L'elezione di domicilio prescritta dal R.D. n. 37 del 1934, art. 82 per il procuratore che esercita la professione fuori del circondario del tribunale presso il quale è in corso il processo costituisce un atto del difensore distinto ed autonomo rispetto a quella della parte rappresentata. Ne consegue che, ai fini della validità della notificazione della sentenza per il decorso del termine breve dell'impugnazione e del correlato atto di gravame, occorre considerare il solo domicilio indicato dal detto procuratore ai sensi della citata disposizione, mentre è irrilevante che a tale domicilio non si faccia riferimento nella procura alle liti o che in questa l'assistito avesse indicato la residenza od eletto il domicilio." (Cass. Sez. 6-2, 21/03/2019, n. 8081). In motivazione, è stato richiamato il principio già espresso dalle Sezioni Unite (Cass. Sez. U, 05/10/2007, n. 20845), non adeguatamente confutato da Cass. 25/03/2009, n. 7196;

5.7. il Collegio ritiene di dare continuità a tale interpretazione, in applicazione del principio già espresso dalle Sezioni Unite nel 2007 e non convenientemente superato dalla giurisprudenza successiva, principio che va attualizzato nel nuovo contesto rappresentato dalla disciplina sul processo civile telematico, con particolare riferimento al "concetto" di domicilio digitale, in linea con l'interpretazione evolutiva resa dalle Sezioni Unite nel 2012, che ha anticipato l'espresso recepimento di tale nuovo istituto da parte del legislatore;

5.8. con riferimento al caso di specie, non poteva reputarsi correttamente eseguita la notifica presso il domicilio indicato dalla parte e non già dal procuratore costituito e, in difetto di domiciliazione presso la circoscrizione dell'ufficio adito, la notificazione in cancelleria risultava comunque preclusa per effetto dell'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore, secondo l'indirizzo ermeneutico aperto dalle Sezioni Unite nel 2012 in ordine al regime applicabile ratione temporis, che prevedeva, ai sensi della l. n. 183 del 2012, art. 125 c.p.c., come modificato, l'espressa indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine, sino all'eliminazione di tale obbligo, disposta dal D.L. 24 giugno 2014, n. 90, art. 45-bis, comma 1, convertito, con modificazioni, dalla l. 11 agosto 2014, n. 114, in parallelo con l'istituzione del domicilio digitale, introdotto con il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 16 sexies, convertito, con modificazioni, dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221 (articolo inserito dall'art. 52, comma 1, lett. b), del D.L. n. 90 del 2014, cit).;

5.9. la fondatezza del primo motivo determina l'assorbimento degli ulteriori motivi;

6. la sentenza impugnata va, pertanto, cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Bologna, cui si demanda anche la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità e che si atterrà al seguente principio di diritto: "Ai sensi del R.D. n. 37 del 1934, art. 82 il procuratore che eserciti il suo ministero fuori della circoscrizione del tribunale cui è assegnato deve eleggere domicilio, all'atto di costituirsi in giudizio, nel luogo dove ha sede l'ufficio giudiziario presso il quale è in corso il processo ovvero, a decorrere dalla data di entrata in vigore delle modifiche degli artt. 125 e 366 c.p.c., apportate dalla L. 12 novembre 2011, n. 183, art. 25, e sino all'entrata in vigore del D.L. n. 179 del 2012, art. 16 sexies, conv. con modif. in l. n. 221 del 2012, indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine, intendendosi, in difetto, che egli abbia eletto domicilio presso la cancelleria della stessa autorità giudiziaria, rimanendo per converso irrilevante, ai fini della notifica della sentenza per il decorso del termine breve per l'impugnazione, nonchè per la notifica dell'atto di impugnazione, l'indicazione della residenza o anche l'elezione del domicilio fatta dalla parte stessa nella procura alle liti.".
P.Q.M.

Accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Bologna.

Così deciso in Roma, il 20 aprile 2023.

Depositato in Cancelleria il 29 maggio 2023
Avv. Antonino Sugamele

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