CASSAZIONE CIVILE - IMPOSTA REDDITO PERSONE FISICHE E GIURIDICHE - PROFESSIONI INTELLETTUALI. Cass. civ., Sez. II, 2 settembre 2011, n. 18038.
Cass. civ., Sez. II, 2 settembre 2011, n. 18038
CASSAZIONE CIVILE - IMPOSTA REDDITO PERSONE FISICHE E GIURIDICHE - PROFESSIONI INTELLETTUALI
Va esente da censure la gravata pronuncia di merito che, esclusa la possibilità per il professionista di compiere tutte le attività riportate in parcella per mancanza di titolo professionale idoneo, non faccia luogo alla declaratoria di nullità dell'intero incarico ad esso conferito. All'uopo deve, invero, rilevarsi che la questione circa la nullità o meno dell'incarico non va risolta avendo riguardo alle attività indicate in parcella, di cui il professionista richieda il compenso, che attiene alla fase di esecuzione del rapporto, bensì tenendo conto del contenuto dell'atto di incarico. Con riferimento a quest'ultimo e non anche alla richiesta di compenso della controparte, devono, pertanto, nella descritta ipotesi, addursi le ragioni della dedotta nullità.
Denunciata, in sede di legittimità, la violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere il Giudice del merito liquidato in favore del professionista delle somme a titolo di rimborso delle spese anticipate ad altri, in assenza della relativa domanda, al fine di rendere il motivo ammissibile, in osservanza del principio di autosufficienza del ricorso, si rileva necessario procedere alla dimostrazione che nella somma calcolata quale compenso professionale, e poi liquidata, sono di fatto ricomprese anche voci a titolo di rimborso delle spese suddette. In mancanza, la riscontrata omissione si traduce in vizio di incompiutezza della censura e ne determina l'inammissibilità, in quanto priva il Collegio di un dato di conoscenza necessario al fine di verificare la sua fondatezza, costituito dal fatto che una tale voce, sia pur non richiesta nella domanda originaria del giudizio, sia stata effettivamente liquidata dal Giudice di merito.
09-09-2011 00:00
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