Codice deontologico della Confederazione Italiana Archeologi
Codice deontologico della
Confederazione Italiana Archeologi
Principi generali
1. Il codice deontologico della Confederazione Italiana Archeologi è l'insieme dei principi, delle regole e delle consuetudini che ciascuno dei soci è tenuto ad osservare e ai quali deve ispirarsi nello svolgimento della sua professione di archeologo.
2. La non osservanza dei principi, delle regole e delle consuetudini prescritti dal presente codice può configurare un abuso o una mancanza che danneggia la figura dell'archeologo così com'è definita dallo Statuto della Confederazione Italiana Archeologi ledendone la professionalità.
3. Gli abusi, le mancanze o qualunque altro comportamento in contraddizione con quanto previsto dal presente codice saranno valutati dal Collegio dei Probiviri.
4. Il Collegio dei Probiviri dopo aver valutato le irregolarità nel comportamento dei soci è tenuto ad informarne il Consiglio Direttivo della Confederazione Italiana Archeologi e poi ad attuare i provvedimenti disciplinari come previsto dal rapporto associativo (cfr. Statuto, art. 17).
5. Nello svolgimento della sua professione l'archeologo socio della Confederazione Italiana Archeologi deve in ogni caso conformarsi ai principi fondamentali della Costituzione e rispettare la legislazione italiana vigente.
6. L'attività dell'archeologo socio della Confederazione Italiana Archeologi deve costantemente essere rivolta alla conoscenza, alla tutela, alla conservazione, alla valorizzazione e alla divulgazione del patrimonio archeologico.
7. L'archeologo socio della Confederazione Italiana Archeologi non deve accettare incarichi per i quali è consapevole di non avere la necessaria competenza.
8. L'archeologo socio della Confederazione Italiana Archeologi deve curare con diligenza i lavori affidatigli.
9. L'archeologo socio della Confederazione Italiana Archeologi è tenuto a segnalare alla Confederazione Italiana Archeologi ogni occasione in cui è incoraggiato a comportarsi in maniera non conforme al presente codice deontologico, affidando pertanto alla Confederazione Italiana Archeologi la tutela del proprio diritto a resistere a tale incoraggiamento.
10. La fiducia e la lealtà sono alla base dei rapporti professionali dell'archeologo socio della Confederazione Italiana Archeologi.
11. L'archeologo socio della Confederazione Italiana Archeologi si adegua nella richiesta dei compensi alle rilevazioni del costo medio delle prestazioni indicate dalla Confederazione Italiana Archeologi stessa.
1. Rapporti con la committenza
1a. L'archeologo socio della Confederazione Italiana Archeologi deve far conoscere al cliente la sua decisione di accettare o meno l'incarico in tempi ragionevoli.
1b. Nel caso di incarichi di particolare natura o complessità l'archeologo socio della Confederazione Italiana Archeologi che non possieda specifica competenza ed adeguata organizzazione deve astenersi dal prestare la sua opera.
1c. L'archeologo socio della Confederazione Italiana Archeologi non deve accettare l'incarico se altri impegni professionali personali li impediscono di svolgerlo con la diligenza e lo scrupolo richiesti in relazione all'importanza, alla complessità, alla difficoltà e all'urgenza dell'incarico stesso.
1d. L'archeologo socio della Confederazione Italiana Archeologi deve anteporre a qualsiasi altro interesse la tutela del bene di cui è chiamato ad occuparsi.
2. Relazione tra ricerca e professione
2a. L'archeologo socio della Confederazione Italiana Archeologi è tenuto ad un costante e continuo aggiornamento.
2b. L'archeologo socio della Confederazione Italiana Archeologi è tenuto a segnalare alla Confederazione Italiana Archeologi l'impiego di personale non competente in mansioni che richiederebbero la figura professionale dell'archeologo.
2c. L'archeologo socio della Confederazione Italiana Archeologi non richiede ad un colle a prestazioni professionali non retribuite.
2d. L'archeologo socio della Confederazione Italiana Archeologi è tenuto a favorire l'accesso degli altri studiosi alle informazioni e ai materiali in suo possesso, e a sua volta non utilizza informazioni avute da un colle a in via confidenziale senza avvertirlo preventivamente; si impegna inoltre a rispettare la priorità di pubblicazione entro il termine pattuito e a citare sempre la fonte dell'informazione.
2e. Si intende che l'elaborazione intellettuale sul materiale in suo possesso è patrimonio esclusivo del ricercatore che l'ha prodotta, il quale è tenuto a metterla a disposizione di terzi solo di sua scelta.
3. Ringraziamenti per l 'assistenza nella ricerca
3a. In occasione della pubblicazione di articoli, saggi, volumi, ecc...., l'autore è tenuto a ringraziare nel testo coloro che lo hanno facilitato nella ricerca, che gli hanno fornito indicazioni bibliografiche e archivistiche e che hanno offerto suggerimenti che possano averlo aiutato sia durante la ricerca che durante la stesura del contributo.
3b. Le modalità dei ringraziamenti sono lasciate a discrezione personale, dipendendo di volta in volta dalle specifiche regole bibliografiche del contenitore.
4. Contratti letterari e pubblicazioni
4a. All'archeologo socio della Confederazione Italiana Archeologi si consiglia di consultare un avvocato prima di firmare un contratto con un editore. In tale occasione è necessario che l'archeologo socio della Confederazione Italiana Archeologi si riferisca alla normativa vigente in materia di diritto d'autore. È inoltre consigliato accertarsi, considerata la diffusione dell'editoria informatica e l'incremento dell'utilizzo didattico di films, video e CD Rom, che tali diritti siano validi anche nei casi in cui i testi siano adottati per tali mezzi.
4b. L'archeologo socio della Confederazione Italiana Archeologi può dare in lettura i propri testi a diversi editori simultaneamente.
4c. L'archeologo socio della Confederazione Italiana Archeologi che abbia depositato i propri testi presso un editore deve concordare un termine entro il quale l'editore li dia una risposta per la pubblicazione.
5. Altri accordi scritti
5a. Qualora l'archeologo socio della Confederazione Italiana Archeologi sia invitato da un'istituzione pubblica o privata a curare una mostra, a svolgere una ricerca, a curare una pubblicazione, a compilare schede di catalogo o quant'altro attenga alla sua professionalità, si raccomanda che definisca preventivamente in un accordo scritto sia le sue responsabilità che quelle del committente. In tale accordo dovrà essere specificato il compenso, le modalità ed i tempi di pagamento, nonché definite le norme di pubblicazione del testo.
5b. L'archeologo socio della Confederazione Italiana Archeologi negozia con attenzione tutto quanto riguardi il copyright e le responsabilità dell'istituzione pubblica o privata per cui presta il suo lavoro di curatore. Questo è importante soprattutto nel caso di mostre itineranti, nelle quali li autori devono fare attenzione a che il proprio contributo non venga omesso nelle successive presentazioni: a tal fine e li è tenuto a verificare che le date e i termini della futura distribuzione siano specificati sul contratto e sul catalogo, nonché nelle eventuali ristampe, edizioni straniere, ecc.…
6. La responsabilità dell'archeologo ed il traffico illegale
di opere d'arte
6a. L'archeologo socio della Confederazione Italiana Archeologi collabora con le autorità italiane e con quelle dei paesi stranieri per tutelare il patrimonio storico - archeologico e tutta la documentazione storico - archeologica di rilevanza nazionale ed internazionale contro furti e dispersioni.
6b. L'archeologo socio della Confederazione Italiana Archeologi collabora con la Convenzione dell'Aja per la protezione della proprietà culturale nel caso di conflitti armati e con la convenzione UNESCO per proibire e prevenire il trasporto, l'importazione ed il trasferimento di proprietà culturali illecite.
6c. L'archeologo socio della Confederazione Italiana Archeologi è a conoscenza, rispetta e incoraggia il rispetto della legislazione vigente in materia di Beni Culturali.
6d. L'archeologo socio della Confederazione Italiana Archeologi non accetta di essere coinvolto in traffici illeciti, così come non acquista né esegue stime di materiali che sospetta essere stati illegalmente acquisiti. Non consiglierà dunque l'acquisto a terzi di materiale che si sospetti rubato; né curerà mostre e cataloghi in cui vengano esposti o riprodotti materiali illegalmente immessi sul mercato dell'arte. Nel caso in cui l'archeologo socio della Confederazione Italiana Archeologi si trovi a praticare una delle sopra citate attività, è necessario che si dimetta immediatamente dall'incarico. Qualora il socio della Confederazione Italiana Archeologi sia riconosciuto colpevole di aver contravvenuto alle leggi in materia, sarà espulso dalla Confederazione Italiana Archeologi con decorrenza immediata.
6e. L'archeologo socio della Confederazione Italiana Archeologi si impegna a distinguere il traffico di materiale archeologico illecito da quello lecito e di adoperarsi in tutti i modi possibili denuncia, pubblicazioni, ecc.... - per sopprimere il primo.
7. Conflitto di interesse tra ricerca e mercato
7a. È necessario che l'archeologo socio della Confederazione Italiana Archeologi sia consapevole dei potenziali conflitti d'interesse tra ricerca e mercato dell'arte. Per evitare l'insorgere di tali conflitti è necessario che nel caso di richiesta di stime, l'archeologo socio della Confederazione Italiana Archeologi stabilisca in anticipo una retribuzione indipendente dal valore dell'oggetto di cui è richiesta la stima. E' dunque reputato dall'Associazione non professionale né accettabile il costume di stabilire la retribuzione in base ad una percentuale sul valore stimato dell'oggetto.
7b. Nel caso in cui l'archeologo socio della Confederazione Italiana Archeologi si trovi nella condizione di fare una valutazione di un'opera d'arte deve essere al corrente dell'attuale valore monetario della stessa sul mercato.
8. Revisione del codice deontologico della
Confederazione Italiana Archeologi
8a. Il Consiglio Direttivo della Confederazione Italiana Archeologi può di sua iniziativa o in seguito a richiesta scritta e motivata di 1/3 dei componenti dell'Assemblea dei Soci, revisionare e, se necessario, modificare il codice deontologico.
09-07-2011 00:00
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