DECRETO-LEGGE 13 maggio 2011, n. 70 Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia.
DECRETO-LEGGE 13 maggio 2011, n. 70
Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia.
(11G0113)
GU n. 110 del 13-5-2011
testo in vigore dal: 14-5-2011
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare
disposizioni finalizzate alla promozione dello sviluppo economico e
della competitivita' del Paese, anche mediante l'adozione di misure
volte alla semplificazione dei procedimenti amministrativi
concernenti, in particolare, la disciplina dei contratti pubblici,
dell'attivita' edilizia e di quella fiscale, nonche' ad introdurre
misure per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del
Paese, introducendo anche efficaci strumenti per promuovere sinergie
tra le istituzioni di ricerca e le imprese, anche al fine di
garantire il rispetto degli impegni assunti in sede europea
indispensabili, nell'attuale quadro di finanza pubblica, per il
conseguimento dei connessi obiettivi di stabilita' e crescita;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 5 maggio 2011;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Credito di imposta per la ricerca scientifica
1. E' istituito, sperimentalmente per gli anni 2011 e 2012, un
credito di imposta a favore delle imprese che finanziano progetti di
ricerca, in Universita' ovvero enti pubblici di ricerca. Universita'
ovvero enti pubblici di ricerca possono sviluppare i progetti cosi'
finanziati anche in associazione, in consorzio, in joint venture ecc.
con altre qualificate strutture di ricerca, anche private, di
equivalente livello scientifico. Altre strutture finanziabili via
credito di imposta possono essere individuate con decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
2. Il credito di imposta compete in tre quote annuali a decorrere
da ciascuno degli anni 2011 e 2012 per l'importo percentuale che
eccede la media degli investimenti in ricerca effettuati nel triennio
2008-2010. Resta fermo che l'importo degli investimenti in progetti
di ricerca di cui al comma 1 e' integralmente deducibile
dall'imponibile delle imprese.
3. Operativamente:
a) per Universita' ed enti pubblici di ricerca si intendono:
1) le Universita', statali e non statali, e gli Istituti
Universitari, statali e non statali, legalmente riconosciuti;
2) gli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 6 del
Contratto collettivo quadro per la definizione dei comparti di
contrattazione per il quadriennio 2006-2009, nonche' l'ASI-Agenzia
Spaziale Italiana;
3) gli organismi di ricerca cosi' come definiti dalla
disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di
ricerca, sviluppo e innovazione, n. 2006/C 323/01, lettera d), del
paragrafo 2.2;
b) il credito di imposta:
1) spetta per gli investimenti realizzati a decorrere dal
periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010 e
fino alla chiusura del periodo di imposta in corso al 31 dicembre
2012;
2) compete nella misura del 90 per cento della spesa
incrementale di investimento se lo stesso e' commissionato ai
soggetti di cui alla lettera a);
3) deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei
redditi e non concorre alla formazione del reddito ne' della base
imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive;
4) non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e
109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni;
5) e' utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e
successive modificazioni, con esclusione delle fattispecie di cui al
comma 2, lettere e), f), g), h-ter) e h-quater) del medesimo
articolo;
6) non e' soggetto al limite annuale di cui all'articolo 1,
comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
4. Le disposizioni applicative del presente articolo sono adottate
con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. Le
disposizioni del presente articolo assorbono il credito di imposta
per la ricerca e lo sviluppo di cui al comma 25 dell'articolo 1 della
legge 13 dicembre 2010, n. 220, che e' conseguentemente soppresso.
5. Per l'attuazione del presente articolo e' autorizzata la spesa
di 55 milioni di euro per l'anno 2011, di 180,8 milioni di euro per
l'anno 2012, di 157,2 milioni di euro per l'anno 2013 e di 91 milioni
di euro per l'anno 2014. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle
finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente
articolo. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi
scostamenti rispetto alle previsioni, il Ministro dell'economia e
delle finanze, con proprio decreto, provvede alla riduzione lineare,
fino alla concorrenza dello scostamento finanziario riscontrato,
delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente,
nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5,
lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di
spesa di ciascun Ministero. Dalle predette riduzioni sono esclusi il
Fondo per il finanziamento ordinario delle universita', nonche' le
risorse destinate alla ricerca e al finanziamento del cinque per
mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, nonche' il
fondo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, e le risorse
destinate alla manutenzione ed alla conservazione dei beni culturali.
Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo
alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli
scostamenti e all'adozione delle misure di cui al precedente periodo.
Art. 2
Credito d'imposta per nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno
1. In funzione e nella prospettiva di una sistematica definizione a
livello europeo della fiscalita' di vantaggio per le regioni del
Mezzogiorno, fiscalita' che deve essere relativa a lavoro, ricerca e
imprese, coerentemente con la decisione assunta nel "Patto Euro plus"
del 24-25 marzo 2011 dove si prevedono strumenti specifici ai fini
della promozione della produttivita' nelle regioni in ritardo di
sviluppo, viene, per cominciare, introdotto un credito d'imposta per
ogni lavoratore assunto nel Mezzogiorno a tempo indeterminato.
L'assunzione deve essere operata nei dodici mesi successivi alla data
di entrata in vigore del presente decreto. In attesa di una
estensione coerente con il citato "Patto Euro plus", il funzionamento
del credito di imposta si basa sui requisiti oggi previsti dalla
Commissione Europea e specificati nei successivi commi.
2. Nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n.
800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune
categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione
degli articoli 87 e 88 del Trattato CE, ai sensi dell'articolo 40 del
predetto Regolamento, ai datori di lavoro che, nei dodici mesi
successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto,
aumentano il numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato
assumendo lavoratori definiti dalla CommissioneEuropea
"svantaggiati"ai sensi del numero 18 dell'articolo 2 del predetto
Regolamento, nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata,
Calabria, Campania, Puglia, Molise, Sardegna e Sicilia) e' concesso
per ogni nuovo lavoratore assunto un credito d'imposta nella misura
del 50% dei costi salariali di cui al numero 15 del citato articolo 2
sostenuti nei dodici mesi successivi all'assunzione. Quando l'aumento
del numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato riguardi
lavoratori definiti dalla Commissione Europea "molto svantaggiati" ai
sensi del numero 19 dell'articolo 2 del predetto Regolamento, il
credito d'imposta e' concesso nella misura del 50% dei costi
salariali sostenuti nei ventiquattro mesi successivi all'assunzione.
Ai sensi dei commi 18 e 19, articolo 2 del richiamato Regolamento,
per lavoratori svantaggiati si intendono lavoratori privi di impiego
regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ovvero privi di un
diploma di scuola media superiore o professionale, ovvero che abbiano
superato i 50 anni di eta', ovvero che vivano soli con una o piu'
persone a carico, ovvero occupati in professioni o settori con
elevato tasso di disparita' uomo-donna - ivi definito - ovvero membri
di una minoranza nazionale con caratteristiche ivi definite; per
lavoratori molto svantaggiati, si intendono i lavoratori privi di
lavoro da almeno 24 mesi.
3. Il credito di imposta e' calcolato sulla base della differenza
tra il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato
rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori con contratto a
tempo indeterminato mediamente occupati nei dodici mesi precedenti
all'arco temporale di cui al comma 1. Per le assunzioni di dipendenti
con contratto di lavoro a tempo parziale, il credito d'imposta spetta
in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del
contratto nazionale.
4. L'incremento della base occupazionale va considerato al netto
delle diminuzioni occupazionali verificatesi in societa' controllate
o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti
capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.
5. Per i soggetti che assumono la qualifica di datori di lavoro a
decorrere dal mese successivo a quello dell'entrata in vigore del
presente decreto, ogni lavoratore assunto con contratto a tempo
indeterminato costituisce incremento della base occupazionale. I
lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo parziale si
assumono nella base occupazionale in misura proporzionale alle ore
prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.
6. Il credito d'imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi
relativa al periodo d'imposta per il quale e' concesso ed e'
utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive
modificazioni, entro tre anni dalla data di assunzione. Esso non
concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai
fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non rileva
ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
7. Il diritto a fruire del credito d'imposta decade:
a) se, il numero complessivo dei dipendenti, e' inferiore o pari
a quello rilevato mediamente nei dodici mesi precedenti all'arco
temporale di cui al comma 1;
b) se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo
minimo di tre anni, ovvero di due anni nel caso delle piccole e medie
imprese;
c) nei casi in cui vengano definitivamente accertate violazioni
non formali, sia alla normativa fiscale che a quella contributiva in
materia di lavoro dipendente per le quali sono state irrogate
sanzioni di importo non inferiore a euro 5.000, oppure violazioni
alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste
dalle vigenti disposizioni, nonche' nei casi in cui siano emanati
provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di
lavoro per condotta antisindacale.
8. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, con il Ministro per i rapporti con le
regioni e per la coesione territoriale e con il Ministro della
gioventu', previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome, e tenendo conto dei
notevoli ritardi maturati, in assoluto e rispetto al precedente ciclo
di programmazione, nell'impegno e nella spesa dei fondi strutturali
comunitari, sono stabiliti i limiti di finanziamento garantiti da
ciascuna delle Regioni di cui al comma 1 nonche' le disposizioni di
attuazione dei commi precedenti anche al fine di garantire il
rispetto delle condizioni che consentono l'utilizzo dei suddetti
fondi strutturali comunitari per il cofinanziamento del presente
credito d'imposta.
9. Le risorse necessarie all'attuazione del presente articolo sono
individuate, previo consenso della Commissione Europea, nell'utilizzo
congiunto delle risorse nazionali e comunitarie del Fondo Sociale
Europeo e del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale destinate al
finanziamento dei programmi operativi, regionali e nazionali nei
limiti stabiliti con il decreto di cui al comma precedente.Le citate
risorse nazionali e comunitarie per ciascuno degli anni 2011, 2012 e
2013 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e
successivamente riassegnate per le suddette finalita' di spesa, ad
apposito programma dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze. A tal fine, le Amministrazioni
titolari dei relativi programmi comunicano al Fondo di rotazione ex
lege n. 183/1987 gli importi, comunitari e nazionali, riconosciuti a
titolo di credito di imposta dalla UE, da versare all'entrata del
bilancio dello Stato. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle
finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente
articolo. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi
scostamenti rispetto alle previsioni, il Ministro dell'economia e
delle finanze, con proprio decreto, provvede alla riduzione, della
dotazione del fondo per le aree sottoutilizzate in modo da garantire
la compensazione degli effetti dello scostamento finanziario
riscontrato, su tutti i saldi di finanza pubblica. Il Ministro
dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con
apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e
all'adozione delle misure di cui al precedente periodo."
Art. 3
Reti d'impresa, "Zone a burocrazia zero", Distretti turistico -
alberghieri, nautica da diporto
1. Per incrementare l'efficienza del sistema turistico italiano,
riqualificando e rilanciando l'offerta turistica, fermo restando, in
assoluto, il diritto libero e gratuito di accesso e fruizione della
battigia, anche ai fini di balneazione, e' introdotto un diritto di
superficie avente durata di venti anni e disciplinato come segue:
a) il diritto di superficie si costituisce sulle aree inedificate
formate da arenili, con esclusione in ogni caso delle spiagge e delle
scogliere. Sulle aree gia' occupate da edificazioni esistenti, aventi
qualunque destinazione d'uso in atto alla data di entrata in vigore
del presente articolo, ancorche' realizzate su spiaggia, arenile
ovvero scogliera, salvo che le relative aree non risultino gia' di
proprieta' privata, le edificazioni possono essere mantenute
esclusivamente in regime di diritto di superficie. La delimitazione
dei soli arenili, per le aree inedificate, nonche' la delimitazione
delle aree gia' occupate da edificazioni esistenti, realizzate su
terreni non gia' di proprieta' privata, e' effettuata, su iniziativa
dei Comuni, dalle Regioni, di intesa con l'Agenzia del demanio;
b) il provvedimento costitutivo del diritto di superficie e'
rilasciato, nel rispetto dei principi comunitari di economicita',
efficacia, imparzialita', parita' di trattamento, trasparenza e
proporzionalita', dalla Regione, d'intesa con il Comune nonche' con
le Agenzie del demanio e del territorio, e dalla Regione trasmesso in
copia alla Agenzia delle entrate per la riscossione del
corrispettivo;
c) il diritto di superficie si costituisce, e successivamente si
mantiene:
1) previo pagamento di un corrispettivo annuo determinato dalla
Agenzia del demanio sulla base dei valori di mercato;
2) previo accatastamento delle edificazioni ai sensi
dell'articolo 19 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e, per le
edificazioni gia' esistenti alla data di entrata in vigore del
presente articolo, se le stesse risultano dotate di un titolo
abilitativo valido a tutti gli effetti secondo la normativa vigente;
3) se acquisito da una impresa, a condizione che l'impresa
aderisca a nuovi, congrui studi di settore appositamente elaborati
dalla Agenzia delle entrate e che l'impresa risulti altresi'
regolarmente adempiente agli obblighi contributivi;
d) sulle aree inedificate l'attivita' edilizia e' consentita solo
in regime di diritto di superficie e comunque nel rispetto della
normativa vigente. Sulle aree in diritto di superficie gia' occupate
da edificazioni esistenti le attivita' di manutenzione,
ristrutturazione, trasformazione, ovvero di ricostruzione delle
predette edificazioni sono consentite comunque nel rispetto della
normativa vigente.
2. Le edificazioni esistenti ovvero realizzate successivamente alla
data di entrata in vigore del presente articolo, che risultano in
violazione delle disposizioni di cui al comma 1, sono senz'altro
acquisite di diritto alla proprieta' del demanio ed abbattute in
danno di colui che le ha realizzate. Le violazioni alla normativa
vigente, incluse quelle di rilevanza penale, commesse su aree
costituite da spiagge, arenili e scogliere continuano ad essere
perseguite ai sensi della legislazione vigente. Nulla e' innovato in
materia di concessioni sul demanio marittimo. Le risorse costituite
dai corrispettivi dei diritti di superficie di cui alle lettere c) e
d) del comma 1 riscosse dalla Agenzia delle entrate sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad un
Fondo costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze
per essere annualmente ripartite in quattro quote, in favore,
rispettivamente, della Regione interessata, dei Comuni interessati,
dei Distretti turistico - alberghieri di cui al comma 4, nonche'
dell'erario, con particolare riferimento agli eventuali maggiori
oneri per spese di competenza del Ministero dell'interno. La misura
delle quote e' stabilita annualmente con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, in modo tale che non derivino effetti
negativi per la finanza pubblica. Con decreto di natura non
regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono
stabiliti i criteri di determinazione del corrispettivo annuo di cui
alla comma 1, lettera c), n. 1), in modo tale che non derivino
effetti negativi per la finanza pubblica.
3. A salvaguardia di valori costituzionalmente garantiti, quanto
alle esigenze del pubblico uso, l'attuazione delle disposizioni di
cui ai commi 1 e 2 deve in ogni caso assicurare, specie nei casi di
attribuzione di diritti di superficie ad imprese turistico-balneari,
il rispetto dell'obbligo di consentire il libero e gratuito accesso e
transito per il raggiungimento della battigia, anche a fini di
balneazione.
4. Possono essere istituiti nei territori costieri, con Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su richiesta delle imprese del
settore che operano nei medesimi territori, previa intesa con le
Regioni interessate, i Distretti turistico-alberghieri con gli
obiettivi di riqualificare e rilanciare l'offerta turistica a livello
nazionale e internazionale, di accrescere lo sviluppo delle aree e
dei settori del Distretto, di migliorare l'efficienza
nell'organizzazione e nella produzione dei servizi, di assicurare
garanzie e certezze giuridiche alle imprese che vi operano con
particolare riferimento alle opportunita' di investimento, di accesso
al credito, di semplificazione e celerita' nei rapporti con le
pubbliche amministrazioni.
5. Nei territori di cui al comma 4, nei quali si intendono inclusi,
relativamente ai beni del demanio marittimo, esclusivamente le
spiagge e gli arenili, ove esistenti, la delimitazione dei Distretti
e' effettuata dall'Agenzia del Demanio, previa conferenza di servizi,
che e' obbligatoriamente indetta se richiesta da imprese del settore
turistico che operano nei medesimi territori. Alla conferenza di
servizi devono sempre partecipare i Comuni interessati,
6. Nei Distretti turistico-alberghieri si applicano le seguenti
disposizioni:
a) alle imprese dei Distretti, costituite in rete ai sensi
dell'articolo 3, comma 4-bis e seguenti, del decreto-legge 10
febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, si applicano le
disposizioni agevolative in materia amministrativa, finanziaria, per
la ricerca e lo sviluppo di cui all'articolo 1, comma 368, lettere
b), c) e d) della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive
modificazioni, previa autorizzazione rilasciata con decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero
dello sviluppo economico, da adottare entro sei mesi dalla relativa
richiesta. Alle medesime imprese, ancorche' non costituite in rete,
si applicano altresi', su richiesta, le disposizioni agevolative in
materia fiscale di cui all'articolo 1, comma 368, lettera a), della
citata legge n. 266 del 2005;
b) i Distretti costituiscono "Zone a burocrazia zero" ai sensi
dell'articolo 43 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e ai medesimi
si applicano le disposizioni di cui alle lettere b) e c) del comma 2
del predetto articolo 43; gli eventuali maggiori oneri per spese di
competenza del Ministero dell'interno sono a carico del fondo di cui
al comma 2;
c) nei Distretti sono attivati sportelli unici di coordinamento
delle attivita' delle Agenzie fiscali e dell'INPS. Presso tali
sportelli le imprese del distretto intrattengono rapporti per la
risoluzione di qualunque questione di competenza propria di tali
enti, nonche' presentare richieste ed istanze, nonche' ricevere i
provvedimenti conclusivi dei relativi procedimenti, rivolte ad una
qualsiasi altra amministrazione statale. Con decreto
interdirigenziale dei predetti enti, nonche' con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri di natura non regolamentare, su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono emanate le
disposizioni applicative occorrenti ad assicurare la funzionalita'
degli sportelli unici, rispettivamente, per le questioni di
competenza dei predetti enti, nonche' di competenza delle
amministrazioni statali, Per le attivita' di ispezione e controllo di
competenza delle Agenzie fiscali e dell'INPS gli sportelli unici
assicurano controlli unitari, nonche' una pianificazione e
l'esercizio di tali attivita' in modo tale da influire il meno
possibile sull'ordinaria attivita' propria delle imprese dei
Distretti. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai periodi
precedenti non devono derivare nuovi o maggiori oneri. Le
amministrazioni provvedono agli adempimenti ivi previsti con
l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili
in base alla legislazione vigente.
7. Per semplificare gli adempimenti amministrativi relativi alla
navigazione da diporto per scopi commerciali ed alla realizzazione di
pontili galleggianti a carattere stagionale, al Codice della nautica
da diporto di cui decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, i commi
1 e 2 dell'articolo 1 sono sostituiti dai seguenti:
"1. Le disposizioni del presente codice si applicano alla
navigazione da diporto, anche se esercitata per fini commerciali
mediante le unita' da diporto di cui all'articolo 3 del presente
codice, ivi comprese le navi di cui all'articolo 3 della legge 8
luglio 2003, n. 172.
2. Ai fini del presente codice si intende per navigazione da
diporto quella effettuata in acque marittime ed interne a scopi
sportivi o ricreativi e senza fine di lucro, nonche' quella
esercitata a scopi commerciali, anche mediante le navi di cui
all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172, ferma restando la
disciplina ivi prevista.''.
8. Per incentivare la realizzazione di porti e approdi turistici e
razionalizzare il procedimento di rilascio delle relative concessioni
demaniali marittime:
a) all'articolo 5, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo il
comma 2, e' inserito il seguente:
"2-bis. Nel caso di strutture o ambiti idonei, allo stato
sottoutilizzati o non diversamente utilizzabili per funzioni portuali
di preminente interesse pubblico, nella predisposizione del piano
regolatore portuale, deve essere valutata, con priorita', la
possibile finalizzazione delle predette strutture ed ambiti ad
approdi turistici come definiti dall'articolo 2 del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n.
509.";
b) ferma restando la disciplina relativa all'attribuzione di beni
a regioni ed enti locali in base alla legge 5 maggio 2009, n. 42,
nonche' alle rispettive norme di attuazione, al procedimento di
revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle
concessioni demaniali marittime per le strutture portuali di cui
all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente
della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, si applicano i criteri e le
modalita' di affidamento delle concessioni di beni demaniali
marittimi con finalita' turistico-ricreative, come definiti sulla
base dell'intesa raggiunta ai sensi dell'articolo 1, comma 18, del
decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, in sede di
conferenza Stato - Regioni.
Art. 4
Costruzione delle opere pubbliche
1. Per ridurre i tempi di costruzione delle opere pubbliche,
soprattutto se di interesse strategico, per semplificare le procedure
di affidamento dei relativi contratti pubblici, per garantire un piu'
efficace sistema di controllo e infine per ridurre il contenzioso,
sono apportate alla disciplina vigente, in particolare, le
modificazioni che seguono:
a) estensione del campo di applicazione della finanza di
progetto, anche con riferimento al cosiddetto "leasing in
costruendo";
b) limite alla possibilita' di iscrivere "riserve";
c) introduzione di un tetto di spesa per le "varianti";
d) introduzione di un tetto di spesa per le opere cosiddette
"compensative";
e) contenimento della spesa per compensazione,in caso di
variazione del prezzo dei singoli materiali di costruzione;
f) riduzione della spesa per gli accordi bonari;
g) istituzione nelle Prefetture di un elenco di fornitori e
prestatori di servizi non soggetti a rischio di inquinamento mafioso;
h) disincentivo per le liti "temerarie";
i) individuazione, accertamento e prova dei requisiti di
partecipazione alle gare mediante collegamento telematico alla Banca
dati nazionale dei contratti pubblici;
l) estensione del criterio di autocertificazione per la
dimostrazione dei requisiti richiesti per l'esecuzione dei lavori
pubblici;
m) controlli essenzialmente "ex post" sul possesso dei requisiti
di partecipazione alle gare da parte delle stazioni appaltanti;
n) tipizzazione delle cause di esclusione dalle gare, cause che
possono essere solo quelle previste dal codice dei contratti pubblici
e dal relativo regolamento di esecuzione e attuazione, con
irrilevanza delle clausole addizionali eventualmente previste dalle
stazioni appaltanti nella documentazione di gara;
o) obbligo di scorrimento della graduatoria, in caso di
risoluzione del contratto;
p) razionalizzazione e semplificazione del procedimento per la
realizzazione di infrastrutture strategiche di preminente interesse
nazionale ("Legge obiettivo");
q) innalzamento dei limiti di importo per l'affidamento degli
appalti di lavori mediante procedura negoziata;
r) innalzamento dei limiti di importo per l'accesso alla
procedura semplificata ristretta per gli appalti di lavori. Inoltre,
e' elevata da cinquanta a settanta anni la soglia per la presunzione
di interesse culturale degli immobili pubblici.
2. Conseguentemente, al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163
sono, tra l'altro, apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 27, comma 1, le parole: "dall'applicazione del
presente codice" sono sostituite dalle seguenti: "dall'ambito di
applicazione oggettiva del presente codice";
b) all'articolo 38:
1) al comma 1:
1.1) alla lettera b), le parole: «il socio» sono sostituite
dalle seguenti: «i soci» e dopo le parole: "gli amministratori muniti
di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico" sono inserite le
seguenti: "o il socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso
di societa' con meno di quattro soci," ;
1.2) alla lettera c), le parole: «del socio» sono sostituite
dalle seguenti: «dei soci»; dopo le parole: "gli amministratori
muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico" sono
inserite le seguenti: "o il socio unico, ovvero il socio di
maggioranza in caso di societa' con meno di quattro soci,"; le
parole: "cessati dalla carica nel triennio" sono sostituite dalle
seguenti: "cessati dalla carica nell'anno"; le parole "di aver
adottato atti o misure di completa dissociazione" sono sostituite
dalle seguenti: "che vi sia stata completa ed effettiva
dissociazione"; le parole: «resta salva in ogni caso l'applicazione
dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del
codice di procedura penale» sono sostituite dalle seguenti:
«l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato
e' stato depenalizzato ovvero quando e' intervenuta la riabilitazione
ovvero quando il reato e' stato dichiarato estinto dopo la condanna
ovvero in caso di revoca della condanna medesima»;
1.3) alla lettera d) dopo le parole: "19 marzo 1990, n. 55;"
sono aggiunte le seguenti: "l'esclusione ha durata di un anno
decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va
comunque disposta se la violazione non e' stata rimossa;";
1.4) la lettera e) e' sostituita dalla seguente:
"e) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente
accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo
derivante dai rapporti di lavoro";
1.5) alla lettera g) dopo la parola: "violazioni" e' inserita
la seguente: "gravi";
1.6) la lettera h) e' sostituita dalla seguente:
«h) nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter, risulta
l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma
10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in
merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a
procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti.»;
1.7) la lettera l) e' sostituita dalla seguente:
"l) che non sono in regola con le norme che disciplinano il
diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n.
68.";
1.8) la lettera m-bis) e' sostituita dalla seguente:
"m-bis) nei cui confronti, ai sensi dell'articolo 40, comma
9-quater, risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui
all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o
falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA.";
1.9) alla lettera m-ter), sono eliminate le parole: ", anche
in assenza nei loro confronti di un procedimento per l'applicazione
di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste," e
le parole: "nei tre anni antecedenti" sono sostituite dalle seguenti:
"nell'anno antecedente";
2) al comma 1-bis, le parole: "I casi di esclusione previsti"
sono sostituite dalle seguenti: "Le cause di esclusione previste" e
dopo le parole: "affidate ad un custode o amministratore giudiziario"
sono inserite le seguenti: "limitatamente a quelle riferite al
periodo precedente al predetto affidamento";
3) dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente:
"1-ter. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o
falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di
subappalto, la stazione appaltante ne da' segnalazione all'Autorita'
che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in
considerazione della rilevanza o della gravita' dei fatti oggetto
della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa
documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai
fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di
subappalto ai sensi del comma 1, lettera h), per un periodo di un
anno, decorso il quale l'iscrizione e' cancellata e perde comunque
efficacia.";
4) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Il candidato o il concorrente attesta il possesso dei
requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformita' alle
previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in
cui indica tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle
per le quali abbia beneficiato della non menzione. Ai fini del comma
1, lettera c), il concorrente non e' tenuto ad indicare nella
dichiarazione le condanne quando il reato e' stato depenalizzato
ovvero per le quali e' intervenuta la riabilitazione ovvero quando il
reato e' stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di
revoca della condanna medesima. Ai fini del comma 1, lettera e) si
intendono gravi le violazioni individuate ai sensi dell'articolo 14,
comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive
modificazioni, fermo restando quanto previsto, con riferimento al
settore edile, dall'articolo 27, comma 1-bis, del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81. Ai fini del comma 1, lettera g), si intendono
gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e
tasse per un importo superiore all'importo di cui all'articolo 48
bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602. Ai fini del comma 1, lettera i), si intendono
gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di
regolarita' contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del
decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266; i soggetti di
cui all'articolo 47, comma 1, dimostrano, ai sensi dell'articolo 47,
comma 2, il possesso degli stessi requisiti prescritti per il
rilascio del documento unico di regolarita' contributiva. Ai fini del
comma 1, lettera m-quater), il concorrente allega, alternativamente:
a) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo
di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto, e di
aver formulato l'offerta autonomamente; b) la dichiarazione di non
essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di
soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle
situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e
di aver formulato l'offerta autonomamente; c) la dichiarazione di
essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di
soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di
controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver
formulato l'offerta autonomamente. Nelle ipotesi di cui alle lettere
a), b) e c), la stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali
accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro
decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e
l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste
contenenti l'offerta economica.";
c) all'articolo 40, sono apportate le seguenti modifiche:
1) al comma 3, lettera a), e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "i soggetti accreditati sono tenuti a inserire la
certificazione di cui alla presente lettera relativa alle imprese
esecutrici di lavori pubblici nell'elenco ufficiale istituito presso
l'organismo nazionale italiano di accreditamento di cui all'articolo
4, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99;";
2) dopo il comma 9-ter, e' aggiunto il seguente:
"9-quater. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o
falsa documentazione, ai fini della qualificazione, le SOA ne danno
segnalazione all'Autorita' che, se ritiene che siano state rese con
dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravita'
dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di
falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico
ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti
di subappalto ai sensi dell'articolo 38, comma 1, lettera m-bis), per
un periodo di un anno, decorso il quale l'iscrizione e' cancellata e
perde comunque efficacia.";
d) all'articolo 46 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Documenti e
informazioni complementari - Tassativita' delle cause di esclusione";
2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. La stazione appaltante esclude i candidati o i
concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste
dal presente codice e dal regolamento e da altre disposizioni di
legge vigenti, nonche' nei casi di incertezza assoluta sul contenuto
o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di
altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrita' del plico
contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre
irregolarita' relative alla chiusura dei plichi, tali da far
ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il
principio di segretezza delle offerte; i bandi e le lettere di invito
non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione.
Dette prescrizioni sono comunque nulle";
e) all'articolo 48, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
"2-bis. I soggetti competenti provvedono, secondo le modalita'
indicate dall'Autorita', ad inserire nella Banca dati nazionale dei
contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82, la documentazione comprovante il possesso dei
requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari richiesta ai
sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo.
2-ter. Le stazioni appaltanti verificano il possesso dei
requisiti di cui al comma 2-bis presso la Banca dati nazionale dei
contratti pubblici, ove la relativa documentazione sia disponibile.";
f) all'articolo 56, comma 1, lettera a), l'ultimo periodo e'
soppresso;
g) all'articolo 57, comma 2, lettera a), l'ultimo periodo e'
soppresso;
h) all'articolo 64, dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
"4-bis. I bandi sono predisposti dalle stazioni appaltanti
sulla base di modelli (bandi - tipo) approvati dall'Autorita', previo
parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sentite
le categorie professionali interessate, con l'indicazione delle cause
tassative di esclusione di cui all'articolo 46, comma 1-bis. Le
stazioni appaltanti nella delibera a contrarre motivano espressamente
in ordine alle deroghe al bando - tipo.";
i) all'articolo 74, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
"2-bis. Le stazioni appaltanti richiedono, di norma, l'utilizzo
di moduli di dichiarazione sostitutiva dei requisiti di
partecipazione di ordine generale e, per i contratti relativi a
servizi e forniture o per i contratti relativi a lavori di importo
pari o inferiore a 150.000 euro, dei requisiti di partecipazione
economico-finanziari e tecnico-organizzativi. I moduli sono
predisposti dalle stazioni appaltanti sulla base dei modelli standard
definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, acquisito l'avviso dell'Autorita'.".
l) all'articolo 122:
1) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
"7. I lavori di importo complessivo inferiore a un milione di
euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del
responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parita' di trattamento, proporzionalita' e
trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma
6; l'invito e' rivolto, per lavori di importo pari o superiore a
500.000 euro, ad almeno dieci soggetti e, per lavori di importo
inferiore a 500.000 euro, ad almeno cinque soggetti se sussistono
aspiranti idonei in tali numeri. L'avviso sui risultati della
procedura di affidamento, conforme all'allegato IX A, punto 5 (avviso
relativo agli appalti aggiudicati), contiene l'indicazione dei
soggetti invitati ed e' trasmesso per la pubblicazione, secondo le
modalita' di cui all'articolo 122, commi 3 e 5, entro dieci giorni
dalla data dell'aggiudicazione definitiva; non si applica l'articolo
65, comma 1";
2) il comma 7-bis e' abrogato;
m) all'articolo 123, comma 1, le parole: "1 milione" sono
sostituite dalle seguenti: " un milione e cinquecentomila";
n) all'articolo 132, comma 3, sono aggiunte, infine, le seguenti
parole: "al netto del 50 per cento dei ribassi d'asta conseguiti";
o) all'articolo 133, i commi 4 e 5 del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, sono sostituiti dai seguenti:
"4. In deroga a quanto previsto dal comma 2, qualora il prezzo
di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze
eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione,
superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero
delle infrastrutture nell'anno di presentazione dell'offerta con il
decreto di cui al comma 6, si fa luogo a compensazioni, in aumento o
in diminuzione, per la meta' della percentuale eccedente il 10 per
cento e nel limite delle risorse di cui al comma 7.
5. La compensazione e' determinata applicando la meta' della
percentuale di variazione che eccede il 10 per cento al prezzo dei
singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni
contabilizzate nell'anno solare precedente al decreto di cui al comma
6 nelle quantita' accertate dal direttore dei lavori.";
p) all'articolo 140, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) nella rubrica le parole: "per grave inadempimento
dell'esecutore" sono soppresse;
2) al comma 1, primo periodo, le parole: "prevedono nel bando
di gara che" sono soppresse e le parole: "per grave inadempimento del
medesimo" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi degli articoli
135 e 136";
q) all'articolo 153, sono apportate le seguenti modifiche:
1) al comma 9 le parole "asseverato da una banca" sono
sostituite dalle seguenti: "asseverato da un istituto di credito o da
societa' di servizi costituite dall'istituto di credito stesso ed
iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi
dell'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, o
da una societa' di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23
novembre 1939, n. 1966";
2) i commi 19 e 20, sono sostituiti dai seguenti:
"19. Gli operatori economici possono presentare alle
amministrazioni aggiudicatrici proposte relative alla realizzazione
in concessione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilita'
non presenti nella programmazione triennale di cui all'articolo 128
ovvero negli strumenti di programmazione approvati
dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa
vigente. La proposta contiene un progetto preliminare, una bozza di
convenzione, il piano economico-finanziario asseverato da una banca e
la specificazione delle caratteristiche del servizio e della
gestione. Il piano economico-finanziario comprende l'importo delle
spese sostenute per la predisposizione della proposta, comprensivo
anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578
del codice civile. La proposta e' corredata dalle autodichiarazioni
relative al possesso dei requisiti di cui al comma 20, dalla cauzione
di cui all'articolo 75, e dall'impegno a prestare una cauzione nella
misura dell'importo di cui al comma 9, terzo periodo, nel caso di
indizione di gara. L'amministrazione aggiudicatrice valuta, entro tre
mesi, il pubblico interesse della proposta. A tal fine
l'amministrazione aggiudicatrice puo' invitare il proponente ad
apportare al progetto preliminare le modifiche necessarie per la sua
approvazione. Se il proponente non apporta le modifiche richieste, la
proposta non puo' essere valutata di pubblico interesse. Il progetto
preliminare, eventualmente modificato, e' inserito nella
programmazione triennale di cui all'articolo 128 ovvero negli
strumenti di programmazione approvati dall'amministrazione
aggiudicatrice sulla base della normativa vigente ed e' posto in
approvazione con le modalita' indicate all'articolo 97; il proponente
e' tenuto ad apportare le eventuali ulteriori modifiche chieste in
sede di approvazione del progetto; in difetto, il progetto si intende
non approvato. Il progetto preliminare approvato e' posto a base di
gara per l'affidamento di una concessione, alla quale e' invitato il
proponente, che assume la denominazione di promotore. Nel bando
l'amministrazione aggiudicatrice puo' chiedere ai concorrenti,
compreso il promotore, la presentazione di eventuali varianti al
progetto. Nel bando e' specificato che il promotore puo' esercitare
il diritto di prelazione. I concorrenti, compreso il promotore,
devono essere in possesso dei requisiti di cui al comma 8, e
presentare un'offerta contenente una bozza di convenzione, il piano
economico-finanziario asseverato da una banca, la specificazione
delle caratteristiche del servizio e della gestione, nonche' le
eventuali varianti al progetto preliminare; si applicano i commi 4,
5, 6, 7 e 13. Se il promotore non risulta aggiudicatario, puo'
esercitare, entro quindici giorni dalla comunicazione
dell'aggiudicazione definitiva, il diritto di prelazione e divenire
aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle
obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte
dall'aggiudicatario. Se il promotore non risulta aggiudicatario e non
esercita la prelazione ha diritto al pagamento, a carico
dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese per la predisposizione
della proposta nei limiti indicati nel comma 9. Se il promotore
esercita la prelazione, l'originario aggiudicatario ha diritto al
pagamento, a carico del promotore, dell'importo delle spese per la
predisposizione dell'offerta nei limiti cui al comma 9.
19-bis. La proposta di cui al comma 19, primo periodo, puo'
riguardare, in alternativa alla concessione, la locazione finanziaria
di cui all'articolo 160-bis.
20. Possono presentare le proposte di cui al comma 19, primo
periodo, i soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 8,
nonche' i soggetti dotati di idonei requisiti tecnici, organizzativi,
finanziari e gestionali, specificati dal regolamento, nonche' i
soggetti di cui agli articoli 34 e 90, comma 2, lettera b),
eventualmente associati o consorziati con enti finanziatori e con
gestori di servizi. La realizzazione di lavori pubblici o di pubblica
utilita' rientra tra i settori ammessi di cui all'articolo 1, comma
1, lettera c-bis), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
nell'ambito degli scopi di utilita' sociale e di promozione dello
sviluppo economico dalle stesse perseguiti, possono aggregarsi alla
presentazione di proposte di realizzazione di lavori pubblici di cui
al comma 1, ferma restando la loro autonomia decisionale.";
r) all'articolo 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 2, le parole "dell'avviso" sono sostituite dalle
seguenti: "della lista";
2) al comma 3, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "Il
progetto preliminare delle infrastrutture, oltre a quanto previsto
nell'allegato tecnico di cui all'allegato XXI deve evidenziare, con
apposito adeguato elaborato cartografico, le aree impegnate, le
relative eventuali fasce di rispetto e le occorrenti misure di
salvaguardia; deve inoltre indicare ed evidenziare anche le
caratteristiche prestazionali, le specifiche funzionali e i limiti di
spesa dell'infrastruttura da realizzare, ivi compreso il limite di
spesa, comunque non superiore al due per cento dell'intero costo
dell'opera, per le eventuali opere e misure compensative dell'impatto
territoriale e sociale strettamente correlate alla funzionalita'
dell'opera. Nella percentuale indicata devono rientrare anche gli
oneri di mitigazione di impatto ambientale individuati nell'ambito
della procedura di VIA, fatte salve le eventuali ulteriori misure da
adottare nel rispetto di specifici obblighi comunitari.";
3) dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
"5-bis. Il soggetto aggiudicatore provvede alla pubblicazione
del bando di gara non oltre novanta giorni dalla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della delibera CIPE di
approvazione del progetto preliminare, ove questo sia posto a base di
gara. In caso di mancato adempimento il CIPE, su proposta del
Ministero, puo' disporre la revoca del finanziamento a carico dello
Stato.";
4) dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente:
"7-bis. Per le infrastrutture il vincolo preordinato
all'esproprio ha durata di sette anni, decorrenti dalla data in cui
diventa efficace la delibera del CIPE che approva il progetto
preliminare dell'opera. Entro tale termine, puo' essere approvato il
progetto definitivo che comporta la dichiarazione di pubblica
utilita' dell'opera. In caso di mancata approvazione del progetto
definitivo nel predetto termine, il vincolo preordinato all'esproprio
decade e trova applicazione la disciplina dettata dall'articolo 9 del
testo unico in materia edilizia approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Ove sia necessario reiterare
il vincolo preordinato all'esproprio, la proposta e' formulata al
CIPE da parte del Ministero, su istanza del soggetto aggiudicatore.
La reiterazione del vincolo e' disposta con deliberazione motivata
del CIPE secondo quanto previsto dal comma 5, terzo e quarto periodo.
La disposizione del presente comma deroga alle disposizioni
dell'articolo 9, commi 2, 3 e 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.";
s) all'articolo 166 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 3, le parole: "novanta giorni" sono sostituite
dalle seguenti "sessanta giorni";
2) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
"4-bis. Il decreto di esproprio puo' essere emanato entro
il termine di sette anni, decorrente dalla data in cui diventa
efficace la delibera del CIPE che approva il progetto definitivo
dell'opera, salvo che nella medesima deliberazione non sia previsto
un termine diverso. Il CIPE puo' disporre la proroga dei termini
previsti dal presente comma per casi di forza maggiore o per altre
giustificate ragioni. La proroga puo' essere disposta prima della
scadenza del termine e per un periodo di tempo che non supera i due
anni. La disposizione del presente comma deroga alle disposizioni
dell'articolo 13, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della
Repubblica 8 giugno 2001 n. 327.";
3) dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
"5-bis. Il soggetto aggiudicatore provvede alla pubblicazione
del bando di gara non oltre novanta giorni dalla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della delibera CIPE di
approvazione del progetto definitivo, ove questo sia posto a base di
gara. In caso di mancato adempimento il CIPE, su proposta del
Ministero, puo' disporre la revoca del finanziamento a carico dello
Stato.";
t) all'articolo 167, sono apportate le seguenti modifiche:
1) dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente:
"7-bis. Le varianti di cui ai commi 6 e 7 devono essere
strettamente correlate alla funzionalita' dell'opera e non possono
comportare incrementi del costo rispetto al progetto preliminare.";
2) comma 10, le parole: "novanta giorni" sono sostituite dalle
seguenti: "sessanta giorni";
u) all'articolo 168, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 2, quarto periodo, le parole: "novanta giorni" sono
sostituite dalle seguenti: "sessanta giorni";
2) al comma 3, secondo periodo, le parole: "sessanta giorni"
sono sostituite dalle seguenti: "quarantacinque giorni";
3) al comma 4, primo periodo, le parole "novantesimo giorno"
sono sostituite dalle seguenti: "sessantesimo giorno";
4) al comma 6, le parole: "novanta giorni" sono sostituite
dalle seguenti: "sessanta giorni";
v) all'articolo 169, comma 3, sono aggiunte, infine, le seguenti
parole: "ovvero l'utilizzo di una quota non superiore al cinquanta
per cento dei ribassi d'asta conseguiti";
z) all'articolo 170, comma 3, le parole: "novanta giorni" sono
sostituite dalle seguenti: "sessanta giorni";
aa) all'articolo 176, comma 20, primo periodo, le parole: "comma
5" sono sostituite dalle seguenti: "comma 2";
bb) all'articolo 187, comma 1, lettera a), e' aggiunto, in fine,
il seguente periodo: "i soggetti accreditati sono tenuti a inserire
la predetta certificazione nell'elenco ufficiale di cui all'articolo
40, comma 3, lettera a);";
cc) all'articolo 189, comma 4, lettera b), primo periodo le
parole: "di direttori tecnici" sono sostituite dalle seguenti:"di
almeno un direttore tecnico" e, dopo le parole: "di dipendenti o
dirigenti," e' inserita la seguente: "nonche'";
dd) all'articolo 204, comma 1, le parole " cinquecentomila euro"
sono sostituite dalle seguenti: "un milione e cinquecentomila euro"
ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Si applica l'articolo
122, comma 7, ultimo periodo";
ee) all'articolo 206, comma 1, dopo le parole: "38;" sono
aggiunte le parole "46, comma 1-bis;" e dopo le parole "nell'invito a
presentare offerte; 87; 88;" sono aggiunte le seguenti: "95; 96;";
ff) all'articolo 219:
1) ai commi 6 e 7, dopo le parole: "del comma 6" sono inserite
le seguenti: "dell'articolo 30 della direttiva 2004/17/CE";
2) al comma 10, dopo le parole: "di cui al comma 6" sono
inserite le seguenti: "dell'articolo 30";
gg) all'articolo 240:
1) al comma 5, dopo le parole: "responsabile del procedimento"
sono inserite le seguenti: "entro trenta giorni dalla comunicazione
di cui al comma 3";
2) al comma 6, le parole: "al ricevimento" sono sostituite
dalle seguenti: "entro trenta giorni dal ricevimento" e le parole:
"da detto ricevimento", sono sostituite dalle seguenti: "dalla
costituzione della commissione";
3) al comma 10, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il
compenso per la commissione non puo' comunque superare l'importo di
65 mila euro, da rivalutarsi ogni tre anni con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti.";
4) al comma 14, secondo periodo, dopo le parole: "della
composizione" la parola "e'" e' sostituita dalle seguenti: "puo'
essere";
hh) all'articolo 240-bis:
1) al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"L'importo complessivo delle riserve non puo' in ogni caso essere
superiore al venti per cento dell'importo contrattuale.";
2) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
"1-bis. Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti
progettuali che, ai sensi dell'articolo 112 e del regolamento, sono
stati oggetto di verifica.";
ii) dopo l'articolo 246 e' inserito il seguente:
"Art. 246-bis Responsabilita' per lite temeraria:
1. Nei giudizi in materia di contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture, il giudice, fermo quanto previsto
dall'articolo 26 del codice del processo amministrativo approvato con
decreto legislativo 2 luglio 2010, 104, condanna d'ufficio la parte
soccombente al pagamento di una sanzione pecuniaria in misura non
inferiore al doppio e non superiore al triplo del contributo
unificato dovuto per il ricorso introduttivo del giudizio quando la
decisione e' fondata su ragioni manifeste od orientamenti
giurisprudenziali consolidati. Al gettito delle sanzioni previste dal
presente comma si applica l'articolo 15 delle norme di attuazione del
codice del processo amministrativo approvato con il citato decreto
legislativo n. 104 del 2010.";
ll) all'articolo 253 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 9-bis, primo e secondo periodo, le parole: "31
dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2013", e,
al terzo periodo, dopo la parola: "anche" sono aggiunte le seguenti:
"alle imprese di cui all'articolo 40, comma 8, per la dimostrazione
dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo, nonche'";
2) al comma 15-bis le parole: "31 dicembre 2010" sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2013";
3) dopo il comma 20 e' inserito il seguente:
"20-bis. Le stazioni appaltanti possono applicare fino al 31
dicembre 2013 le disposizioni di cui all'articolo 122, comma 9, e
124, comma 8, per i contratti di importo inferiore alle soglie di cui
all'articolo 28.";
4) al comma 21 il secondo periodo e' sostituito dai seguenti:
"La verifica e' conclusa entro il 31 dicembre 2011. In sede di
attuazione del predetto decreto non si applicano le sanzioni di cui
all'articolo 6, comma 11, e all'articolo 40, comma 4, lettera g).".
mm) all'allegato XXI, allegato tecnico di cui all'articolo 164,
1) all'articolo 16, comma 4, lettera d), le parole "10 per
cento" sono sostituite dalle seguenti: "otto per cento";
2) all'articolo 28, comma 2, lett. a), dopo le parole "per i
lavori di importo" sono inserite le seguenti: "pari o";
3) all'articolo 29, comma 1, lett. a), dopo le parole: "per i
lavori di importo" sono inserite le seguenti: "pari o".
nn) all'allegato XXII, le parole: "responsabile della condotta
dei lavori" sono sostituite dalle seguenti: "responsabile di progetto
o responsabile di cantiere".
3. Le disposizioni di cui al comma 2, lettere b), l) e dd), si
applicano alle procedure i cui bandi o avvisi con i quali si indice
una gara sono pubblicati successivamente alla data di entrata in
vigore del presente decreto-legge, nonche', in caso di contratti
senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla
data di entrata in vigore del presente decreto-legge, non sono ancora
stati inviati gli inviti a presentare le offerte.
4. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera m), si applicano a
decorrere dalla pubblicazione dell'avviso per la formazione
dell'elenco annuale per l'anno 2012.
5. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera o), si applicano a
partire dal decreto ministeriale di cui all'articolo 133, comma 6,
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, di rilevazione delle
variazioni percentuali per l'anno 2011, da adottarsi entro il 31
marzo 2012, ed ai lavori eseguiti e contabilizzati a decorrere dal 1°
gennaio 2011. Restano ferme la precedente disciplina per il calcolo
delle variazioni percentuali riferite agli anni precedenti al 2011 e
le rilevazioni effettuate con i precedenti decreti ministeriali ai
sensi del predetto articolo 133, comma 6, del decreto legislativo n.
163 del 2006.
6. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera q), numero 2), non si
applicano alle procedure gia' avviate alla data di entrata in vigore
del presente decreto-legge, per le quali continuano ad applicarsi le
disposizioni di cui all'articolo 153, commi 19 e 20, del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nella formulazione previgente.
7. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera r), numero 2), si
applicano ai progetti preliminari non approvati alla data di entrata
in vigore del presente decreto-legge.
8. Le disposizioni di cui al comma 2, lettere r), numero 3) e s),
numero 3), si applicano con riferimento alle delibere CIPE pubblicate
successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto-legge.
9. In relazione al comma 2, lettera r), numero 4) i termini di cui
al comma 7-bis dell'articolo 165 del decreto legislativo 12 aprile
2006 n. 163, si applicano anche ai progetti preliminari gia'
approvati dal CIPE alla data di entrata in vigore del presente
decreto-legge.
10. Le disposizioni di cui al comma 2, lettere s), numero 1), t),
numero 2), u) e z), si applicano ai progetti definitivi non ancora
ricevuti dalle Regioni, da tutte le pubbliche amministrazioni
competenti e dai gestori di opere interferenti alla data di entrata
in vigore del presente decreto-legge.
11. In relazione al comma 2, lettera s), numero 2) i termini di cui
al comma 4-bis dell'articolo 166 del decreto legislativo 12 aprile
2006 n. 163, si applicano anche ai progetti definitivi gia' approvati
dal CIPE alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.
12. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera gg), numeri 1) e 2),
si applicano ai procedimenti di accordo bonario avviati
successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto-legge. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera gg), numero
3) si applicano alle commissioni costituite successivamente alla data
di entrata in vigore del presente decreto legge. Le disposizioni di
cui al comma 2, lettera hh), si applicano ai contratti i cui bandi o
avvisi con i quali si indice una gara sono pubblicati successivamente
alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, nonche',
in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, ai
contratti per i quali, alla data di entrata in vigore del presente
decreto-legge, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare
le offerte.
13. Per l'efficacia dei controlli antimafia nei subappalti e
subcontratti successivi ai contratti pubblici aventi ad oggetto
lavori, servizi e forniture, presso ogni prefettura e' istituito
l'elenco di fornitori e prestatori di servizi non soggetti a rischio
di inquinamento mafioso, ai quali possono rivolgersi gli esecutori
dei lavori, servizi e forniture. La prefettura effettua verifiche
periodiche circa la perdurante insussistenza dei suddetti rischi e,
in caso di esito negativo, dispone la cancellazione dell'impresa
dall'elenco. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e
l'innovazione, per la semplificazione normativa, dell'interno, della
giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo
economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto-legge, sono definite le modalita' per
l'istituzione e l'aggiornamento, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, dell'elenco di cui al primo periodo, nonche' per
l'attivita' di verifica. Le stazioni appaltanti di cui all'articolo
3, comma 33, del codice, acquisiscono d'ufficio, anche in modalita'
tematica, a titolo gratuito ai sensi dell'articolo 43, comma 5, del
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445
del 2000, la prescritta documentazione circa la sussistenza delle
cause di decadenza, sospensione o divieto previste dall'articolo 10
della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.
14. Fatta salva la disciplina di cui all'art. 165, comma 3, del
decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, per il triennio 2011 -
2013 non possono essere approvati progetti preliminari o definitivi
che prevedano oneri superiori al due per cento dell'intero costo
dell'opera per le eventuali opere e misure compensative dell'impatto
territoriale e sociale strettamente correlate alla funzionalita'
dell'opera. Nella predetta percentuale devono rientrare anche gli
oneri di mitigazione di impatto ambientale individuati nell'ambito
della procedura di VIA, fatte salve le eventuali ulteriori misure da
adottare nel rispetto di specifici obblighi comunitari.
15. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.
207 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera b) e' inserita la
seguente: "b-bis) dell'articolo 14, intendendosi il richiamo ivi
contenuto agli articoli 21 e 22, riferito rispettivamente agli
articoli 5 e 6 dell'allegato XXI al codice;";
b) all'articolo 66, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 dopo le parole "agli articoli 34"
sono inserite le seguenti: ", limitatamente ai soggetti ammessi a
partecipare alle procedure per l'affidamento dei contratti pubblici
relativi a lavori,".
c) all'articolo 357:
1) al comma 6, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono
fatti salvi i contratti, gia' stipulati o da stipulare, per la cui
esecuzione e' prevista la qualificazione in una o piu' categorie di
cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000.";
2) al comma 12, primo e secondo periodo, le parole:
"centottantunesimo" sono sostituite dalle seguenti:
"trecentosessantaseiesimo";
3) al comma 14, la parola: "centottantesimo" e' sostituita
dalla seguente: "trecentosessantacinquesimo"; dopo il secondo periodo
e' inserito il seguente: "Ai fini della qualificazione nella
categoria OS 35, le stazioni appaltanti, su richiesta dell'impresa
interessata o della SOA attestante, provvedono a emettere nuovamente
i certificati di esecuzione dei lavori relativi alle categorie OG 3,
OG 6, OS 21 di cui all'allegato A del decreto del Presidente della
Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, laddove relativi a lavorazioni
anche ricomprese nella categoria OS 35 di cui all'allegato A del
presente regolamento, secondo l'allegato B.1, indicando, nei quadri
6.1-B, 6.2-B e 6.3-B, la quota parte attribuita a ciascuna delle
categorie individuate nell'allegato A del presente regol
13-07-2011 00:00
Richiedi una Consulenza