Proposta di legge sulla remissione tacita della querela. Si della Camera dei Deputati.
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Il secondo comma dell'articolo 152 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Vi è remissione tacita quando il querelante ha compiuto fatti incompatibili con la volontà di persistere nella querela ovvero quando il querelante, pur ritualmente notificato, non è comparso all'udienza senza addurre giustificato motivo».
Art. 2.
1. Il comma 4 dell'articolo 337 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
«4. L'autorità che riceve la querela provvede all'attestazione della data e del luogo della presentazione e all'identificazione della persona che la propone. Contestualmente, alla persona che propone la querela viene dato espresso avvertimento che, non comparendo il querelante all'udienza senza addurre giustificato motivo, il reato sarà dichiarato estinto per remissione tacita della querela. L'autorità che riceve la querela provvede, altresì, alla trasmissione degli atti all'ufficio del pubblico ministero».
Art. 3.
1. Al comma 1 dell'articolo 419 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di reato perseguibile a querela, l'avviso contiene, altresì, l'espresso avvertimento al querelante che, non comparendo senza addurre giustificato motivo, il reato sarà dichiarato estinto per remissione tacita della querela».
Art. 4.
1. All'articolo 420-bis del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«2-bis. Nei reati perseguibili a querela, le disposizioni del presente articolo si applicano anche al querelante che non sia comparso all'udienza».
Art. 5.
1. Dopo la lettera f) del comma 1 dell'articolo 429 del codice di procedura penale è inserita la seguente:
«f-bis) in caso di reato perseguibile a querela, l'espresso avvertimento ad querelante che, non comparendo senza addurre giustificato motivo, il reato sarà dichiarato estinto per remissione tacita della querela».
Art. 6.
1. All'articolo 552 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo la lettera b) del comma 1 è inserita la seguente:
«b-bis) in caso di reato perseguibile a querela, l'espresso avvertimento al querelante che, non comparendo senza addurre giustificato motivo, il reato sarà dichiarato estinto per remissione tacita della querela»;
b) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il decreto è, altresì, nullo quando sia stato omesso l'avvertimento al querelante di cui alla lettera b-bis) del comma 1».
Art. 7.
1. All'articolo 20 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«f-bis) in caso di reato perseguibile a querela, l'espresso avvertimento al querelante che, non comparendo senza addurre giustificato motivo, il reato sarà dichiarato estinto per remissione tacita della querela»;
b) il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. La citazione è nulla se l'imputato non è identificato in modo certo ovvero se manca o è insufficiente l'indicazione di uno dei requisiti previsti dal comma 2, lettere c), d), e) e f-bis)».
21-03-2011 00:00
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