Responsabilità della Banca per l’operato infedele del promotore finanziario Tribunale Monza, sez. I civile, sentenza 01.07.2011
Tribunale di Monza
Sezione I Civile
Sentenza 1° luglio 2011
Repubblica Italiana
in nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione I Civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei Sigg.magistrati
dott.Piero CALABRO' .....................................Presidente Rel.
dott.Silvia RUSSO.…………………………….Giudice
dott.C. ALBANESE….....…………………Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al R.G. n.5388/2009 promossa con atto di citazione in data 6.4.2009
da
F. G. e F. L. T., rappresentati e difesi dagli avv.ti F.D'urso, R.Solmi. V.La Greca e C.Zucchellini, presso il cui studio in Monza via Camperio n.8 hanno eletto domicilio…………………...ATTORI
contro
Banca FIDEURAM spa, rappresentata e difesa dagli avv.ti P.Todaro e E.Sisti, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.S.Cassamagnaghi in Monza via Gambacorti Passerini n.2………………….......CONVENUTA
C. C. A...............................CONVENUTO-Contumace
Oggetto della causa : risarcimento danni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
omissis
(ex art. 58 comma 2 legge 18.6.2009 n.69 e art.132 cpc novellato)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Gli attori aprivano nel luglio 1998, presso la BANCA FIDEURAM s.p.a. filiale di Monza, il conto corrente n. 000-66-952470 ed il collegato conto deposito titoli (doc. 1 fasc. F.).
Il promotore finanziario, incaricato dalla banca di gestire gli investimenti degli attori, fu individuato nella persona di C. C. A. che, ben presto, ebbe a conquistare la fiducia dei clienti, ai quali consegnava appositi prospetti denominati come “sintesi di portafoglio” e “situazioni contratti” nei quali erano riepilogati tutti i presunti depositi e investimenti in corso presso la banca (docc.2 a-i).
Assumono gli attori che il C. presentava loro la documentazione da sottoscrivere al fine di promuovere gli investimenti proposti, facendosi consegnare anche denaro in contanti per provvedervi.
Alla data del 5.12.2005 il controvalore degli investimenti degli attori presso BANCA FIDEURAM s.p.a. avrebbe dovuto ammontare a € 12.699.621,68 compresi i rendimenti maturati sulla base dell'ultima sintesi di portafoglio che il C. aveva loro consegnato (doc. 2.i).
Il 3.4.2006 F. G. venne convocato telefonicamente presso la sede della banca e veniva informato che, giuste le segnalazioni provenienti da un altro cliente Fideuram, la stessa aveva convocato presso i propri uffici il promotore, che aveva confessato di aver sottratto, negli ultimi anni, decine di milioni di euro a 39 clienti, tra i quali comparivano anche gli attori.
Tale circostanza risultava anche dall'atto di denuncia-querela che BANCA FIDEURAM s.p.a. presentò in data 26.4.2006 alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Monza dopo aver svolto un'istruttoria interna (doc. 3).
In occasione di detto incontro, la banca consegnava agli attori un prospetto nel quale era rappresentato il reale e complessivo valore degli investimenti, pari a € 3.158.325,37 (doc. 4).
Assumono gli attori di aver affidato al C. ben altre somme, che non risultavano dal prospetto fornito dalla banca e che conducevano ad un saldo mancante pari a € 7.833.313,95 in linea capitale e a € 9.651.390,23 con tutti i rendimenti dichiarati dal promotore al 5.12.2005.
Gli attori hanno convenuto in giudizio, perciò, la Banca FIDEURAM s.p.a. e C. C. A., chiedendo accertarsi l'illiceità della condotta di quest'ultimo in relazione a tali somme e la responsabilità, contrattuale e/o extracontrattuale, della banca, con solidale condanna delle parti convenute al risarcimento di tutti i danni subiti.
Banca FIDEURAM spa, costituendosi in giudizio, ha chiesto il rigetto della domanda proposta nei suoi confronti, mentre C. C. A. non si costituiva in giudizio e veniva, pertanto, dichiarato contumace.
Gli attori, nello specifico, hanno dichiarato di aver consegnato al promotore C. C. A., in più occasioni e in relazione a più operazioni, somme per complessivi € 7.833.313,95 di cui € 1.946.622,87 mediante assegni (circolari o bancari) e bonifici, € 2.804.313,33 in contanti ed il resto (pari a € 3.082.377,75) transitati su conto corrente dagli stessi acceso presso la FIDEURAM Suisse.
Preliminarmente, deve rilevarsi come incomba sugli attori l'onere di fornire la prova dei fatti allegati a fondamento delle loro domande.
Tale onere probatorio si ritiene dagli stessi assolto, in tutto ovvero in parte, mediante la produzione della confessione resa dal C. al P.M. nell'ambito delle indagini svolte a suo carico (docc-5-6) e delle ”sintesi di portafoglio” che il promotore ebbe loro a rilasciare in una serie di occasioni, su asserita carta intestata Fideuram.
La convenuta, ovviamente, contesta la rilevanza probatoria di tali elementi e delle stesse iniziative giudiziali intraprese dalla banca avverso il promotore infedele, sulla scorta della confessione dei fatti dal medesimo resa.
Reputa il Collegio che le contestazioni della banca convenuta siano fondate.
La confessione resa dal C. al P.M. nel procedimento penale a suo carico riveste, rispetto al presente giudizio, carattere stragiudiziale e, come tale ha efficacia vincolante solamente per il confitente, rispetto al quale può essere liberamente apprezzata dal Giudice ai fini della dedotta responsabilità del medesimo ai sensi dell'art. 2735 Cod. Civ. (Cass.16.10.2000 n.10825 e Cass.14.2.1997 n.1384).
Delle “sintesi di portafoglio” che gli attori hanno prodotto sub. docc. 2 b-i solo le prime due -come la “situazione contratti” (doc.2a)- recano in alto un logo riproducente le parole “Banca FIDEURAM”, mentre tutte le altre non possono certo considerarsi come redatte su carta intestata della banca, data la assoluta loro caratteristica di fogli anonimi, privi di riferimenti all'istituto e di qualsivoglia carattere attributivo della loro provenienza.
Non solo, ma anche il logo riprodotto nei primi tre documenti appare ictu oculi diverso da quello che compare su ogni altro documento proveniente dalla banca prodotto dagli stessi attori (docc.1), sia per dimensione grafica che per l'assenza di diciture in calce, mentre tutte le “sintesi di portafoglio” sono prive di qualsivoglia sottoscrizione, anche a stampa.
Per di più, contrariamente alle previsioni contrattuali ed allo stesso criterio dell' id quod plerumque accidit, le invocate “sintesi di portafoglio” avevano una cadenza periodica a dir poco irregolare e sospetta, sia in relazione alle date (sempre diverse per giorni e mesi), sia con riferimento alla tempistica (da tre mesi tra l'una e l'altra a, addirittura, ben due anni tra quella recante la data dell' 8.2.2002 a quella recante la data del 27.2.2004).
Deve, pertanto, escludersi che siano documenti ufficiali della banca o alla stessa in qualche modo riferibili, secondo criteri di ordinaria (e forse anche minore) diligenza.
Per converso è incontestato che la banca ha sempre provveduto ad inviare regolarmente agli attori, alle scadenze contrattualmente previste, gli estratti conto e l'estratto del deposito titoli, anche nei periodi in cui sarebbero stati effettuati i versamenti in contanti e le altre operazioni oggetto del presente giudizio, asseritamente finalizzati all'acquisto di titoli: estratti mai contestati entro i termini contrattuali, sebbene con l'ordinaria (e forse anche minore) diligenza si sarebbe potuto immediatamente rilevare che non riportavano gli acquisti in titoli altrettanto asseritamente promossi dal C..
Il fatto che la convenuta abbia richiamato, nell'atto di denuncia-querela presentato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Monza (doc. 3), la confessione del C. ed un prospetto recante ogni specificazione delle somme sottratte ai vari clienti, non può indurre a diversa conclusione, trattandosi come si è detto di dichiarazioni riferibili unicamente allo stesso confitente.
Probabilmente consci di tale limitato orizzonte probatorio, gli odierni attori hanno chiesto di provare per testimoni la dazione delle somme de quibus : richiesta palesemente inammissibile, ostandovi il disposto degli artt. 2721 e segg. C.C. e, quanto ai pretesi versamenti per contanti, l'assoluta carenza di specifici riferimenti a ben precise circostanze di tempo, luogo e persone.
La prova richiesta, inoltre, non appare neppure idonea a fornire la necessaria dimostrazione che tutte le dazioni (di denaro e di titoli) fossero finalizzate al preteso scopo investitorio, risultante dai soli inopponibili rendiconti di cui s'è detto.
La banca convenuta, inoltre, ha legittimamente eccepito la violazione, da parte degli attori, degli artt. 4.2 e 4.3 delle Condizioni Generali del contratto stipulato inter partes (doc.1), che così recitano:
4.2 I conferimenti si effettuano solo con le seguenti modalità:
a) assegni bancari emessi da uno o più del mandanti con la clausola “NON TRASFERIBILE” all'ordine di Banca Fideuram spa ovvero assegni bancari o circolari girati da uno o più mandanti all'ordine di Banca Fideuram spa con la clausola “NON TRASFERIBILE”;
b) girofondi di liquidazioni di gestioni patrimoniali o di parti di O.I.C.R. del Gruppo;
c) addebito sul c/c presso Banca Fideuram spa;
d) bonifico bancario favore di Banca Fideuram spa;
e) trasferimento di titoli depositati presso terzi.
4.3 E' fatto divieto ai Promotori Finanziari di Banca Fideuram spa di ricevere denaro contante, titoli al portatore, assegni od altri titoli ad essi intestati: la Banca Fideuram spa declina ogni responsabilità per versamenti effettuati in maniera difforme dalle modalità previste al precedente punto 4.2.
Dunque, oltre al versamento di somme in contanti, anche la consegna di assegni senza indicazione del beneficiario è stata posta in essere dagli attori in palese violazione degli artt.4.2 e 4.3 delle condizioni generali di contratto: norme queste chiaramente dirette al fine di consentire alla banca il controllo dell'operato del Promotore Finanziario, precludendogli di accettare somme in contanti o assegni che non siano intestati alla banca stessa.
I versamenti al Private Banker devono, dunque, avvenire con modalità tali da rendere necessario il transito sul conto corrente del cliente: diversamente la banca non ne risponde, in forza di espressa previsione pattizia e anche in considerazione del fatto che, se versamenti di denaro avvengono in contanti e senza transitare sul conto corrente, la banca non è posta in condizione di controllare l'operato dei propri dipendenti e collaboratori.
Quanto, poi, alle operazioni effettuate tramite FIDEURAM SUISSE, è del tutto evidente la carenza di legittimazione passiva dell'odierna convenuta, in quanto persona giuridica del tutto autonoma e diversa rispetto a tale istituto di diritto e “cittadinanza” stranieri.
Opinano gli attori che, in ogni caso, sussisterebbe nel caso di specie quel rapporto di occasionalità necessaria tra l'attività del promotore e quella della banca preponente ritenuto sufficiente, dall'art.31 TUF e dalla stessa giurisprudenza, al fine di integrare la responsabilità della banca medesima.
Il Tribunale non può, al riguardo, esimersi dall'osservare come, in relazione alla stessa prospettazione dei fatti offerta dagli attori, non solo tale rapporto debba essere del tutto escluso, ma come al contrario debba considerarsi, in misura e con modalità non indifferenti, integrato un ben diverso e parallelo rapporto tra i clienti ed il C., estraneo ed opposto rispetto alle regole contrattuali (e non solo a quelle).
Si è già detto della contrarietà agli artt.4.2 e 4.3 delle condizioni generali del contratto inter partes (doc.1) dei comportamenti posti in essere dagli attori nel promuovere, tramite lo stesso C., i loro investimenti.
Tali comportamenti, però, non solo non potevano non apparire ai loro occhi del tutto estranei ad un corretto spiegamento e svolgimento del rapporto con la banca, ma certo non potevano anche non apparire come contrastanti con le norme di legge in materia di utilizzo di denaro contante e di emissione e di incasso degli assegni.
La accettazione di una rendicontazione parallela e, chiaramente, del tutto difforme da quella ufficiale inviata dalla banca è un chiaro indice della consapevolezza di operare extra ordinem (quantomeno, in relazione a quelle regole note ad ogni correntista ed investitore, che utilizzi i canali ufficiali a ciò preposti) e dell'esistenza, quantomeno, di quella “fattiva acquiescenza del cliente alla violazione, da parte del promotore, delle regole di condotta su quest'ultimo gravanti” idonea ad integrare, secondo la Suprema Corte, un addebito di responsabilità a carico dello stesso cliente, a titolo di colpa concorrente o esclusiva, soprattutto laddove -come nel caso di specie- la condotta del risparmiatore “presenti connotati di anomalia, vale a dire, se non di collusione, quantomeno di consapevole e fattiva acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore, palesata da elementi presuntivi quali ad esempio il numero e la ripetizione delle operazioni poste in essere con modalità irregolari, il valore complessivo delle operazioni…” (Cass.24.3.2011 n.6829; Cass.24.7.2009 n.17393; Cass.11.6.2009 n.13529).
La stessa ammissione degli attori di non aver mai ricevuto nelle loro mani la milionaria polizza “Unit Linked” e di aver fatto affidamento solo su quanto dal promotore rendicontato è significativa al riguardo, così come l'espresso riconoscimento che F. A. si sarebbe recato in Svizzera insieme al C. e munito di apposita delega, per trasferire i fondi esistenti presso FIDEURAM Suisse ai pretesi fini investitori dei quali si discute (pag.70 comparsa conclusionale attori).
Né possono essere sottaciuti i mancati formali disconoscimenti, da parte dei pretesi danneggiati dalla banca, delle sottoscrizioni apposte ai moduli per la emissione degli assegni circolari e delle girate apposte agli assegni utilizzati al fine di promuovere una parte non indifferente dei pretesi investimenti.
Deve, dunque, escludersi qualsiasi rapporto di occasionalità necessaria tra il palesemente illecito operato del promotore e la banca convenuta e, in ogni caso, deve ritenersi integrata la corresponsabilità dei clienti ex art.1227 CC idonea ad incidere, in via esclusiva, sulla creazione dei conseguenti danni. Gli stessi attori hanno riconosciuto del resto come “pacifico che la (appunto falsa) rendicontazione venisse redatta dal C. e che venisse posta su carta intestata Fideuram all'insaputa di questa”(pag.63 comparsa concl.).
Pertanto, la domanda proposta dagli attori nei confronti della convenuta deve essere rigettata, a nulla rilevando nel presente giudizio le sorti di altre iniziative giudiziarie promosse dalla banca nei confronti del promotore ed in relazione ai cui possibili esiti favorevoli i clienti, al più, potrebbero ritenersi legittimati a proporre l'azione di cui all'art.2041 CC.
Meritevole di accoglimento è, per contro, la domanda proposta avverso C. C. A., in forza della confessione resa avanti al P.M. (docc.5-6), nei suoi confronti liberamente e positivamente apprezzabile, con la quale il convenuto ha ammesso di essersi impossessato degli importi a vario titolo e modalità consegnatigli dagli attori.
La responsabilità per fatto illecito del convenuto non può che riguardare le sole somme percepite per capitale, non potendo certo accedersi, quanto alle rivalutazioni o ai rendimenti rivendicati dagli attori, alle false indicazioni di cui alle prodotte “sintesi di portafoglio”, frutto della mera fantasia e di tutti i raggiri posti in essere dal promotore al fine di allettare i clienti.
Tale conclusione si impone anche in forza dell'ulteriore considerazione che, alla luce di quanto dedotto dagli stessi attori, gli investimenti de quibus non risultano mai essere stati effettuati e, comunque, per le peculiari modalità che li accompagnarono non potevano non considerarsi quantomeno aleatori.
C. C. A., pertanto, deve essere condannato a pagare agli attori la complessiva incontestata somma capitale di € 7.833.313,95.
La Suprema Corte ha recentemente, ribadito il principio secondo il quale la non puntuale contestazione dei fatti allegati dalla controparte vale quale relevatio ab onere probandi per il deducente (vedi: Cass.5.3.2009 n.5356; Cass.10.11.2010 n.22837) e consente di evitare il compimento di attività di natura istruttoria contrastanti con le esigenze di economia processuale: tale statuizione ben si attaglia alla quantificazione dell'importo capitale affidato al convenuto, in giudizio non puntualmente dallo stesso contestato.
Su tale importo sono dovuti gli interessi legali, con decorrenza dalle date di ciascun versamento all'effettivo saldo.
Nulla può essere liquidato agli attori per l'invocato danno non patrimoniale, sia in forza dell'impossibilità di dimostrare il nesso causale tra le lesioni alla salute dei clienti ed il comportamento illecito del promotore finanziario, sia in considerazione dell'accertata “fattiva acquiescenza” dei primi rispetto a tutte le condotte irregolari del C., sin qui rammentate.
Il tutto, anche a voler tacere dell'assenza di qualsivoglia quantificazione dei pregiudizi a tale titolo sofferti, non superabile dal ricorso all'invocata equità.
Le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza del convenuto C. C. A..
Sussistono, invece, giusti motivi per la compensazione delle spese tra attori e BANCA FIDEURAM s.p.a. alla luce della vicenda non commendevole della quale si è discusso e del ruolo nella medesima svolto dal promotore del predetto istituto bancario.
La presente sentenza è esecutiva ex lege.
p.q.m.
Il Tribunale, pronunziando sulla domanda svolta con atto di citazione in data 6.4.2009 da F. G. e da F. L. T. nei confronti di Banca FIDEURAM spa e di C. C. A., così provvede:
1)condanna C. C. A. al pagamento, in favore degli attori, della complessiva somma di € 7.833.313,95 oltre interessi legali dalla data di ogni singolo esborso al saldo;
2)respinge la domanda proposta dagli attori nei confronti della Banca FIDEURAM spa, nonché ogni altra maggiore o diversa pretesa svolta nel presente giudizio;
3)condanna C. C. A. all'integrale pagamento delle spese processuali in favore degli attori liquidate in assenza di nota spese in € 58.198,00 (di cui € 1.300,00 per esborsi, € 8.273,00 per diritti ed € 48.625,00 per onorari), oltre spese generali, IVA e CPA;
4)dichiara interamente compensate le spese processuali tra gli attori e la convenuta Banca FIDEURAM spa;
5)dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
MONZA, 1.7.2011 IL PRESIDENTE REL.EST.
(dott. Piero Calabrò)
21-07-2011 00:00
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