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Sentenza

Diffamazione a mezzo stampa. Il ricorso in Cassazione è inammissbile se viene fa...
Diffamazione a mezzo stampa. Il ricorso in Cassazione è inammissbile se viene fatto richiamo ad atti e documenti del giudizio di merito senza riprodurli.
Autorità:  Cassazione civile  sez. III
Data:  13 dicembre 2012
Numero:  n. 22894
Intestazione

                    LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE                   
                        SEZIONE TERZA CIVILE                         
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:                            
Dott. MASSERA      Maurizio                         -  Presidente   -
Dott. AMENDOLA     Adelaide                         -  Consigliere  -
Dott. TRAVAGLINO   Giacomo                          -  Consigliere  -
Dott. SCARANO      Luigi Alessandro            -  rel. Consigliere  -
Dott. D'AMICO      Paolo                            -  Consigliere  -
ha pronunciato la seguente:                                          
                     sentenza                                        
sul ricorso 10155-2007 proposto da: 
          P.O. (OMISSIS) Ufficiale dell'Esercito  Popolare 
di  Liberazione  Jugoslavo, elettivamente domiciliato  in  ROMA,  VIA 
F.P.DEI  CALBOLI  60,  presso lo studio dell'avvocato  TOMA  ROBERTA, 
rappresentato  e  difeso  dall'avvocato GIANNATTASTO  CATULLO  giusta 
delega in atti; 
                                                       - ricorrente - 
                               contro 
             M.S., EDITORIALE F.V.G. DIVISIONE  IL  PICCOLO  S.P.A. 
(OMISSIS)  in  persona  del  suo  Amministratore  Delegato   Ing. 
         PA.Pa.,  elettivamente domiciliati  in  ROMA,  P.ZZA  DEI 
CAPRETTARI  70,  presso lo studio dell'avvocato MARTINETTI  MAURIZIO, 
che  li rappresenta e difende unitamente all'avvocato FORNASARO PIERO 
giusta delega in atti; 
        ME.RO.  (OMISSIS), elettivamente  domiciliato  in 
ROMA, VIA PRISCIANO 42, presso lo studio dell'avvocato FOGLIANI ENZO, 
che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANTONINI ALFREDO 
giusta delega in atti; 
                                                 - controricorrenti - 
avverso  la  sentenza  n. 36/2007 della CORTE D'APPELLO  di  TRIESTE, 
depositata il 19/01/2007, R.G.N. 310/2005; 
udita  la  relazione  della causa svolta nella pubblica  udienza  del 
01/10/2012 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO; 
udito  il  P.M.  in persona del Sostituto Procuratore Generale  Dott. 
DESTRO  Carlo che ha concluso per il rigetto del ricorso. 
                 

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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 19/1/2007 la Corte d'Appello di Trieste respingeva il gravame interposto dal sig. P.O. nei confronti della pronunzia Trib. Trieste 16/12/2004 di rigetto della domanda proposta nei confronti dei sigg. Me.Ro. e M.S., nonchè della società Editoriale F.V.G. Divisione Il Piccolo - s.p.a. di risarcimento dei danni asseritamente subiti all'esito di diffamazione a mezzo stampa giusta due articoli pubblicati sull'edizione del (OMISSIS) del quotidiano Il Piccolo relativi - rispettivamente - alla notizia della pronunzia della Corte d'Assise di Roma nel procedimento penale a carico del medesimo, imputato dell'omicidio di tre italiani avvenuto a (OMISSIS) e alle dichiarazioni al riguardo rilasciate dal Me. e riportate dal M..
Avverso la suindicata pronunzia del giudice dell'appello il P. propone ora ricorso per cassazione, affidato ad unico complesso motivo.
Resistono con controricorso la società Editoriale F.V.G. - Divisione Il Piccolo - s.p.a. e il M., e, con separato controricorso il Me..
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico complesso motivo il ricorrente denunzia violazione dell'art. 68 Cost. e della L. n. 140 del 2003, in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3, 5.
Il ricorso è inammissibile, in applicazione dell'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, art. 366-bis c.p.c. e art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5.
Il motivo reca infatti una quesito di diritto formulato in termini invero difformi dallo schema al riguardo delineato da questa Corte, non recando la riassuntiva ma puntuale indicazione degli aspetti di fatto rilevanti, del modo in cui i giudici del merito li hanno rispettivamente decisi, delle diverse regole di diritto la cui applicazione avrebbe condotto a diversa decisione, a tale stregua appalesandosi astratti e generici, privi di riferibilità al caso concreto in esame e di decisività, tali cioè da non consentire, in base alla loro sola lettura (v. Cass., Sez. Un., 27/3/2009, n. 7433;
Sez. Un., 14/2/2008, n. 3519; Cass. Sez. Un., 5/2/2008, n. 2658;
Cass., 7/4/2009, n. 8463), di individuare la soluzione adottata dalla sentenza impugnata e di precisare i termini della contestazione (cfr.
Cass., Sez. Un., 19/5/2008, n. 12645; Cass., Sez. Un., 12/5/2008, n. 11650; Cass., Sez. Un., 28/9/2007, n. 20360), nonchè di poter circoscrivere la pronunzia nei limiti del relativo accoglimento o rigetto (cfr., Cass., Sez. Un., 26/03/2007, n. 7258), senza che essi debbano richiedere, per ottenere risposta, una scomposizione in più parti prive di connessione tra loro (cfr. Cass., 23/6/2008, n. 17064).
La norma di cui all'art. 366 bis c.p.c. è d'altro canto insuscettibile di essere interpretata nel senso che il quesito di diritto possa, e a fortiori debba, desumersi implicitamente dalla formulazione del motivo, giacchè una siffatta interpretazione si risolverebbe nell'abrogazione tacita della norma in questione (v.
Cass. Sez. Un., 5/2/2008, n. 2658; Cass., Sez. Un., 26/03/2007, n. 7258).
Tanto più che nel caso i motivi risultano formulati in violazione del requisito richiesto ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, atteso che il ricorrente fa richiamo ad atti e documenti del giudizio di merito (es., all'applicazione in primo grado dell'amnistia, agli atti parlamentari del Me., alla sentenza di 1^ grado n. 24/01 R.G.N.R. 14/00) senza invero debitamente ed esaustivamente - per quanto in questa sede d'interesse - riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riportati, senza puntualmente ed esaustivamente indicare i dati necessari al reperimento in atti degli stessi (v. Cass., Sez. Un., 3/11/2011, n. 22726; Cass., 23/9/2009, n. 20535; Cass., 3/7/2009, n. 15628; Cass., 12/12/2008, n. 29279), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (cfr. Cass., 19/9/2011, n. 19069; Cass., 23/9/2009, n. 20535; Cass., 3/7/2009, n. 15628; Cass., 12/12/2008, n. 29279).
A tale stregua il ricorrente non deduce le formulate censure in modo da renderle chiare ed intellegibili in base alla lettura del solo ricorso, non ponendo questa Corte nella condizione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il relativo fondamento (v. Cass., 18/4/2006, n. 8932; Cass., 20/1/2006, n. 1108; Cass., 8/11/2005, n. 21659; Cass., 2/81/2005, n. 16132; Cass., 25/2/2004, n. 3803; Cass., 28/10/2002, n. 15177; Cass., 12/5/1998 n. 4777) sulla base delle sole deduzioni contenute nel ricorso, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative, non avendo la Corte di legittimità accesso agli atti del giudizio di merito (v. Cass., 24/3/2003, n. 3158; Cass., 25/8/2003, n. 12444; Cass., 1/2/1995, n. 1161).
Non sono infatti sufficienti affermazioni - come nel caso - apodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione, dovendo essere questa Corte viceversa posta in grado di orientarsi fra le argomentazioni, in base alle quali si ritiene di censurare la pronunzia impugnata (v. Cass., 21/8/1997, n. 7851).
Quanto al pure denunziato vizio di motivazione, il motivo non reca invero la prescritta "chiara indicazione" - secondo lo schema e nei termini delineati da questa Corte - delle relative "ragioni", inammissibilmente rimettendosene l'individuazione all'attività esegetica della medesima, con interpretazione che si risolverebbe nell'abrogazione tacita della norma in questione (cfr. Cass. Sez. Un., 5/2/2008, n. 2658; Cass., Sez. Un., 26/03/2007, n. 7258), a fortiori non consentita in presenza di formulazione come nella specie altresì violativa del requisito richiesto ex art. 366 c.p.p., comma 1, n. 6.
Senza sottacersi che L'osservanza del requisito richiesto ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, risulta invero violato anche quando nel corpo del motivo risultino per converso riportati (in tutto o in parte) atti e documenti del giudizio di merito (es., l'"atto di citazione del 25/10/2001", la "sentenza n. 1565/04 del 06/12/04 del Tribunale di Trieste" l'"atto di appello"), in contrasto con lo scopo della disposizione di agevolare la comprensione dell'oggetto della pretesa e del tenore della sentenza impugnata, in immediato coordinamento con i motivi di censura (v. Cass., Sez. Un., 17/7/2009, n. 16628), essendo necessario che vengano riportati nel ricorso gli specifici punti di interesse nel giudizio di legittimità, con eliminazione del "troppo e del vano", non potendo gravarsi questa Corte del compito, che non le appartiene, di ricercare negli atti del giudizio di merito ciò che possa servire al fine di utilizzarlo per pervenire alla decisione da adottare (v. Cass., Sez. Un., 11/4/2012, n. 5698; Cass., 16/2/2012, n. 2223; Cass., 22/10/2010, n. 21779; Cass., 23/6/2010, n. 15180; Cass., 18/9/2009, n. 20093; Cass., Sez. Un., 17/7/2009, n. 16628), sicchè il ricorrente è al riguardo tenuto a rappresentare e interpretare i fatti giuridici in ordine ai quale richiede l'intervento di nomofilachia o di critica logica da parte della Corte Suprema, il che distingue il ricorso di legittimità dalle impugnazioni di merito (v. Cass., 23/6/2010, n. 15180).
E' infine appena il caso di osservare che ai fini della rimessione della causa alle Sezioni Unite ai sensi dell'art. 374 c.p.c. non è invero sufficiente la mera denunzia come nella specie della violazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 1, senza alcuna argomentazione a sostegno, giacchè in tal caso essa si appalesa già a tale stregua inammissibile (cfr., da ultimo, 13/11/2012, n. 19763).
Il ricorso si palesa dunque privo dei requisiti a pena di inammissibilità richiesti dai sopra richiamati articoli, nella specie applicantisi nel testo modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, essendo stata l'impugnata sentenza pubblicata successivamente alla data (2 marzo 2006) di entrata in vigore del medesimo.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
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P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 1.800,00, di cui Euro 1.600,00 per onorari, oltre ad accessori come per legge, in favore della società Editoriale F.V.G. - Divisione Il Piccolo - s.p.a. e del M.; in complessivi Euro 1.800,00, di cui Euro 1.600,00 per onorari, oltre ad accessori come per legge, in favore del Me..
Così deciso in Roma, il 1 ottobre 2012.
Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2012
Avv. Antonino Sugamele

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