Notizie, Sentenze, Articoli - Avvocato Civilista Trapani

Sentenza

La banca non vuole pagare un assegno ad un suo correntista. Per richiedere il da...
La banca non vuole pagare un assegno ad un suo correntista. Per richiedere il danno morale non è necessaria la sussistenza del reato.
Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 30 aprile - 3 luglio 2013, n. 16612
Presidente Salmè – Relatore Dogliotti

Svolgimento del processo

Con atto di citazione, notificato in data 5-1-1996, P.E. conveniva in giudizio davanti il Tribunale di Lecce la Banca Tamborrino Sangiovanni, di cui era correntista, nonché fideiussore per una società, pure correntista, per sentir condannare la banca alla corresponsione dell'importo di un assegno, tratto sul suo conto corrente per L. 16.000.000 - (che la banca stessa non aveva pagato, avendo unilateralmente effettuato una compensazione del saldo attivo del predetto conto corrente con il credito da essa vantato nei confronti della società garantita), nonché al risarcimento dei danni relativi. Costituitosi il contraddittorio, il Credito Emiliano S.p.A., successore, chiedeva il rigetto della domanda.
Il Tribunale di Lecce, con sentenza in data 15-4-2003, dichiarava illegittimo il rifiuto di pagamento dell'assegno da parte della banca, e la condannava alla corresponsione dell'importo dell'assegno stesso, escludendo peraltro ogni risarcimento.
Proponeva appello il P. . Costituitosi il contraddittorio, il Credito Emiliano s.p.a. ne chiedeva il rigetto, e in via di appello incidentale, chiedeva la riforma della sentenza di primo grado, là dove esso era rimasto soccombente. La Corte d'Appello di Lecce, con sentenza 18-2-/19-10-2005, rigettava l'appello principale e dichiarava inammissibile per tardività quello incidentale.

Ricorre per cassazione il P..
Resiste, con controricorso, il Credito Emiliano S.p.A..

Motivi della decisione

Con il primo motivo, il ricorrente lamenta violazione dell'art. 112 c.p.c. nonché vizio di motivazione, in quanto la Corte d'Appello, pur avendo dichiarato inammissibile per tardività l'appello incidentale, aveva "tradito" la sua stessa pronuncia, sostenendo il comportamento pienamente legittimo della banca e traendone indebite conseguenze circa l'esclusione del risarcimento del danno. Con il secondo, violazione dell'art. 1253, 1243 e 1936 c.c. nonché vizio di motivazione, sostenendo la mancanza, al momento della compensazione, di una valida costituzione in mora. Con il terzo, violazione dell'art. 189 c.p.c. in relazione agli artt. 278, 183 e 184 c.p.c. nonché vizio di motivazione, in quanto il tribunale, che si era riservato di decidere ai sensi dell'art. 278 c.p.c., non avrebbe potuto emettere sentenza definitiva. Il primo motivo appare fondato.
Come precisa correttamente il ricorrente, la Corte, dopo aver dichiarato tardivo l'appello incidentale, ove, chiedendosi la revoca della condanna della banca alla corresponsione dell'importo dell'assegno, si intendeva affermare la legittimità del comportamento della banca stessa, ha in sostanza riesaminato tale profilo, ciò che non poteva fare, perché ormai la questione era coperta da giudicato, e ne ha tratto ulteriori conseguenze: ritenendo legittimo il comportamento della banca, in ordine all'avvenuta compensazione, ha affermato l'insussistenza del danno morale. Al contrario, il giudice d'appello avrebbe dovuto limitarsi a valutare la sussistenza di tale danno, sotto il profilo della sua effettiva consistenza e del nesso di causalità con il comportamento della banca, e non già pervenire ad escluderlo per difetto del presupposto.
Va precisato che la Corte afferma l'insussistenza del danno morale non configurandosi nel comportamento della banca il reato di appropriazione indebita, nonché del danno patrimoniale, per mancanza del nesso di causalità tra il comportamento della banca stessa e le perdite economiche ovvero il mancato guadagno del Tasca. Su tali affermazioni non vi è in sostanza contestazione da parte del ricorrente.
Rimane tuttavia una posta rilevante di danno, quello non patrimoniale, attinente alla personalità e alla dignità della persona, indipendentemente dall'esistenza di reato. Come si è detto, la Corte di merito non esamina tale profilo di danno, limitandosi ad insistere sulla legittimità del comportamento della banca, ciò che essa, come si è detto, non poteva fare. All'accoglimento del primo motivo consegue l'assorbimento del secondo.
Quanto al terzo motivo, esso va dichiarato inammissibile. E infatti sulla carenza di interesse, come affermata dal giudice d'appello (per il quale nessun pregiudizio era derivato all'odierno ricorrente dalla sentenza definitiva in primo grado, indipendentemente dalla legittimità di essa, posto che la richiesta prova testimoniale, dedotta dal P. , e implicitamente disattesa dal Tribunale, nulla avrebbe aggiunto riguardo al danno e al relativo nesso causale) non vi è alcuna argomentazione o contestazione da parte dell'odierno ricorrente.
Va pertanto accolto, nei termini di cui in motivazione, il ricorso, cassata la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d'Appello di Lecce, in diversa composizione, che dovrà attenersi a quanto sopra indicato, e in particolare valutare, sulla base dell'illegittimo comportamento della banca, l'eventuale sussistenza del danno, determinandone l'ammontare. La Corte d'Appello si pronuncerà altresì sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata nei termini di cui in motivazione, e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Lecce, in diversa composizione.
Avv. Antonino Sugamele

Richiedi una Consulenza