Responsabilità disciplinare dei magistrati. Art. 2, comma 1, lett. q), del d.lg. n. 109 del 2006
Autorità: Cassazione civile sez. un.
Data: 25 gennaio 2013
Numero: n. 1768
Ai fini della integrazione dell'illecito di cui all'art. 2, comma 1, lett. q), del d.lg. n. 109 del 2006 non rilevano, tra l'altro, la sussistenza di scarsa laboriosità o di negligenza del magistrato, dovendosi piuttosto porre l'accento sul dato obiettivo della lesione del diritto delle parti alla durata ragionevole del processo di cui all'art. 111, secondo comma, Cost., e all'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali; lesione che è di per sé idonea ad incidere anche sul prestigio della funzione giurisdizionale.
06-02-2013 09:08
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