Restituzione delle somme pagate in esecuzione della sentenza di appello, poi cassata.
Cass. civ., Sez. Lav., 2 aprile 2013, n. 7978
La domanda di restituzione delle somme pagate in esecuzione della sentenza di appello, successivamente cassata, non rappresenta domanda nuova, giacché la ripetizione, non inquadrabile nell'istituto della condictio indebiti, è finalizzata al ripristino della situazione patrimoniale precedente alla sentenza che, nel caducare il titolo di pagamento rendendolo indebito sin dall'origine, implica il sorgere dell'obbligazione e della pretesa restitutoria che non poteva essere esercitata se non dopo e per effetto della sentenza rescindente.
05-04-2013 12:59
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