Disciplina della responsabilita' civile dei magistrati.
Legge 27 febbraio 2015, n. 18; G.U. del 4 marzo 2015, n. 52
Disciplina della responsabilita' civile dei magistrati. (15G00034)
Vigente al: 19-3-2015
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Oggetto e finalita'
1. La presente legge introduce disposizioni volte a modificare le
norme di cui alla legge 13 aprile 1988, n. 117, al fine di rendere
effettiva la disciplina che regola la responsabilita' civile dello
Stato e dei magistrati, anche alla luce dell'appartenenza dell'Italia
all'Unione europea.
Art. 2
Modifiche all'articolo 2 della legge 13 aprile 1988, n. 117
1. All'articolo 2 della legge 13 aprile 1988, n. 117, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «che derivino da privazione
della
liberta' personale» sono soppresse;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Fatti salvi i commi 3 e 3
-
bis ed i casi di dolo,
nell'esercizio delle funzioni giudiziarie non puo' dar luogo a
responsabilita' l'attivita' di interpretazione di norme di diritto
ne' quella di valutazione del fatto e delle prove»;
c) il comma 3 e' sostituito dai seguenti:
«3. Costituisce colpa grave la violazione manifesta della legge
nonche' del diri
tto dell'Unione europea, il travisamento del fatto o
delle prove, ovvero l'affermazione di un fatto la cui esistenza e'
incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento o la
negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastab
ilmente
dagli atti del procedimento, ovvero l'emissione di un provvedimento
cautelare personale o reale fuori dai casi consentiti dalla legge
oppure senza motivazione.
3
-
bis. Fermo restando il giudizio di responsabilita' contabile
di cui al d
ecreto
-
legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639, ai fini della
determinazione dei casi in cui sussiste la violazione manifesta della
legge nonche' del diritto dell'Unione europea si tiene
conto, in
particolare, del grado di chiarezza e precisione delle norme violate
nonche' dell'inescusabilita' e della gravita' dell'inosservanza. In
caso di violazione manifesta del diritto dell'Unione europea si deve
tener conto anche della mancata
osservanza dell'obbligo di rinvio
pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267, terzo paragrafo, del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonche' del contrasto
dell'atto o del provvedimento con l'interpretazione espressa dalla
Corte di
giustizia dell'Unione europea».
Art. 3
Modifiche all'articolo 4 ed abrogazione dell'articolo 5 della legge
13 aprile 1988, n. 117
1. All'articolo 4 della legge 13 aprile 1988, n. 117,
sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, secondo periodo, le parole: «due anni» sono
sostituite dalle seguenti: «tre anni»;
b) al comma 4, le parole: «due anni» sono sostituite dalle
seguenti: «tre anni».
2. L'a
rticolo 5 della legge 13 aprile 1988, n. 117, e' abrogato.
Art. 4
Modifica dell'articolo 7 della legge 13 aprile 1988, n. 117
1. L'articolo 7 della legge 13 aprile 1988, n. 117, e' sostituito
dal seguente:
«Art. 7.
-
(Azione di rivalsa).
-
1. Il Presidente del Consiglio
dei ministri, entro due anni dal risarcimento avvenuto sulla base di
titolo giudiziale o di titolo stragiudiziale, ha l'obbligo di
esercitare l'azione di rivalsa nei confronti del
magistrato nel caso
di diniego di giustizia, ovvero nei casi in cui la violazione
manifesta della legge nonche' del diritto dell'Unione europea ovvero
il travisamento del fatto o delle prove, di cui all'articolo 2, commi
2, 3 e 3
-
bis, sono
stati determinati da dolo o negligenza
inescusabile.
2. In nessun caso la transazione e' opponibile al magistrato nel
giudizio di rivalsa o nel giudizio disciplinare.
3. I giudici popolari rispondono soltanto in caso di dolo. I
citta
dini estranei alla magistratura che concorrono a formare o
formano organi giudiziari collegiali rispondono in caso di dolo o
negligenza inescusabile per travisamento del fatto o delle prove».
Art. 5
Modifica all'articolo 8 della legge 13 aprile 1988, n. 117
1. All'articolo 8 della legge 13 aprile 1988, n. 117, il comma 3 e'
sostituito dal seguente:
«3. La misura della rivalsa non puo' superare una somma pari alla
meta' di una annualita' dell
o stipendio, al netto delle trattenute
fiscali, percepito dal magistrato al tempo in cui l'azione di
risarcimento e' proposta, anche se dal fatto e' derivato danno a piu'
persone e queste hanno agito con distinte azioni di responsabilita'.
Tale
limite non si applica al fatto commesso con dolo. L'esecuzione
della rivalsa, quando viene effettuata mediante trattenuta sullo
stipendio, non puo' comportare complessivamente il pagamento per rate
mensili in misura superiore ad un terzo dello stip
endio netto».
Art. 6
Modifica all'articolo 9 della legge 13 aprile 1988, n. 117
1. All'articolo 9, comma 1, della legge 13 aprile 1988, n. 117, le
parole: «, entro due mesi dalla comunicazione di cui al co
mma 5
dell'articolo 5» sono soppresse.
Art. 7
Modifica all'articolo 13 della legge 13 aprile 1988, n. 117
1. All'articolo 13 della legge 13 aprile 1988, n. 117, dopo il
comma 2 e' aggiunto, in fine, il seg
uente:
«2
-
bis. Il mancato esercizio dell'azione di regresso, di cui al
comma 2, comporta responsabilita' contabile. Ai fini
dell'accertamento di tale responsabilita', entro il 31 gennaio di
ogni anno la Corte dei conti acquisisce informazioni dal Presidente
del Consiglio dei ministri e dal Ministro della giustizia sulle
condanne al risarcimento dei danni per fatti costituenti reato
commessi dal magistrato nell'esercizio delle s
ue funzioni, emesse nel
corso dell'anno precedente e sull'esercizio della relativa azione di
regresso».
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
05-03-2015 14:41
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