Notizie, Sentenze, Articoli - Avvocato Civilista Trapani

Sentenza

Avvocati. Ammessa la compensazione con le tasse. Incentivi alla negoziazione ass...
Avvocati. Ammessa la compensazione con le tasse. Incentivi alla negoziazione assistita e all'arbitrato.
Gli avvocati potranno compensare con le tasse i crediti maturati per il patrocinio a spese dello Stato
   

La legge di stabilità contiene alcune novità importanti che riguardano, direttamente e indirettamente, gli onorari degli avvocati.

Ammessa la compensazione con le tasse. Ebbene, in primo luogo il comma 778, con una disposizione che incide direttamente sugli onorari degli avvocati, ha previsto che, a decorrere dall'anno 2016, ed entro il limite di spesa massimo di 10 milioni di euro annui, «i soggetti che vantano crediti per spese, diritti e onorari di avvocato, sorti ai sensi degli articoli 82 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, in qualsiasi data maturati e non ancora saldati, sono ammessi alla compensazione con quanto da essi dovuto per ogni imposta e tassa, compresa l'imposta sul valore aggiunto (IVA), nonché al pagamento dei contributi previdenziali per i dipendenti mediante cessione, anche parziale, dei predetti crediti entro il limite massimo pari all'ammontare dei crediti stessi, aumentato dell'IVA e del contributo previdenziale per gli avvocati (CPA)».
Gli avvocati non saranno quindi più costretti ad attendere i lunghi tempi di liquidazione del credito da parte dello Stato e potranno giovarsi del credito in sede di pagamento delle imposte.
Potranno essere così compensati o ceduti (magari per versare i contributi dovuti a Cassa forense) tutti i crediti «per i quali non è stata proposta opposizione ai sensi dell'articolo 170 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni» e potrà trattarsi anche di una compensazione o cessione parziale.
Si dovrà attendere, però, un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che sarà adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità, di concerto con il Ministro della giustizia, ove saranno stabiliti criteri, priorità e modalità per l'attuazione delle misure di cui al comma 778 e per garantire il rispetto del limite di spesa di cui al comma 779.
Per espressa previsione le cessioni sono esenti da ogni imposta di bollo e di registro.

Incentivi alla negoziazione assistita e all'arbitrato. In secondo luogo, la legge di stabilità, al comma 618, ha rafforzato le forme economiche di incentivo al ricorso a due forme alternative di risoluzione delle controversie (o meglio alla degiurisdizionalizzazione per dirla con la lettera della legge) disciplinate dal d.l. 132/2014: si tratta del c.d. arbitrato forense e della negoziazione assistita.
Come certamente si ricorderà, il legislatore nel contesto della c.d. degiurisdizionalizzazione ha introdotto, da un lato, la possibilità che le parti di un giudizio avente ad oggetto diritti disponibili possano decidere di trasferire la decisione della causa dal giudice all'arbitro con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda giudiziale.
Dall'altro lato, il legislatore ha disciplinato (rendendola, peraltro, obbligatoria per certe controversie) la negoziazione assistita dagli avvocati per far sì che le parti possano avere una possibilità di raggiungere un accordo amichevole che ponga fine alla loro controversia.
Ebbene, oggi il comma 618, modifica il testo dell'art. 21-bis d.l. 83/2015 e riconosce “alle parti che corrispondono o che hanno corrisposto il compenso agli avvocati abilitati ad assisterli nel procedimento di negoziazione assistita […] nonché […] il compenso agli arbitri nel procedimento di cui al capo I del medesimo decreto [...] in caso di successo della negoziazione, ovvero di conclusione dell'arbitrato con lodo, un credito di imposta commisurato al compenso fino a concorrenza di 250 euro, nel limite di spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016”.  
Rispetto alla versione precedente che già prevedeva l'incentivo de quo la legge di stabilità ne ha decretato la natura definitiva (e non più “sperimentale”).
Avv. Antonino Sugamele

Richiedi una Consulenza