Dipendente delle Poste contro Poste Italiane Spa per l'accertamento della nullità del termine apposto al contratto intercorso tra le parti. Appello improcedibile. Ricorso respinto.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. STILE Paolo - Presidente -
Dott. NOBILE Vittorio - Consigliere -
Dott. MANNA Antonio - Consigliere -
Dott. TRIA Lucia - Consigliere -
Dott. ESPOSITO Lucia - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 14591/2010 proposto da:
M.S. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GERMANICO 172, presso lo studio dell'avvocato GALLEANO Sergio Natale Edoardo, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato VINCENZO MESSINA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo studio dell'avvocato FIORILLO LUIGI, rappresentata e difesa dall'avvocato GRANOZZI Gaetano, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 548/2009 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 21/05/2009 R.G.N. 480/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/10/2015 dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;
udito l'Avvocato BONFRATE FRANCESCA per delega verbale GRANOZZI GAETANO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELENTANO Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
1. Con sentenza del 27/5/2009 la Corte d'Appello di Palermo dichiarava improcedibile l'appello s proposto da M.S. avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Trapani, con la quale era stato rigettato il ricorso proposto dal M. contro Poste Italiane S.p.A. diretto all'accertamento della nullità del termine apposto al contratto intercorso tra le parti e alla dichiarazione dell'esistenza tra le medesime di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con conseguente condanna del datore di lavoro alla riammissione in servizio e al pagamento delle retribuzioni nel frattempo maturate.
2. La Corte d'appello fondava la decisione sulla verifica della omessa notifica del ricorso in sede di udienza di discussione tenuta ai sensi dell'art. 435 c.p.c..
3. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il M. con unico articolato motivo. Resiste Poste Italiane S.p.A. con controricorso, illustrato mediante memorie.
Motivi della decisione
1. Il ricorrente deduce, con unico articolato motivo, violazione e falsa applicazione dell'art. 162 c.p.c., comma 1, art. 291 c.p.c., comma 1, art. 421 c.p.c., comma 1 e art. 435 c.p.c., comma 2. Rileva che nelle controversie trattate con il rito del lavoro già con il deposito del ricorso in cancelleria può ritenersi tempestivamente avanzato l'appello avverso la sentenza di primo grado, con la conseguenza che la notifica effettuata oltre il termine non può invalidare l'atto d'impugnazione, che ha già raggiunto il suo effetto, tanto più che l'art. 435 c.p.c., non commina alcuna sanzione processuale per l'ipotesi di mancato rispetto del termine per la notifica del ricorso in appello.
2. Va premesso che dalla sentenza e dalle stesse allegazioni di parte ricorrente risulta che il caso in disamina concerne l'omessa notifica de ricorso verificata in sede di udienza ex art. 435 c.p.c. (diverso essendo il caso in cui alla stessa udienza la notifica risulti effettuata, ancorchè tardivamente). Ciò stabilito, il ricorso deve reputarsi infondato e va rigettato. Il collegio intende in questa sede ribadire l'indirizzo giurisprudenziale che fa capo alla decisione di questa Corte n. 20604/2008. Con tale pronuncia le Sezioni Unite che hanno voluto disattendere il principio in precedenza seguito da una parte della giurisprudenza, secondo cui il mero deposito in Cancelleria dell'atto di appello è sufficiente ad evitare la decadenza dall'impugnazione, con la motivazione che - alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, imposta dal principio della ragionevole durata del processo di cui all'art. 111 Cost., comma 2 - non è consentito al giudice di assegnare all'appellante, ex art. 421 c.p.c., un termine perentorio per provvedere ad una nuova notificazione a norma dell'art. 291 c.p.c., nel caso in cui alla prima udienza ex art. 435 c.p.c., tale notificazione risulti del tutto omessa. Il suddetto indirizzo risulta confermato anche dalla successiva giurisprudenza di legittimità e non si ravvisano ragioni per discostarsi da esso (v. Cass. Sez. L, Sentenza n. 8752 del 13/04/2010, Rv. 612861).
3. Per le indicate ragioni il ricorso va rigettato. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione in favore delle Poste S.p.A. delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 100,00 per esborsi e in Euro 3.000,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 8 ottobre 2015.
Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2015
29-01-2016 22:36
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