Gratuito patrocinio in materia civile (patrocinio dei non abbienti) - Revoca dell'ammissione con sentenza - Impugnazione - Appello - Necessità - Erronea proposizione di opposizione ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 - Ricorso per cassazione avverso la relativa statuizione - Inammissibilità - Fondamento.
Cassazione civile, sez. VI, 13/04/2016, (ud. 18/11/2015, dep.13/04/2016), n. 7191
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano - Presidente -
Dott. MANNA Felice - Consigliere -
Dott. D'ASCOLA Pasquale - rel. Consigliere -
Dott. FALASCHI Milena - Consigliere -
Dott. SCALISI Antonino - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 6390-2013 proposto da:
F.R. (OMISSIS), n.q. di tutrice del Sig.
C.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
OSLAVIA 28, presso lo studio dell'avvocato FABIO FEDERICO,
rappresentata e difesa dall'avvocato GERVASI NICOLO' giusta procura
a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (OMISSIS), in persona del Ministro pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e
difende ope legis;
- resistente -
avverso il provvedimento n. 888/2012 R.V.G. del TRIBUNALE di TRAPANI,
depositato il 05/02/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
18/11/2015 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE D'ASCOLA;
udito l'Avvocato Nicolò Gervasi difensore della ricorrente che ha
chiesto l'accoglimento del ricorso con liquidazione delle spese.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente era convenuta, quale legale rappresentante del coautore di un omicidio, in un giudizio di risarcimento danni promosso dai superstiti di vittima della mafia.
Ha subito provvedimento di revoca del gratuito patrocinio per avere resistito con colpa grave.
Ha proposto opposizione T.U. spese di giustizia, ex art. 170, respinta dal tribunale di Trapani, che ha rigettato il ricorso della istante con provvedimento del Presidente, qui impugnato, reso il 5 febbraio 2013.
Il ricorso, proposto contro il Ministero della Giustizia, è stato notificato all'avvocatura distrettuale dello Stato.
All'adunanza camerale del 16 maggio 2014 è stata disposta rinotifica all'avvocatura generale.
L'ordinanza è stata ripetuta (provvedimento n. 10410/15), a causa di mancata comunicazione della precedente, all'adunanza del 17 febbraio 2015. Eseguita la notificazione del ricorso, il Ministero intimato ha depositato atto di costituzione per la partecipazione alla discussione orale.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile, dovendosi rilevare d'ufficio che è stato erroneamente proposta l'opposizione T.U. cit., ex art. 170.
Risulta infatti dall'esposizione di cui al ricorso e dagli atti allegati che la revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio è stata adottata con la sentenza che ha deciso la causa risarcitoria e non con un provvedimento interinale.
Dalla sentenza n. 601 del 2012 del tribunale di Trapani emerge che il giudice monocratico con il capo 5 del dispositivo, preceduto da motivazione a pag. 17 e 18 della sentenza, ha ritenuto di disporre la revoca con effetto ex tunc del gratuito patrocinio, avendo ritenuto sussistente colpa grave nel resistere in giudizio "alla luce della pretestuosità e manifesta infondatezza delle difese svolte".
Trattandosi di una pronuncia resa in sentenza, doveva essere impugnata con il rimedio ordinario dell'appello, senza che si potesse configurare la proposizione di un separato ricorso T.U. spese di giustizia n. 115 del 2002, ex art. 99 - 170.
Il rilievo fa sì che, pronunciando sul ricorso, lo si debba dichiarare inammissibile per questa ragione che travolge l'ammissibilità del procedimento instaurato. La novità del caso giustifica la compensazione delle spese di lite.
E' applicabile il disposto di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 1 quater introdotto dalla L. n. 228 del 2012, all'art. 1, comma 17.
PQM
P.Q.M.
La Corte, pronunciando sul ricorso, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Dà atto della sussistenza delle condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, all'art. 1, comma 17 per il versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta sezione civile, Sottosezione 2, il 18 novembre 2015.
Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2016
01-07-2016 12:05
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