Il muro di contenimento non è una costruzione e, pertanto, non è sottoposto al rispetto delle distanze legali.
Tribunale di Trento - Sentenza 3 giugno 2016 n. 595
Il muro di contenimento di un terrapieno non rientra nel concetto di «costruzione» del codice civile e dunque non è sottoposto al rispetto delle distanze legali. Lo ha stabilito il Tribunale di Trento, sentenza 3 giugno 2016 n. 595, rigettando sotto questo profilo la domanda dei vicini che ne chiedevano l'arretramento o l'eliminazione.
La realizzazione di manufatti (del tipo veranda) posti a chiusura di uno spazio aggregato a quello dell'edificio principale, in maniera tale da modificarne la sagoma e creare nuovo volume, costituiscono opere di trasformazione urbanistico-edilizia, incompatibili con la qualificazione edilizia di manutenzione straordinaria o risanamento conservativo o pertinenza dell'immobile principale», per cui «la bussola di ingresso deve essere costruita nel rispetto delle distanze legali previste per le costruzioni». Mentre la serra «non può certo essere definita un tunnel mobile leggero (come inizialmente prospettato dal Ctu), considerato che è ancorata stabilmente al suolo», ne consegue che anch'essa è sottoposta al rispetto delle distanze legali, attualmente si trova 3 metri dal confine.
24-10-2016 10:52
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