Iniziata la discussione se viene mutato il Giudice la sentenza è nulla.
Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 14 gennaio – 11 marzo 2016, n. 4799
Presidente Ragonesi – Relatore Cristiano
E stata depositata la seguente relazione:
1) La Corte d'appello di Bari, con sentenza del 21.2.014, ha respinto l'appello proposto da M.T. contro la sentenza di primo grado, che aveva a sua volta respinto l'opposizione da lui proposta avverso la sentenza 29.3.04 dichiarativa del fallimento della s.p.a. Sogeco (di cui il T. era A.U.), previa risoluzione del concordato preventivo della società omologato il 12.7.93, che prevedeva la cessione ai creditori di una serie di immobili, che, prima della vendita, avrebbero potuto essere concessi in comodato oneroso a terzi solo dietro autorizzazione del G.D. e ponendo a carico dei comodatari i lavori edilizi necessari a renderli utilizzabili. La corte territoriale, respinte le eccezioni di nullità della sentenza impugnata svolte dall'appellante sul rilievo della mancata partecipazione al giudizio del P.M. e dei difetto di costituzione del giudice, ha rilevato nel merito che Sogeco si era resa gravemente inadempiente agli obblighi nascenti dal concordato in quanto, dopo l'omologa, aveva assunto, senza l'autorizzazione del G.D. ed in danno dei creditori concordatari, una serie di iniziative tese a trasformare, ristrutturare e addirittura concedere in godimento a terzi gli immobili oggetto di cessione, per di più incamerando le rendite connesse ai rapporti di comodato oneroso che avrebbero dovuto essere acquisite alla procedura; ha inoltre affermato che il concordato avrebbe dovuto essere risolto anche a norma degli artt. 186/137 I. fall., attesa I' insufficienza delle somme ricavate dalla vendita dei beni a soddisfare i creditori privilegiati nonché, quantomeno in minima parte, quelli chirografari. 2)La sentenza è stata impugnata da M.T.. con ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, cui il Fallimento della Sogeco ha resistito con controricorso. 2.1.) II ricorrente, con il primo motivo, ripropone l'eccezione di nullità della sentenza dichiarativa per la mancata partecipazione del P.M. al procedimento. 2.2) Col secondo motivo lamenta che la corte del merito non abbia dichiarato la nullità della sentenza in quanto la causa era stata trattata da un solo giudice, che si era riservato la decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni, ed era stata poi stata decisa da un collegio di cui faceva parte un giudice assegnato al tribunale solo in data successiva a tale udienza.
2.3) Con i successivi mezzi di censura il T. deduce: che la corte d'appello ha disatteso i motivi di gravame con motivazione "laconica ed errata", sulla base di mere congetture, senza esaminare i documenti decisivi contenuti nel fascicolo d'ufficio e violando gli artt. 167 e 186 I. fall.
3) II primo motivo appare manifestamente infondato, in quanto l'art 173 I. fall. ante riforma (applicabile ratione temporis) non prevede la necessaria partecipazione del P.M. al procedimento per la risoluzione del concordato (Cass. n. 13357/07). 3.1) II secondo motivo appare in parte manifestamente infondato, atteso che la causa è stata correttamente istruita da un giudice singolo che l'ha poi rimessa alla decisione del collegio, ed in parte inammissibile, non essendo documentato l'asserite trasferimento al tribunale di uno dei tre componenti del collegio in data successiva all'udienza di precisazione delle conclusioni.
3.1.) Tutti i motivi successivi appaiono invece inammissibili, per violazione dell'art. 366 I comma n. 4 c.p.c., per la loro assoluta genericità, che non consente di comprendere quali siano le censure rivolte alla decisione impugnata. Si dovrebbe pertanto concludere per il rigetto del ricorso, con decisione che potrebbe essere assunta in camera di consiglio, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c.
Il ricorrente ha depositato memoria.
Il collegio ha esaminato gli atti, ha letto la relazione e ne ha condiviso le conclusioni, non utilmente contraddette dal T. nella memoria depositata.
Va in primo luogo rilevato che non può tenersi conto dei documenti allegati dal ricorrente a detta memoria, con la conseguenza che permane il difetto di autosufficienza del secondo motivo di ricorso, nella parte in cui lamenta che uno dei componenti del collegio decidente di primo grado sia stato "trasferito" al tribunale di Bari (in realtà assegnato ad una sezione civile del tribunale a seguito di concorso interno) in data successiva all'udienza in cui furono precisate le conclusioni dinanzi al G.I.
Ulteriore profilo di inammissibilità del motivo deriva dal fatto che non risulta che la dedotta causa di nullità della sentenza di primo grado (che, per il principio di conversione di cui all'art. 161 I comma c.p.c., poteva essere fatta valere solo nei limiti e secondo le regole proprie dell'appello) sia stata eccepita dal T. in sede di gravame (cfr. Cass. nn.26938/013,236/010).
Va infine osservato che il principio dell'immutabilità del giudice è applicabile solo dal momento in cui inizia la discussione della causa e non può pertanto ritenersi operante (se non, ai sensi dell'art. 174 c.p.c. con riguardo al G.I.) nella fattispecie in esame, disciplinata dall'art. 189 I comma c.p.c., atteso che nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale non si tiene (salvo espressa richiesta di una delle parti) un'udienza di discussione dinanzi al collegio, cui la causa è rimessa per la decisione dal giudice che l'ha istruita, all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni. Per il resto, la memoria non richiama precedenti giurisprudenziali che smentiscano il principio enunciato da Cass. n. 13357/07, né contesta le conclusioni della relazione in ordine al difetto di specificità degli ultimi tre mezzi di censura. Il ricorso va, in conclusione, dichiarato inammissibile.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in € 8.200, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso forfetario e accessori di legge.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater dPR n. 115/2002, introdotto dall'art. 1, 17° comma, della I. n. 228 del 24.12.2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. Roma, 14 gennaio 2016.
19-03-2016 20:58
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