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Sentenza

Notifica effettuata alla parte? Non decorre il termine breve per l'impugnazione....
Notifica effettuata alla parte? Non decorre il termine breve per l'impugnazione.
Cassazione civile, sez. VI, 20/09/2016,  n. 18356
                    LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE                   
                        SEZIONE SESTA CIVILE                         
                            SOTTOSEZIONE 3                           
              Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:              
Dott. ARMANO     Uliana                           -  Presidente   -  
Dott. FRASCA     Raffaele                    -  rel. Consigliere  -  
Dott. DE STEFANO Franco                           -  Consigliere  -  
Dott. RUBINO     Lina                             -  Consigliere  -  
Dott. BARRECA    Giuseppina Luciana               -  Consigliere  -  
ha pronunciato la seguente:                                          
                     SENTENZA                                        
sul ricorso 27140/2012 proposto da: 
COMUNE DI SAN GIORGIO A CREMANO (OMISSIS), in persona del Sindaco pro 
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GUIDO D'AREZZO 32, 
presso lo studio dell'avvocato MICHELA PALUMBO, rappresentato e 
difeso dagli avvocati LUCIA CICAUELLO, ADELE CARLINO giusta procura 
a margine del ricorso; 
- ricorrente - 
contro 
         D.F.M.,             B.G.; 
- intimati - 
avverso la sentenza n. 829/2012 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI del 
15/02/2012, depositata l'08/03/2012; 
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 
09/03/2016 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA; 
udito l'Avvocato Adele Carlino difensore del ricorrente che si 
riporta agli scritti. 
                 


Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

p.1. Il Comune di San Giorgio a Cremano ha proposto ricorso per cassazione contro De.Fe.Ma., M.V. e B.G. avverso la sentenza dell'8 marzo 2012, con cui la Corte d'Appello di Napoli ha dichiarato inammissibile il suo appello contro la sentenza resa in primo grado inter partes il 6 luglio 2005 dal Tribunale di Napoli.

L'appello è stato ritenuto inammissibile in accoglimento di un'eccezione degli appellati che avevano addotto la sua tardiva proposizione per decorrenza del termine breve da una notifica della sentenza di primo grado.

p.2. Nessuno degli intimati ha resistito al ricorso.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE

p.1. Con l'unico motivo di ricorso si deduce "violazione e falsa applicazione degli artt. 170, 285, 325, 326 e 327 c.p.c.".

Il motivo censura la motivazione della sentenza impugnata circa l'idoneità dal notificazione della sentenza di primo grado a determinare il decorso del termine breve per la proposizione dell'appello.

p.1.1. Tale motivazione si è articolata nei seguenti passaggi:

a) il Comune di San Giorgio a cremano in primo grado si era costituito conferendo procura alle liti all'avvocato Lucia Cicatiello per entrambi i gradi di merito ed eleggendo domicilio presso la Casa Comunale, come risultava dal mandata in calce alla copia notificata della citazione e dalla delibera giuntale, dalla quale emergeva che la Cicatiello era uno degli avvocati del Comune, facendo parte dell'Ufficio legale avente sede presso la stessa Casa Comunale;

b) la sentenza di primo grado era stata notificata a mezzo posta presso la Casa Comunale il 16 febbraio 2006, mentre l'appello era stato notificato il 22 luglio 2006, quando il termine breve era decorso;

c) la replica del Comune all'eccezione di inammissibilità dell'appello per tardività, là dove si era fondata sulla circostanza che la notificazione della sentenza era stata indirizzata alla parte, cioè al Comune, e no al suo difensore avvocato Cicatiello, era priva di fondamento alla luce del principio di diritto di cui a Cass. n. 18640 del 2011, secondo cui: "Ai fini del decorso del termine breve previsto dall'art. 326 c.p.c., la notifica della sentenza effettuata alla parte, nel domicilio eletto presso il difensore, equivale a quella compiuta, ai sensi degli artt. 170 e 285 c.p.c., al procuratore costituito, atteso che entrambe le forme d'impugnazione assicurano l'esigenza della piena conoscenza del contenuto della sentenza per la parte tramite il suo difensore, qualificato professionalmente a valutare l'opportunità dell'impugnazione. A maggior ragione deve ritenersi idonea tale forma di notifica ai fini della decorrenza del termine breve per impugnare, nell'ipotesi in cui il domicilio eletto presso il procuratore sia situato nella medesima sede in cui è domiciliata la parte, garantendo in tal modo un univoco collegamento tra di essa, il suo procuratore costituito e il domicilio di quest'ultimo. (Nella specie, la sentenza è stata notificata presso il domicilio eletto dal Comune di Napoli, ovvero presso il servizio di avvocatura municipale, che si trova nell'identico luogo di domicilio del sindaco, ovvero palazzo (OMISSIS), ufficio destinato a ricevere la notifica di tutti gli atti, a qualunque titolo indirizzati al comune a mezzo di ufficiale giudiziario)";

d) alla luce di detto principio la notifica doveva ritenersi valida perchè, date le modeste dimensioni del Comune, "l'assoluta identità - logistica e funzionale - del domicilio" garantiva l'univoco collegamento tra la parte, il suo procuratore ed il domicilio eletto";

e) a favore dell'affermata idoneità del'avvenuta notifica deponevano "elementari principi di buona fede, correttezza e celerità processuale (...) diretti a soddisfare l'esigenza che la sentenza sia portata a conoscenza del soggetto qualificato a valutare il più opportuno comportamento da assumere".

p.2. Nel motivo, la critica alla motivazione viene svolta ampiamente adducendo che il precedente evocato dalla Corte napoletana è rimasto isolato, essendo invece la giurisprudenza di questa Corte in precedenza orientata in senso contrario ed essendo state confutate le ragioni da quel precedente esposte in particolare da Cass. n. 9431 del 2012.

p.3. Il motivo è fondato.

Il precedente di cui a Cass. n. 18640 del 2011, come ha rilevato il ricorrente, si era posto in contrasto con il pregresso orientamento della Corte, il quale era attestato sul principio di diritto secondo cui: "Allorquando un comune sia rappresentato in giudizio, in forza di procura, da un avvocato facente parte dell'organico comunale e particolarmente di un organo (se del caso denominato "Avvocatura Comunale") deputato alla trattazione degli affari legali, ed il comune abbia eletto domicilio presso la sede di tale organo, qualora l'esecuzione della notificazione della sentenza venga fatta al comune in tale domicilio, la notificazione non può considerarsi idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione, in quanto si tratta di una notificazione che, per non essere effettuata con il riferimento nominativo al procuratore, non può considerarsi eseguita alla parte nel domicilio eletto presso il procuratore, poichè la domiciliazione è riferibile al procuratore, con il quale sussiste il rapporto di rappresentanza tecnica, e non all'organo suddetto". (Cass. n. 9298 del 2007).

La sentenza del 2011, tra l'altro, ebbe ad affermare il principio applicato dalla Corte napoletana senza nemmeno discutere ed esaminare non solo il precedente del 2007, ma anche, sotto un profilo più generale, le ragioni del consolidato orientamento che reputava (come reputa) inidonea la notifica eseguita alla parte personalmente senza indicare il suo procuratore. Si veda Cass. n. 5421 del 1997, secondo cui: "La notifica della sentenza al procuratore costituito, ai sensi degli artt. 170 e 285 c.p.c., costituisce presupposto formale indispensabile per la decorrenza del termine breve per impugnare previsto dall'art. 325 c.p.c., non essendo ammessi equipollenti ed essendo in particolare irrilevante l'eventuale conoscenza che il suddetto procuratore abbia altrimenti avuto della sentenza; ne consegue che deve considerarsi inefficace ai fini della decorrenza del suddetto termine breve, con conseguente applicabilità del termine annuale di decadenza di cui all'art. 327 c.p.c., la notificazione della sentenza all'I.N.P.S. eseguita direttamente a tale ente in persona del suo presidente, nel domicilio eletto presso una sua sede, senza alcuna menzione del procuratore, atteso che tale notificazione deve essere considerata come effettuata non già al procuratore costituito, e neppure alla parte presso lo stesso, bensì alla parte personalmente".

Si ricorda, poi, che, poco dopo il precedente del 2011, le Sezioni Unite ebbero a statuire che: "Nel regime anteriore alla novella dell'art. 479 cod. proc. civ., recata dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35, art. 2, comma 3, lett. e), n. 3, convertito, con modificazioni, nella L. 14 maggio 2005, n. 80, con effetto dal 1 marzo 2006, a seguito del D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, art. 39 quater, convertito, con modificazioni, nella L. 23 febbraio 2006, n. 51, la notificazione della sentenza in forma esecutiva, eseguita alla controparte personalmente, anzichè al procuratore costituito ai sensi dell'art. 170 c.p.c., comma 1, e art. 285 c.p.c., non è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione nè per il notificante, nè per il notificato; tale inidoneità è coerente con le finalità acceleratorie insite nella norma di cui all'art. 326 c.p.c., e risulta compatibile con il principio di durata ragionevole del processo, di cui all'art. 111 Cost., comma 2, giacchè l'impugnabilità della sentenza nel termine massimo - che ritarda la formazione del giudicato - non deriva dal comportamento di una sola delle parti, ma è il frutto della decisione consapevole di entrambe, potendo ciascuna di esse attivare gli strumenti a sua disposizione per abbreviare i tempi dell'impugnazione (se vincitore, attraverso la notificazione della sentenza; se soccombente, tramite l'impugnazione immediata)". (Cass. sez. un. n. 12898 del 2011).

La sentenza del 2011, comunque, con riferimento alla fattispecie del difensore avvocato comunale è stata confutata espressamente da Cass. n. 9431 del 2012, secondo cui: "Non è idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione la notifica della sentenza effettuata al Comune, parte in causa, in persona del Sindaco e presso la Casa comunale, ove l'organo è domiciliato per la carica, in assenza di qualunque richiamo al procuratore dell'ente, anch'egli domiciliato presso la Casa comunale, in quanto la sola identità di domiciliazione non assicura che la sentenza giunga a conoscenza della parte tramite il suo rappresentante processuale, professionalmente qualificato a vagliare l'opportunità dell'impugnazione".

Di recente, l'orientamento espresso da Cass. n. 9298 del 2007 e ribadito dalla sentenza del 2012 è stato riaffermato da Cass. n. 9843 del 2014, secondo la quale: "Non è idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione la notifica della sentenza effettuata al comune, parte in causa, in persona del sindaco e presso la casa comunale, ove l'organo è domiciliato per la carica, in assenza di qualunque richiamo al procuratore dell'ente, anch'egli domiciliato presso la casa comunale, in quanto la sola identità di domiciliazione non assicura cha la sentenza giunga a conoscenza della parte tramite il suo rappresentante processuale, professionalmente qualificato a vagliare l'opportunità dell'impugnazione. Nè tale effetto è riconducibile alla notificazione della sentenza al comune presso l'avvocatura comunale, organo deputato alla trattazione degli affari legali, in quanto si tratta di una notificazione che, per non essere effettuata con il riferimento nominativo al procuratore, non può considerarsi eseguita alla parte nel domicilio eletto presso il procuratore, poichè la domiciliazione è riferibile al procuratore, con il quale sussiste il rapporto di rappresentanza tecnica, e non all'organo suddetto".

p.3.1. Il Collegio ritiene debba darsi continuità all'orientamento tradizionale.

Le ragioni ribadite dalla ricordata giurisprudenza a suo sostegno non sono in alcun modo incrinate dalla circostanza che il comune (o comunque l'ente) che sia parte abbia una struttura di modeste dimensioni, come aveva opinato il precedente del 2011.

Invero, tale caratterizzazione della parte non garantisce certezza che la notificazione dell'atto ad essa indirizzata, anzichè indirizzata al suo difensore nella qualità ovvero indirizzata ad essa come domiciliata presso il suo difensore espressamente indicato, raggiunga lo scopo e ciò nemmeno in via presuntiva. Infatti, non solo deve considerarsi che anche nelle piccole strutture l'essere la notificazione indirizzata alla parte senza alcuna indicazione del difensore non assicura che l'atto notificato venga percepito nella sua effettiva consistenza e, quindi, recapitato al difensore, così ingenerandosi una situazione di incertezza. Ma deve, in via decisiva, considerarsi: a) che anche quando ciò accada la forma prescelta per la notificazione, in ragione dell'assenza di qualsiasi indicazione del difensore, rende dubbia la volontà del notificante di far decorre il termine per l'impugnazione; b) che è il notificante che sceglie una forma di notificazione non rituale e, dunque, ingenerante incertezze; c) che la modifica del secondo comma dell'art. 479 c.p.c., avvenuta con le riforme del 2005-2006 segna la netta distinzione fra la notificazione alla parte personalmente senza coinvolgimento del difensore e quella di cui all'art. 285 c.p.c., al procuratore allorquando la parte sia da esso rappresentata, rafforzandosi la rilevanza della necessità che la relazione di notificazione lo coinvolga.

p.3.2. Dalle svolte considerazioni discende che la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Napoli, comunque in diversa composizione, la quale considererà tempestivo l'appello del Comune e lo esaminerà.

Al giudice di rinvio è rimesso il regolamento delle spese del giudizio di cassazione.
PQM
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli, comunque in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Sesta Civile - 3, il 9 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2016
Avv. Antonino Sugamele

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