Buoni pasto - Finalità assistenziale - Lavoratore disabile - Diritto alla concreta fruibilità - Fondamento - Violazione - Conseguenze.
L'attribuzione dei buoni pasto rappresenta una agevolazione di carattere assistenziale che, nell'ambito dell'organizzazione dell'ambiente di lavoro, è diretta a conciliare le esigenze del servizio con le esigenze quotidiane del dipendente, al fine di garantirne il benessere fisico necessario per proseguire l'attività lavorativa quando l'orario giornaliero corrisponda a quello contrattualmente previsto per la fruizione del beneficio. Ne consegue che, comportando la suddetta garanzia la tutela della salute del lavoratore e, dunque, a maggior ragione, della sua disabilità, l'art. 4 dell'Accordo di concessione dei buoni pasto per il Comparto Ministeri del 30 aprile 1996 (e la contrattazione di settore che lo copia) va interpretato nel senso che le PA datrici di lavoro devono fornire ai lavoratori beneficiari in condizione di disabilità buoni pasto materialmente fruibili in relazione al loro stato, dovendo risarcire in caso contrario i conseguenti danni.
Tra i precedenti si veda Cassazione 14290/2012 per la quale in materia di trattamento economico del personale del comparto Ministeri, il cosiddetto buono pasto non è, salva diversa disposizione, elemento della retribuzione “normale”, ma agevolazione di carattere assistenziale collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale. Ne consegue che esso spetta solo ove ricorrano i presupposti di cui all'art. 4 dell'accordo di comparto del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali del 30 aprile 1996, che ne prevede l'attribuzione ai dipendenti con orario settimanale articolato su cinque giorni o turnazioni di almeno otto ore, per le singole giornate lavorative in cui il lavoratore effettui un orario di lavoro ordinario superiore alle sei ore, con la pausa all'interno della quale va consumato il pasto, dovendosi interpretare la regola collettiva nel senso che l'effettuazione della pausa pranzo è condizione di riconoscimento del buono pasto.
Per Cassazione 11212/2003 il valore dei pasti, di cui il lavoratore può fruire mediante buoni pasto, allorché non rappresenti un corrispettivo obbligatorio della prestazione lavorativa, per mancanza della corrispettività della relativa prestazione rispetto a quella lavorativa e del collegamento causale tra l'utilizzazione dei buoni pasto e il lavoro prestato, non costituisce elemento integrativo della retribuzione, ma una agevolazione di carattere assistenziale; conseguentemente, le erogazioni sono soggette alla disciplina di cui all'art. 17 d.lgs. 503/1992 ed escluse dalla base imponibile per il computo dei contributi.
In argomento si veda infine Cassazione 13841/2015 per la quale in caso di distacco per ragioni sindacali di un dipendente della P.A., gli obblighi retributivi permangono a carico del datore di lavoro distaccante ad eccezione, a norma dell'art. 5 d.p.c.m. n. 770/1994, dei compensi e delle indennità - quali i buoni pasti, che non integrano un corrispettivo obbligatorio ma solo un'agevolazione di carattere assistenziale occasionalmente collegata al rapporto di lavoro - connesse all'effettivo svolgimento delle prestazioni lavorative.
07-01-2017 11:33
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