Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Deposito di atti - Sentenza impugnata - Notificazione telematica - Destinatario - Difensore del ricorrente - Estrazione di copia cartacea del messaggio di posta elettronica - Conformità agli originali digitali - Sottoscrizione autografa - Deposito - Termini.
In tema di ricorso per cassazione, qualora la notificazione della sentenza impugnata sia stata eseguita con modalità telematica ai sensi della L. n. 53 del 1994, art. 3-bis, per soddisfare l'onere di deposito della copia autentica della relazione di notificazione ex articolo 369 c.p.c., comma 2, n. 2, il difensore del ricorrente, destinatario della notificazione, deve estrarre copie cartacee del messaggio di posta elettronica certificata pervenutogli e della relazione di notificazione redatta dal mittente L. n. 53 del 1994, ex art. 3-bis, comma 5, attestare con propria sottoscrizione autografa la conformità agli originali digitali delle copie analogiche formate e depositare queste ultime presso la cancelleria della Corte entro il termine stabilito dalla disposizione codicistica.
•Corte di cassazione, sezione III civile, sentenza 14 luglio 2017 n. 17450
26-08-2017 17:15
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