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Sentenza

Anche gli interessi convenzionali di mora, come quelli corrispettivi, devono sot...
Anche gli interessi convenzionali di mora, come quelli corrispettivi, devono sottostare alla regola generale per cui, se pattuiti ad un tasso eccedente quello stabilito dall'art. 2, comma 4, Legge 7.3.1996 n. 108, vanno qualificati ipso iure come usurari.
Cassazione civile, Sez. III, ordinanza 30 ottobre 2018, n. 27442 
Per la Corte il riscontro dell'usurarietà degli interessi convenzionali moratori va compiuto confrontando puramente e semplicemente il saggio degli interessi pattuito nel contratto col tasso soglia calcolato con riferimento a quel tipo di contratto, senza alcuna maggiorazione od incremento: è infatti impossibile, in assenza di qualsiasi norma di legge in tal senso, pretendere che l'usurarietà degli interessi moratori vada accertata in base non al saggio rilevato ai sensi dell'art. 2 legge 108/96, ma in base ad un fantomatico tasso talora definito nella prassi di "mora-soglia", ottenuto incrementando arbitrariamente di qualche punto percentuale il tasso soglia.
Ed ancora "nel giudizio di rinvio resterà precluso, perché coperto dal giudicato interno, l'esame della questione concernente l'applicabilità, al contratto di leasing oggetto del presente giudizio, della previsione di cui all'art. 1815, comma secondo, c.c. La sentenza impugnata, infatti, ha affrontato espressamente tale questione (pag. 14, § 3.2), stabilendo con autonoma ratio decidendi che la nullità del patto di interessi moratori non potrebbe mai escludere l'obbligo dell'utilizzatore di pagamento degli interessi corrispettivi (omissis).”
Avv. Antonino Sugamele

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