Biglietto aereo. Passeggero chiede alla compagnia convenuta danni per il ritardo del volo aereo.-
Tribunale Trapani, Sent., 07-02-2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRAPANI
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Monica Stocco
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2327 dell'anno 2016 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
tra
B.E.M. (C.F. (...)), con il patrocinio dell'avv. AGOSTA ROSANNA e , con elezione di domicilio in VIA CASTELLAMMARE, 3 TRAPANI, presso il difensore avv. AGOSTA ROSANNA
parte appellante
contro
D.A. S.A. (C.F. (...)),
parte appellata contumace
OGGETTO: risarcimento danno
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Con il primo motivo di appello, l'appellante si duole dell'erroneità della valutazione in ordine all'intervenuta decadenza dell'azione risarcitoria proposta.
Il motivo è fondato.
Occorre evidenziare che in materia di trasporto aereo, ai sensi dell'art. 949 ter del codice della navigazione, "I diritti derivanti dal contratto di trasporto di persone e di bagagli sono assoggettati alle norme sulla decadenza previste dalla normativa internazionale di cui all'articolo 941".
L'art. 941 del medesimo codice della navigazione testo normativo prevede che "il trasporto aereo di persone e di bagagli, compresa la responsabilità del vettore per lesioni personali del passeggero, è regolato dalle norme comunitarie ed internazionali in vigore nella Repubblica. Gli stessi diritti non sono assoggettati alle norme che regolano la prescrizione".
Orbene, le convenzioni sul trasporto aereo internazionale non prevedono un regime di prescrizione, ma - con norma di identica formulazione (art. 29, n. 1, sist. Vars.; art. 35, n. 1, conv. Montreal) - un termine estintivo biennale che alla luce del chiaro tenore letterale dell'art. 949 ter del codice della navigazione, va qualificato in termini di decadenza.
Ciò premesso, nel caso di specie, occorre verificare se nel computo del termine di decadenza per la formulazione dell'azione risarcitoria debba tenersi conto del regime della sospensione feriale dei termini processuali.
Alla questione occorre dare una risposta positiva.
Sul punto, va considerato che il termine biennale di decadenza, per un verso, deve calcolarsi secondo le disposizioni convenzionali richiamate dall'art. 941 del codice della navigazione utilizzando le norme dell'ordinamento giuridico del tribunale adito (art. 29, n. 2, sist. Vars.; art. 35, n. 2, conv. Montreal) e, per altro verso, risulta interruttibile soltanto mediante proposizione di un'azione giudiziaria.
Orbene, la Corte costituzionale ha più volte ribadito che l'art. 1 L. 7 ottobre 1969, n. 742, deve considerarsi costituzionalmente illegittimo per contrasto all'art. 24 Cost. "nella parte in cui non prevede anche la sospensione dei termini per agire in giudizio quando essi siano stabiliti, a pena di decadenza, da norme di carattere sostanziale" (Corte cost. 2.2.1990, n. 49, FI, 1990, I, 2383; Corte cost. 13.7.1987, n. 255, FI, 1987, I, 2277; Corte cost. 13.2.1985, n. 40, GC, 1985, I, 965).
In tali occasioni la Corte ha rilevato come la sospensione di detti termini per il periodo feriale si imponga quando la possibilità di agire in giudizio costituisca per il titolare l'unico rimedio per far valere un suo diritto.
Nello stesso senso si è anche espressa la Corte di legittimità, specificando che la necessità di una lettura costituzionalmente orientata della disposizione di cui all'art. 1 L. 7 ottobre 1969, n. 742 al principio di effettività della tutela giurisdizionale, impone di escludere che la portata della nozione di "termini processuali" sia da limitare all'ambito del compimento degli atti successivi all'introduzione del processo, dovendo, invece, ricomprendere anche il ristretto termine iniziale entro il quale il processo deve essere introdotto, quando la proposizione della domanda costituisca l'unico rimedio per fa tutela del diritto che si assume leso (Cass. civ., sez. 1, 11.11.2011 n. 23865; conf.: Cass. civ., sez. 1, 25.10.2007, n. 22766).
Da ciò deriva che, anche nel caso di specie, deve ritenersi applicabile la sospensione feriale dei termini dal 1 agosto al 15 settembre per l'anno 2014 e dal 1 agosto al 31 agosto per l'anno 2015 (in forza della novellazione introdotta dal D.L. n. 132 del 2014).
In applicazione di tale soluzione esegetica deve ritenersi che, rispetto al momento in cui si è verificato il fatto lesivo (cioè il 2 febbraio 2014), l'azione introdotta il 12 aprile 2016 (con la notifica dell'atto di citazione) risulta essere tempestiva, atteso che il termine di decadenza sarebbe spirato il 19 aprile 2016.
Ciò posto, nel merito, l'appellante ha dimostrato, tramite la prova documentale offerta nel corso del primo grado di giudizio, tutti gli elementi costitutivi della domanda.
In particolare, risulta dimostrato il titolo su cui si fonda la pretesa risarcitoria, fondato sull'acquisto di un biglietto aereo della compagnia convenuta (cf. carta d'imbarco del volo D.A. del 2 febbraio 2014) nonché il fatto generatore del danno, rappresentato dall'attestazione del ritardo del volo aereo (cf. prospetto dell'orario previsto e dell'orario effettivo del volo).
In punto di quantificazione del pregiudizio subito, occorre fare riferimento al costo del nuovo biglietto aereo che l'appellante ha dovuto acquistare per poter arrivare dall'aeroporto di Palermo all'aeroporto di Genova, pan ad Euro 273,70.
Va, altresì, accolta la domanda di corresponsione degli interessi su tale somma, chiesti nella misura legale, dalla data del 2 febbraio 2014 fino all'effettivo pagamento.
L'esito del gravame impone la revisione anche del regime delle spese, sia quelle del primo grado, che quelle del secondo grado, che debbano essere poste a carico dell'appellata soccombente.
La D.A. SA va, pertanto, condannata a rifondere nei confronti dell'appellante le spese del primo grado di giudizio che si liquidano, ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, in complessivi Euro 330,00 per onorari di difesa, oltre Euro 43,00 per spese vive, Iva e cpa come per legge e rimborso spese generali al 15% nonché le spese del secondo grado di giudizio che si liquidano, ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, in complessivi Euro 480,00 per onorari di difesa, Euro 91,00 per spese vive, oltre Iva e cpa come per legge e rimborso spese generali al 15%.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando;
accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, condanna la società appellata a corrispondere all'appellante l'importo di Euro 273,70, oltre interessi al tasso legale dalla data del 2.2.2014 fino al saldo;
condanna la società appellata a rifondere nei confronti di parte appellante le spese del primo grado di giudizio che si liquidano, ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, in complessivi Euro 330,00 per onorari di difesa, oltre Euro 43,00 per spese vive, Iva e cpa come per legge e rimborso spese generali al 15% nonché le spese del secondo grado di giudizio che si liquidano, ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, in complessivi Euro 480,00 per onorari di difesa, Euro 91,00 per spese vive, oltre Iva e cpa come per legge e rimborso spese generali al 15%;
Così deciso in Trapani, il 6 febbraio 2018.
13-10-2018 19:04
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