Il recesso da tutti i contratti, comunicato con un unico atto dall’impresa dominante, è nullo
Tribunale di Monza 27 dicembre 2018
La dipendenza economica deve essere valutata considerando il complesso dei rapporti commerciali tra le parti, avendo quale principale criterio di accertamento la possibilità di trovare sul mercato alternative equiparabili al rapporto commerciale in essere, in termini di fatturato, di investimenti e di stabilità: lo squilibrio di cui all'art. 9, L. n. 192/98 può essere anche potenziale e non è limitato al solo aspetto economico del contratto, ma si estende anche al contenuto regolamentare dello stesso ed alle conseguenze economiche derivanti dall'esercizio dei diritti contrattualmente previsti, come il diritto di recesso.
In caso di recesso, nel settore dei contratti di distribuzione tra imprese, si contrappongono, da un lato, l'interesse dell'impresa recedente alla interruzione dei rapporti commerciali in atto; dall'altro, quello - speculare - della controparte alla prosecuzione degli stessi rapporti. Nella soluzione del conflitto fra tali interessi, l'abuso del diritto rappresenta - secondo la giurisprudenza formatasi a partire dalla nota decisione della Cassazione del 2009 sul caso Renault - il criterio alla luce del quale valutare la conformità della condotta delle parti rispetto alla clausola generale di buona fede e correttezza. La Suprema Corte, dopo avere riconosciuto la vigenza, nel sistema, di un generale divieto di abuso di ogni posizione soggettiva, ha autorevolmente ribadito che “si ha abuso del diritto quando il titolare di un diritto soggettivo, pur in assenza di divieti formali, lo eserciti con modalità non necessarie ed irrispettose del dovere di correttezza e buona fede, causando uno sproporzionato ed ingiustificato sacrificio della controparte contrattuale, ed al fine di conseguire risultati diversi ed ulteriori rispetto a quelli per i quali quei poteri o facoltà furono attribuiti”. Secondo i giudici di legittimità, “l'obbligo di buona fede oggettiva o correttezza costituisce, infatti, un autonomo dovere giuridico, espressione di un generale principio di solidarietà sociale, la cui costituzionalizzazione è ormai pacifica”. Tale ricostruzione si iscrive nella tendenza, giurisprudenziale e normativa, volta a porre rimedio alle asimmetrie di potere contrattuale, mediante un ventaglio di soluzioni diversificate, dirette a tutelare la parte svantaggiata, fra cui l'intervento del giudice rispetto al contenuto negoziale.
25-02-2019 22:20
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