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Sentenza

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI...
ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI
Formula

ILL.MO SIG. PRESIDENTE DEL TRIBUNALE (O DELLA CORTE D'APPELLO O DELLA CORTE DI CASSAZIONE) [1]

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Il Sig. .... , C.F. .... , nato a .... , il .... residente in .... , alla via .... , n. .... , elettivamente domiciliato in .... , via .... , n. .... , presso lo studio dell'Avv. .... , C.F. .... , fax n. .... , che lo rappresenta e difende in virtù di procura a margine/in calce dell'atto di citazione (o altro atto)

PREMESSO

— che l'istante si è rivolto all'Ill.mo Giudice adito per ottenere una pronuncia ex art. 140-bis c. cons. nei confronti della Società .... che ha prodotto con le sue immissioni pericolose un danno ambientale nel territorio di ....

— che detta azione è stata dichiarata ammissibile in data .... con provvedimento n. .... e che il Giudice ha ordinato la notifica a tutti gli interessati;

— che la notificazione dell'atto di citazione nei modi ordinari appare obiettivamente di somma difficoltà, sia per il rilevante numero dei destinatari medesimi, sia per la notevole difficoltà ad identificarli tutti [2] .

Per tali motivi

CHIEDE

che l'Ill.mo Giudice adito lo autorizzi a notificare l'atto di citazione per pubblici proclami.

Luogo e data ....

Firma Avv. ....

Riferimenti Normativi
art. 150 c.p.c.; artt. 50 e 51 disp. att. c.p.c.



Riferimenti Giurisprudenziali
Cass. civ. I, n. 4587/2009; Cass. civ. I, n. 121/2005; Cass. civ. I, n. 6507/1998; Cass. civ. I, n. 5173/1994; Cass. civ. II, n. 11626/1992; Cass. civ. I, n. 4274/1990; Cass. civ. I, n. 2922/1963.


Inquadramento

L'art. 150 c.p.c. stabilisce che, ove la notificazione nei modi ordinari sia “sommamente” difficile per il rilevante numero dei destinatari o per la difficoltà di individuarli tutti, il capo dell'ufficio giudiziario davanti a cui si procede, può autorizzare su istanza della parte interessata e sentito il PM, la notificazione per pubblici proclami.

L'autorizzazione viene data con decreto steso in calce all'atto da notificare; in esso sono designati, se necessario, i destinatari ai quali la notificazione deve farsi nelle forme ordinarie e sono indicati i modi che appaiono più opportuni per portare l'atto a conoscenza degli altri interessati.

Copia dell'atto è depositata nella casa comunale del luogo in cui ha sede l'ufficio giudiziario davanti a cui si inizia o si svolge il processo e un estratto di esso è inserito nella Gazzetta Ufficiale e nel Foglio Annunzi Legali delle province dove risiedono i destinatari o si presume che risieda la maggior parte di essi.

L'istanza deve essere inserita in calce all'atto da notificare prima della relazione di notificazione.

A norma dell'art. 150 c.p.c. allorché la notificazione nei modi ordinari sia “sommamente” difficile per il rilevante numero dei destinatari o per la difficoltà di individuarli tutti, il capo dell'ufficio giudiziario davanti a cui si procede, può autorizzare su istanza della parte interessata e sentito il PM, la notificazione per pubblici proclami. L'autorizzazione viene data con decreto steso in calce all'atto da notificare; in esso sono designati, se necessario, i destinatari ai quali la notificazione deve farsi nelle forme ordinarie e sono indicati i modi che appaiono più opportuni per portare l'atto a conoscenza degli altri interessati. Copia dell'atto è depositata nella casa comunale del luogo in cui ha sede l'ufficio giudiziario davanti a cui si inizia o si svolge il processo e un estratto di esso è inserito nella Gazzetta Ufficiale e nel Foglio Annunzi Legali delle province dove risiedono i destinatari o si presume che risieda la maggior parte di essi.

La notificazione si ha per avvenuta quando, una volta eseguiti gli adempimenti previsti dall'art. 150 c.p.c., l'ufficiale giudiziario deposita una copia dell'atto con la relazione di notifica e i documenti che giustificano l'attività svolta, nella cancelleria del giudice davanti al quale si procede. Questa forma di notifica è ammessa davanti a tutti i giudici tranne al giudice di pace.

La disposizione ex art. 150 c.p.c. prevede un'ipotesi eccezionale che permette la possibilità di derogare alle forme di notifica ordinaria disciplinate ex art. 137 c.p.c. L'art. 150 c.p.c. non consente al giudice la scelta della forma speciale di trasmissione come invece avviene ai sensi dell'art. 151 c.p.c. Con l'art. 150 c.p.c. si delinea un'informazione collettiva e generalizzata. Per l'applicazione dell'art. 150 c.p.c. è richiesto che la notificazione sia particolarmente difficile nei modi ordinari visti i numerosi destinatari e la difficoltà nel rintracciarli tutti. In tal caso il primo momento della notificazione oltre all'istanza di parte, ricomprende il provvedimento del giudice.

Le modalità di notifica ordinate dal Giudice vanno eseguite a pena di nullità della stessa: qualora il giudice abbia disposto l'affissione di una copia dell'atto nella casa comunale, anziché il deposito previsto dall'art. 150, terzo comma, c.p.c., la notifica effettuata per deposito, senza affissione, è nulla, ma non inesistente, essendo stata pur sempre adempiuta la formalità dalla legge considerata idonea a garantire la conoscenza dell'atto (Cass. civ. II, n. 17742/2014).

A norma dell'art. 51 disp. att. c.p.c. la copia che l'ufficiale giudiziario deposita in cancelleria a norma dell'art. 150, quarto comma, c.p.c., è custodita dal cancelliere per essere inserita nel fascicolo d'ufficio. Nella copia depositata e in quella da consegnare alla parte che ha chiesto la notifica, l'ufficiale giudiziario deve certificare la data dell'avvenuto deposito in cancelleria.
Avv. Antonino Sugamele

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