L'apposizione di una vetrina o mostra sul muro comune perimetrale, da parte di un condomino, in corrispondenza di un proprio locale destinato a esercizio di attività commerciale, non costituisce di per sé abuso della cosa comune idoneo a ledere il compossesso del muro comune che fa capo, come ius possidendi, a tutti i condomini, se effettuata nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 1102 c.c..
Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 29 gennaio – 28 agosto 2020, n. 18038
Presidente Gorjan – Relatore Scarpa
01-09-2020 21:23
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