Musica del vicino a tutto volume. La disciplina delle immissioni moleste in alieno nei rapporti tra privati deve sempre fare capo all'art. 844 cod. civ. sulla cui base il giudizio in ordine alla loro tollerabilità deve essere compiuto.
Tribunale di Lecce, sez. I, sentenza 6 luglio 2020, n. 1601
In materia di immissioni acustiche, sussistono due livelli di tutela:
- quella amministrativa, deputata alla P.A. (disciplinato dalla L. 26 ottobre 1995, n. 447 - Legge quadro sull'inquinamento acustico - e dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 - Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore),
- e quella civilistica fondata su principi che regolano i rapporti tra privati riconducibili nell'ambito del codice civile agli artt. 844 e 2043.
L'eventuale rispetto da parte di chi emette immissione rumorose della normativa pubblicistica (contenuta nel D.P.C.M. 14 novembre 1997) non fa venir meno la possibilità di essere ritenuto responsabile sotto il profilo civilistico in caso di violazione dei sopra ricordati artt. 844 e 2043 c.c., laddove sia riscontrato che si verificano ripetute immissioni sonore che superano i tre dB(A) Leq di rumore di fondo, soglia fissata dalla giurisprudenza come tetto massimo di tollerabilità, con la conseguenza che l'osservanza delle normative tecniche speciali non è dirimente nell'escludere l'intollerabilità delle immissioni, in quanto il superamento della soglia codicistica di tollerabilità delle immissioni ben può essere riscontrata pur nell'accertato rispetto dei limiti di cui alla normativa tecniche (Cass. civ. sez. III, 27 aprile 2015, n. 8474).
Rimane fermo, comunque, il principio secondo cui la violazione della normativa pubblicistica comporta che le immissioni vengano giudicate automaticamente intollerabili.
24-10-2020 14:20
Richiedi una Consulenza