Riforma del Terzo settore: la legge 159/2020 fissa un nuovo termine per l'adeguamento degli statuti.
Ai sensi del nuovo articolo 1 comma 4-novies, infatti, viene posticipato al 31 marzo 2021 il termine per Onlus, Odv e Aps per "modificare i propri statuti con le modalità e maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria al fine di adeguarli alle nuove disposizioni inderogabili o di introdurre clausole che escludono l'applicazione di nuove disposizioni derogabili mediante specifica clausola statutaria", come previsto dall'articolo 101, comma 2 del codice del Terzo settore.
Allo stesso modo, il comma successivo dispone anche per le Imprese Sociali la proroga al 31 marzo 2021, come previsto dall'analoga disposizione di cui all'articolo 17, comma 3 del D.lgs. 112/17.
LEGGE 27 novembre 2020, n. 159
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 ottobre
2020, n. 125, recante misure urgenti connesse con la proroga della
dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e
per la continuita' operativa del sistema di allerta COVID, nonche'
per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020.
(20G00182)
(GU n.300 del 3-12-2020)
Vigente al: 4-12-2020
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. Il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante misure urgenti
connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza
epidemiologica da COVID-19 e per la continuita' operativa del sistema
di allerta COVID, nonche' per l'attuazione della direttiva (UE)
2020/739 del 3 giugno 2020, e' convertito in legge con le
modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Il decreto-legge 20 ottobre 2020, n. 129, e' abrogato. Restano
validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli
effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del
medesimo decreto-legge 20 ottobre 2020, n. 129.
3. Il decreto-legge 7 novembre 2020, n. 148, e' abrogato. Restano
validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli
effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del
medesimo decreto-legge 7 novembre 2020, n. 148.
4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 novembre 2020
MATTARELLA
Conte, Presidente del Consiglio dei ministri
Speranza, Ministro della salute
Visto, il Guardasigilli: Bonafede
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 7
OTTOBRE 2020, N. 125
All'articolo 1:
al comma 3, lettera b), il numero 1) e' sostituito dal seguente:
«1) il numero 16-ter e' sostituito dal seguente:
"16-ter. Articolo 87, commi 6 e 7, del decreto-legge 17 marzo 2020,
n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.
27"»;
al comma 3, lettera b), dopo il numero 6) e' inserito il
seguente:
«6-bis) al numero 32, il primo periodo e' sostituito dal
seguente: "L'articolo 90, commi 3 e 4, del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77, e' prorogato fino al 31 gennaio 2021 e comunque fino al
termine dello stato di emergenza"»;
al comma 3, lettera b), numero 8), capoverso 34-bis, dopo le
parole: «n. 104» sono aggiunte le seguenti: «, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126»;
dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
«4-bis. All'articolo 100, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020,
n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.
27, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: "Si procede, in
ogni caso, al rinnovo dei mandati dei componenti degli organi
statutari degli enti di cui al presente comma, laddove scaduti alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, entro il 31 gennaio 2021".
4-ter. Al fine di garantire la qualita' delle indagini effettuate
dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi degli articoli
7 e 11 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, nel periodo
dello stato emergenziale da COVID-19, i termini per la fornitura dei
dati da parte dei soggetti indicati nel comma 1 del citato articolo
7, compresi nel periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, sono
riaperti fino al 31 marzo 2021. L'ISTAT provvede alla riapertura
delle relative piattaforme informatiche o alla comunicazione delle
diverse modalita' per la fornitura dei dati statistici da parte dei
soggetti indicati nel comma 1 del citato articolo 7 fino al 31 marzo
2021, data dalla quale decorrono i termini per l'accertamento delle
violazioni.
4-quater. All'articolo 104, comma 1, del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2020, n. 27, le parole: "al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle
seguenti: "al 30 aprile 2021".
4-quinquies. All'articolo 107, comma 2, del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2020, n. 27, il secondo periodo e' sostituito dal seguente:
"Limitatamente all'anno 2020, le date del 14 ottobre e del 28 ottobre
di cui all'articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, e all'articolo 1, commi 762 e 767, della legge 27
dicembre 2019, n. 160, sono differite, rispettivamente, al 31
dicembre 2020 e al 31 gennaio 2021".
4-sexies. Resta fermo il termine per il versamento dell'imposta
municipale propria (IMU) previsto per il 16 dicembre 2020 ai sensi
dell'articolo 1, comma 762, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, da
effettuare sulla base degli atti pubblicati nel sito internet del
Diparti-mento delle finanze del Ministero dell'economia e delle
finanze.
4-septies. L'eventuale differenza positiva tra l'IMU calcolata
sulla base degli atti pubblicati ai sensi del comma 4-quinquies e
l'imposta versata entro il 16 dicembre 2020 sulla base degli atti
pubblicati ai sensi del comma 4-sexies e' dovuta senza applicazione
di sanzioni e interessi entro il 28 febbraio 2021. Nel caso emerga
una differenza negativa, il rimborso e' dovuto secondo le regole
ordinarie.
4-octies. All'articolo 116 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il termine previsto
dall'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 21 settembre 2019, n.
104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n.
132, per l'adozione dei provvedimenti di riorganizzazione degli
uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ivi
compresi quelli di diretta collaborazione, e' differito al 31
dicembre 2020".
4-novies. All'articolo 101, comma 2, del codice del Terzo settore,
di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le parole: "31
ottobre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2021".
4-decies. All'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 3
luglio 2017, n. 112, le parole: "entro il 31 ottobre 2020" sono
sostituite dalle seguenti: "entro il 31 marzo 2021".
4-undecies. In considerazione della crescente diffusione
dell'accesso ai servizi finanziari in modalita' digitale da parte di
cittadini e imprese durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19,
della comunicazione della Commissione europea al Parlamento europeo,
al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato
delle regioni relativa a una strategia in materia di finanza digitale
per l'UE del 24 settembre 2020 (COM(2020) 591 final), nonche' delle
proroghe di cui al comma 3, lettera b), numeri 3) e 4), del presente
articolo, all'articolo 36 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2-bis, le parole da: "entro" fino a "presente
decreto" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 gennaio 2021";
b) al comma 2-ter:
1) alla lettera a), dopo le parole: "diciotto mesi" sono
aggiunte le seguenti: "prorogabili per un massimo di ulteriori dodici
mesi";
2) alla lettera e), dopo le parole: "definizione di perimetri"
sono inserite le seguenti: "e limiti";
c) al comma 2-quater, dopo la lettera a) sono inserite le
seguenti:
"a-bis) i casi in cui un'attivita' puo' essere ammessa a
sperimentazione;
a-ter) i casi in cui e' ammessa la proroga";
d) al comma 2-quinquies, le parole: "al comma 2-ter" sono
sostituite dalle seguenti: "ai commi 2-ter e 2-quater";
e) al comma 2-sexies, le parole da: "ciascuna autorita'" fino
alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "la Banca
d'Italia, la CONSOB e l'IVASS, nell'ambito delle proprie competenze e
delle materie seguite, adottano i provvedimenti per l'ammissione alla
sperimentazione delle attivita' di cui al comma 2-bis ed ogni altra
iniziativa ad essi propedeutica. Nel rispetto della normativa
inderogabile dell'Unione europea, l'ammissione alla sperimentazione
puo' comportare la deroga o la disapplicazione temporanee degli
orientamenti di vigilanza o degli atti di carattere generale emanati
dalle autorita' di vigilanza, nonche' delle norme o dei regolamenti
emanati dalle medesime autorita' di vigilanza, concernenti i profili
di cui al comma 2-quater, lettere b), c), d), e), f), g), h), i) e
l). Alle attivita' della Banca d'Italia, della CONSOB e dell'IVASS
relative alla sperimentazione si applicano gli articoli 7 del testo
unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, 4 del
testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e
10 del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,
nonche' gli articoli 21 e 24, comma 6-bis, della legge 28 dicembre
2005, n. 262";
f) al comma 2-octies, dopo le parole: "stabiliscono le
attribuzioni del Comitato." e' inserito il seguente periodo: "Per le
attivita' svolte dal Comitato relative alla sperimentazione, i membri
permanenti collaborano tra loro, anche mediante scambio di
informazioni, e non possono reciprocamente opporsi il segreto
d'ufficio".
4-duodecies. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19, dalla data del 17 marzo 2020 e fino al 15 dicembre 2020,
non si applica l'articolo 11, comma 15, del testo unico in materia di
societa' a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19
agosto 2016, n. 175. Nel suddetto periodo, agli organi delle societa'
in house si applicano gli articoli 2385, secondo comma, e 2400, primo
comma, ultimo periodo, del codice civile. Nel medesimo periodo sono
fatti salvi gli atti posti in essere da tali organi e la loro
eventuale cessazione, per scadenza del termine, non produce effetti
fino a quando gli stessi non sono stati ricostituiti.
4-terdecies. Le elezioni dei comuni i cui organi sono stati sciolti
ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, gia' indette per le date del 22 e 23 novembre
2020, sono rinviate e si svolgono entro il 31 marzo 2021 mediante
l'integrale rinnovo del procedimento di presentazione di tutte le
liste e le candidature a sindaco e a consigliere comunale. Fino al
rinnovo degli organi di cui al primo periodo e' prorogata la durata
della gestione della commissione straordinaria di cui all'articolo
144 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del
2000.
4-quaterdecies. Limitatamente all'anno 2020, in caso di rinnovo del
consiglio del comune capoluogo, il termine per procedere a nuove
elezioni del consiglio metropolitano, di cui all'articolo 1, comma
21, della legge 7 aprile 2014, n. 56, e' fissato in centottanta
giorni dalla proclamazione del sindaco del comune capoluogo.
4-quinquiesdecies. Le consultazioni elettorali concernenti le
elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali di
cui all'articolo 1, comma 1, lettera d-bis), del decreto-legge 20
aprile 2020, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
giugno 2020, n. 59, sono rinviate, anche ove gia' indette, e si
svolgono entro il 31 marzo 2021, mediante l'integrale rinnovo del
relativo procedimento elettorale.
4-sexiesdecies. Fino al rinnovo degli organi di cui ai commi
4-quaterdecies e 4-quinquiesdecies e' prorogata la durata del mandato
di quelli in carica.
4-septiesdecies. Dall'attuazione dei commi da 4-terdecies a
4-sexiesdecies non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti alla relativa
attuazione vi provvedono con le sole risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione vigente.
4-duodevicies. In considerazione delle difficolta' gestionali
derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga al
limite di cui all'articolo 24, comma 3, del codice della protezione
civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stato
di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri
dell'8 novembre 2018, relativo agli eccezionali eventi meteorologici
verificatisi a partire dal 2 ottobre 2018, e' prorogato di ulteriori
dodici mesi senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Alle conseguenti attivita' e alle relative spese si fa fronte con le
risorse gia' assegnate allo scopo con delibere del Consiglio dei
ministri.
4-undevicies. Al solo fine di consentire, senza soluzione di
continuita' e in considerazione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19, la conclusione degli interventi finanziati con le risorse
di cui all'articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n.
145, e all'articolo 24-quater del decreto-legge 23 ottobre 2018, n.
119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n.
136, la durata delle contabilita' speciali aperte ai sensi
dell'articolo 27 del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio
2018, n. 1, e sulle quali sono confluite le relative risorse, e'
prorogabile fino al 31 dicembre 2024 con ordinanza del Capo del
Dipartimento della protezione civile da adottare ai sensi
dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.
1, previa verifica del cronoprogramma dei pagamenti predisposto
tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n.
229, in relazione agli interventi di cui al presente comma. Alle
risorse disponibili sulle predette contabilita' speciali relative
agli stanziamenti disposti a valere sul Fondo per le emergenze
nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo n. 1 del
2018 si applicano le procedure di cui all'articolo 27 del medesimo
decreto legislativo n. 1 del 2018».
Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:
«Art. 1-bis (Disposizioni in materia di riscossione). - 1.
All'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) nei commi 1 e 2-ter, le parole: "15 ottobre" sono sostituite
dalle seguenti: "31 dicembre";
b) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
"4-bis. Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate
tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione
durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis, sono
prorogati di dodici mesi:
a) il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del
decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;
b) anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3,
della legge 27 luglio 2000, n. 212, e salvo quanto previsto
dall'articolo 157, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, i
termini di decadenza e prescrizione in scadenza nell'anno 2021 per la
notifica delle cartelle di pagamento. Relativamente ai termini di
decadenza e prescrizione in scadenza nell'anno 2020 per la notifica
delle cartelle di pagamento, si applica quanto disposto dall'articolo
12, comma 2, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159".
2. All'articolo 152, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
le parole: "15 ottobre" sono sostituite dalle seguenti: "31
dicembre".
3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, valutati in 109,5 milioni
di euro per l'anno 2020 e 72,8 milioni di euro per l'anno 2021 in
termini di saldo netto da finanziare e in 316 milioni di euro per
l'anno 2020 e 210 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di
indebitamento netto e di fabbisogno, si provvede:
a) quanto a 275,8 milioni di euro per l'anno 2020, mediante
corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato, da
parte dell'Agenzia delle entrate, entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del decreto-legge 20 ottobre 2020, n. 129, a valere
sulle somme trasferite alla predetta Agenzia per effetto
dell'articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e dell'articolo
28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
b) quanto a 72,8 milioni di euro per l'anno 2021, mediante
utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 55, del
decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, come modificato
dall'articolo 1, comma 167, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
c) quanto a 40,2 milioni di euro per l'anno 2020 e 137,2 milioni
di euro per l'anno 2021, in termini di indebitamento e fabbisogno,
mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione
degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente
conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui
all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
4. Nei confronti degli armatori delle imbarcazioni sequestrate
dalle autorita' libiche in data 1° settembre 2020, ferma restando
l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, e'
riconosciuta la sospensione dei termini per gli adempimenti e i
versamenti dei tributi nonche' dei contributi previdenziali ed
assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni e le malattie professionali, dal 1° settembre 2020 e fino
al 31 dicembre 2020. I versamenti sospesi possono essere eseguiti a
decorrere dal 10 gennaio 2021 mediante corresponsione del 70 per
cento dell'importo dovuto in un'unica soluzione o nel numero massimo
di 120 rate mensili, senza applicazione di sanzioni e interessi. Non
si procede alla restituzione degli eventuali versamenti eccedenti il
70 per cento dell'importo dovuto.
5. Il beneficio previsto al comma 4 e' concesso ai sensi della
sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea recante un
"Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno
dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e nei limiti ed
alle condizioni di cui alla medesima comunicazione. L'efficacia delle
disposizioni del comma 4 e' subordinata, ai sensi dell'articolo 108,
paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
all'autorizzazione della Commissione europea.
6. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 4, pari a
204.000 euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente
utilizzo dello stanziamento del Fondo per il riaccertamento dei
residui passivi di parte corrente, di cui all'articolo 34-ter, comma
5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di
previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Art. 1-ter (Proroga di termini in materia di assunzioni nelle
pubbliche amministrazioni). - 1. All'articolo 1, comma 2, del
decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, le parole: "31
dicembre 2020", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti:
"31 dicembre 2021"».
All'articolo 2:
dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Ai fini del miglioramento delle azioni di prevenzione e
dell'efficientamento nell'uso della piattaforma unica nazionale del
sistema di allerta COVID, e' consentito ai lavoratori del settore
pubblico e privato l'utilizzo dei propri dispositivi telematici e
telefonici durante l'orario di lavoro, limitatamente alle finalita'
di cui al presente comma, in via temporanea anche in deroga ai
regolamenti aziendali fino al termine dello stato di emergenza
epidemiologica da COVID-19».
All'articolo 3:
al comma 1, le parole: «recante "Misure urgenti per il sostegno e
il rilancio dell'economia"» sono sostituite dalle seguenti: «
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 »;
dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. In considerazione della situazione di crisi economica per
le imprese determinata dall'emergenza epidemiologica da COVID-l9, al
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 180, quarto comma, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "Il tribunale omologa il concordato preventivo
anche in mancanza di voto da parte dell'amministrazione finanziaria o
degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie
quando l'adesione e' determinante ai fini del raggiungimento delle
maggioranze di cui all'articolo 177 e quando, anche sulla base delle
risultanze della relazione del professionista di cui all'articolo
161, terzo comma, la proposta di soddisfacimento della predetta
amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o
assistenza obbligatorie e' conveniente rispetto all'alternativa
liquidatoria";
b) all'articolo 182-bis, quarto comma, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "Il tribunale omologa l'accordo' anche in mancanza
di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti
gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando
l'adesione e' decisiva ai fini del raggiungimento della percentuale
di cui al primo comma e quando, anche sulla base delle risultanze
della relazione del professionista di cui al medesimo comma, la
proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli
enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie e'
conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria";
c) all'articolo 182-ter:
1) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: "natura
chirografaria" sono inserite le seguenti: "anche a seguito di
degradazione per incapienza";
2) al comma 5, il secondo periodo e' sostituito dal seguente:
"In tali casi l'attestazione del professionista, relativamente ai
crediti tributari o contributivi, e relativi accessori, ha ad oggetto
anche la convenienza del trattamento proposto rispetto alla
liquidazione giudiziale; tale punto costituisce oggetto di specifica
valutazione da parte del tribunale";
3) al comma 5, dopo il terzo periodo e' inserito il seguente:
"Ai fini della proposta di accordo su crediti aventi ad oggetto
contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza ed
assistenza obbligatorie, e relativi accessori, copia della proposta e
della relativa documentazione, contestualmente al deposito presso il
tribunale, deve essere presentata all'ufficio competente sulla base
dell'ultimo domicilio fiscale del debitore".
1-ter. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto cessa di avere applicazione il provvedimento
adottato ai sensi dell'articolo 32, comma 6, del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2»;
alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,
nonche' applicazione di norme in materia di accordi di
ristrutturazione dei debiti e di concordati preventivi».
Dopo l'articolo 3 e' inserito il seguente:
«Art. 3-bis (Proroga degli effetti di atti amministrativi in
scadenza). - 1. All'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.
18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: "il 31 luglio 2020" sono sostituite
dalle seguenti: "la data della dichiarazione di cessazione dello
stato di emergenza epidemiologica da COVID-19";
b) dopo il comma 2-quinquies e' inserito il seguente:
"2-sexies. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni,
autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, di cui al
comma 2, scaduti tra il 1° agosto 2020 e la data di entrata in vigore
della legge di conversione del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125,
e che non sono stati rinnovati, si intendono validi e sono soggetti
alla disciplina di cui al medesimo comma 2".
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, comma 10, del
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le previsioni di cui alle
lettere a) e b) del comma 1 non si applicano ai documenti unici di
regolarita' contributiva di cui al decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, che continuano ad essere
assoggettati alla disciplina ordinaria di cui al medesimo decreto
ministeriale.
3. I permessi di soggiorno e i titoli di cui all'articolo 103,
commi 2-quater e 2-quinquies, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
compresi quelli aventi scadenza sino al 31 dicembre 2020, conservano
la loro validita' fino alla cessazione dello stato di emergenza
deliberato dal Consiglio dei ministri il 7 ottobre 2020 e avente
scadenza il 31 gennaio 2021».
Dopo l'articolo 4 e' inserito il seguente:
«Art. 4-bis (Disposizioni in materia di poteri di istruttoria
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni). - 1. In
considerazione delle difficolta' operative e gestionali derivanti
dall'emergenza sanitaria in atto, in armonia con i principi di cui
alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 3
settembre 2020, nella causa C-719/ 18, a decorrere dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e
per i successivi sei mesi, nel caso in cui un soggetto operi
contemporaneamente nei mercati delle comunicazioni elettroniche e in
un mercato diverso, ricadente nel sistema integrato delle
comunicazioni (SIC), anche attraverso partecipazioni in grado di
determinare un'influenza notevole ai sensi dell'articolo 2359 del
codice civile, l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e'
tenuta ad avviare un'istruttoria, da concludere entro il termine di
sei mesi dalla data di avvio del procedimento, volta a verificare la
sussistenza di effetti distorsivi o di posizioni comunque lesive del
pluralismo, sulla base di criteri previamente individuati, tenendo
conto, fra l'altro, dei ricavi, delle barriere all'ingresso nonche'
del livello di concorrenza nei mercati coinvolti, adottando,
eventualmente, i provvedimenti di cui all'articolo 43, comma 5, del
testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al
decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, per inibire l'operazione
o rimuoverne gli effetti.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresi' ai
procedimenti gia' conclusi dall'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni in applicazione del comma 11 dell'articolo 43 del
decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.
3. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni provvede agli
adempimenti previsti ai commi 1 e 2 con le risorse umane, strumentali
e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica».
Dopo l'articolo 5 e' inserito il seguente:
«Art. 5-bis (Disposizioni in materia di assemblee condominiali) -
1. All'articolo 66, sesto comma, delle disposizioni per l'attuazione
del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto
30 marzo 1942, n. 318, le parole: "di tutti i condomini" sono
sostituite dalle seguenti: "della maggioranza dei condomini"».
Al titolo del decreto-legge, dopo le parole: «emergenza
epidemiologica da COVID-19» sono inserite le seguenti: «, per il
differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2020» e sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e disposizioni urgenti in
materia di riscossione esattoriale».
13-12-2020 18:07
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