Contratto a tempo determinato e termine apposto per relationem
Cass. Sez. Lav. 15 febbraio 2021, n. 3817
L'assunzione di un lavoratore allo scopo di sostituire temporaneamente un dipendente assente con diritto alla conservazione del posto di lavoro può avvenire con la fissazione di un termine finale al rapporto, o anche con l'indicazione di un termine per relationem, con riferimento al ritorno in servizio del lavoratore sostituito. L'indicazione di un termine fisso finale in aggiunta al termine mobile collegato al rientro del lavoratore sostituito non costituisce di per sé una causa di illegittimità della apposizione del termine, né è manifestazione, di per sé, di un intento elusivo, da parte del datore di lavoro, dei vincoli posti dalla legge, dovendo il suddetto intento elusivo essere provato, caso per caso, dal lavoratore.
Alcuni operatori socio sanitari assunti a termine (e prorogati) avevano impugnato il recesso comunicato dal datore di lavoro prima della scadenza del termine finale indicato nella lettera di proroga, asserendo l'illegittimità del licenziamento.
La Corte di Appello di Genova, confermando la sentenza di primo grado, rigettava il ricorso, escludendo che nella fattispecie vi fosse stato un licenziamento, rilevando che nella proroga del contratto era stata inserita una «condizione risolutiva pienamente legittima», costituita dalla copertura del posto all'esito di mobilità o di concorso pubblico.
La proroga degli incarichi a termine era infatti stata disposta con la esplicita precisazione che i lavoratori avrebbero potuto cessare prima della scadenza del termine finale del contratto, ossia nel momento in cui fosse stato immesso in servizio personale a tempo indeterminato all'esito di procedure di mobilità o concorsuali. Si trattava, dunque, di una proroga che era stata effettuata per far fronte ad una carenza di organico nella struttura ospedaliera, che si sarebbe risolta una volta coperti i posti con personale a tempo stabile.
Avverso tale pronuncia proponevano ricorso per cassazione i lavoratori.
In particolare, con il primo motivo di ricorso, i lavoratori censuravano la sentenza impugnata «per aver trascurato che la pattuizione relativa alla risoluzione era nulla per contrasto con la disciplina legale dei licenziamenti, atteso che la previsione di un recesso ante tempus si sarebbe risolta nella violazione di norma imperativa».
La Corte di Cassazione ha ritenuto infondato tale motivo di ricorso.
Anzitutto, la Suprema Corte ha ricordato che, come si desume dalla clausola 3 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il contratto a tempo determinato si caratterizza per la previsione di un termine finale che è determinato da condizioni oggettive, sicché le parti del contratto «conoscono dal momento della sua conclusione la data o l'evento che ne determina il termine e tale termine limita la durata del rapporto di lavoro, senza che le parti debbano manifestare la loro volontà al riguardo dopo la conclusione del contratto» (Corte UE 21/11/2018, Ministero De Defensa, in causa C-619/17, punto 71).
Ciò premesso, nel contratto a tempo determinato è altresì possibile prevedere un termine non rigidamente prefissato, ma che dipende dal venir meno dell'esigenza temporanea di lavoro, sia in caso di carenza di organico, che di esigenza sostitutiva. Allo stesso modo, nella proroga del lavoro a termine è possibile apporre un limite di durata del rapporto a tempo determinato per relationem, con riferimento a dati che siano obiettivamente verificabili.
Sulla base di tali considerazioni e richiamando il principio di cui alla massima, la Corte di Cassazione ha dunque ritenuto, da un lato, che la proroga del contratto a termine, in quanto volta all'utilizzo di lavoro in correlazione con le esigenze temporanee occupazionali, perseguisse un interesse meritevole di tutela, dall'altro, che la clausola fosse valida in quanto non meramente potestativa, bensì ancorata a presupposti oggettivi che esulavano dalla volontà arbitraria dell'amministrazione (copertura dei posti in attesa dell'immissione in servizio di personale a tempo indeterminato all'esito di mobilità o di concorso pubblico).
Conseguentemente, il ricorso dei lavoratori è stato respinto.
11-03-2021 22:04
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