Rilevatore di velocità mobile scout speed: obbligatorio segnalare la presenza del controllo. Pena l'annullamento della multa.
Cassazione civile seconda sezione ordinanza nr. 29595 del 22.10.2021.
Anche l'"autovelox invisibile" deve rendersi visibile. La Cassazione, con l'ordinanza 29595 depositata ieri, ha stabilito che l'obbligo di presegnalare e rendere visibili i controlli di velocità vale pure per i velocimetri montati su veicoli e in grado di effettuare rilevazioni quando il mezzo è in movimento.
Una pronuncia che boccia le interpretazioni secondo cui l'obbligo varrebbe solo per i controlli "tradizionali", eseguiti con apparecchi montati in posizione fissa permanente (che funzionano in modo completamente automatico) o temporanea (presidiati da agenti).
Queste interpretazioni hanno indotto vari Comuni e Province a scegliere il rilevatore mobile Scout Speed perché non soggetto ai vincoli di "trasparenza" imposti ai rilevatori fissi da agosto 2007 (articolo 142, comma 6-bis del Codice della strada).
Alcuni enti si sono cautelati con segnali di «controllo velocità» sulle strade battute da pattuglie con Scout o addirittura ai confini dei loro territori. Ma la Cassazione va oltre: pare ritenere necessario che sia lo stesso veicolo di servizio su cui è montato l'apparecchio a dover avere pannelli luminosi - visibili sia da chi si trova davanti sia da chi si trova dietro - che avvisino del controllo velocità in atto.
I giudici sono partiti dal comma 6-bis per affermare che esso, avendo il rango di legge, non può essere derogato da decreti attuativi: avrebbe potuto esserlo se contenesse elementi che lascino spazio a una deroga, ma il legislatore non ne ha inseriti. Quindi i Dm attuativi del comma 6-bis - quelli delle Infrastrutture del 15 agosto 2007 e del 13 giugno 2017 - vanno letti alla luce dell'obbligo di presegnalazione (e visibilità, che però la Cassazione non menziona) imposto dal comma in questione.
23-10-2021 14:58
Richiedi una Consulenza