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Sentenza

L'occupazione "sine titulo" di un fondo privato da parte dell'...
L'occupazione "sine titulo" di un fondo privato da parte dell'E.N.E.L. e la realizzazione su di esso di linee elettriche, in assenza dell'autorizzazione prevista per la costituzione di una servitù di elettrodotto non sono idonee a determinare la costituzione di una servitù di fatto.
Cassazione civile SEZ. I

ORDINANZA N. 701 DEL 12/01/2023

Passaggio di elettrodotto in assenza di autorizzazione - Illecito permanente - Risarcimento del danno - Criteri.

La realizzazione di una servitù pubblica di elettrodotto in assenza della prescritta autorizzazione dà luogo ad un illecito permanente da parte dell'ente costruttore o gestore ed il proprietario, che abbia implicitamente rinunciato alla riduzione in pristino dello stato dei luoghi, proponendo domanda risarcitoria per equivalente, ha diritto all'integrale ristoro del danno, comprendente la definitiva perdita di valore del bene, conseguente alla condotta materiale tenuta.

Si vedano:

i) Sez. 1, Sentenza n. 7230 del 1996: L'occupazione "sine titulo" di un fondo privato da parte dell'E.N.E.L. e la realizzazione su di esso di linee elettriche, in assenza dell'autorizzazione prevista per la costituzione di una servitù di elettrodotto non sono idonee a determinare la costituzione di una servitù di fatto, secondo lo schema della cosiddetta occupazione acquisitiva, ma rappresentano un fatto illecito - per il quale il privato proprietario del suolo ha diritto al ristoro per equivalente pecuniario -, consistente in un'attività meramente materiale e abusiva di carattere permanente, destinata a durare sino alla cessazione della situazione d'illegittimità. Pertanto, il giudice del merito accertata la configurabilità dell'indicato illecito, non può desumere l'inesistenza di qualsiasi pregiudizio per il proprietario dal carattere di amovibilità delle linee elettriche realizzate (potendo, nonostante tale amovibilità, sussistere un danno riferibile all'area assoggettata al transito per il servizio delle condutture o, comunque, all'area eventualmente sottratta alla disponibilità del privato a seguito dell'installazione delle stesse), ma deve verificarne l'esistenza, o meno, con riferimento agli oneri ed alle perdite verificabili anche in futuro, secondo serie probabilità connesse alla natura del bene utilizzato e agli altri elementi oggettivamente rilevabili.

ii) Sez. 1, Sentenza n. 3403 del 2003:Qualora l'occupazione temporanea e d'urgenza di un fondo per l'installazione di linea elettrica si protragga pur dopo la scadenza del decreto autorizzativo e ad essa faccia seguito l'irreversibile trasformazione dell'immobile con la sua definitiva destinazione all'opera pubblica programmata, al proprietario compete il risarcimento del danno per la perdita del suo diritto, mentre la richiesta, promossa in via riconvenzionale, di costituzione coattiva di servitù di elettrodotto da parte dell'ente occupante, che ha proceduto all'ablazione illegittima, risulta priva di causa e di oggetto, perché rivolta a conseguire una finalità già in precedenza raggiunta con il diverso strumento dell'occupazione acquisitiva.

iii) Sez. 1, Sentenza n. 6024 del 2015:Il decreto di autorizzazione provvisoria previsto per la costruzione di elettrodotti dall'art. 113 del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, richiamato dall'art. 9, decimo comma, del d.P.R. 18 marzo 1965, n. 342, determina il sorgere in capo all'ENEL di una servitù coattiva di natura temporanea, la quale è destinata a venire meno in assenza di autorizzazione definitiva emessa ai sensi degli artt. 108 e 109 del menzionato r.d. n. 1775 del 1933, che ha anche efficacia di dichiarazione di pubblica utilità. Pertanto, in difetto di autorizzazione definitiva alla realizzazione dell'elettrodotto da parte dell'autorità competente, la collocazione degli impianti, sebbene provvisoriamente autorizzata, si traduce in un'attività materiale lesiva del diritto dominicale avente i connotati dell'illecito permanente, con la conseguenza che il privato può chiedere la rimozione dell'elettrodotto e la riduzione in pristino dello stato dei luoghi, oltre al risarcimento del danno.
Avv. Antonino Sugamele

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