Le microcar non possono sostare negli spazi riservati a cicli e motocicli
Cass. civ., sez. II, ord., 3 febbraio 2023, n. 3432
Presidente Di Virgilio – Relatore Carrato
Legittima la sanzione amministrativa, nel caso specifico ammontante a 100 Euro, per aver sostato con una microcar nello spazio riservato ai cicli e motocicli. La Polizia locale di Roma provvedeva ad accertare la violazione dell'art. 7, comma 1 c.d.s. e art. 14 c.d.s. Avverso il verbale veniva proposta opposizione dinanzi il Giudice di Pace, lamentando come la sosta sarebbe stata consentita nell'area di sosta riservata ai veicoli a motore a due ruote, in quanto il mezzo oggetto di accertamento era qualificabile come un quadriciclo leggero, assimilato dall'art. 52 c.d.s. ai ciclomotori.
L'opposizione veniva tuttavia rigettata in quanto il veicolo in questione doveva includersi nella categoria dei quadricicli a motore di cui all'art. 53, comma 1, lett. h) c.d.s., circostanza ricavabile peraltro anche dalla relativa carta di circolazione. Alla stessa conclusione giungeva il Tribunale investito dal gravame, offrendo il medesimo percorso logico-giuridico del Giudice di pace e aggiungendo che nel caso di specie era peraltro presente un cartello stradale che esplicitava chiaramente che la sosta fosse riservata ai soli veicoli a due ruote.
Del medesimo parere è stata la Corte di Cassazione, investita della questione dal guidatore della minicar, che ha escluso possa trovare applicazione, in relazione al tipo di veicolo in questione, la disciplina dell'art. 52 c.d.s. e conseguentemente ha ritenuto corretta la rilevata violazione del divieto di sosta in uno spazio riservato a cicli e motocicli, e non anche a motoveicoli, nella quale categoria è ricompresa la microcar, come evincibile dall'art. 53, lett. h) c.d.s. e dalla stessa carta di circolazione.
10-02-2023 19:27
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