Il principio iudex peritus peritorum comporta che il giudice di merito, per la soluzione di questioni di natura tecnica o scientifica, non ha alcun obbligo di nominare un consulente d’ufficio, potendo ricorrere alle conoscenze specialistiche acquisite direttamente attraverso studi o ricerche personali. Al riguardo, inoltre, non essendo la consulenza tecnica d’ufficio qualificabile come mezzo di prova in senso proprio, perché volta a coadiuvare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni necessitanti specifiche conoscenze, la stessa è sottratta alla disponibilità delle parti e affidata al prudente apprezzamento del giudice del merito. Lo chiarisce la sezione I della Cassazione con l’ordinanza 16 maggio 2024 n. 13603.
Sulla prima parte della massima, pressoché in termini, il giudice di merito, per la soluzione di questioni di natura tecnica o scientifica, non ha alcun obbligo di nominare un consulente d’ufficio, ma può ben fare ricorso alle conoscenze specialistiche che abbia acquisito direttamente attraverso studi o ricerche personali, Cassazione, sentenza 22 giugno 2007, n. 14759, in Responsabilità civile e previdenza, 2007, p 2557, con nota di Bugialocchi L., Note in tema di contratto di assicurazione e inadempimento doloso degli obblighi di avviso e salvataggio.
Giurisprudenza di merito:
- nel senso che nel nostro ordinamento vige il principio del libero convincimento del giudice civile per come sancito dall’art. 116 Cpc, da cui discendono fra l’altro quali corollari, la mancanza di una gerarchia delle prove (fra le quali vanno ricomprese con pari dignità le c.d. presunzioni semplici ) ed il principio iudex peritus peritorum, purché l’opzione sia sorretta da motivazione adeguata e logica che prescinde dalla esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, Tribunale di Brindisi, sentenza 30 marzo 2021, in lanuovaproceduracivile.com, 2021;
- per il rilievo, peraltro, che in presenza di una pluralità di consulenze tecniche e di perizie grafologiche che pervengono a conclusioni opposte, rimaste ferme anche in esito al contraddittorio dibattimentale, circa l’autenticità o meno della firma apposta su un assegno, il giudice non può assumere il ruolo di peritus peritorum, attesa la soggettività delle valutazioni in materia, sia pur ridotta dalla possibilità di usufruire di strumenti informatici, ma deve formare il proprio convincimento sulla base delle ulteriori risultanze dibattimentali tenendo conto, in particolare, del contesto complessivo dei rapporti in cui si colloca la dazione dell’assegno, Tribunale penale di Milano, sentenza 29 marzo 2007, in Foro ambrosiano, 2007, 183;
- sempre diversamente, rispetto alla prevalente giurisprudenza di legittimità, per il rilievo che anche se si pretende, come principio direttivo, che il giudice sia il peritus peritorum non appare ortodosso che il giudice, disattendendo il giudizio dei consulenti tecnici, svolga le sue osservazioni senza alcun riferimento ad una indagine effettuata da un consulente tecnico diverso da quelli di ufficio, ma come se fossero frutto di una sua ricerca personale nei vari testi di medicina specialistica, Appello di Milano, senten za 16 giugno 1989, in Responsabilità civile, 1990, p. 167.
Non diversamente, rispetto alla giurisprudenza ricordata all’inizio, nell’ambito della giurisprudenza penale si è affermato, ripetutamente:
- nei casi di colpa medica, la perizia svolta soltanto da uno specialista è valida anche quando il giudice, in violazione di legge, abbia omesso di nominare un collegio peritale composto anche da un medico legale; la valutazione di un solo professionista è comunque sufficiente a offrire al giudice, peritus peritorum, gli elementi necessari sui cui fondare la propria decisione, Cassazione penale, sentenza 1° dicembre 2022, in Diritto penale e processo, 2023, p. 925, con nota di Bigazzi L., Colpa medica e validità della perizia non espletata nella prescritta forma collegiale.
- nel valutare la perizia psichiatrica, il giudice, quale peritus peritorum, per discostarsi dalle conclusioni dei periti che ritenga inattendibili, ha l’obbligo di motivare il proprio contrario avviso ed, in particolare, in relazione alla diagnosi peritale, di esaminare l’iter diagnostico seguito dai periti e verificare se la conclusione da questi raggiunta sia fondata su dati fattuali corretti, Cassazione penale, sentenza 28 ottobre 2013, n. 43923 (Fattispecie relativa a persona imputata di vari furti e ritenuta in perizia incapace di intendere e di volere perché affetta da cleptomania, nella quale i giudici di merito, con un percorso argomentativo condiviso dalla Corte, avevano disatteso le conclusioni del perito, in ragione di una serie di comportamenti del soggetto, incompatibili con la diagnosi di impulso irrefrenabile al furto);
- il giudice, nei casi in cui la decisione della causa richiede competenze tecniche o scientifiche, non ha l’obbligo di disporre perizia se sia in grado di ricostruire il fatto in base ad altre prove acquisite al processo; ma non può procedere egli stesso, basandosi sulle sue conoscenze tecniche o scientifiche, alla ricostruzione del fatto sostituendosi al perito, Cassazione penale, sentenza 4 febbraio 2011, n. 4369: nella specie, il giudice di appello aveva respinto la richiesta di ammissione della perizia diretta alla ricostruzione di un incidente stradale ritenendone l’inutilità per il decorso del tempo e la scomparsa delle tracce; aveva poi proceduto alla ricostruzione dell’incidente valutando, sulla base delle fotografie scattate subito dopo l’incidente, le tracce di frenata, le altre tracce lasciate dai veicoli sull’asfalto, i danni subiti dai veicoli; individuando, sulla base di tali elementi obiettivi, la velocità tenuta dai veicoli e le modalità dell’incidente.
26-06-2024 13:53
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