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Sentenza

Procedimento monitorio....
Procedimento monitorio.
In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, ai fini dell’individuazione del rito applicabile all’atto di opposizione, deve aversi riguardo al titolo posto a fondamento della domanda proposta in via monitoria, a nulla rilevando né l’eventuale erroneità della sua qualificazione da parte del ricorrente in monitorio, né la successiva diversa qualificazione operata dall’opponente o dal giudice, trattandosi di evenienze successive alla proposizione della domanda, la quale è destinata a cristallizzare i termini della controversia proposta e la conseguente identificazione del rito applicabile per la relativa decisione, secondo la qualificazione datane dal ricorrente (Nel caso di specie, richiamato l’enunciato principio, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, in quanto, nella circostanza, la corte del merito, pur avendo il ricorrente optato per il rito ordinario, aveva ritenuto applicabili le norme del rito speciale in ragione della prevalenza delle dedotte questioni di carattere locatizio, dichiarando, di conseguenza, inammissibile in quanto tardiva la spiegata opposizione) (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 25 gennaio 2023, n. 2329; Cassazione, sezione civile III, sentenza 1° aprile 2014, n. 7530; Cassazione, sezione civile L, sentenza 14 dicembre 2007, n. 26372; Cassazione, sezione civile III, sentenza 11 luglio 2006, n. 15720; Cassazione, sezione civile III, sentenza 26 luglio 2001, n. 10206).

    Cassazione, sezione III civile, ordinanza 25 novembre 2024, n. 30341 – Presidente Scarano – Relatore Moscarini
Avv. Antonino Sugamele

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