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Sentenza

Sinistri stradali. Concorso di colpe. Esclusione (c.c. articolo 2054)...
Sinistri stradali. Concorso di colpe. Esclusione (c.c. articolo 2054)
Sinistri stradali – Concorso di colpe - Esclusione (c.c., articolo 2054)

In tema di sinistri stradali, osserva l’adita Corte d’Appello di Roma, deve ritenersi l’inapplicabilità del concorso di responsabilità ex articolo 2054 c.c. quando non vi sia stato scontro tra i veicoli. Tale cennata disposizione stabilisce il fondamentale principio di diritto, secondo cui, nella circolazione stradale, ove sussista uno scontro tra veicoli, si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti dei mezzi coinvolti abbia concorso in egual misura a produrre il danno.

L’accertata esistenza di alcuni elementi concreti di colpa a carico di uno, ovvero di entrambi i conducenti dei mezzi scontratisi non impedisce il ricorso al criterio sussidiario della responsabilità presunta di pari grado di cui alla citata norma, quando l’impossibilità di accertamento delle circostanze di maggior rilievo influenti sulla dinamica del sinistro non consenta di stabilire la misura dell’incidenza causale riferibile alla condotta, pur sicuramente colposa, di uno o di entrambi i suoi protagonisti nella determinazione dell’evento.

E così, può dirsi che quello della presunzione di pari responsabilità è un criterio sussidiario che trova applicazione a fronte dell’impossibilità di ricostruire in maniera certa la dinamica del sinistro. Il Legislatore non ha configurato un’ipotesi di responsabilità oggettiva, bensì una responsabilità presunta da cui il presunto responsabile può liberarsi esclusivamente dando la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno: trattasi, cioè, di presunzione iuris tantum, che può essere vinta dalla prova contraria della mancanza di colpa.

Si giustifica così perchè, l’accertamento della colpa, anche se grave, di uno dei due conducenti, non esonera l’altro dall’onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, osservando le norme della circolazione stradale e i normali precetti della prudenza, al fine di escludere la configurazione di un concorso di colpa a suo carico.

Corte d'Appello di Roma, Sentenza n. 6856/2024 del 31-10-2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D’APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUINTA CIVILE
così composta: dr. ### Presidente dr. ### Consigliere Avv. ### in
camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero ### del ruolo
generale degli affari contenziosi dell'anno 2018, posta in decisione
all'udienza del giorno 7 marzo 2024 e vertente
TRA
### (C.F.###)) e ### (C.F. ###) in proprio e nella qualità di eredi
di ### e ### entrambi elettivamente domiciliat ###presso lo studio
dell'avv. ### che li rappresenta e difende per procura in calce all'atto
di appello, ### spa, già ### spa (P.I.###), in persona del legale
rappresentante p.t. elettivamente domiciliat ###presso lo studio
dell'avv. ### che la rappresenta e difende per procura in calce alla
copia passiva dell'atto di citazione di primo grado, ### in ###
elettivamente domiciliat ###presso lo studio dell'avv. ### che lo
rappresenta e difende per procura in atti, ### appello avverso
sentenza n. ### /18 emessa dal Tribunale di ### e pubblicata il
###.
FATTO
Con atto d'appello ritualmente notificato, i germani ### e ### nella
indicata duplice qualità, impugnavano la sentenza indicata in epigrafe
con la quale il Tribunale di ### aveva rigettato la domanda
risarcitoria dagli stessi proposta per i danni subiti in seguito al decesso
del genitore avvenuto a causa del sinistro stradale di cui al presente
giudizio. ### rilevava l'errore del primo giudice nell'aver deciso il
giudizio esclusivamente sulla base di prove precostituite (nel giudizio
penale) formatesi in assenza di contraddittorio e per aver attribuito
l'esclusiva responsabilità del sinistro al sig. ### per l'elevata velocità
con cui viaggiava con la sua moto. Al contrario, deducevano, unico
responsabile del sinistro doveva ritenersi il ### che, si sporgendosi
con la propria auto oltre il ciglio dell'area di servizio dalla quale
proveniva, costringeva il ### ad una brusca frenata, seguita dalla
perdita di controllo della moto e dalla caduta.
Infine, si lagnavano per la erronea motivazione con cui la sentenza
aveva escluso la responsabilità concorsuale ex art. 2054 cc.
Concludevano per l'accoglimento dell'appello e la riforma della
sentenza mediante la condanna dei convenuti al risarcimento di tutti
i danni da essi subiti per la morte del genitore, avvenuta pochi giorni
dopo il sinistro stradale, nella misura quantificata negli atti.
In subordine, chiedevano riconoscersi il concorso di colpa, ai sensi
dell'art. 2054 cc., con condanna dei convenuti al pagamento dei danni
nella percentuale determinata dal giudice.
Con comparsa del 7.12.18 si costituiva ### spa la quale impugnava
l'appello perché infondato e ne chiedeva il rigetto con condanna degli
appellanti all'onere delle spese del giudizio. ### costituendosi in
questo grado di giudizio, chiedeva il rigetto dell'appello stante la sua
totale infondatezza e la conferma della sentenza impugnata.
Verificato il deposito di note di trattazione scritta, all'udienza cartolare
del 7.3.2024, la causa veniva trattenuta a sentenza sulle conclusioni
come precisate, con la concessione dei termini per il deposito di
memorie conclusive e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
### è infondato e va disatteso per i motivi appresso indicati.
Con il primo motivo gli appellanti censurano la sentenza perché
fondata solo su prove acquisite nel processo penale svoltosi in danno
del ### in cui essi non erano costituiti e, pertanto, assunte in assenza
di loro contraddittorio. Il motivo è generico ed in ogni caso non
considera la complessa ed approfondita attività istruttoria condotta
nel procedimento penale e trasfusa nel giudizio civile di primo grado
che, con indizi molteplici e concordanti suffraganti elementi di fatto,
ha costituito la base del procedimento logico motivazionale della
sentenza impugnata.
Ed infatti il primo giudice ha fondato la decisione esaminando gli
elementi di fatto riportati nel verbale dei vigili urbani intervenuti
subito dopo il sinistro e le deposizioni rese dai testi oculari ai vigilanti
e confermate nell'ambito del procedimento penale, oltre che dalle ctu;
ritenendo sufficientemente istruita la causa con i documenti prodotti.
Da tale attività istruttoria sono emersi elementi di fatto, peraltro non
contestati, che delimitano la dinamica del sinistro: verificatosi senza
scontro tra i due mezzi (il contatto è avvenuto dopo la caduta della
moto condotta dal ### e senza che il ### invadesse la corsia su cui
viaggiava la moto in quanto al momento dell'impatto di trovava fermo
e con la marcia in folle.
La ricostruzione operata dal primo giudice è la seguente:
probabilmente nel timore che l'auto del ### invadesse la propria
corsia di marcia, il motociclista ha effettuato una brusca frenata in
seguito alla quale ha perso il controllo del mezzo ed è caduto,
provocandosi così i traumi mortali.
Sicchè è certo che la perdita di controllo della moto con conseguente
caduta, si sia verificata prima dell'impatto e senza che il ### avesse
ostruito la corsia di marcia del ### Tale ricostruzione è confermata
dai testimoni e si ritrova anche nella prospettazione di parte
appellante (infatti, dalla descrizione della dinamica del sinistro emerge
chiaramente che a seguito della frenata, il ### ha perso il controllo
del motociclo, il quale si separava dallo stesso ed andava ad urtare
violentemente con l'automobile del ###.
Ciò precisato, gli appellanti incentrano le proprie doglianze
sull'asserita assenza di limiti di velocità sul tratto di strada percorso
dalla moto -contrariamente a quanto affermato dalla sentenza e dalle
perizie in atti e sulla percentuale di corsia che l'auto del ### avrebbe
invaso, sporgendosi dall'area di servizio, per ispezionare la strada
prima di effettuare la manovra di svolta. Circostanze tendenti ad
incidere sul legame causale tra il sinistro e la condotta dei due
protagonisti.
Resta pacifico che la frenata del motociclista è stata indotta dalla
presenza dell'autovettura che si trovava in una posizione che non era
ancora di occupazione della carreggiata e che l'auto condotta dal ###
al momento dell'impatto, era ferma e con la marcia in folle.
Tali circostanze, fanno ritenere - come correttamente ha fatto il primo
giudice che, se al momento della percezione del rischio il ### avesse
marciato alla velocità più ridotta di 50 Kmh (come indicato dai limiti
indicati, ma anche, si aggiunge, come suggerito dalla oggettiva
situazione dei luoghi -rettilineo con presenza di intersezioni e di un
semaforo-), certamente avrebbe evitato la concatenazione tragica di
eventi di cui è rimasto vittima; infatti avrebbe potuto valutare l'esatta
intenzione del ### che, nonostante avesse invaso parte della corsia,
si era arrestato lasciando spazio sufficiente per il passaggio della
moto. ### non fornisce alcun elemento che possa validamente
contrastare tale ricostruzione e possa attribuire una qualche
responsabilità alla condotta di guida del ### che non risulta aver
posto in essere alcuna manovra spericolata e che, come è stato
dimostrato, è stato costretto ad avanzare sino a quel punto dalla
scarsa visibilità dovuta alla presenza di alberi sul ciglio stradale.
Infine, di nessun pregio è la censura relativa alla mancata applicazione
dell'art. 2054 cc. in quanto è pacifica l'inapplicabilità del concorso,
nell'ipotesi in cui non ci sia stato scontro tra i veicoli.
Per le su esposte ragioni l'appello va rigettato con conferma della
sentenza impugnata.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e
sono liquidate come da dispositivo detratta la fase istruttoria non
esperita.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma quinta sezione civile, definitivamente
pronunciando sull'appello proposto da ### e ### avverso la
sentenza del Tribunale di ### n. ### /2018, conferma la stessa e
così provvede: - rigetta l'appello; - condanna ### e ### in solido al
pagamento nei confronti di ### spa e ### delle spese del presente
grado di giudizio che liquida in €. 7.500,00 ciascuno, oltre accessori
di legge e di tariffa.
Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 c. 1 quater
D.P.R.n.115/2002 per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato
a carico di parte appellante.
Avv. Antonino Sugamele

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