Vigilanza in ambito scolastico.
(Cc, articoli 1227 e 1917; Cp, articolo 572; Cpp, articolo 444; Costituzione, articolo 28)
Lo Stato o l’ente pubblico risponde civilmente del danno cagionato a terzi dal fatto penalmente illecito del suo dipendente anche quando questi abbia approfittato delle proprie attribuzioni ed agito per finalità esclusivamente personali od egoistiche ed estranee a quelle della amministrazione di appartenenza, purché la sua condotta sia legata da un nesso di occasionalità necessaria con le funzioni o poteri che esercita o di cui è titolare, nel senso che la condotta illecita dannosa - e, quale sua conseguenza, il danno ingiusto a terzi - non sarebbe stato possibile, in applicazione del principio di causalità adeguata ed in base ad un giudizio controfattuale riferito al tempo della condotta, senza l’esercizio di quelle funzioni o poteri che, per quanto deviati o abusivi od illeciti, non ne integri uno sviluppo oggettivamente anomalo.
In sostanza, l’istituto scolastico e il dirigente scolastico hanno il dovere di vigilanza sull’operato dei loro dipendenti e sulla tutela degli alunni. In caso di reiterati comportamenti illeciti da parte di un insegnante, l’istituto scolastico è responsabile per i danni subiti dagli alunni.
Nel caso di specie, la maestra era stata ritenuta responsabile per i maltrattamenti subiti da un bambino di 3 anni all’interno della scuola, tra cui un episodio della spugna conficcata nel naso, pertanto, la responsabilità è stata estesa anche all’istituto scolastico e alla compagnia assicurativa.
Tribunale Firenze, sentenza 2 aprile 2024 n. 1076
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
nella persona del Giudice dottoressa (...) ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 9258/2020 promossa da: (...) (C.F. (...)) nato a (...)
l'(...) e (...) (C.F. (...)) nata a (...) il (...), in proprio e quali genitori esercenti la responsabilità genitoriale
sui minori (...) (C.F. (...)), nato a (...) il (...), (...) (C.F. (...)) nato a (...) il (...) e (...) (C.F. (...)), nato a (...) il
(...), tutti residenti a (...), in via (...) n. 10, rappresentati e difesi dall'Avv. (...) (C.F. (...)) del foro di (...)
ed elettivamente domiciliati presso il di lui studio in (...) e (...) 31/5
ATTORI
contro (...) nata a (...) il (...) e residente in (...) T. in (...) n. 20. c.f. (...), rappresentata e difesa
dall'avvocato (...) c.f. (...), del (...) di (...) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio
professionale in (...) in Via dello (...) 2/D, come da procura ed indirizzo telematico in atti;
(...) di (...) c.f. (...), in persona del legale rappresentante e dirigente scolastico in carica, IL MINISTERO
(...) in persona del (...) pro tempore, elettivamente domiciliato in Via degli (...) 4 - C.A.P. 50100 presso
l'Avvocatura dello Stato - (...) di (...)
(CONVENUTI)
(...) s.p.a., c.f. (...), in persona del legale rappresentate e procuratore in carica (...) rappresentata e
difesa dall'avvocato (...) c.f. (...), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio professionale in
(...) in (...) 8. TERZA CHIAMATA IN GARANZIA
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Con atto di citazione gli istanti hanno convenuto in giudizio il plesso scolastico (...) statale di (...), il
Ministero dell'(...) ed (...) insegnante di scuola materna, per ottenere il risarcimento di tutti i
danni da lesioni subiti dagli stessi e dai loro figli a seguito dei ripetuti maltrattamenti inferti
dall'insegnante (...) al minore (...) durante la sua permanenza nella scuola materna presso l'(...) per
un periodo compreso nell'anno scolastico 2017-2018 fino a tutto il mese di giugno del 2018.
A sostegno delle proprie ragioni, gli attori hanno dedotto che: • dopo ripetute segnalazioni di disagi
dei piccoli studenti, e denuncia degli stessi istanti, i (...) di (...) predisponevano indagini su quanto
avveniva presso la locale scuola materna, anche mediante intercettazioni ambientali ed audiovisive;
• a seguito di questa attività emergevano i gravi comportamenti assunti da (...) durante le sue ore di
insegnamento, in particolare nei confronti di (...) • alla maestra (...) veniva quindi applicata la misura
cautelare degli arresti domiciliari, la stessa veniva sospesa dall'insegnamento, e, infine, processata
per il reato di maltrattamenti aggravati previsto dall'articolo 572 c.p.; • prima del dibattimento (...)
chiedeva ed otteneva l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p., con condanna ad anni uno
e mesi undici di reclusione sospesa e subordinata allo svolgimento di lavori di pubblica utilità con
la sentenza numero 81 del Giudice delle (...) del (...) di (...) depositata il 7 marzo 2019, divenuta
irrevocabile. (...) si è costituita nel presente giudizio, negando la sussistenza degli episodi di
maltrattamenti e la valenza, nel procedimento civile, della sentenza penale di patteggiamento; ha
chiesto quindi il rigetto delle domande attrici perché non provate anche in relazione all'entità del
risarcimento preteso.
Si sono costituiti anche l'(...) scolastico ed il Ministero, eccependo preliminarmente il proprio difetto
di legittimazione passiva, chiedendo e ottenendo ancora in via preliminare di chiamare in causa la
società assicuratrice (...) S.p.A., garante dell'(...) scolastico per i rischi da responsabilità civile, e
deducendo poi l'infondatezza in fatto ed in diritto delle richieste delle controparti.
In particolare il Ministero ha negato la propria responsabilità quella dell'istituto per culpa in
eligendo e in vigilando. (...) è stata in servizio presso l'(...) scolastico di (...) sin dal 1993 ed è stata
assunta a tempo indeterminato alle dipendenze dell'(...) dell'(...) a partire dal 1settembre 1981 (oggi
in pensione, dal 31 agosto 2019). Non v'è dubbio quindi che la docente fosse in possesso dei titoli
per poter svolgere il proprio incarico. Inoltre, la docente ha sempre goduto di ottima stima da parte
dei colleghi e dei genitori. La sua professionalità e stata sempre apprezzata, sia nella gestione dei
gruppi classe, sia per la realizzazione di iniziative didattiche particolari, quali l'organizzazione di
feste aperte a genitori e bambini e la messa in scena di spettacoli a fine anno scolastico. Ogni anno i
bambini della scuola della frazione di (...) ove ella lavorava, realizzavano uno spettacolo teatrale di
gran pregio che vedeva la partecipazione anche degli alunni della scuola primaria e della secondaria.
Alla realizzazione di questi spettacoli contribuivano molti genitori che aiutavano le maestre
nell'allestimento e nell'organizzazione generale, partecipando molte volte alle prove, che si
svolgevano anche oltre l'orario scolastico. Ogni anno veniva rappresentato un nuovo spettacolo,
portato in scena in vari teatri locali e non solo. Per molti anni la scuola partecipava a concorsi, quali
la rassegna nazionale "(...) nella scuola" di (...) di (...) (primo premio), quella di (...) ad (...) o quella di
(...) Inoltre, ogni anno sono state organizzate feste di fine anno, anche in ragione delle pressanti
richieste di molti genitori, così come lo spettacolo di giugno 2017, che è stato replicato per due volte
su richiesta dei genitori del consiglio di istituto e della (...) che si è fatta portavoce delle richieste a
lei pervenute in quanto molti apprezzavano il lavoro compiuto dalla docente (...) Con specifico
riferimento all'attività scolastica, merita inoltre segnalare che nell'anno scolastico 2015/2016 la
maestra (...) era così apprezzata per la sua professionalità da parte del collegio dei docenti, che da
questo è stata nominata tutor di una insegnante in prova al primo anno di contratto a tempo
indeterminato. Non vi erano, quindi, indici che potevano far in alcun modo dubitare la scuola sulla
professionalità e sulle capacità della professoressa (...) Anche dopo il trasferimento dalla scuola di
(...) a quella di (...) l'(...) ha poi cercato di formare i docenti, tra cui la maestra (...) in modo da
supportarli nel nuovo e più grande ambiente di (...) In particolare, la docente in questione ha potuto
interagire quotidianamente con la fiduciaria di plesso, con i collaboratori del Dirigente e con il
Dirigente stesso; molteplici sono state le azioni di sostegno organizzate dall'ente pubblico. In
conseguenza, le avverse censure relative a un'errata scelta della docente in questione sono del tutto
infondate e dovranno essere rigettate.
Nel merito, infondatezza della pretesa risarcitoria per insussistenza di prove. (...) procedimento
viene instaurato non solo al fine di richiedere la riparazione dei danni subiti dall'alunno (...) ma
anche per quelli asseritamente cagionati al padre, alla madre e ai fratelli dell'alunno, (...) e (...) Anche
sotto questo profilo, non si può fare a meno che contestare l'infondatezza di ogni pretesa risarcitoria,
per assenza della prova necessaria a dimostrare gli elementi costitutivi della responsabilità; manca,
infatti, l'allegazione circa l'obiettiva sussistenza di un danno - evento subito dal genitore e, altresì,
del pregiudizio sofferto (c.d. danno - conseguenza) - dal momento che controparte ha prodotto
esclusivamente un parere medico, che ha valore di una mera consulenza tecnica di parte: un
eventuale riconoscimento del risarcimento del danno darebbe pericolosamente origine a un'ipotesi
di responsabilità in re ipsa al di fuori dei casi espressamente tipizzati, finendo per annullare la
funzione esclusivamente riparatoria (e non punitiva) della responsabilità civile. Nel caso di specie,
si osserva che, nell'anno 2017/2018, il piccolo (...) - di tre anni - è stato inserito nella sezione affidata
alla docente (...) Il bambino presentava dall'inizio problematiche particolari, in quanto - sin dal
momento dell'inserimento - portava il pannolino e necessitava di essere cambiato più volte durante
il giorno. Nonostante il percorso intrapreso con la famiglia, affinché il bambino potesse imparare ad
andare in bagno, la situazione non migliorava. Le collaboratrici scolastiche manifestavano la propria
preoccupazione perché l'alunno si rifiutava di essere cambiato e temevano che potesse tornare a casa
con tumefazioni. Pertanto, il Dirigente scolastico aveva disposto di non cambiare più il bambino
autonomamente, ma di chiamare ogni volta i genitori. Nel corso dell'anno scolastico 2018/2019 il
piccolo (...) è stato poi trasferito in altra scuola dell'infanzia.
Con riferimento ai fratelli più grandi (...) e (...) invece, gli stessi hanno partecipato alla vita scolastica
sempre con interesse e impegno, come risulta dai giudizi espressi nelle schede di valutazione
allegate. Gli stessi alunni hanno frequentato la scuola dell'infanzia di (...) capoluogo e hanno
partecipato alle attività didattiche svolte anche dalla docente (...) ma non risultano fatti particolari.
Gli odierni attori, comunque, non hanno provato i danni concretamente subiti.
Quanto poi alla pretesa risarcitoria, l'avvocatura deduce che le parti attrici producono un parere
medico, che tuttavia ha valore solo di consulenza tecnica di parte (Cass. civ. sez. lav. 10/12/2002, n.
175556; Cass. civ. sez. III, 18/04/2001, n. 5687; Cass. civ. sez. II, 29/08/1997, n. 8240).
Ha eccepito la moltiplicazione ingiustificata delle poste risarcitorie (nella parte in cui si riferisce a
diverse voci di danno, ossia biologico, morale, esistenziale) in contrasto con il celebre insegnamento
delle (...) 2008 n. 26972 (c.d. sentenze (...).
In ogni caso, nelle denegata ipotesi di riconoscimento della responsabilità civile in capo al Ministero
adito, ha chiamato in garanzia la sua assicuratrice e ha chiesto di tenere in considerazione gli
eventuali altri effetti vantaggiosi attribuiti al danneggiato in occasione dell'illecito, in virtù dell'(...)
della compensatio lucri cum damno. Infatti, in base al principio di c.d. indifferenza, il risarcimento
non deve impoverire il danneggiato, ma neppure arricchirlo, sicché non può creare in favore di
quest'ultimo una situazione migliore di quella in cui si sarebbe trovato se il fatto dannoso non fosse
avvenuto, immettendo nel suo patrimonio un valore economico maggiore della differenza
patrimoniale negativa indotta dall'illecito.
Inoltre, in denegata ipotesi di riconoscimento della responsabilità civile in capo al Ministero adito,
si chiede fin d'ora all'On.le (...) di ridurre il risarcimento del danno dovuto alle odierne controparti
in ragione del concorso di colpa del danneggiato ex art. 1227 c.c., in virtù della mancata tempestiva
segnalazione da parte dei genitori. Per la denegata ipotesi di accoglimento della domanda
avversaria, si deduce ulteriormente che, in forza del contratto di assicurazione stipulato con (...) per
rischi da responsabilità civile e allegato alla presente comparsa, l'(...) ha diritto ad essere garantita
dalla società di assicurazione, poiché l'oggetto del giudizio rientra perfettamente gli eventi assicurati
e la copertura assicurativa era sussistente al momento del sinistro per cui è causa. Pertanto si chiede
che, nella denegata ipotesi in cui venisse riconosciuto il diritto al risarcimento del danno in favore
degli attori, (...) in forza di quanto stabilito nel contratto di assicurazione, venga condannata a tenere
indenne l'(...) scolastica da qualsiasi conseguenza pregiudizievole e delle eventuali somme
corrisposte all'attore e, in ogni caso, a norma dell'art. 1917, comma 3 c.c., vengano condannate alla
rifusione delle spese sostenute per resistere all'azione degli odierni attori.
Si è, infine, costituita la società (...) chiamata in garanzia, la quale mentre non ha contestato la
sussistenza di una valida polizza stipulata dal Ministero dell'istruzione al momento dei fatti (2017 e
2018) e mentre non ha contestato di dover rispondere di fatti anche dolosi compiuti dai dipendenti
del Ministero e di cui dunque quest'ultimo debba rispondere, ha tuttavia negato che la polizza debba
essere applicata in questo caso per difetto di prova circa gli episodi denunciati dagli attori.
In particolare ha dedotto che non sembra essere stata raggiunta la prova certa di singole specifiche
condotte non legittime poste in essere dalla maestra (...) nei confronti del piccolo (...) Nella contestata
ipotesi nella quale il Ministero dell'(...) e/o l'(...) di (...) fossero ritenuti nella causa principale
responsabili in via solidale per i pretesi fatti dolosi commessi dalla (...) è evidente che il datore di
lavoro Ministero dell'(...) è titolare del diritto di regresso nei confronti di (...) diritto che avrebbe
dovuto diligentemente essere esercitato nell'attuale giudizio e che non è stato esercitato con
l'inevitabile conseguenza che gli eventuali effetti pregiudizievoli dovranno essere posti a carico della
convenuta e non dell'assicuratore della responsabilità civile. Per completezza difensiva (...) rileva
che la garanzia assicurativa è prestata con il limite del massimale e della franchigia pattuiti tra le
parti.
Nell'ipotesi in cui fosse ritenuta sussistente una responsabilità di (...) la causa dei danni sarebbe
comunque riferibile (non ad una reale situazione di pericolo imputabile ad un'attività/inattività
colposa riconducibile alle pubbliche amministrazioni convenute, ma) ad un evento imprevedibile
commesso dalla maestra (...) al di fuori di un qualsiasi rapporto di occasionalità necessaria: in realtà
si configura una condotta del tutto estranea alle pretese mansioni affidategli ovvero realizzata per
finalità proprie alle quali il preponente non era in nessun modo interessato o compartecipe e non
per finalità coerenti con quelle in vista delle quali le mansioni gli erano state affidate ; - il giudice di
legittimità ritiene infatti che sia riferibile all'amministrazione pubblica esclusivamente l'attività posta
in essere dal dipendente pubblico che "si manifesti come esplicazione dell'attività dell'ente pubblico,
e cioè tenda, sia pure con abuso di potere, al conseguimento dei fini istituzionali di questo
nell'ambito delle attribuzioni dell'ufficio o del servizio cui il dipendente è addetto; tale riferibilità
viene meno, invece, quando il dipendente agisca come un semplice privato per un fine strettamente
personale ed egoistico che si riveli assolutamente estraneo all'amministrazione -o addirittura
contrario ai fini che essa persegue ed escluda ogni collegamento con le attribuzioni proprie
dell'agente, atteso che in tale ipotesi cessa il rapporto organico fra l'attività del dipendente e la P.A."
(vedi sul tema le decisioni di Cass. 5/11/2018 n.28079, Cass. 12/4/2011 n.48306, Cass. 14 8/10/2007
n.20986 e Cass. 21/11/2006 n.24744); - nell'ipotesi in esame è evidente che il ricorso della docente (...)
alla violenza al fine di mantenere l'ordine (se il Giudice riterrà dimostrato nel giudizio in corso le
singole specifiche condotte violente nei confronti del piccolo (...) che sono oggi contestate alla
maestra (...) costituisce sicuramente un comportamento assolutamente estraneo e contrario ai fini
educativi propri della scuola.
La causa, una volta integrato il contraddittorio, è stata istruita con prove documentali, testimoniali
e CTU mediche, ed è stata assegnata a sentenza in data (...); viene ora decisa. *****
Le domande attrici risultano fondate e meritano l'accoglimento.
MOTIVI
La domanda va accolta per i seguenti motivi. sull'eccezione di carenza di legittimazione passiva
formulata dalle amministrazioni pubbliche sul presupposto della condotta dolosa addebitabile solo
alla parte responsabile se ne rileva l'infondatezza; sul punto, oltre che richiamare l'articolo 28 della
Costituzione è sufficiente riportarsi alla fondamentale, ed insuperata, sentenza Cassazione civile a
sezioni unite 13246/19: "Lo Stato o l'ente pubblico risponde civilmente del danno cagionato a terzi
dal fatto penalmente illecito del suo dipendente anche quando questi abbia approfittato delle proprie
attribuzioni ed agito per finalità esclusivamente personali od egoistiche ed estranee a quelle della
amministrazione di appartenenza, purché la sua condotta sia legata da un nesso di occasionalità
necessaria con le funzioni o poteri che esercita o di cui è titolare, nel senso che la condotta illecita
dannosa - e, quale sua conseguenza, il danno ingiusto a terzi - non sarebbe stato possibile, in
applicazione del principio di causalità adeguata ed in base ad un giudizio controfattuale riferito al
tempo della condotta, senza l'esercizio di quelle funzioni o poteri che, per quanto deviati o abusivi
od illeciti, non ne integri uno sviluppo oggettivamente anomalo."; poiché la parte convenuta (...) al
momento degli eventi dolosi, era una insegnante statale nel regolare esercizio delle sue funzioni,
non può non applicarsi questo principio. (2) Nel merito va affermata la responsabilità di (...) che è,
senza dubbio, venuta gravemente meno ai suoi compiti e ai suoi doveri di insegnante statale
materna.
Difatti le prove orali raccolte in giudizio (5 testimoni) unitamente agli atti delle indagini penali con
i video dei maltrattamenti sofferti da (...) ed altri bambini ad opera della maestra (...) giustificano la
condanna solidale dei convenuti come richiesto dagli attori.
Da tali prove emerge che la (...) era solita violare il regolamento scolastico che imponeva di tenere
aperta la porta dell'aula e che dunque, con la porta chiusa, vessava i bambini di tenera età
strattonandoli e minacciandoli, umiliandoli e facendo loro soffrire delle vessazioni traumatizzanti
come capitato al piccolo (...) al quale venne persino conficcata nel naso la parte di una spugnetta
impiegata nelle attività didattiche, pezzetto di spugna poi fuoruscita quando era a casa sua, alla
presenza di alcuni testimoni.
La zia (...) ha in particolare riferito dei segni delle contusioni ossia lividi nella schiena del piccolo e
dell'episodio fortemente traumatizzante ed umiliante della spugnetta conficcata nel naso del
bambino da parte della maestra (...) "Capo 12 vero e non erano le contusioni che aveva, ce n'erano
tante altre soprattutto quella del naso; a domanda risponde: in quel periodo che ho notato queste
contusioni abitavo da mia sorella; io sto con i miei genitori a (...) ((...). Capo 13 assolutamente si aveva
il naso nero si vedeva ad occhio, in più emanava una gran puzza, credevano fosse un batterio e in
realtà chiesi a (...) di soffiarsi il naso e gli è uscito un pezzo di spugna e non era una spugna normale,
era una spugna che visibilmente veniva usata per dipingere con le tempere ed era di color blu. Capo
14: vero io l'ho sentito proprio da mio nipote (aveva 3 anni) In ogni caso, e come già indicato, nel
presente giudizio si ritiene provata la responsabilità civile dell'insegnante e, di conseguenza, quella
degli enti pubblici per cui lavorava - (...) di (...) e (...) - e di cui era dipendente, e, infine, della società
(...) chiamata in garanzia in forza del contratto assicurativo non contestato.
Sulle eccezioni di (...) e del convenuto (...) deve osservarsi che i fatti ascritti alla (...) non sono capitati
come un fulmine a ciel sereno, ma si sono verificati per un lungo lasso temporale, nel 2017 e nel 2018,
e, come emerge dagli atti penali prodotti, avevano interessato molti altri bambini e famiglie con
lamentele delle stesse; inoltre si erano verificate anche delle segnalazioni delle colleghe della (...) per
alcuni suoi comportamenti di mancanza di rispetto delle regole della scuola, e dette colleghe hanno
anche riferito di una prassi anomala della medesima maestra, quella cioè, facilitante gli abusi, di
tener la porta dell'aula chiusa in contrasto con le disposizioni date dal dirigente scolastico, il quale
aveva precipui doveri di controllo sull'osservanza delle stesse, doveri di controllo che sono stati
evidentemente del tutto disattesi.
Difetta dunque il caso fortuito, l'imprevedibilità di quelle condotte, la loro totale estraneità ad ogni
possibile immaginazione, trattandosi anzi di condotte che è stato dimostrato (con testi e documenti
di causa) essere precipuamente riferibili a fatti illeciti della maestra (...) dipendente del (...) dell'(...)
condotte per giunta reiterate nel tempo, e certamente dipanatesi in un contesto che avrebbe dovuto
indurre il dirigente dell'istituto scolastico ad assumere provvedimenti diligenti e solleciti al fine della
vigilanza sull'operato dei suoi dipendenti e per la tutela dei bambini affidati all'(...) Sono qui
soddisfatti gli oneri probatori posti e carico del danneggiato come ribaditi da cass. Sez. 3 - , Sentenza
n. 5118 del 17/02/2023.
QUANTIFICAZIONE DANNI
Per la liquidazione dei danni da lesioni richiesti dagli attori ci si riporta alla consulenza d'ufficio che
ha verificato la sussistenza di un danno biologico patito da (...) e, di conseguenza, dai suoi genitori;
mentre non hanno avuto seguito istruttorio le richieste di risarcimento degli altri due minori.
Invero il CTU medico legale, coadiuvato da un consulente psichiatrico ausiliario, ha riconosciuto nel
piccolo (...) di soli 4 anni all'epoca dei fatti, l'esistenza di una grave patologia da (...) da (...) in
relazione causale con i comportamenti vessatori dell'insegnate della scuola d'infanzia, anche senza
poter escludere un certo grado di disturbo presente nel bimbo già prima di quegli eventi, anche se
di grado medio-lieve. (...) peritale d'ufficio, e i successivi chiarimenti, redatti dai dottori (...) e (...)
hanno riconosciuto per (...) un danno permanente pari al 20% ed una invalidità temporanea di tre
mesi al 50% ed altri tre mesi al 25%.
Si ottengono così i conteggi di seguito riportati, con la precisazione che si ritiene di applicare agli
stessi, in considerazione della peculiarità della fattispecie in esame, come da Cassazione 12408/2011,
sia l'incremento massimo per sofferenza soggettiva, vista l'imprevedibile e triste vicenda abbattutasi
sul bambino, che la personalizzazione massima del danno non patrimoniale, valutata la gravità degli
episodi subiti da un soggetto in tenerissima età e già in difficoltà per un esordio di disturbo
oppositivo provocatorio, con purtroppo prevedibili risultanze negative che si protrarranno nel
tempo, come testualmente riportato a pagina 12, punto 3, della consulenza tecnica d'ufficio e dei
chiarimenti richiesti: (...) di riferimento: (...) di (...) 2021 (...) per (...) di riferimento: (...) di (...) 2021 Età
del danneggiato alla data del sinistro 4 anni (...) di invalidità permanente 20% Punto danno biologico
Euro 3.277,87 Incremento per sofferenza soggettiva (+ 36%) Euro 1.180,03 Punto danno non
patrimoniale Euro 4.457,90 Punto base I.T.T. Euro 149,00 Giorni di invalidità temporanea totale 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 0 Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 90
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 90 (...) biologico risarcibile Euro 64.574,00 (...) non
patrimoniale risarcibile Euro 87.821,00 Con personalizzazione massima (ma(...) 39% del danno
biologico) Euro 113.005,00 Invalidità temporanea parziale al 50% Euro 6.705,00 Invalidità
temporanea parziale al 25% Euro 3.352,50 Totale danno biologico temporaneo Euro 10.057,50 Totale
generale: Euro 97.878,50 Totale con personalizzazione massima Euro 123.062,50 Pertanto, la somma
totale di 123.062,50 euro a favore di (...) Si attribuisce la massima personalizzazione del danno per la
gravità dei fatti occorsi al piccolo (...) in un ambiente che avrebbe dovuto proteggerlo, per la
efferatezza delle modalità in cui il bambino è stato vessato all'asilo, come emerso dalle deposizioni
dei testi e prove documentali, elementi che hanno presuntivamente causato un significativo danno
morale, distinto da quello biologico-organico e che dunque va liquidato ulteriormente. Da notare
che secondo un certo orientamento della Cassazione il danno morale va liquidato persino in
aggiunta alla personalizzazione del danno tabellato, affermandosi la differenza ontologica del danno
morale rispetto alle voci del danno biologico dinamico e relazionale. In ogni caso qui sussiste anche
un significativo danno relazionale, perché, come si legge nella ctu e nei chiarimenti, resi da specialisti
in medicina legale e in psichiatria infantile, è emerso che i comportamenti vessatori illeciti della
maestra (...) hanno causato un disturbo post-traumatico da stress di significativa entità (20%), in un
soggetto che aveva di base un disturbo oppositivo provocatorio in fase di esordio (stimata al 5%),
con la conseguenza che questo ha determinato quanto meno una perdurante difficoltà relazionale,
ma, secondo la letteratura scientifica riferita dal ctu e suo ausiliario, questo quadro è suscettibile di
evolvere in peius verso fenomeni dissociativi, depressivi, disturbi alimentari, così compromettendo
durevolmente la vita di relazione di (...) e di riflesso dei suoi genitori.
Dunque si liquida a (...) la somma di Euro 123.062,50 a valori attuali. Tale danno, liquidato secondo
le tabelle milanesi che meglio rappresentano l'equità del caso concreto e che sono state giudicate
estensibili su tutto il territorio nazionale (vd. sent. cass. 12408/2014), rappresenta l'equivalente
monetario attuale del bene della vita perduto, ovvero del danno all'integrità fisica e dei danni
collaterali sul versante esistenziale, della vita di relazione e morale; tali tabelle infatti, apprezzano in
modo omnicomprensivo, tutte le conseguenze che normalmente si associano a quella percentuale di
lesione all'integrità fisica, conseguenze sul versante esistenziale, della vita di relazione e della
sofferenza subita dal danneggiato, sia in termini di danno morale che di danno psichico contingente.
In considerazione del principio dell'integralità del risarcimento, però, il danneggiato deve essere
risarcito anche per il danno da ritardo; infatti, trattandosi di debito da fatto illecito, sorge una mora
ex re dal giorno del fatto, e la liquidazione non immediata ha presuntivamente causato un ulteriore
danno al danneggiato per il ritardato risarcimento, che deve essere apprezzato a fini liquidatori,
secondo l'insuperata sentenza della Corte di Cassazione a s. u. n. 1712/1995; pertanto, deve
procedersi alla devalutazione dei valori tabellari alla data del fatto, e successivamente deve
applicarsi la rivalutazione secondo indici istat con interessi legali sulla somma via via rivalutata
anno per anno fino all'effettivo pagamento.
Quanto ai due genitori, la consulenza riconosce pure ad essi un danno permanente di tipo
psichiatrico, sotto forma di disturbo dell'adattamento, di grado lieve al 6%, con inabilità temporanea
di mesi 3 al 25% e di mesi 3 al 15%.
Per i motivi anzi detti anche tale danno sofferto dai genitori, va liquidato con la massima
personalizzazione ivi comprendendovi danno morale e relazionale; paiono infatti condivisibili le
valutazioni del ctu e del suo ausiliario, laddove sottolineano le difficoltà e l'impegno che questi due
genitori dovranno sostenere per far fronte alle conseguenze del fatto illecito per cui è causa e che si
traduce in una negativa alterazione del comportamento del figlio, che aggrava il disturbo
provocatorio ed oppositivo che aveva all'inizio in fase di esordio e che determina quindi un
aggravamento stabile delle difficoltà relazionali del figlio e che potrebbe anche evolvere verso forme
dissociative, disturbi alimentari e stati depressivi; tutto ciò ridonda già ora e ridonderà per il futuro
evidentemente sulla vita dei genitori che devono occuparsene. (...) del padre (...) di riferimento: (...)
di (...) 2021 Età del danneggiato alla data del sinistro 31 anni (...) di invalidità permanente 6% Punto
danno biologico Euro 1.648,30 Incremento per sofferenza soggettiva (+ 25%) Euro 412,08 Punto
danno non patrimoniale Euro 2.060,38 Punto base I.T.T. Euro 149,00 Giorni di invalidità temporanea
totale 0 Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 0 Giorni di invalidità temporanea parziale
al 25% 90 Giorni di invalidità temporanea parziale al 15% 90 (...) biologico risarcibile Euro 8.406,00
(...) non patrimoniale risarcibile Euro 10.508,00 Con personalizzazione massima (ma(...) 50% del
danno biologico) Euro 14.711,00 Invalidità temporanea parziale al 25% Euro 3.352,50 Invalidità
temporanea parziale al 15% Euro 2.011,50 Totale danno biologico temporaneo Euro 5.364,00 Totale
generale: Euro 15.872,00 Totale con personalizzazione massima Euro 20.075,00 (...) della madre (...)
di riferimento: (...) di (...) 2021 Età del danneggiato alla data del sinistro 30 anni (...) di invalidità
permanente 6% Punto danno biologico Euro 1.648,30 Incremento per sofferenza soggettiva (+ 25%)
Euro 412,08 Punto danno non patrimoniale Euro 2.060,38 Punto base I.T.T. Euro 149,00 Giorni di
invalidità temporanea totale 0 Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 0 Giorni di invalidità
temporanea parziale al 25% 90 Giorni di invalidità temporanea parziale al 15% 90 (...) biologico
risarcibile Euro 8.456,00 (...) non patrimoniale risarcibile Euro 10.570,00 Con personalizzazione
massima (ma(...) 50% del danno biologico) Euro 14.798,00 Invalidità temporanea parziale al 25%
Euro 3.352,50 Invalidità temporanea parziale al 15% Euro 2.011,50 Totale danno biologico
temporaneo Euro 5.364,00 Totale generale: Euro 15.934,00 Totale con personalizzazione massima
Euro 20.162,00 La somma finale complessiva delle tre partizioni del risarcimento da danni da lesioni
a favore degli istanti è pari a 163.300,00 euro, e dal momento che trattasi di equivalente in moneta
del risarcimento dell'integrità fisica per fatti evidentemente illeciti, essa va prima devalutata al mese
di giugno 2018 e successivamente rivalutata anno per anno applicando gli interessi legali sulla
somma via via rivalutata fino al soddisfo, come da sent. Cassazione, sezione unite, 1172/1995.
A questa cifra sono da aggiungere Euro 6.282,66 come spese mediche, anche per la consulenza
d'ufficio, e di parte e perizie di parte comprovate dagli attori marche e contributo unificato e marca
(vd. Nota allegata alla memoria conclusionale di replica e documenti di riferimento).
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, nella misura indicata in dispositivo, come da
richiesta di notula in atti, sia pure inferiore al valore dei compensi medi, e con l'attribuzione diretta
a favore dell'avvocato (...) dichiaratosi antistatario.
Le spese di ctu vanno poste definitivamente a carico dei convenuti in solido con manleva
dell'assicuratrice (...) che in base alla polizza garantisce capitale interessi e spese del giudizio. (...)
dovrà tenere indenne il (...) dell'(...) contraente di polizza, dalle conseguenze pregiudizievoli della
presente sentenza.
P.Q.M.
(...) con sentenza che definisce il giudizio 1) accertata la responsabilità della maestra (...) e del (...)
dell'(...) convenuti, li condanna in solido al pagamento di complessivi a 163.300,00 euro a favore di
(...) e (...) in proprio e nella qualità di genitori del figlio (...) secondo quanto specificato in parte
motiva, somma prima da devalutare a giugno 2018 e poi rivalutare anno per anno applicando sulla
somma via via rivalutata, gli interessi al tasso di legge fino al soddisfo; 2) condanna la maestra (...) e
del (...) dell'(...) convenuti, al risarcimento in favore degli attori, del danno patrimoniale in Euro
6.282,66 oltre interessi dal dì dell'expensum fino al soddisfo; 3) condanna le parti convenute in solido
al pagamento delle competenze legali di 10.860,00 euro a favore dell'avvocato antistatario (...) oltre
accessori di legge. 4) Pone le spese di ctu definitivamente a carico dei convenuti in solido. 5) In
accoglimento della domanda di garanzia, condanna (...) a tenere indenne il (...) dalle conseguenze
pregiudizievoli della presente sentenza, in virtù della polizza assicurativa, sia per capitale che per
interessi e spese.
Conclusione
Così deciso in Firenze, il 2 aprile 2024.
Depositata in Cancelleria il 2 aprile 2024.
29-11-2024 18:43
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