Notizie, Sentenze, Articoli - Avvocato Civilista Trapani

Sentenza

Art. 1194 c.c....
Art. 1194 c.c.
Corte d'Appello di Catania, Sentenza n. 1838/2024 del 11-12-2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________ CORTE ### DI CATANIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
_________
composta dai magistrati dr ### dr ### dr ### rel. est. ha emesso
la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1618/2021 R.G., PROMOSSA
DA
COMUNE DI ### (C.F. ###), in persona del ### in carica,
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. ### di ###
APPELLANTE
CONTRO
SOCIETA' ### (C.F. ###), in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. ###
APPELLATA
*****
La causa, sulle conclusioni delle parti come in atti precisate, è stata
posta in decisione all'esito dell'udienza del 30 ottobre 2024.
La Corte ha osservato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato il Comune di ###
proponeva opposizione avverso il decreto n. 157/2011, emesso dal
Tribunale di Catania - sezione distaccata di ### - in data ###, a
mezzo del quale gli era stato ingiunto il pagamento, in favore della
società cooperativa ### dell'importo di €. 475.884,19, oltre ad
interessi e spese.
Costituitasi in giudizio, l'opposta contestava le deduzioni avversarie e
chiedeva il rigetto dell'opposizione.
Con sentenza n. 4029/2021 del giorno 1 ottobre 2021 il Tribunale di
Catania, dando atto dell'avvenuto pagamento dell'intera sorte capitale
ingiunta e della mancata corresponsione “se non in minima misura”
degli interessi previsti dal d.lgs. n. 231/2002, rigettava l'opposizione,
condannando il Comune opponente al rimborso delle spese di lite.
Avverso la sentenza il soccombente ha interposto appello sulla base
di due ragioni di censura.
Si è costituita in giudizio l'appellata, resistendo al gravame e
chiedendone il rigetto.
Disposta la sostituzione dell'originario relatore, trasferito ad altro
ufficio giudiziario, la causa, sulle conclusioni come in atti precisate, è
stata posta in decisione all'udienza del 30 ottobre 2024, con
l'assegnazione di termini ridotti per il deposito delle comparse
conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante assume che contraddittoriamente il
Tribunale, dopo avere accertato che l'opponente aveva, nel corso del
giudizio, effettuato pagamenti per €. 481.295,40, ha poi rigettato
l'opposizione, confermando il decreto opposto che, invece, avrebbe
dovuto revocare, dichiarando cessata la materia del contendere.
Il motivo è fondato, con i limiti di cui si dirà.
Innanzitutto, l'avvenuto pagamento, nel corso del giudizio, di parte
del credito (siccome nel caso di specie), se per un verso non avrebbe
potuto comportare la declaratoria della cessazione della materia del
contendere, per altro verso neppure avrebbe potuto condurre al
rigetto dell'opposizione e alla conferma del decreto opposto, noto
essendo che, in tali casi, il giudice debba procedere alla revoca del
decreto e alla determinazione del quantum ancora dovuto.
Per principio da tempo consolidato, infatti, nel giudizio di opposizione
a decreto ingiuntivo — che, nel sistema delineato dal codice di
procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non
è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del
decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla
situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della
sentenza, e non a quello, anteriore, della domanda o dell'emissione
del provvedimento opposto, dei fatti costitutivi del diritto in
contestazione — l'opponente che eccepisca l'avvenuto pagamento con
l'atto di opposizione o nel corso del giudizio, è gravato del relativo
onere probatorio e il giudice, qualora riconosca fondata, anche solo
parzialmente, l'eccezione deve revocare in toto il decreto opposto,
senza che rilevi in contrario l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto
estintivo al momento dell'emissione suddetta, sostituendosi la
sentenza di condanna al pagamento di residui importi del credito
all'originario decreto ingiuntivo (per tutte, v. Cass. nn. 21432/2011,
21840/2013).
Si impone, pertanto, sul punto, la riforma della sentenza impugnata.
Con il secondo motivo l'appellante assume che ha errato il Tribunale
a ritenere applicabile, nel caso di specie, il disposto dell'art. 1194 c.c.,
quanto alla imputazione dei pagamenti prima agli interessi e poi al
capitale.
Il motivo è infondato.
È noto, al riguardo, che l'art. 1194 c.c. contenga un criterio legale di
imputazione, in forza del quale il debitore, senza il consenso del
creditore, non può imputare il pagamento al capitale piuttosto che agli
interessi e alle spese.
Tale fatto, del resto, non deve essere specificamente dedotto in
funzione del raggiungimento di un determinato effetto giuridico e si
risolve in una conseguenza automatica di ogni pagamento (v. Cass.
n. 13567/2024).
Ora, a dire dell'appellante, dalla “comunicazione proveniente dalla
difesa avversaria (comunicazione dell'avv. ### del 31.10.2013), con
la quale si precisa che l'amministrazione comunale ha provveduto al
pagamento parziale di quanto dovuto, richiedendosi gli interessi
maturati pari a €. 100.637,10 per il ### 157/2011 oggetto del
presente giudizio”, emergerebbe che il Comune ha pagato l'intero
capitale, presupponendosi, pertanto, un mutamento del criterio di
imputazione indicato nell'art. 1194 Siffatta tesi è del tutto infondata.
Ed invero, se per un verso manca l'imputazione dei pagamenti da
parte del Comune secondo un criterio diverso da quello legale, per
altro verso nella lettera in atti l'avv. ### in nome e per conto della
cooperativa ### segnalava che “oltre al residuo capitale, sono dovuti
gli interessi di mora” e che “risultano ancora dovute, oltre al residuo
sorte capitale e accessori”, gli interessi moratori, quantificati, questi
ultimi, quanto al decreto ingiuntivo di cui quivi si discute, in €.
100.637,10.
Sicchè, dalla detta missiva non è dato riscontrare né la rinuncia al
pagamento del residuo della sorte capitale, né al criterio di
imputazione dei pagamenti secondo il criterio legale di cui al
richiamato art. 1194 Al fine di effettuare gli opportuni conteggi, dovrà
tenersi conto della relazione del consulente tecnico d'ufficio nominato
nel giudizio di primo grado, erroneamente disattesa dal primo giudice,
che, nel tenere conto dei pagamenti frattanto intervenuti, ed
applicando il criterio legale di imputazione ex art. 1194 c.c., ha
concluso - con accertamento affatto convincente e privo di vizi logici
e giuridici - che, alla data del 28/2/2020, il totale dovuto dal Comune
di ### era pari a € 193.623,85, di cui €. 129.075,02 per sorte
capitale ed €. 64.548,83 per interessi legali di mora.
In riforma della sentenza impugnata, il Comune di ### dovrà
pertanto essere condannato al pagamento, in favore dell'appellata,
dell'importo di €. 193.623,85 (di cui €. 129.075,02 di capitale ed €.
64.548,83 di interessi legali di mora), oltre agli interessi di cui al d.lgs.
231/2002 sulla sola sorte capitale a far data dal 28/2/2020.
Le spese di entrambi i gradi seguono la soccombenza e vanno dunque
poste a carico del Comune, pacifica essendo la sussistenza originaria
del credito, solo parzialmente estinto in corso di causa.
Le spese si liquidano, siccome in dispositivo, in base al DM 55/2014,
tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva
effettivamente svolta. Esse si distraggono in favore del procuratore
antistatario avv. ### che ne ha fatto richiesta.
P.Q.M.
La Corte di appello, definitivamente decidendo sul gravame proposto
dal Comune di ### avverso la sentenza n. 4029/2021 in data ###
del Tribunale di Catania, ogni contraria istanza ed eccezione disattese,
così provvede: - In parziale accoglimento dell'appello proposto, ed in
riforma della sentenza impugnata, revoca il decreto opposto e
condanna il Comune di ### al pagamento, in favore dell'appellata,
dell'importo di €. 193.623,85 (di cui €. 129.075,02 di capitale ed €.
64.548,83 di interessi legali di mora), oltre agli interessi di cui al d.lgs.
231/2002 sulla sola sorte capitale a far data dal 28/2/2020; -
Condanna il Comune di ### a rifondere, in favore dell'appellata, le
spese di entrambi i gradi, che liquida: quanto al giudizio di primo
grado (compreso il procedimento monitorio) in €. 13.700,00 per
compensi, oltre ad ### CPA e rimborso spese forfettarie nella misura
del 15%. Pone le spese di CTU definitivamente a carico del Comune
di ### quanto al presente grado, in €. 5.000,00 per compensi, oltre
ad ### CPA e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%; -
Distrae le spese siccome sopra liquidate in favore dell'avv. ###
Avv. Antonino Sugamele

Richiedi una Consulenza