BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO
Conto corrente bancario - Clausola di CMS - Determinatezza o determinabilità
(Cc, articolo 1346; Dlgs 1° settembre 1993, n. 385, articolo 117)
In sentenza la Corte d’Appello di Cagliari-Sassari afferma (tra l’altro) che, in tema di conto corrente bancario, è da ritenersi nulla per indeterminatezza la clausola negoziale che preveda la commissione di massimo scoperto (CMS) qualora detta indeterminatezza sia effettiva e radicale, come nel caso in cui essa ne indichi semplicemente la misura percentuale, senza contenere alcun riferimento al valore sul quale tale percentuale deve essere calcolata.
In altri termini la CMS deve ritenersi valida se è determinata (o comunque determinabile), non solo nel suo ammontare (misura percentuale), ma anche nelle modalità di calcolo: pertanto, pena la nullità, la clausola che la prevede deve specificare tutti gli elementi che servono per determinarla (percentuale, base di calcolo, criteri e periodicità di addebito, etc.).
Segnatamente, la clausola che prevede la commissione di massimo scoperto, perché sia valida, deve rivestire i requisiti della determinatezza o determinabilità dell’onere aggiuntivo che viene ad imporsi al cliente.
La determinatezza o determinabilità della clausola si configura quando in essa siano previsti sia il tasso della commissione, sia i criteri di calcolo e la sua periodicità; tale soluzione costituisce piena applicazione della norma di cui all’articolo 1346 Cc, secondo cui ogni obbligazione contrattuale deve essere determinata o, quanto meno, determinabile e, più nello specifico, dell’articolo 117, IV, D.Lgs. n. 385/1993 (TUB), che impone la forma scritta ad substantiam per ogni prezzo, condizione od onere praticati nei contratti bancari.
Sono nulle le clausole contrattuali relative alla CMS che risultino redatte in termini generici e indeterminati in quanto non consentono al cliente di acquisire una conoscenza chiara, trasparente e anticipata dei criteri di calcolo e di addebito della commissione, né di comprendere il concreto meccanismo applicativo della stessa, impedendogli così di valutarne l’effettivo impatto economico sul rapporto di conto corrente.
Corte di appello di Cagliari, sezione distrettuale di Sassari, 8 settembre 2025 n. 300
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE ### DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
nelle persone dei ### Dott. ### - Presidente Dott. ### - ###
rel. Dott. ### - ###
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nelle cause civili riunite e iscritte ai n. 32 e 34 del Ruolo Generale
dell'anno 2023 promosse da: ### (c.f. ###), elettivamente
domiciliato in ### presso lo studio dall'Avv. ### che lo
rappresenta e difende in forza di procura apposta in calce all'atto
di citazione del giudizio di primo grado. - appellante/appellato -
contro ### S.P.A. (P.I. ###), in persona del ### elettivamente
domiciliata in ### presso lo studio dell'Avv. ### che la
rappresenta e difende in forza di procura apposta in calce all'atto
di appello - appellata/appellante - in punto a: contratti bancari
### in decisione sulle seguenti:
CONCLUSIONI
### del ### chiede e conclude: “La Corte d'Appello adita, previo
riesame del giudizio di primo grado, in parziale riforma della
sentenza del ### di ### n.4, emessa in data ### nella causa
avente R.G. 2903/2020, ritenuto ammissibile il presente gravame,
voglia confermare la sentenza nella parte in cui ha accolto la
domanda di rideterminazione del conto corrente oggetto di causa
condannando la banca al pagamento dell'indebita somma indicata,
### in riforma della sentenza impugnata: dichiarare che dalla
data della domanda giudiziale sono dovuti gli interessi di cui all'art.
1284, 4° comma codice civile.
Respingere il motivo di impugnazione proposto da controparte.
Con vittoria di compensi e spese del presente giudizio”. ### della
### dei ### di ### chiede e conclude: “Voglia l'###ma Corte
d'Appello adita, ogni contraria istanza, deduzione e eccezione
respinta […], in via principale, per le motivazioni di cui in narrativa,
in riforma della sentenza n. 4/2023 emessa dal ### di ### nel
procedimento n. 2903/2020 r.g. in data ###, pubblicata in pari
data, notificata in data ###, rigettare le domande avanzate per
conto del signor ### perché inammissibili e/o infondate in fatto e
in diritto, e comunque non provate, con ogni provvedimento
consequenziale. Con vittoria di spese e onorari di entrambi i gradi
di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'atto introduttivo della lite ### ha convenuto in giudizio nanti
il ### di ### la banca ### dei ### di ### esponendo che: 1)
in data ### aveva aperto presso la società convenuta, sede
###conto corrente di corrispondenza avente n.3052.39; 2) il ###
la convenuta aveva fatto pervenire lettera di revoca degli
affidamenti con richiesta di pagamento; 3) per detto c/c,
costantemente affidato, la banca aveva annotato interessi debitori
e commissioni non dovuti: segnatamente, “tutti gli interessi
debitori trimestralmente capitalizzati e le CMS addebitate non
erano dovuti perché applicati in difetto di valida pattuizione”
(ovvero in violazione dei principi di cui agli artt. 1283, 1284 III co,
1418 II co, c.c. e comunque in violazione dell'art.117 TUB).
Dedotta la nullità parziale del rapporto bancario in disamina, ha
chiesto accertarsi l'esatto dare/avere tra le parti, con condanna
della convenuta alla rettifica del saldo del c.c. e alla ripetizione
delle somme indebitamente pagate, vinte le spese.
All'atto della sua costituzione in giudizio la banca ### dei ### di
### ha replicato che 1) i presunti diritti vantati e le azioni
intentate dovevano considerarsi ad ogni effetto prescritte; 2) ella
aveva rispettato “ogni altra disposizione vigente in materia, ivi
comprese quelle di cui alla delibera ### 9.2.2000, pure in tema
di regolamentazione dell'anatocismo degli interessi […] ritenuto
dalla deducente esser stato perfettamente legittimo, ad onta della
vulgata corrente”; 3) “quando era pendente un contratto assistito
da apertura di credito, il cliente che agiva in ripetizione (o anche
per la rettifica del saldo) aveva l'onere di (specificamente allegare
e, indi) dimostrare quali erano stati i versamenti aventi natura
solutoria eseguiti nel corso del rapporto con cui aveva pagato gli
addebiti per interessi asseritamente non dovuti”: per contro, la
rimessa ripristinatoria non era mai ripetibile perché non
sostanziava un pagamento in senso giuridico; 4) la CMS era stata
regolarmente pattuita nel c.c. oggetto di causa.
Ha concluso per il rigetto delle domande perché inammissibili,
infondate in fatto e in diritto e comunque non provate.
La causa è stata istruita con produzioni documentali e ### Con
sentenza n.4/2023 il ### di ### ha 1) dichiarato la nullità della
pattuizione di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e
di commissione di massimo scoperto del conto corrente n.
3052/39; 2) accertato che il saldo del c.c. al momento della sua
chiusura (9.8.2017) era in attivo per € 73.285,70; 3) condannato
la convenuta al pagamento di detta somma, oltre interessi ex
art.1284, I co, c.c. dalla domanda giudiziale al saldo; 4)
condannato la banca alla rifusione delle spese di lite e al
pagamento delle spese della ### Ha premesso il Giudice di primo
grado che 1) il contratto prevedeva la capitalizzazione degli
interessi attivi con cadenza annuale e la capitalizzazione degli
interessi passivi con cadenza trimestrale; 2) dal contratto non
emergeva una C.M.S. che prevedesse non solo il tasso della
commissione ma anche l'entità dello scoperto e la periodicità dello
stesso; 3) neppure risultava in atti alcuna pattuizione successiva
alla stipula del contratto di conto corrente, e neanche alla delibera
### del 9.2.2000, in materia di capitalizzazione degli interessi o
alle condizioni della commissione di massimo scoperto.
Richiamato il disposto dell'art.1283 c.c., il ### ha rilevato che non
risultavano né usi contrari né convenzioni posteriori allo scadere
degli interessi stessi, cosicché doveva ritenersi illegittima la
capitalizzazione trimestrale degli interessi; ha poi ulteriormente
rilevato che, anche successivamente alla ### del 9.2.2000 “non
risultava essere intervenuto fra le parti accordo in tal senso, non
potendosi ravvisarlo in una comunicazione unilaterale dell'istituto
di credito o nella pubblicazione in ### dell'applicazione a tutti i
rapporti di pari periodicità della capitalizzazione degli interessi”.
Con riferimento alla CMS ne ha ritenuto la nullità per
indeterminatezza e indeterminabilità dell'oggetto, ai sensi dell'art.
1346 Infine, ha ritenuto tardiva l'eccezione di prescrizione
introdotta dalla banca.
Avverso la sentenza ha proposto appello il ### con cui ha
lamentato che il ### in uno alla condanna alla ripetizione
dell'indebito, avesse ritenuto di riconoscere gli interessi ex
art.1284, I co, c.c. e non anche quelli di cui all'art.1284, IV co, c.c.
come espressamente richiesto.
Ha concluso come in epigrafe.
La causa è stata iscritta al n.32/2023 R.G.
Ha, altresì, interposto appello la ### dei ### di ### con cui ha
lamentato: I) la nullità della sentenza per mancanza di
motivazione e la mancanza di prove in ordine alle richieste attoree.
Ha dedotto che “la sentenza di primo grado era nulla, in quanto
non motivata in ordine a diversi punti decisivi per la controversia.
In particolare, il primo Giudice sulla ricostruzione del corretto dare-
avere tra le parti, non aveva autonomamente motivato alcunché,
limitandosi ad appiattirsi sulle conclusioni del CTU nominato, in
modo del tutto acritico”.
Ha ribadito che agli atti di causa non vi era completezza della
documentazione inerente il rapporto di conto corrente in disamina;
non vi era, infatti, alcun documento che provasse le singole
operazioni registrate nei periodi relativi al “3° trimestre 1997; 3°
trimestre 1998; 4° trimestre 2004; 4° trimestre 2009”: di
conseguenza, non poteva dirsi raggiunta “la prova di come il saldo
del conto corrente ante buco documentale si era evoluto rispetto
a quello conosciuto post buco documentale”.
Ha riaffermato che il correntista doveva ritenersi tenuto alla prova
degli avvenuti pagamenti e della mancanza di una valida causa
debendi essendo onerato della ricostruzione dell'intero andamento
del rapporto, con la conseguenza che non poteva essere accolta la
domanda di restituzione se risultavano incompleti gli estratti conto
attestanti le singole rimesse suscettibili di ripetizione.
Conseguentemente, il CTU nominato dal ### “in mancanza degli
estratti conto per movimento e degli scalari, avrebbe dovuto
dichiarare l'impossibilità di ricostruire il rapporto di conto corrente,
in via continuativa, anche per i periodi “3° trimestre 1997; 3°
trimestre 1998; 4° trimestre 2004; 4° trimestre 2009”.
II) la erroneità della sentenza laddove aveva ritenuto la
illegittimità della commissione di massimo scoperto.
Ha concluso come in epigrafe.
La causa è stata iscritta al n.34/2023 R.G.
Con ordinanza 22-23/2/2023 la Corte ha rigettato l'istanza ex
art.351 cpc della ### appellante.
Riuniti le cause, le stesse sono state trattenute in decisione
all'udienza 20.12.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per ragioni logico - giuridiche occorre procedere anzitutto alla
disamina dell'appello introdotto dalla banca ### dei ### di ###
I motivi di gravame (che possono essere valutati congiuntamente)
sono infondati e non possono essere accolti.
Ha dedotto la appellante che avuto riguardo al fatto che “il
correntista doveva ritenersi tenuto alla prova degli avvenuti
pagamenti e della mancanza di una valida causa debendi ed era
altresì, onerato della ricostruzione dell'intero andamento del
rapporto, la domanda di restituzione non poteva essere accolta se
- come nella specie - risultavano incompleti gli estratti conto
attestanti le singole rimesse suscettibili di ripetizione”. ### non
può essere condiviso.
È principio di diritto (dal quale non vi è ragione alcuna di dissentire)
quello per cui nei rapporti di conto corrente bancario, ove il
correntista, agendo in giudizio per la ripetizione di quanto
indebitamente trattenuto dalla banca non adempia compiutamente
- mediante deposito di tutti gli estratti periodici di conto - all'onere
di dare prova tanto dei pagamenti quanto dell'assenza di valida
causa debendi in riferimento ad un determinato periodo di durata
del rapporto, in presenza di un primo saldo risultante a debito del
cliente che però non coincida con il primo degli estratti del c/c, per
determinare il saldo del periodo successivo a quello non
documentato, occorre procedere dal primo saldo a debito del
cliente, risultante dal primo estratto disponibile (per una
applicazione del principio v. Cass. ###/2023; nello stesso senso
Cass. ###/2022).
Questo stesso principio può essere utilmente invocato anche
laddove manchi documentazione riguardante uno o più periodi
intermedi: la Suprema Corte, per quanto qui espressamente
rileva, ha chiarito che ove difetti detta documentazione il
correntista, per lo stesso o per gli stessi periodi, semplicemente
non può essere ritenuto legittimato a recuperare alcunché (così
Cass.12490/2025).
Ne deriva che l'incompletezza della serie degli estratti conto (ove
fondati gli addebiti) non osta all'accoglimento della domanda ma
più propriamente si ripercuote a carico del cliente, gravato
dall'onere della prova degli indebiti pagamenti: e ciò in quanto, a
quel punto, si comincia volta a volta dal "saldo a debito", risultante
dal primo estratto conto disponibile o da quelli intermedi dopo
intervalli non coperti che, nel quadro delle risultanze di causa, è il
dato più sfavorevole allo stesso correntista (v. Cass. cit.).
La descritta situazione si è verificata nella specie ove la
documentazione in atti - prodotta dalla originaria parte attrice, di
formazione della banca e di cui ella non ha disconosciuto la
conformità alle risultanze dei propri archivi - ha permesso
l'individuazione degli addebiti illegittimi e il ricalcolo del saldo
secondo un percorso logico utilizzato che non può considerarsi
incongruente, tanto da risolversi in una falsa applicazione di norme
di legge, essendosi trattato di metodo di calcolo basato sulla
rielaborazione dei numeri debitori indicati nella detta
documentazione e dunque su un criterio matematico avente come
base di partenza l'analisi di dati effettivi risultanti dai documenti
depositati.
E, ribadisce questa Corte, neppure l'assenza di indicazioni contabili
relative a taluni trimestri può ritenersi idonea a inficiare
l'attendibilità dell'accertamento peritale, posto che essa è stata
risolta eseguendo il conteggio senza operare lo scomputo delle voci
di cui sopra nei periodi di riferimento, ad evidente vantaggio della
banca (v. anche pagg. 5 e ss delle risposte fornite dal CTU ai rilievi
critici del CTP della banca; quanto, poi, alla doglianza di nullità
dell'accertamento peritale si rileva, comunque, che alcuna
questione è stata prospettata dalla difesa della banca all'udienza
13.1.2022, prima udienza successiva al deposito della CTU
stessa).
Portato di quanto precede è anche l'infondatezza dell'ulteriore
assunto secondo cui il ### “sulla ricostruzione del corretto dare-
avere tra le parti, non ha autonomamente motivato alcunché,
limitandosi ad appiattirsi sulle conclusioni del CTU nominato, in
modo del tutto acritico” avendo per contro il Giudice di primo
grado, con motivazione congrua, fatto buon governo delle
risultanze istruttorie.
Ed infatti, miglior sorte non merita neppure il motivo di gravame
di cui al superiore punto II).
È appena il caso di evidenziare che in tema di conto corrente
bancario, può ritenersi nulla per indeterminatezza la clausola
negoziale che prevede la commissione di massimo scoperto
qualora detta indeterminatezza sia effettiva e radicale, come nel
caso in cui essa ne indichi semplicemente la misura percentuale,
senza contenere alcun riferimento al valore sul quale tale
percentuale deve essere calcolata (così Cass. 19825/2022; id.
Cass. 1373/2024).
In altri termini la CMS deve ritenersi valida se è determinata (o
comunque determinabile), non solo nel suo ammontare (misura
percentuale), ma anche nelle modalità di calcolo: pertanto, pena
la nullità, la clausola che la prevede deve specificare tutti gli
elementi che servono per determinarla (percentuale, base di
calcolo, criteri e periodicità di addebito, etc.).
La descritta situazione si è verificata nella specie ove risulta
previsto il solo tasso della commissione ma non anche la base di
calcolo, né la soglia temporale minima per farla scattare.
Anche in parte qua, pertanto, le censure della banca si rivelano
infondate (chiarendosi che il ### non ha ritenuto la CMS “nulla in
sé” ma ne ha ritenuto la illegittimità in riferimento alla sua
lacunosa formulazione).
Quanto alle ulteriori questioni (in disparte ogni valutazione sulla
loro stessa ammissibilità) vale replicare che non è seriamente
contestabile che la banca abbia applicato interessi anatocistici: a
tale proposito è sufficiente qui richiamare il disposto dell'art.7 del
contratto di conto corrente in atti e gli esiti della CTU disposta.
Quanto, poi, al periodo successivo al luglio 2020, è appena il caso
di osservare che “in ragione della pronuncia di incostituzionalità
dell'art. 25, III co, del d.lgs. n. 342/1999, le clausole anatocistiche
inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell'entrata in
vigore della delibera ### 9.2.2000 sono radicalmente nulle - con
conseguente impraticabilità del giudizio di comparazione previsto
dal II co dell'art. 7 della delibera del ### teso a verificare se le
nuove pattuizioni abbiano o meno comportato un peggioramento
delle condizioni precedentemente applicate - sicché in tali contratti
perché sia introdotta validamente una nuova clausola di
capitalizzazione degli interessi, è necessaria una espressa
pattuizione formulata nel rispetto dell'art. 2 della predetta
delibera” (così Cass. 9140/2020).
Accordo di cui, come correttamente evidenziato dal ### non vi è
riscontro nel corredo probatorio in atti.
All'esito di tutto quanto precede l'appello introdotto dall'### di
credito deve essere rigettato osservandosi che la sentenza resa dal
### di ### è sorretta da congrua e non contraddittoria
motivazione, così da sottrarsi al potere di riforma di questa Corte
territoriale di merito. *
È, per contro, fondato l'appello introdotto dal ### È sufficiente
evidenziare che il saggio d'interessi previsto dall'art. 1284, IV co,
c.c. non è applicabile alle sole obbligazioni di fonte contrattuale,
ma anche a quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto
idoneo a produrle e, quindi, anche a quelle restitutorie derivanti
da nullità contrattuale, valendo la clausola di salvezza iniziale - che
rimette alle parti la possibilità di determinarne la misura - a
escludere il carattere imperativo e inderogabile della disposizione,
ma non a delimitarne il campo d'applicazione (così da ultimo
Cass.7677/2025).
Portato di quanto precede è che il saggio di interessi ex art.1284,
IV co, c.c. trova applicazione anche in riferimento alla domanda di
ripetizione di indebito proposta dal correntista per la restituzione
delle somme illegittimamente trattenute dalla banca in forza delle
clausole di un contratto di conto corrente dichiarate nulle (v. già
Cass. 61/2023).
Pertanto, in accoglimento del proposto appello e, a parziale riforma
della sentenza appellata, sulla somma oggetto di pagamento - €
73.285,70 - devono intendersi dovuti gli interessi ex art.1284, IV
co, c.c. dalla domanda giudiziale al saldo.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e sono liquidate
come da dispositivo (in applicazione dei parametri minimi del D.M.
147/2022 attesa l'assenza di questioni di fatto e/o di diritto di
significativa complessità).
Sussistono, infine, i presupposti per il versamento da parte
dell'appellante ### dei ### di ### dell'ulteriore importo a titolo
di contributo unificato di cui all'art.13, I co, quater, DPR 115/2002,
in ragione del rigetto integrale dell'appello da essa proposto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Cagliari, ### distaccata di ###
definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione
disattesa, - rigetta l'appello proposto dalla banca ### dei ### di
### - in accoglimento dell'appello proposto da ### e in parziale
riforma della sentenza appellata, accerta e dichiara che sulla
somma di € 73.285,70 sono dovuti gli interessi ex art.1284, IV co,
c.c. dalla domanda giudiziale al saldo; - condanna la soc. ### dei
### di ### alla rifusione, in favore di ### delle spese di lite del
presente grado giudizio che liquida in € 804,00 per spese e €
7160,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge; -
dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte
dell'appellante ### dei ### di ### dell'ulteriore importo a titolo
di contributo unificato di cui all'art.13, I comma, quater, DPR
115/2002. 23-09-2025 17:38
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