Cambio di sesso e cessazione del vincolo matrimoniale (legge 164/1982, articolo 1; Dlgs 150/2011, articolo 31, comma 4)
L’esclusione del carattere necessario dell’intervento chirurgico ai fini della rettificazione anagrafica appare coerente con l’impostazione che, in adesione ai supremi valori costituzionali, rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l’assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione. Percorso che deve comunque investire gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l’identità di genere.
Il dato letterale dell’articolo 1, comma 1, della legge n. 164 del 1982 e la mancanza di rigide prescrizioni normative sulla tipologia dei trattamenti rispondono alla inevitabile varietà delle singole situazioni soggettive.
Nel caso di specie, le parti non hanno chiesto di mantenere in vita il rapporto di coppia giuridicamente regolato mediante unione civile registrata - come consentito alla luce della pronuncia della Corte Costituzionale n. 66/2024 - bensì hanno chiesto l’immediata cessazione del vincolo matrimoniale alle condizioni concordate tra le parti, che si ritengono adeguate per la tutela della prole.
Tribunale di Firenze, sez. I civile, sentenza 15 aprile 2025 n. 1308
Tribunale di Firenze, sez. I, sentenza 15 aprile 2025, n. 1308
Svolgimento del processo / Motivi della decisione
M.L., con atto di citazione notificato alla coniuge M.B., al P.M. e su disposizione del giudice al
curatore speciale dei figli minori S. e E.L., Avv. M., esponeva di essere nato con caratteri anatomico-
biologici propri del tipo maschile e ciò nonostante di aver vissuto, sin dall’infanzia, una identità
psicosessuale tipica del genere femminile, rappresentandosi come tale nei rapporti con gli altri, di
aver sofferto la propria condizione e di aver maturato successivamente la consapevolezza della
necessità di ottenere la rettifica dei dati anagrafici e la conversione al sesso femminile per perseguire
il proprio benessere.
Deduceva altresì di essersi rivolta, per tali motivi, nel 2022 all’Azienda Ospedaliero - Universitaria
di Careggi, Dipartimento DAI Neuromuscoloscheletrico e degli Organi di Senso, Ambulatorio di
Psichiatria, dove ha effettuato un iter psicodiagnostico clinico al termine del quale è stata certificata
una incongruenza di genere e successivamente ha iniziato la terapia ormonale presso l’U.O Careggi
– U.O. SOD Andrologia, Endocrinologia femminile e Incongruenza di genere, tutt’ora in corso.
Deduceva che, tenuto conto della disforia di genere certificata, del percorso effettuato e della
intrapresa terapia ormonale non è più procrastinabile il cambio dei dati anagrafici per
l’adeguamento di identità di genere, per eliminare il divario tra la realtà fisio-biologica femminile e
l’identità psicologica maschile e superare in tal modo la sofferenza della persona. Rappresentava
come nella vita privata e nelle relazioni familiari ed amicali M. si presenta nella sua identità di genere
maschile come E. e come tale è ormai riconosciuta e nominata. Dava altresì atto delle difficoltà
incontrate nel mondo del lavoro e nei viaggi a causa della discrepanza tra l’aspetto fisico e i
documenti.
Chiedeva quindi di accertare il diritto della parte attrice ad ottenere l’attribuzione di sesso femminile
e di disporre l’immediata rettificazione degli atti anagrafici con il mutamento del nome da M. a E.,
ordinandola all’Ufficiale di Stato Civile di ... (FI) e contestualmente di autorizzare la medesima parte
a sottoporsi al trattamento chirurgico necessario alla riassegnazione dal genere maschile al
femminile.
Chiedeva inoltre di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i coniugi
M.B. e M.L. in ... il 07/09/2008 ordinando all'Ufficio dello Stato Civile del comune di ... di procedere
alla annotazione della emananda sentenza, alle seguenti condizioni: a) nessuna corresponsione di
denaro avverrà fra i coniugi a titolo di mantenimento poiché economicamente autosufficienti; b) la
casa coniugale sita in ... (FI), Via (omissis), già di proprietà del Sig. L., viene assegnata alla madre; c)
i figli S. e E. sono affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori i quali eserciteranno pari potestà
sui minori e concorreranno insieme ad ogni decisione relativa all‘educazione, alla salute e
all‘indirizzo di vita degli stessi; d) i figli minori saranno collocati prevalentemente presso il domicilio
della madre posto in ... (FI), Via (omissis), dove manterranno la residenza; Il padre terrà con sé i figli
secondo il seguente calendario: il mercoledì dalle h 18 fino alla mattina successiva accompagnandoli
a scuola e, nel periodo estivo, presso l'abitazione della madre; il venerdì dalle h 18 fino alla mattina
successiva accompagnandoli a scuola e, nel periodo estivo, presso l'abitazione della madre, quando
al padre non spetta il fine settimana; un fine settimana alternato dal venerdì alle h 18 fino alla
domenica sera alle h 21; per le festività del periodo natalizio alternativamente: dal 24 Dicembre fino
alla mattina del 26 Dicembre con un genitore e dal 30 Dicembre al primo dell’anno con l'altro
genitore; dal 4 gennaio al 6 gennaio ora con l’uno ora con l’altro genitore ad anni alterni; il giorno di
Pasqua con un genitore e quello di Pasquetta con l'altro genitore ad anni alterni; ogni altra festività
riconosciuta (ponti) ad anni alterni con l'uno o l'altro genitore; per le vacanze estive il padre potrà
tenere con sé i figli per un periodo consecutivo fino a 15 giorni (divisibile anche in due periodi di 7
giorni ciascuno), da concordare entro il 30 Giugno di ogni anno al fine di organizzarsi in vir tù anche
con gli obblighi lavorativi. Eventuali altri viaggi verranno concordati di volta in volta tra i coniugi.
Il tutto sempre salvo diversi accordi tra le parti.
Rimane fermo che la disciplina del tempo in cui ogni genitore potrà stare con i figli è rimessa
principalmente agli accordi che i coniugi civilmente troveranno di volta in volta, tenuto conto delle
esigenze del minore e dei rispettivi impegni lavorativi.
Le spese relative alle vacanze estive, natalizie, pasquali e inerenti ad ogni altro viaggio e spostamento
verranno sostenute interamente da colui che ha con sé i figli; e) il Sig. L. corrisponderà entro il giorno
10 di ogni mese alla Sig.ra B. a titolo di mantenimento dei figli € 200,00 ciascuno mensili rivalutabili
ogni anno secondo l‘indice Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie per tali intendendosi il
trasporto scolastico, assicurazione, tasse, imposte, e costi di iscrizione alla scuola pubblica, testi di
studio, particolari attrezzature didattiche di norma escluse dall'ordinario equipaggiamento
scolastico imposte, tasse e rette relative alla frequentazione di scuole, degli studi universitari e
parauniversitari, ivi comprese le spese eventuali di permanenza fuori pro...a, corsi privati per
l'apprendimento delle lingue straniere, viaggi di istruzione, gite scolastiche didattiche, spese
medico-specialistiche ed oculistiche, protesiche e terapeutiche non coperte dal Servizio Sanitario
Nazionale, prescritte dal medico di base, corsi di ordinaria pratica sportiva con le relative
attrezzature ed equipaggiamenti, corsi di educazione musicale con i relativi strumenti nonché
pratiche educative e/o agonistiche e comunque quelle di cui al protocollo Tribunale di Firenze
attualmente in vigore; f) resteranno a carico del padre le spese condominiali della casa coniugale
mentre le altre utenze saranno a carico della madre; g) l'assegno universale spetterà per intero alla
madre ed il padre si impegna a sottoscrivere la documentazione necessaria di volta in volta richiesta;
h) le detrazioni fiscali avverranno al 50% ciascuno; i) i genitori si obbligano a comunicarsi
reciprocamente qualunque spostamento con i figli fuori pro...a; j) entrambi i coniugi si rilasciano fin
d’ora consenso per il rilascio del passaporto e/o equipollente documento d’espatrio, impegnandosi
fin d’ora a sottoscrivere eventuali atti a ciò necessari richiesti dalla Pubblica Amministrazione. Le
parti dichiarano che ogni rapporto patrimoniale tra loro intercorso e/o pendente deve ritenersi a tutti
gli effetti definito, di talché l’uno non avrà alcunché a pretendere dall’altro per qualunque titolo e/o
ragione M.B., moglie della parte attrice, si è regolarmente costituita mediante il proprio difensore,
nulla opponendo a quanto richiesto ed esposto dalla parte attrice in merito alla sua istanza volta ad
ottenere l'attribuzione di sesso femminile, l'immediata rettificazione degli atti anagrafici con il
mutamento del nome da M. a E. e l’autorizzazione a sottoporsi al trattamento chirurgico di
riassegnazione dal genere maschile al femminile. Ha inoltre aderito alla richiesta di cessazione degli
effetti civili del matrimonio alle condizioni riportate in citazione.
L’Avv. L.M., quale curatore speciale dei figli minori S. Ed E. L., si è costituita nell’interesse dei
minori, deducendo che la famiglia ha fatto un percorso di sostegno e supporto psicologico, con
incontri di coppia e con i figli e che questi sono sereni, non hanno mostrato disagio per il percorso
di transizione del padre ed hanno un rapporto di frequentazione regolare con il padre e con la
madre. Nulla ha quindi opposto a quanto richiesto da parte attrice in merito alla richiesta di…
l’attribuzione di sesso femminile, alla rettificazione degli atti anagrafici con il mutamento del nome
da “M.” a “E.”, e all’autorizzazione a sottoporsi al trattamento chirurgico di riassegnazione dal
genere maschile al femminile.
Non si è opposta inoltre alla richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni
concordate di cui all’atto di citazione e alla comparsa di costituzione. All’udienza del 27.11.2024 le
parti sono comparse personalmente ed è intervenuto il Pubblico Ministero.
La parte attrice è stata liberamente interrogata, sono state sentite altresì la Sig.ra B. e l’Avv. M..
Le parti hanno quindi precisato le conclusioni rinunciando ai termini di legge. Il giudice ha quindi
rimesso il fascicolo al Collegio per la decisione. M.L., che ha aspetto, acconciatura e abbigliamento
femminile, ha dichiarato al Giudice di essersi sempre sentito una femmina, sin da piccola, e di non
essere riuscita a manifestare la propria disforia per un problema di educazione e socio ambientale
che lo aveva indotto a condurre una doppia vita, cosa che gli aveva creato rancore verso se stesso e
verso il prossimo e un forte stress. Non riuscendo più a sostenere il peso ed il suo disagio, dopo aver
affrontato la situazione con la moglie, anche mediante l’aiuto di uno psicologo, si è rivolto nel 2022
al Centro disforia di genere dell’Ospedale di Careggi e dopo il percorso psicologico e psichiatrico ha
iniziato le terapie ormonali. Ha dichiarato altresì di essere consapevole della irreversibilità del
percorso di affermazione di genere, di aver raggiunto tramite questo percorso il proprio benessere
ed un miglior rapporto con gli altri.
La causa è stata istruita con la produzione dei documenti di parte attrice. La documentazione medica
in atti, relativa agli accertamenti svolti dal centro disforia di genere dell’AUO di Careggi, infatti
proveniente da medici specializzati del servizio pubblico, ha consentito di non procedere
all’espletamento di c.t.u. diretta ad accertare le attuali effettive condizioni psicosessuali della parte
attrice.
La possibilità di rettificare il proprio genere sessuale è riconosciuta dalla L. 14.4.1982 n. 164 che,
all’art. 1, stabilisce che “la rettificazione si fa in forza di sentenza del Tribunale passata in giudicato
che attribuisca a una persona sesso diverso da quello enunciato nell’atto di nascita a seguito di
intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali”.
L’evoluzione giurisprudenziale (cfr. Cass. 15138/2015) ha portato ad una interpretazione
costituzionalmente orientata dell’art. 1 suddetto e conforme alla giurisprudenza della CE DU, oltre
che al successivo art. 3 della stessa legge, confluito nell’art. nell’art. 31 comma IV D. lgs n. 150 del
2011, cosicché per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non
obbligatorio l’intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici
primari, quando venga accertata la serietà, univocità e definitività del percorso di transizione scelto
dall’individuo. Tale lettura ha avallo costituzionale (Corte Cost. 221/2015) ove si è affermato che alla
luce dei diritti della persona – ai quali il legislatore italiano, con l’intervento legislativo in esame, ha
voluto fornire riconoscimento e garanzia – la mancanza di un riferimento testuale alle modalità
attraverso le quali si realizzi la modificazione (chirurgiche, ormonali, ovvero conseguenti ad una
situazione congenita), porta ad escludere la necessità, ai fini dell’accesso al percorso giudiziale di
rettificazione anagrafica, del trattamento chirurgico il quale quindi costituisce solo una delle possibili
tecniche per realizzare l’adeguamento dei caratteri sessuali. L’esclusione del carattere necessario
dell’intervento chirurgico ai fini della rettificazione anagrafica appare coerente con l’impostazione
che, in adesione ai supremi valori costituzionali, rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso
le quali realizzare, con l’assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione.
Percorso che deve comunque investire gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che
concorrono a comporre l’identità di genere.
Del resto l’ampiezza del dato letterale dell’art. 1, comma 1, della legge n. 164 del 1982 e la mancanza
di rigide prescrizioni normative sulla tipologia dei trattamenti rispondono alla inevitabile varietà
delle singole situazioni soggettive. Sul punto, la Corte Costituzione con sentenza n. 143 del 2024 ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs. 1 settembre 2011 n. 150 nella
parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico di
adeguamento dei caratteri sessuali anche quando le modificazioni già intervenute siano ritenute
sufficienti dal tribunale stesso per accogliere la domanda di rettificazione di attribuzione di sesso.
La Corte ha ritenuto irragionevole, e quindi in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, richiedere
l'autorizzazione giudiziale in questi casi, essendo venuta meno la ratio originaria della norma alla
luce dell'evoluzione giurisprudenziale che non considera più necessario l'intervento chirurgico ai
fini della rettificazione anagrafica”.
Dalla documentazione medica prodotta risulta che gli specialisti hanno certificato “una
incongruenza di genere in persona AMAB”, “che non emergono alterazioni della forma e del
contenuto del pensiero” e che la parte attrice assume “terapia ormonale con obiettivo di
femminilizzazione e demascolinizzazione complete dal 2.03.2023”. Alla luce delle risultanze
processuali è provato la convinta appartenenza della parte attrice al genere femminile, che
costituisce un vissuto primario in assenza di condizioni psicopatologiche e il compimento del
percorso di affermazione di genere mediante trattamenti ormonali e il sostegno psicologico –
comportamentale. La parte attrice ha inoltre dimostrato stabilità emotiva, convinzione e
perseveranza nelle cure tali da consentire di escludere che si tratti di una scelta contingente,
momentanea o immotivata.
Pertanto, le domande avanzate da M.L. per l’adeguamento dei dati del registro di stato civile,
correggendo la parte relativa al genere da “maschile” a “femminile” e al nome in modo che nell’atto
di nascita della parte interessata, nella parte in cui è indicato come prenome “M.”, venga indicato il
prenome “E.”, appaiono fondate e devono essere accolte.
Considerato che il percorso di transizione e le relative modificazioni già intervenute nel corso del
tempo sono, come detto, sufficienti ai fini dell'accoglimento della domanda di rettificazione di
attribuzione di sesso da femminile a maschile, risulta ultronea la richiesta di autorizzazione
giudiziale al trattamento medico chirurgico di riassegnazione ed adeguamento dei caratteri sessuali,
essendo venuta meno la ratio originaria della norma alla luce dell'evoluzione giurisprudenziale e
della pronuncia della Corte Costituzionale. L’art. 31 della L. 150/2011 prevede che “la sentenza di
rettificazione di attribuzione di sesso determina lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli
effetti civili”.
Nel caso di specie, le parti non hanno chiesto di mantenere in vita il rapporto di coppia
giuridicamente regolato mediante unione civile registrata - come consentito alla luce della pronuncia
della Corte Costituzionale n. 66/2024 - bensì hanno chiesto l’immediata cessazione del vincolo
matrimoniale alle condizioni concordate tra le parti, che si ritengono adeguate per la tutela della
prole. Nulla va disposto in merito alle spese di lite considerata la natura della controversia
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente decidendo, disattesa o assorbita ogni altra contraria istanza:
- prende atto della volontà di M.L. di sottoporsi a trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei
caratteri sessuali e dichiara che nulla osta alla sottoposizione a tali trattamenti;
- dispone la rettificazione dell’atto di nascita relativo a M.L. (C.F.: (omissis)) nato a ... il 1.09.1975,
trascritto presso il Comune di ..., al n. … parte I, Serie A, anno 1975, mediante attribuzione di sesso
da maschile a femminile e contestuale rettificazione del prenome da “M” a “E.”;
- Ordina all’Ufficiale di Sato Civile del Comune di ... di provvedere alla rettificazione nel registro
degli atti di nascita e ai relativi incombenti;
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in ... il 7.09.2008 da M.L. e M.B.
trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di ..., atto n. 61 parte II serie A anno 2008, alle
condizioni concordate dalle parti e riportate nell’atto di citazione
- Nulla sulle spese
10-05-2025 15:53
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