CONCORRENZA
Azienda – Divieto di concorrenza – Disciplina
(Cc, articoli 1218, 2557 e 2600)
Secondo il Tribunale di Roma la disciplina ex art. 2557 c.c., in materia di divieto di concorrenza, è posta a tutela dell’acquirente-affittuario in quanto prescrive obblighi di astensione a carico dell’alienante-locatore.
Segnatamente, la cennata disposizione codicistica - la quale stabilisce che chi aliena l’azienda deve astenersi, per un periodo di cinque anni dal trasferimento, dall’iniziare una nuova impresa che sia idonea a sviare la clientela dell’azienda ceduta, appropriandosi nuovamente dell’avviamento - non ha il carattere dell’eccezionalità, in quanto con essa il Legislatore non ha posto una norma derogativa del principio di libera concorrenza, ma ha inteso disciplinare nel modo più congruo possibile la portata di quegli effetti connaturali al rapporto contrattuale posto in essere dalle parti.
Con la precisazione che il divieto di concorrenza opera solo nei confronti delle parti contraenti, con eventuali conseguenze obbligatorie nei confronti dell’affittante inadempiente, e non già nei confronti dei soggetti estranei alle pattuizioni tra le parti, dovendosi così ricordare che l’art. 2557 c.c. non persegue un interesse pubblico, esprimendo un principio di natura dispositiva.
Se, in via generale, l’art. 1218 c.c., che come noto pone una presunzione di colpevolezza dell’inadempimento, non agevola la posizione del danneggiato in ordine alla prova dell’effettiva esistenza del danno derivante dall’inadempimento, onere che non è diverso da quello incombente su colui che faccia valere una responsabilità extracontrattuale, con particolare riguardo alla disciplina in tema di concorrenza sleale - i cui principi generali ben possono applicarsi in via analogica all’ipotesi di divieto di concorrenza di cui all’art. 2557 c.c. - quantunque in materia sia prevista una presunzione di colpa (art. 2600 c.c.), è altrettanto vero che il corrispondente danno cagionato dalla condotta anticoncorrenziale necessita di essere provato dal danneggiato. Invero, il danno cagionato dagli atti di concorrenza sleale non è in re ipsa ma, quale conseguenza diversa ed ulteriore rispetto alla distorsione delle regole della concorrenza, necessita di prova secondo i principi generali che regolano il risarcimento da fatto illecito, sicché solo la dimostrazione della sua esistenza consente l’utilizzo del criterio equitativo per la relativa liquidazione.
Tribunale di Roma, sezione V, 16 settembre 2025 n. 12636
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
QUINTA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del dott. ### ha
emesso la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella causa civile in primo grado iscritta
al n. ### del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2020, vertente tra ### & ### S.N.C. RICORRENTE
rappresentata e difesa dagli avv.ti ### e ### e ###
rappresentata e difesa dall'avv. ### e ### S.R.L.S. ###
rappresentata e difesa dall'avv. ### nonchè ### S.R.L.
CONVENUTA CONTUMACE
Viste le domande con cui la società ricorrente - nella qualità di
titolare dell'azienda concessa in affitto alla convenuta ### con
contratto del 2.7.2015 - ha chiesto che: 1. venga accertato
l'inadempimento contrattuale di ### con la sua conseguente
condanna al pagamento di euro 27.500,00 a titolo di canoni dovuti
relativamente al dicembre 2017 ed ai mesi da aprile 2018 a
gennaio 2019, e di euro 3.130,00 a titolo di oneri condominiali e
consumo di acqua; 2. venga accertata la responsabilità solidale
delle convenute ### e ### s.r.l. per i danni causati ai beni ed ai
locali aziendali con la loro conseguente condanna al risarcimento
del danno nella misura di euro 90.220,00; 3. venga accertata la
responsabilità solidale delle convenute ### e ### s.r.l.s - ai sensi
dell'art. 2598 cod. civ. - per i danni causati dalla chiusura
anticipata dell'attività e dallo sviamento della clientela con la
conseguente loro condanna al risarcimento quantificato in euro
50.000,00, ovvero - in subordine - che venga condannata la sola
### s.r.l.s. al pagamento di un indennizzo ex art. 2041 cod. civ.;
dato atto che la società ricorrente - a sostegno - ha dedotto che:
- dal dicembre 2017 la convenuta ### si rendeva morosa nel
pagamento dei canoni - la cui misura era già stata rideterminata
in euro 2.500,00 mensili con accordo del 5.3.2017 (cfr. all. 6) - e
degli oneri condominiali dovuti; - la stessa ### recedeva dal
contratto con disdetta del 13.6.2018 (cfr. all. 7 citazione),
omettendo tuttavia di procedere alla riconsegna dell'azienda nella
data concordata del 31.8.2018; - dal 1.9.2018 l'attività
commerciale risultava definitivamente chiusa al pubblico con grave
danno all'immagine ed all'avviamento commerciale dell'azienda; -
in data ### - all'esito di incontro concordato per la riconsegna
dell'azienda - veniva constatata l'assenza di alcuni beni e
l'inservibilità di quelli rimasti nonché lo stato di abbandono dei
locali, di talchè le parti concordavano di rinviare la riconsegna a
data successiva; - il ### avveniva la formale riconsegna
dell'azienda e veniva redatto apposito verbale in cui veniva
attestata la presenza di numerosi danni ai beni aziendali (al
bancone frigo, al frigorifero per le bibite, al lavabo, ad un banco,
alle attrezzature per il kebab, alla bilancia elettrica ### 312),
nonché il mancato rinvenimento di due armadi spogliatoio,
dell'insegna del locale, e di un forno elettrico - ### con cappa di
aspirazione, oltre al cattivo stato di manutenzione del locale (cfr.
all. 13 verbale di consegna); - la ### s.r.l.s. (costituita dal marito
della ### quale socio unico) - nelle more - apriva un'attività
commerciale nella stessa area di riferimento dell'attività aziendale,
integrando in tal modo atti di concorrenza sleale costituiti dallo
sviamento della clientela con il conseguente danno all'avviamento
commerciale dell'azienda; rilevato che ### - nel costituirsi - ha
contestato la fondatezza delle domande chiedendone il
conseguente rigetto; dato atto che la ### s.r.l.s. - nel costituirsi
- ha chiesto il rigetto della domanda promossa nei suoi confronti
ed anche la condanna della società ricorrente ex art. 96 c.p.c.;
dato atto che - con ordinanza riservata del 12.2.2021 - dietro
richiesta della società ricorrente con note di trattazione scritta del
25.1.2021, è stato ingiunto alla ### ex art. 186 ter c.p.c. il
pagamento di euro 25.000,00 - oltre interessi legali e spese del
procedimento - a titolo di canoni d'affitto dovuti per i mesi da aprile
2018 a gennaio 2019 (al netto del pagamento nelle more
effettuato relativamente al canone di dicembre 2017); rilevato che
- all'udienza del 28.9.2021- è stata disposta la conversione del rito
da ordinario a locatizio e conseguentemente concesso termine alle
parti per il deposito delle memorie integrative ex art. 426 c.p.c.;
dato atto che la causa è stata istruita mediante gli interrogatori
formali della resistente ### e del rappresentante legale della
società ricorrente, oltre che con l'esperimento di una prova per
testi; rilevato che - all'udienza finale di discussione del 16.9.2025
- le parti hanno da ultimo insistito nelle rispettive pretese
(riportandosi alle note conclusive autorizzate); ritenuto che deve
essere preliminarmente dichiarata la contumacia della convenuta
### s.r.l. (vista la sua mancata costituzione in giudizio
nonostante la rituale notifica); ritenuto - nel merito - che deve
essere confermata l'ordinanza in data ### con cui è stato ingiunto
alla ### - ai sensi dell'art. 186 ter c.p.c. - il pagamento della
somma di euro 25.000,00 a titolo di canoni d'affitto dovuti per le
mensilità da aprile 2018 a gennaio 2019 sulla scorta dell'allegato
inadempimento dell'affittuaria; ritenuto che deve essere invece
rigettata la richiesta condanna della ### anche al pagamento di
euro 3.130,00 a titolo di oneri condominiali e consumi di acqua
stante la mancata allegazione dei rispettivi documenti
giustificativi; ritenuto - quanto alla domanda sub. 2 - che la
pretesa risarcitoria nei confronti della ### e della ### s.r.l.
(quest'ultima solidalmente obbligata in forza della scrittura privata
del 24.6.2015: cfr. all. 2 atto di citazione) deve ritenersi solo
parzialmente fondata; rilevato - nello specifico - che l'espletata
attività istruttoria ha consentito di accertare l'effettiva negligenza
della ### nella manutenzione di alcuni beni aziendali -danneggiati
o asportati illegittimamente senza essere restituiti - che ne ha
comportato l'effettiva perdita di valore in danno dell'affittante;
considerato che - sul punto - la stessa ### in sede di
interrogatorio formale ha riferito di aver posto in essere plurime
condotte che hanno determinato il danneggiamento del locale e
dei beni aziendali (“rottura della parte decorativa della parte
antistante al bancone, degli armadi spogliatoi nei bagni e della
bilancia ### smontaggio del lavabo in acciaio del banco e della
cappa, asportazione dell'insegna del locale, ripetute sostituzioni
del forno originariamente ceduto in affitto, danneggiamento del
pavimento del locale commerciale all'esito di lavori elettrici”: cfr.
verbale del 13.9.2022), ed anche il teste ### - padre della
resistente - ha riferito analoghe circostanze con particolare
riferimento alla sostituzione del forno ed all'omessa riconsegna alla
società affittante (“ricordo che vennero sostituiti tutti i forni ed
altre stigliature esistenti per poter utilizzare i locali conformemente
alla nostra attività di ristorante - pizzeria “###” quando abbiamo
iniziato la nuova attività il cui periodo di inizio non ricordo
esattamente; preciso che non so dove siano finiti i materiali
sostituiti”: cfr. verbale del 29.5.2024); ritenuto che - sul quantum
- appare congrua una liquidazione equitativa del danno pari
all'importo di euro 10.000,00 corrispondente alla somma versata
dalla ### in deposito cauzionale (in considerazione del
presumibile valore dei vari beni danneggiati al netto dell'usura
ordinaria, e del valore di quelli illegittimamente asportati e non
rinvenuti alla consegna, oltre che della spesa di manodopera
necessaria alla ricollocazione dei beni smontati); dato atto che tale
somma (euro 10.000,00) è stata pertanto legittimamente
trattenuta dalla società ricorrente a titolo risarcitorio; ritenuto che
la domanda sub. 3 deve essere invece rigettata stante
l'insussistenza della dedotta concorrenza sleale della ### s.r.l.s.
e della ### nei confronti dell'affittante; rilevato - in proposito -
che la disciplina recata dall'art. 2557 cod. civ. in materia di divieto
di concorrenza è posta a tutela dell'acquirente/affittuario in quanto
prescrive obblighi di astensione a carico dell'alienante/locatore, e
il dato normativo è d'altra parte interpretato in senso conforme e
costante anche dalla stessa giurisprudenza invocata
impropriamente a sostegno dalla società ricorrente (cfr. per tutte,
27505/2008: “In tema di divieto di concorrenza, la disposizione
contenuta nell'art. 2557 cod. civ., la quale stabilisce che chi aliena
l'azienda deve astenersi, per un periodo di cinque anni dal
trasferimento, dall'iniziare una nuova impresa che sia idonea a
sviare la clientela dell'azienda ceduta, appropriandosi nuovamente
dell'avviamento, non ha il carattere dell'eccezionalità, in quanto
con essa il legislatore non ha posto una norma derogativa del
principio di libera concorrenza, ma ha inteso disciplinare nel modo
più congruo la portata di quegli effetti connaturali al rapporto
contrattuale posto in essere dalle parti”); rilevato - d'altra parte -
che nemmeno il contratto prevedeva alcun obbligo specifico in tal
senso a carico dell'affittuario; ritenuta - in ogni caso -
l'inconferenza dei fatti allegati dalla società ricorrente a sostegno
dell'illegittimità delle condotte poste in essere dalle resistenti -
quali la composizione della compagine sociale della ### s.r.l.s. ed
il bacino di clientela comune riferibile ad entrambe le attività
commerciali - in quanto generici e comunque inidonei a provare
l'effettiva sussistenza di un danno risarcibile; ritenuto che
nemmeno può essere accolta la domanda subordinata volta alla
condanna della resistente ### s.r.l.s. al pagamento di un
indennizzo ex art. 2041 cod. civ. in quanto del tutto generica e
priva di adeguate allegazioni in ordine ai rigorosi presupposti
applicativi richiesti da tale norma (anche con riguardo alla
correlazione tra eventuale arricchimento e diminuzione
patrimoniale); ritenuto che l'esito finale del giudizio - comportante
l'accoglimento solo parziale delle pretese della ricorrente nei
confronti della ### - induce alla compensazione delle spese del
giudizio fra tali parti (ferma restando - quanto al procedimento ex
art. 186 ter c.p.c. - la rifusione delle spese prevista nella relativa
ordinanza); ritenuto invece che le spese del giudizio tra la
ricorrente e la resistente ### s.r.l.s. - liquidate d'ufficio ex d.m.
55/2014 - devono seguire la soccombenza della prima (con
relativa distrazione in favore del difensore della resistente che si è
dichiarato antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.); ritenuto - infine
- che non sussistono i presupposti per la contestuale condanna
della società ricorrente ex art. 96 c.p.c. (richiesta dalla resistente
###;
P.Q.M.
definitivamente pronunziando, così decide: dichiara la contumacia
della ### s.r.l.; conferma l'ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. del
12.2.2021; rigetta la domanda dell'attrice nei confronti di ###
volta all'ulteriore pagamento di euro 3.130,00; dà atto del
legittimo trattenimento a titolo risarcitorio del deposito cauzionale
(euro 10.000,00) - da parte della società attrice - in conseguenza
dei danni arrecati dalla ### ai beni ed ai locali aziendali; rigetta
l'ulteriore domanda risarcitoria dell'attrice - a titolo di concorrenza
sleale - proposta nei confronti della ### e della ### s.r.l.s;
rigetta la domanda subordinata di pagamento - ai sensi dell'art.
2041 cod. civ. - proposta nei confronti della ### s.r.l.s.;
compensa le spese del giudizio fra la società ricorrente e la
resistente ### condanna la società ricorrente al rimborso delle
spese processuali sostenute dalla resistente ### s.r.l.s., liquidate
d'ufficio in euro 3.800,00 per compensi, oltre rimborso forfetario
del 15%, Iva e ### come per legge, disponendone la distrazione
in favore dell'avv.
01-10-2025 22:31
Richiedi una Consulenza