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Sentenza

CONCORSI ED ESAMI. Titoli. L’equipollenza si accerta comparando contenuti e l...
CONCORSI ED ESAMI. Titoli. L’equipollenza si accerta comparando contenuti e livello del titolo (anche estero), nel rispetto dei principi UE di parità di trattamento quando le qualifiche sostanziali coincidono.

    Tribunale di Grosseto, sezione lavoro, 28 ottobre 2025 n. 378
Tribunale Ordinario di Grosseto
Sezione Lavoro
in persona del Giudice, dott. ### all'udienza del 28 ottobre 2025, all'esito della camera di consiglio,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
ex art. 429, 1° comma c.p.c., modificato dall'art. 53, comma 2 d.l. n. 112/2008, conv. in legge n.
133/2008, nella causa civile iscritta al n. 690 del Ruolo Generale Affari Lavoro dell'anno 2024,
vertente TRA ### (C.F. ###), residente in ### ma elettivamente domiciliat ###, presso e nello studio
dell'Avv. ### dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti telematici.
RICORRENTE E MINISTERO dell'### e del ### in persona del ### protempore, rappresentato e
difeso dal dr. ### dalla dr.ssa ### e dal dr. ### funzionari delegati. CONVENUTO
OGGETTO: inserimento in graduatoria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Ricorrente: “"### il Tribunale adito, contrariis reiectis, per le causali di cui in premessa: - ###
verificata la sussistenza del fumus boni iuris nonché del periculum in mora siccome descritti in atti,
con decreto inaudita altera parte ovvero, in subordine, esperita l'audizione delle parti: - ordinare
all'### convenuta, previa disapplicazione del decreto dell'### per la ### di ### n.3680 del
30.07.2024, e di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, di inserire il ricorrente
nella seconda fascia delle classi di concorso ###, ###, ###, ###, ### e ### delle ### per le ### per
la ### di ### per il biennio 2024/2026, nella posizione e secondo il punteggio spettante e
maturato; - disporre la facoltà di presentazione da parte del ricorrente della scelta ex art. 12,
commi 3 e 9, O.M. n.88/2024 delle sedi per il conferimento di incarichi di supplenza per gli ###
2024/2025 anche oltre il termine previsto e anche in modalità cartacea; - disporre ogni altro
provvedimento d'urgenza, che appaia, secondo le circostanze, più idoneo ad eliminare il
pregiudizio subito e subendo per tutti i motivi dedotti nel corpo dell'atto; - ### - ordinare all'###
convenuta, previa disapplicazione del decreto dell'### per la ### di ### n.3680 del 30.07.2024, e di
ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, di inserire il ricorrente nella seconda
fascia delle classi di concorso ###, ###, ###, ###, ### e ### delle ### per le ### per la ### di ###
per il biennio 2024/2026, nella posizione e secondo il punteggio spettante e maturato; - disporre la
facoltà di presentazione da parte del ricorrente della scelta ex art. 12, commi 3 e 9, O.M.
n.88/2024 delle sedi per il conferimento di incarichi di supplenza per gli ### 2024/2025 anche oltre
il termine previsto e anche in modalità cartacea; - condannare l'### convenuta, a titolo di
risarcimento del danno patrimoniale subito dal ricorrente per la sua ritardata o mancata
assunzione, al pagamento di somma corrispondente ad una mensilità onnicomprensiva lorda per
ciascuna mensilità che maturerà dal settembre 2024 alla data della sentenza, oltre mensilità
successive, da maggiorarsi di interessi e rivalutazione monetaria, ovvero della diversa somma che
sarà ritenuta di giustizia, oltre al risarcimento del danno non patrimoniale, da liquidarsi secondo
equità ex art. 1226 cod. Con vittoria di spese e compensi professionali di giudizio”.
Convenuto: “### l'###mo Tribunale adito - In via principale, rigettare tutte le domande proposte in
quanto inammissibili e infondate, con vittoria in ordine alle spese di lite. - In subordine disporre
l'esclusione del ### dalle GPS valevoli per il biennio 2024- 2026 per la classe di concorso ###, ###,
###; - In via ulteriormente subordinata disporre l'esclusione del ### dalle GPS valevoli per il
biennio 2024-2026 per la sola classe di concorso ### in quanto trattasi di nuovo inserimento; -
compensare le spese di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il giorno 6 agosto 2024 - e contestuale istanza cautelare - ### conveniva
in giudizio il Ministero dell'### e del ### concludendo come in epigrafe.
Egli lamentava l'illegittimità del decreto dell'### per la ### di ### n. 3680 del 30 luglio 2024, che lo
ha escluso dalla seconda fascia delle classi di concorso ###, ###, ###, ###, ### e ### delle ### per
le ### per la ### di ### per il biennio 2024/2026. ### evidenziava che, già con ### del 2 ottobre
2020, il titolo posseduto (### of ### in ### with ### era stato ritenuto equivalente a quello di
laurea magistrale in classe LM.24 ai fini dell'inserimento nelle graduatorie provinciali e di istituto di
cui all'art. 4 della L. 124/99, indette con ordinanza ### 60/2020 e valevoli per il biennio 2020/2022
e che detto titolo era stato ritenuto utile anche in occasione della presentazione della domanda di
aggiornamento per il successivo biennio. Poiché l'O.M. 88/2024 - dettata dalla necessità di
emanare, ai sensi del novellato articolo 2, comma 4-ter, del decreto legge 8 aprile 2020, n. 22,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, anche per gli anni scolastici
2024/2025 e 2025/2026 disposizioni recanti specifiche misure concernenti le procedure di
aggiornamento/inserimento/trasferimento nelle graduatorie provinciali per supplenze e le
procedure di conferimento delle supplenze per il personale docente ed educativo - prevedeva il
nuovo mero aggiornamento delle ### il Ministero non avrebbe dovuto escluderlo sull'assunto della
mancata allegazione di un nuovo provvedimento che dichiarasse l'equivalenza o equipollenza del
titolo estero posseduto. 2. Si costitutiva il MIM ribadendo nel merito le ragioni dell'esclusione del
### già evidenziate in sede amministrativa. 3. La domanda cautelare veniva accolta e il reclamo
proposto dal MIM avverso la detta ordinanza veniva rigettato dal Collegio. All'udienza del 19
novembre 2024 parte ricorrente rappresentava che il MIM aveva dato seguito all'ordinanza
cautelare e che il ### era stato inserito nelle GPS e chiamato per un incarico fino alla fine dell'anno
scolastico, insistendo per l'accoglimento della domanda risarcitoria formulata nella sola causa di
merito, evidenziando la circostanza che, se il ### fosse stato tempestivamente inserito nelle GPS ,
egli avrebbe ottenuto l'incarico un mese prima.
All'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa mediante la presente sentenza, di cui è stata
data lettura. 4. Onde evitare inutili ripetizioni giova qui riportare - con differente carattere -
l'ordinanza n. 1382/2024, emessa in data 11 settembre 2024, di accoglimento della domanda
attorea all'esito della fase cautelare in corso di causa, omettendo la parte della motivazione
concernente l'affermata giurisdizione di questo Tribunale, trattandosi di eccezione non più
riproposta dal ###
***
(...) Con la ratifica della ### di ### avvenuta tramite la L. 148/2002, è stato introdotto in ### il
concetto di riconoscimento finalizzato del titolo estero. Sebbene ancora si faccia riferimento al
concetto di “equipollenza” e lo si distingua da quello di “equivalenza”, è opportuno ricordare che la
suddetta legge di ratifica non utilizza più tale ### 6 di 16 termine e che per effetto dell'art. 9 è stata
abrogata la precedente procedura di equipollenza.
In termini generali, può dirsi che due o più titoli di studio si dicono equipollenti quando hanno lo
stesso valore legale e la stessa efficacia giuridica. Un titolo invece può essere riconosciuto
equivalente a un altro per effetto di una delibazione specifica per determinate finalità.
Rispetto alla partecipazione ai concorsi pubblici, in molti casi è necessario valutare l'equipollenza
del titolo posseduto al titolo richiesto o la possibilità di equipararlo rispetto a quanto indicato nei
bandi. Il che frequentemente riguarda anche il raffronto tra titoli italiani (es. valutazione
dell'esistenza di un'analogia tra titoli di studio accademici conseguiti secondo il vecchio e secondo
il nuovo ordinamento a livelli diversi: laurea di primo livello, laurea specialistica, laurea magistrale
e così via. Analogia che può essere espressamente prevista dalla legge tra titoli di vecchio
ordinamento, laddove ai fini dell'equiparazione occorre accertare la sua sussistenza attraverso una
comparazione tra titoli ante riforma e titoli post riforma).
Procedura non dissimile deve essere talvolta seguita per i titoli stranieri. Infatti i titoli accademici di
studio stranieri non hanno valore legale in ### pertanto è necessario chiederne il riconoscimento
nel caso si voglia spenderli all'interno del nostro paese. Per completezza, è opportuno distinguere
tra riconoscimento del diploma di scuola secondaria di primo livello (scuole medie), di secondo
livello (scuole superiori) e il riconoscimento del diploma di laurea. Per quanto riguarda il diploma di
scuola media, è necessario rivolgerti all'### 7 di 16 ### presso l'### territoriale della provincia di
residenza dell'interessato. Il riconoscimento di un diploma di maturità è di competenza di qualsiasi
### Per ottenere invece il riconoscimento di un titolo accademico occorre presentare domanda a
un ateneo (in applicazione della ### il Ministero dell'### ha affidato al ### il compito di svolgere le
attività di centro nazionale di informazione sulle procedure di riconoscimento dei titoli vigenti in
### sul sistema italiano d'istruzione superiore e sui titoli presenti a livello nazionale).
Quanto, nello specifico, al caso che ci occupa e quindi al titolo di laurea, più propriamente occorre
distinguere tra riconoscimento accademico e non accademico. Il primo ha la funzione di equiparare
a tutti gli effetti il titolo estero a quello italiano (cd. equipollenza), il secondo consente di accedere
a pubblici concorsi (ma è spendibile, tra l'altro, a fini di progressione di carriera, attribuzione di
punteggi, riscatto previdenziale, riconoscimento di benefici etc.). Il primo è disciplinato dall'art. 2
della legge di ratifica secondo cui “la competenza per il riconoscimento dei cicli e dei periodi di
studio svolti all'estero e dei titoli di studio stranieri, ai fini dell'accesso all'istruzione superiore, del
proseguimento degli studi universitari e del conseguimento dei titoli universitari italiani, è
attribuita alle ### ed agli ### di istruzione universitaria, che la esercitano nell'ambito della loro
autonomia e in conformità ai rispettivi ordinamenti, fatti salvi gli accordi bilaterali in materia”. Ai
sensi del successivo art. 3, le ### e gli ### di istruzione universitaria si pronunciano sulle domande
di riconoscimento entro il termine di novanta giorni a decorrere dalla data ### 8 di 16 di ricezione
delle domande stesse. Le procedure di riconoscimento finalizzate alla valutazione di titoli esteri nel
sistema italiano per scopi non accademici sono invece svolte da differenti amministrazioni dello
Stato e il principale riferimento normativo è costituito dal D.P.R. 189/2009 (regolamento
concernente il riconoscimento dei titoli di studio accademici, a norma dell'articolo 5 della legge 11
luglio 2002, n. 148).
Esiste invero una terza via, costituita dal riconoscimento professionale valevole per l'esercizio di
professioni regolamentate (medico, ingegnere etc.) e per l'accesso al mercato del lavoro per le
professioni non regolamentate, il cui riferimento normativo è costituito dalla ### 2005/36/CE e
### 2013/55/UE. 6. Ciò detto, al tempo in cui il ### ha presentato la richiesta di equivalenza
(23.7.2020) all'espresso fine della partecipazione al concorso di cui all'ordinanza n. 60/20 per la
istituzione delle graduatorie provinciali e d'istituto, la disciplina era dettata dall'art. 38 d.lgs.
165/2021, il cui comma 3, come sostituito dall'art. 8, co. 3, del D.L. 5/2012, convertito con
modificazioni dalla L. 35/2012, attribuiva alla ### del Consiglio dei ### - ### della funzione
pubblica, sentito il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, l'equiparazione dei titoli
di studio e professionali e l'equivalenza tra i titoli accademici e di servizio rilevanti ai fini
dell'ammissione al concorso e della nomina. Quindi il ### ha presentato istanza ai sensi della
normativa suddetta e il suo titolo conseguito all'estero è stato riconosciuto utile ai detti fini con
provvedimento della ### del Consiglio dei ### - ### della funzione pubblica del 2.10.2020. Al
momento della presentazione dell'ultima domanda (ovvero in data ###) di aggiornamento delle
GPS in relazione all'O.M. 88/24 per il biennio 2024/2026, la disciplina vigente era quella dettata
dall'art. 38 co. 3 D.lgs. 165/2001 come modificato dall'art. 1, co. 28 quinquies del D.L. 228/2021,
convertito con modificazioni dalla L. 15/22, che così stabilisce: "### all'adozione di una
regolamentazione della materia da parte dell'### europea, al riconoscimento dei titoli di studio
esteri, aventi valore ufficiale nello Stato in cui sono stati conseguiti, ai fini della partecipazione ai
concorsi pubblici destinati al reclutamento di personale dipendente, con esclusione dei concorsi
per il personale docente delle scuole di ogni ordine e grado, provvede la ### del Consiglio dei
ministri - ### della funzione pubblica, previo parere conforme del Ministero dell'istruzione ovvero
del Ministero dell'università e della ricerca. I candidati che presentano domanda di riconoscimento
del titolo di ammissione al concorso ai sensi del primo periodo sono ammessi a partecipare con
riserva. ### del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica conclude il
procedimento di riconoscimento di cui al presente comma solo nei confronti dei vincitori del
concorso, che hanno l'onere, a pena di decadenza, di dare comunicazione dell'avvenuta
pubblicazione della graduatoria, entro quindici giorni, al Ministero dell'università e della ricerca
ovvero al Ministero dell'istruzione”.
In coerenza con la previsione normativa primaria, l'O.M. 88/24 all'art. 7 co. 4 lett. e) ha previsto
che: “(....) Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero e riconosciuto dal Ministero,
devono essere altresì̀ indicati gli estremi del provvedimento di riconoscimento del titolo ### 10 di
16 medesimo; qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero, ma sia ancora sprovvisto
del riconoscimento richiesto in ### ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver
presentato la relativa domanda all'### competente per poter essere iscritti con riserva di
riconoscimento del titolo. ### con riserva dà diritto alla stipula di contratto a tempo determinato,
cui dovrà̀ essere apposta specifica clausola risolutiva in caso di diniego del riconoscimento del
titolo”.
Il decreto di esclusione del 30.7.2024 richiama espressamente tale previsione (sebbene contenga
un errore nell'indicazione del comma, che non è il 5 ma il 4) e quindi motiva l'esclusione con
espresso riferimento all'O.M suddetta, prendendo atto che il ### aveva allegato solo il
provvedimento di equivalenza della ### del Consiglio dei ### dell'ottobre 2020, limitato alla
procedura indetta con ordinanza 60/2020.
Il decreto di esclusione richiama altresì la funzione della procedura di equivalenza ai sensi dell'art.
5 L. 148/2002 e prende atto che, ai sensi della vigente formulazione dell'art. 38, la procedura di
equivalenza non è prevista per l'accesso ai pubblici concorsi per il personale docente. Infine prende
atto della mancata presentazione da parte del ### della domanda di riconoscimento all'ufficio
competente per poter essere inserito con riserva. 7. Se è certamente vero che, in astratto, un
interessato potrebbe presentare domanda di inserimento dopo aver ottenuto il riconoscimento
accademico da parte di una università o non accademico da parte del Ministero a mezzo della
procedura prevista dal DPR 189/2009 (da concludersi in entrambi i casi nel termine di 90 giorni)
oppure presentare ### 11 di 16 domanda con riserva di riconoscimento nelle more della
procedura, è non meno vero che ciò riguarda la procedura di inserimento e quindi non è riferibile
al caso del ###. 7 dell'O.M. 88/2024 (come del resto quella relativa al biennio precedente)
ricomprende sotto la definizione “istanza di partecipazione” le istanze di inserimento, di
aggiornamento e di trasferimento. ### stava inserendo una domanda di mero aggiornamento,
rispetto alla quale il titolo era costituito dal medesimo che aveva legittimato a suo tempo
l'inserimento nelle GPS (ovvero la determina di riconoscimento ottenuta con ### del 2.10.2020,
previo parere favore del ### circa l'equivalenza del titolo posseduto, il ### of ### in ### with ###
con quello di laurea magistrale in classe LM.24 ai fini dell'inserimento nelle graduatorie provinciali
e di istituto di cui all'art. 4 della L. 124/99, indette con ordinanza ### n. 60/2020). La circostanza
che si trattasse di differente ordinanza è irrilevante perché la prima riguardava l'inserimento in
sede di prima istituzione delle graduatorie, mentre quella disciplinata dalla più recente ordinanza
costituiva per il ### un mero aggiornamento, rispetto al quale non è ipotizzabile una diversa
valutazione da parte del Ministero dello stesso titolo estero già riconosciuto per la medesima
finalità.
Cade quindi l'argomentazione contenuta nel decreto di esclusione secondo cui il riconoscimento
avrebbe efficacia limitata al primo biennio poiché priva di solidi argomenti se non il riferimento
testuale all'art. 7 dell'OM che, come detto, riguarda tuttavia anche il nuovo inserimento, ### 12 di
16 rispetto al quale certamente occorre una delibazione sul titolo sulla scorta del quale si richiede
d'essere per la prima volta inseriti. Ma, si ripete, non è il caso del ### Correttamente aveva quindi
operato la medesima amministrazione convenuta quando nulla ebbe da obiettare di fronte alla
precedente domanda di aggiornamento per il biennio 2022/2024 presentata dal ### (con
successivo affidamento di incarichi di supplenza annuale). Il ricorrente infatti aveva allegato la
medesima determina di equivalenza del 2020. Non è quindi la modifica dell'art.38, comma 3,
D.Lgs. 30 marzo 2001 a poter valere come discrimine rispetto al passato, dal momento che essa ha
inciso solo sulla procedura di rilascio (peraltro la modifica era già intervenuta al tempo della
presentazione della prima domanda di aggiornamento biennio 22/24).
È interessante osservare come dalla consultazione del sito del ### in relazione proprio all'O.M.
88/2024, lo stesso Ministero ha avuto cura di avvertire che “per il biennio 2024/2026 gli aspiranti
possono presentare domanda ex novo, aggiornare la domanda del 2022 oppure, se non hanno
nuovi titoli da dichiarare, confermare la propria iscrizione senza necessità di presentare istanza
(...)”. Il che rende evidente come per la mera conferma, laddove non sia necessario indicare nuovi
titoli, non occorre neppure una nuova istanza ex art. 7 dell'O.M., ma è sufficiente inviare
dichiarazione di conferma della propria iscrizione. Ebbene il titolo estero del ### già riconosciuto ai
fini dell'inserimento era sempre il medesimo, con tutto ciò che ne consegue rispetto al corretto
inquadramento dei fatti di causa. Il decreto a firma del dirigente ### del 30.7.2024 di esclusione
del ricorrente dalle graduatorie provinciali per le supplenze per la provincia di ### valevoli per il
biennio 2024/2026 è quindi illegittimo. 8. Sussiste anche l'ulteriore presupposto per
l'accoglimento della domanda cautelare ovvero il periculum in mora.
A breve infatti verranno conferiti i nuovi incarichi di supplenza, cui è ragionevole presumere che il
### potrà accedere come accaduto negli anni precedenti nei quali è stato beneficiario di incarichi
annuali. ### dalla graduatoria rischia di precludere tale possibilità e di arrecare al ricorrente un
pregiudizio grave e irreparabile, dal momento che esso potrebbe travalicare l'immediato danno
economico (pur sempre riparabile) conseguente al venire meno di una fonte di reddito,
proiettando le proprie conseguenze nel futuro con riferimento ai prossimi inserimenti nelle
graduatorie, che sarebbero penalizzati dall'essere stato il ricorrente escluso dalle attuali e dal non
aver potuto quindi maturare ulteriore esperienza lavorativa e al contempo formativa ottenendo
punteggi che potrebbero favorirlo nelle prossime assegnazioni e, in generale, rispetto alla propria
carriera. 9. Alla luce di tutte le superiori argomentazioni, ritenuta incidentalmente l'illegittimità del
decreto dell'### per la ### di ### n.3680 del 30.07.2024 e disapplicato quindi tale provvedimento
in accoglimento del ricorso, va dichiarato dunque il diritto del ricorrente a essere inserito nella
seconda fascia delle classi di concorso ###, ###, ###, ###, ### 14 di 16 ### e ### delle ### per le
### per la ### di ### per il biennio 2024/2026, da cui era stato illegittimamente escluso, nella
posizione e secondo il punteggio spettante e maturato, consentendogli di presentare le proprie
preferenze nella scelta delle sedi sì da non subire comunque pregiudizio per effetto di tale
illegittima esclusione. (...)
***
5. Come detto, l'ordinanza cautelare risulta confermata in sede ###9/2024 del 19.10.2024). 6. In
questa sede ###essendovi ragioni per modificare la precedente determinazione, è sufficiente il
richiamo a quanto evidenziato nel detto provvedimento cautelare.
Irrilevante l'ulteriore profilo sul quale parte resistente ha insistito ovvero che con la domanda del 5
giugno 2024, il ### ha provveduto a indicare, in aggiunta alle precedenti classi di concorso, anche
la classe ### dal momento che si tratta ribadendo quanto osservato in sede ###mero
aggiornamento della sua posizione all'interno delle ### Superata inoltre la questione relativa alla
facoltà di presentazione della scelta per l'a.s. 2024/205 anche oltre i termini previsti in quanto
attinente alla mera fase cautelare in relazione a quell'a.s. ormai concluso e, nel merito, assorbita
dalla pronuncia relativa all'aggiornamento delle GPS per il biennio 2024/2026. 7. In ordine alla
domanda risarcitoria proposta dal ### è emerso che solo a seguito dell'ordinanza emessa a
conclusione della fase cautelare il ricorrente è ### 15 di 16 stato reinserito nelle GPS e in data 24
settembre 2024 ha ottenuto una supplenza sino al termine delle attività didattiche. Con il decreto
di reinserimento (doc. B) al ### sono stati attribuiti i seguenti punteggi: ### = 74 punti; ### = 68
punti; ### = 68 punti; ### = 62 punti; ### = 62 punti; ### = 62 punti. Dal bollettino delle nomine
pubblicato dall'### in data ###, prodotto in atti, si evince che a quella data quattro cattedre (in
particolare, la ### presso il ### la ### presso l'###
Verrazzano e le ### e ### presso l'### di ### erano state assegnate a docenti che potevano
vantare un punteggio inferiore a quello del ricorrente. Ne deriva che, se il ricorrente non fosse
stato illegittimamente depennato dalle ### egli avrebbe ottenuto un incarico sin dal 6 settembre
2024 (data di presa di servizio conseguente alle nomine del 4 settembre), come da pubblicazione
sul sito dell'USP protocollo n° ###.04- 09-2024.
Ebbene dalla busta paga relativa ai giorni di servizio prestati nel mese di settembre 2024, di
importo pari ad € 383,51, per i giorni dal 24 al 30 settembre, e quella relativa al mese “pieno” di
ottobre 2024, di importo pari ad € 1.640,31 è possibile evincere la differenza d'importo, pari ad €
984, calcolata sui giorni dal 6 settembre al 23 settembre inclusi. Tale somma condensa il danno
patrimoniale subito dal ricorrente, che in questa se deve essergli riconosciuto.
Il conteggio non è stato peraltro contestato da controparte. 8. La particolarità della questione
sottoposta e la mancanza di precedenti di legittimità giustificano la compensazione delle spese di
lite nella misura della metà; la rimanente parte segue la regola della soccombenza e si liquida
come in ### 16 di 16 dispositivo per tutte le fasi ex D.M. 55/2014 e ss. mm. tenuto conto del valore
indeterminabile della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ### disattesa ogni contraria
istanza ed eccezione, così provvede: - ordina all'### scolastica convenuta di inserire il ricorrente
nella seconda fascia delle classi di concorso ###, ###, ###, ###, ### e ### delle ### per le ### per
la ### di ### per il biennio 2024/2026, nella posizione e secondo il punteggio spettante e maturato
e di consentire allo stesso di presentare le proprie preferenze nella scelta delle sedi; - condanna
parte resistente al risarcimento del danno subito da parte ricorrente quale conseguenza del
mancato e tempestivo inserimento nelle ### che si liquida in euro 984, oltre interessi e
rivalutazione dal dovuto al saldo; - condanna il ### come rappresentato ex lege, al pagamento in
favore di parte ricorrente delle spese di giudizio che liquida, per le fasi cautelare e di merito, in €
6.000 oltre accessori, I.V.A. e cpa come per legge
Avv. Antonino Sugamele

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