Condominio. Antincendio. Responsabilità dell'amministratore.
L’amministratore del condominio è titolare di una specifica posizione di garanzia, trovandosi nella situazione prevista dall’articolo 40, comma 2, del Codice penale, in base al quale «non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo». Pertanto, egli deve attivarsi al fine di rimuovere la situazione di pericolo per l’incolumità di terzi derivante dalle parti comuni dell’edificio; a ciò consegue che, per evitare una propria personale responsabilità penale, è tenuto a chiedere e ottenere il certificato antincendio e il suo periodico rinnovo (Cassazione, 39218/2022, ma anche 47057/2014), a nulla rilevando il parere contrario espresso dall’assemblea del condominio, in presenza del quale, semmai, egli ha pure il potere/dovere di inibire ai condòmini l’uso dell’autorimessa. Si evidenzia infine, a conferma dell’obbligo dell’amministratore, che il secondo comma dell’articolo 1135 del Codice civile gli concede il potere di ordinare atti di manutenzione straordinaria, se urgenti, da eseguire senza ritardo, riferendo poi ai condòmini in un’assemblea da convocare immediatamente.
16-06-2025 08:47
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