Contratti. Forma scritta. Prova testimoniale.
(Cc, articoli 1350, 1351, 2724 e 2725)
In applicazione del succitato art. 2725 c.c., la prova testimoniale è ammessa solo dopo che sia stata acquisita la prova di una serie di circostanze di fatto preliminari, quali: a) l’esistenza del documento; b) il suo contenuto, onde controllare la sua validità formale e sostanziale; c) la prestazione di ogni possibile diligenza, tipica del buon padre di famiglia, nella custodia del documento ovvero di una condotta priva di elementi di imprudenza e di negligenza, nel caso di perdita; d) l’evento naturale o imputabile a terzi, che abbia determinato la perdita del documento.
Ne consegue che l’unica eccezione all’inammissibilità della prova testimoniale è richiamata dallo stesso art. 2725 c.c. ed è rappresentata dall’eventualità (ex art. 2724, n. 3, c.c.) che il contraente abbia, senza sua colpa, perduto il documento che gli forniva la prova.
La ratio di tale deroga è individuata nel favor verso la parte contrattuale diligente che abbia incolpevolmente perduto il documento per caso fortuito o forza maggiore.
Ai fini della dimostrazione delle circostanze in parola non è sufficiente, quindi, la mera asserzione dello smarrimento del documento stesso, essendo necessario che la parte interessata dimostri che tale smarrimento sia avvenuto in assenza di sua colpa.
In primo luogo, lo smarrimento comprende la prova della custodia diligente, ossia la diligenza del buon padre di famiglia nell’aver custodito il documento (cioè una condotta spoglia di elementi d’imprudenza e negligenza riferibili alle contingenze in cui si è verificata la perdita).
In secondo luogo, è richiesta la prova specifica di un evento naturale o imputabile a terzi, che abbia determinato lo smarrimento o la distruzione del documento (tra cui, calamità pubbliche o private, consegna ad un terzo affidabile come un notaio).
In altri termini, ai fini dell’ammissibilità della prova testimoniale sul contenuto del documento, occorre che il contraente interessato alleghi e dimostri di averlo smarrito senza colpa e tale dimostrazione deve emergere da una prova preventivamente e specificatamente dedotta.
Corte appello Napoli, sezione VII, 14 maggio 2025 n. 2405
Corte d'Appello di Napoli, Sentenza n. 2405/2025 del 14-05-2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli - settima sezione civile - riunita in camera
di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa ### ###
- Presidente dott. ### - ### rel. dott. ### - ### ha pronunciato
la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale degli affari
contenziosi sopra indicato, avente ad oggetto: appello contro la
sentenza 9015/2019 del Tribunale di Napoli, depositata in data ###,
vertente
TRA
### nata il ### a ### (C.F. ###), rapp.ta e difesa dall'Avv. ###
E
### nato il ### ad ### (C.F. ###), rapp.to e difeso dall'Avv.
###
I procuratori delle parti hanno concluso come da rispettivi atti difensivi
e verbali di causa da intendersi integralmente trascritti.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ### esponeva che in data
### aveva sottoscritto, quale promissario acquirente, con ### un
contratto preliminare di vendita avente ad oggetto l'unità immobiliare
sita in ### alla via ### n. 10 scala B int. 14 (p.(...) f.3 part. (...)
sub 24), per il prezzo di € 65.000,00 di cui venivano versati €
5.000,00 a titolo di caparra confirmatoria. Precisava, inoltre, che, a
seguito del decesso del ### l'immobile era pervenuto a ### per
successione ereditaria. Invocata la sussistenza dei presupposti per
l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere il contratto
ai sensi dell'art. 2932 c.c., parte attrice citava in giudizio ###
chiedendo l'emanazione della sentenza sostitutiva del contratto di
compravendita immobiliare non concluso, con effetto traslativo della
proprietà dell'immobile succitato e con ogni adempimento
consequenziale.
Si costituiva in giudizio il convenuto eccependo la nullità dell'atto di
citazione e disconoscendo, nella sua qualità di erede, la firma apposta
sul contratto preliminare, con conseguente richiesta di rigetto della
domanda attorea.
Veniva espletata l'istruttoria e, concessi i termini di cui all'art. 183
c.p.c., parte attrice depositava tra l'altro copia del contratto
preliminare e copia dell'assegno relativo alla caparra; chiedeva inoltre
di procedersi ex art. 216 c.p.c. indicando e depositando i documenti
a comparazione; chiedeva, ancora, ammettersi prova per testi volta
a provare la conclusione del contratto preliminare e la consegna
dell'assegno a titolo di caparra.
All'esito dell'istruttoria il Tribunale di Napoli emetteva la sentenza
9015/2019, pubblicata in data ###, che rigettava la domanda
formulata da parte attrice e disponeva l'integrale compensazione delle
spese.
Con atto di appello notificato in data ###, ### proponeva gravame
avverso la sentenza n. 9015/2019, deducendo la violazione degli artt.
2725 e 2724 c.c. (dalla parte appellante per mero refuso indicati nel
corpo dell'atto di appello quali 2775 e 2774) e chiedendo testualmente
di: “riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto dichiarare ex art
2932 cc il trasferimento del bene sito in ### alla via ### n° 10 scala
B int 14 (p. (...) f.3 part. (...) sub 24), per il prezzo di € 65.000,00 di
cui versati € 5000,00 a titolo di caparra confirmatoria come da
conclusioni riportate nell'atto di citazione originario e da intendersi
integralmente trascritte in via subordinata qualora non fosse possibile
procedere al trasferimento condannare la parte convenuta al doppio
della caparra versata, in via ulteriormente subordinata condannare la
parte convenuta alla restituzione della caparra versata oltre il
risarcimento del danno da liquidarsi in via equitativa. Con vittoria di
spese di lite anche del doppio grado di giudizio con attribuzione”.
### si costituiva nei termini di legge, rilevando l'infondatezza del
gravame e rassegnando le seguenti conclusioni: “1) rigettare l'appello
proposto dalla parte appellante sig.ra ### poiché infondato in fatto
ed in diritto; 2) in subordine, ferme e ribadite le difese, conclusioni e
richieste anche istruttorie formulate nel giudizio di primo grado,
accertare e dichiarare l'inesistenza del contratto preliminare; 3) in
subordine, accertare e dichiarare l'invalidità e/o illegittimità della
copia fotostatica del contratto preliminare; 4) in via gradata,
dichiarare prescritto il diritto della parte odierna appellante alla
esecuzione in forma specifica dell'obbligo di contrarre; 5) in via
ulteriormente gradata, dichiarare risolto il contratto preliminare di
compravendita; 6) nella denegata ipotesi di accoglimento della
domanda attorea, considerare la rivalutazione monetaria sull'importo
di € 60.000 maturata medio tempore in favore del convenuto; 7) con
vittoria di spese diritti ed onorati di causa con attribuzione al
sottoscritto procuratore anticipatario”.
Esaurita l'attività prevista dagli artt. 350 e 351 c.p.c., l'adita Corte,
dopo alcuni rinvii per esigenze di ruolo, ha trattenuto la causa in
decisione, assegnando i termini di cui agli artt. 190, comma 1, e 352,
comma 1, c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle
memorie di replica.
***
### risulta infondato e deve, pertanto, essere integralmente
respinto.
1. Con unico motivo di gravame l'appellante impugna la sentenza di
primo grado nella parte in cui ha rigettato le richieste istruttorie e ha
ritenuto non valida la copia autentica del contratto preliminare posta
a fondamento della domanda attorea. La decisione di rigetto del
giudice di prime cure è basata sulla considerazione che l'attrice non
abbia fornito idonea prova documentale del diritto di cui ha reclamato
tutela. ### infatti, a sostegno della propria domanda, ha prodotto
unicamente una copia della scrittura privata la cui autenticità,
tuttavia, non sottoscritta per esteso dall'incaricato amministrativo
(essendo la stessa solo siglata), dunque non redatta nei modi di legge.
Ne consegue che, ad avviso del primo giudice, la copia suddetta non
può tenere luogo dell'originale ai sensi dell'art. 2719 c.c. in comb.
disp. con l'art. 18 dpr. n. 445/2022.
Parte attrice, inoltre, non ha nemmeno comprovato i requisiti richiesti
dall'art. 2724 n. 3 c.c. per l'ammissione della prova testimoniale, ossia
l'assenza di colpa del contraente che ha perduto il documento e le
circostanze dello smarrimento; essa, invero, si è limitata a produrre
una denuncia di smarrimento, priva di indicazioni circa le circostanze
in cui la perdita si è verificata e, in quanto tale, non sufficiente a
dimostrare l'assenza di colpa del contraente.
Nel censurare la decisione di primo grado, parte appellante ha, invece,
sostenuto che il rigetto delle richieste istruttorie abbia comportato una
violazione degli artt. 2724 e 2725 c.c. (dalla difesa per mero refuso
indicati nel corpo dell'atto di appello quali artt. 2775 e 2774 c.c.). Nel
caso di specie, l'appellante ha ritenuto applicabile l'art. 2724, comma
1, n. 1 che ammette la prova testimoniale qualora vi sia un principio
di prova per iscritto. Quest'ultimo è costituito da qualsiasi scritto,
proveniente dalla persona contro la quale è diretta la domanda o dal
suo rappresentante, che faccia apparire verosimile il fatto allegato.
Nel corso dell'istruttoria in primo grado, parte attrice ha prodotto
copia dell'assegno bancario (avente ad oggetto la somma data a titolo
di caparra confirmatoria) e la copia del contratto preliminare che,
sebbene disconosciuta, unitamente al titolo incassato dal ### con ivi
apposta la sua sottoscrizione per l'incasso, sarebbero idonei a
costituire quel principio di prova scritta richiesto dall'art. 2724,
comma 1, n. 1 c.c., bastevole per ammettere la prova testimoniale.
2. La censura è infondata.
Giova precisare che, nel caso di specie, non risulta applicabile la
disciplina di cui agli artt. 2725 - 2724 n. 1) c.c., bensì quella degli
artt. 2725 - 2724 3) c.c. relativa agli atti per i quali è richiesta la prova
per iscritto o la forma scritta, così come affermato anche dal giudice
di prime cure e non specificamente contestato dall'appellante. Il
contratto preliminare di compravendita, di cui parte appellante
assume l'esistenza ed in ragione del quale è stata proposta la
domanda ex art 2932 c.c., verte in materia di beni immobili, materia
per la quale la forma scritta è richiesta a pena di nullità ai sensi degli
artt. 1350 e 1351 c.c..
Di talché, in applicazione del succitato art. 2725 c.c., “la prova
testimoniale è ammessa solo dopo che sia acquisita la prova di una
serie di circostanze di fatto preliminari, quali: a) l'esistenza del
documento; b) il suo contenuto, onde controllare la sua validità
formale e sostanziale; c) la prestazione di ogni possibile diligenza,
tipica del buon padre di famiglia, nella custodia del documento ovvero
di una condotta priva di elementi di imprudenza e di negligenza, nel
caso di perdita; d) l'evento naturale o imputabile a terzi, che abbia
determinato la perdita del documento” ( Cass. civ., Sez. II,
30.04.2019, n. 11465). Ne consegue che l'unica eccezione alla
inammissibilità della prova testimoniale è richiamata dallo stesso
articolo 2725 c.c. ed è rappresentata dall'eventualità (prevista all'art.
2724 n. 3 c.c.) che il contraente abbia, senza sua colpa, perduto il
documento che gli forniva la prova.
La ratio di tale deroga è individuata nel favor verso la parte
contrattuale diligente che abbia incolpevolmente perduto il
documento per caso fortuito o forza maggiore. Ai fini della
dimostrazione delle circostanze in parola non è sufficiente, quindi, la
mera asserzione circa lo smarrimento del documento stesso, essendo
necessario che la parte interessata dimostri che lo smarrimento sia
avvenuto in assenza di sua colpa.
In primo luogo, secondo la comune interpretazione giurisprudenziale,
lo smarrimento comprende la prova della custodia diligente, ossia la
diligenza del buon parte di famiglia nell'aver custodito il documento
“cioè una condotta spoglia di elementi d'imprudenza e negligenza
riferibili alle contingenze in cui si è verificata la perdita” (cfr. Cass.
05.01.1998 n. 43; Cass. 01.03.1994 n. 2017).
In secondo luogo, è richiesta la prova specifica di un evento naturale
o imputabile a terzi, che abbia determinato lo smarrimento o la
distruzione del documento (cfr. Cass. sez. II, 04/03/2002, n.3059, ad
esempio calamità pubbliche o private, ovvero la consegna ad un terzo
affidabile come un notaio).
In altri termini, la previsione di cui al n. 3 dell'art. 2724 c.c.,
espressamente richiamata dal capoverso dell'art. 2725 c.c. per il caso
di contratti per i quali la legge esige a pena di nullità la forma scritta,
richiede, ai fini dell'ammissibilità della prova testimoniale sul
contenuto del documento, “che il contraente interessato alleghi e
dimostri di averlo smarrito senza colpa” (Cass. 06.12.2006 n. 26155)
ed ancora che “la dimostrazione della perdita incolpevole del
documento deve emergere da una prova preventivamente e
specificatamente dedotta e non può essere desunta per implicito dalle
condizioni personali e soggettive della parte” ( 24.02.1996 n.1455;
Cass. 25.03.1987 n. 2902).
Parte appellante, al contrario, nulla ha dedotto circa le modalità o le
circostanze atte, seppur astrattamente, ad escludere qualsivoglia
forma di colpa, in cui sarebbe incorsa nello smarrimento dell'originale
del contratto preliminare di compravendita, tantomeno al riguardo è
stata prodotta alcuna prova o articolato mezzo istruttorio. Tale lacuna
non può di certo ritenersi colmata dalla denuncia sporta dalla ### in
data 21 ottobre 2013 (e da quest'ultima prodotta nel giudizio di primo
grado), la quale, come correttamente osservato dall'appellato, difetta
di qualsivoglia riferimento circa il luogo di custodia o delle modalità di
conservazione del contratto preliminare, in tal modo confermando
l'inconsapevolezza circa il luogo ed il tempo della custodia.
3. Né può trascurarsi di evidenziare che la prova testimoniale richiesta
dalla difesa della ### e di cui si reitera l'ammissione nell'atto di
appello, è, così come articolata, comunque inammissibile ai fini del
giudizio, poiché finalizzata a dimostrare soltanto la sottoscrizione del
preliminare da parte dei due contraenti (capo 1) nonché la consegna
dell'assegno a titolo di caparra confirmatoria (capo 2), ma non anche
le modalità della perdita del documento, né con precisione il suo
contenuto. Difatti, “ai sensi del combinato disposto degli artt. 2725 e
2724, n.3, cod. civ., chi invoca a proprio favore un documento che
assume essere andato perduto, deve, in deroga alle limitazioni
imposte dalla legge, dimostrare sia l'esistenza del documento, sia il
suo contenuto, allo scopo di stabilire la sua validità formale e
sostanziale, sia la perdita verificatasi senza sua colpa. In particolare,
per la prova del contenuto del documento, non è sufficiente una mera
e generica indicazione, ma occorre l'allegazione dei suoi elementi
costitutivi” (cfr. Cass. 24.02.1996 n.1455).
Per i suddetti motivi, che risultano assorbenti rispetto alla questione
della legittimità dell'autentica della copia dell'atto, la censura non
risulta meritevole di accoglimento e non possono trovare ingresso
tutte le domande spiegate dall'istante perché basate su detto
documento contrattuale.
4. Per ragioni di completezza, va rilevato che la conferma della
sentenza impugnata si giustifica anche per la mancata acquisizione
dei titoli abitativi inerenti all'immobile oggetto del contratto
preliminare di cui è stata chiesta l'esecuzione ex art. 2932 La
giurisprudenza sul punto precisa che “in materia di esecuzione
specifica dell'obbligo di concludere un contratto l'assenza della
dichiarazione, nel contratto preliminare o in un atto successivamente
prodotto in giudizio degli estremi della concessione edilizia, ed in
mancanza di allegazione della domanda di concessione in sanatoria,
con gli estremi del versamento delle prime due rate della relativa
oblazione, il Giudice non può pronunciare la sentenza di trasferimento
coattivo di diritti reali su edifici o loro parti. A tal uopo deve, invero,
rilevarsi che il disposto normativo di cui all'art. 40, comma 2°, della
legge n. 47 del 1985 nella parte in cui richiede le predette dichiarazioni
o allegazioni a pena di nullità per la stipula di atti tra vivi aventi ad
oggetto diritti reali relativi ad edifici o loro parti, influisce
indirettamente anche sui presupposti necessari per la pronuncia della
sentenza di cui all'art. 2932 c.c. la quale, avendo funzione sostitutiva
di un atto negoziale dovuto, non può realizzare un effetto maggiore e
diverso da quello che sarebbe stato possibile alle parti o un effetto
che, comunque, eluda le norme di legge che governano l'autonomia
negoziale delle parti” (cfr. Cass. sez. VI, 22.01.2018 n. 1505; Cass.
sez. II, 29/05/2023, n.14976).
Pertanto, poiché parte appellante non ha prodotto - né ha reiterato in
appello la richiesta di acquisire - la documentazione relativa alla
legittimità urbanistica e catastale dell'immobile di cui è causa, i titoli
di provenienza nonché l'atto di divisione ereditaria del 2012 tra gli
eredi di ### la domanda di emanazione della sentenza che tenga
luogo del contratto preliminare non concluso non avrebbe, comunque,
potuto in alcun modo trovare accoglimento.
Ed è, infine, appena il caso di rilevare che la richiesta restitutoria della
caparra e quella di risarcimento del danno in forma generica, avanzate
dalla ### in via subordinata nell'atto di appello, sono chiaramente
inammissibili, perché non formulate tempestivamente nell'atto di
citazione in primo grado e perché, comunque, la mancata
proposizione, seppur in via gradata, della domanda di risoluzione del
contratto preliminare de quo preclude la possibilità di dare ingresso a
dette domande che presuppongono, appunto, indefettibilmente la
risoluzione del contratto medesimo.
5. Per tutte le concordanti considerazioni sopra esposte, l'appello
risulta privo di fondamento e deve integralmente confermarsi la
sentenza impugnata.
Le spese del giudizio di appello seguono la soccombenza e si liquidano
in dispositivo, tenuto conto della natura delle questioni controverse,
dell'attività difensiva svolta e dell'esito della lite, applicando i valori
minimi dello scaglione di riferimento in base al valore della causa (da
€ 52.001 a € 260.000) ex D.M. n. 55/2014 come aggiornato dal D.M.
147/2022, con esclusione della fase istruttoria non concretamente
tenutasi.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli - ### sezione civile - definitivamente
pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 9015/2019
del Tribunale di Napoli, depositata in data ###, così provvede: 1)
rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata; 2)
condanna ### al pagamento delle spese del presente giudizio in
favore di parte appellata che liquida, a titolo di compensi professionali,
in € 4.997,00, oltre il rimborso per spese generali al 15%, Iva e C.p.a.
se dovute, come per legge, con attribuzione all'avv. ### Visti gli artt.
13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002 (### delle spese di
giustizia) e 1, comma 18, L.n.228/2012, dà atto della sussistenza dei
presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto ai sensi del
comma 1-bis dello stesso articolo.
30-05-2025 05:29
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