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Sentenza

Ferie non godute – Indennità sostitutiva - Prescrizione (Cc, articoli 2126, 2935...
Ferie non godute – Indennità sostitutiva - Prescrizione (Cc, articoli 2126, 2935; Dpr 917/1986, articoli 49, 51)

Il Tribunale di Napoli Nord osserva (tra l’altro) come il diritto all’indennità sostitutiva delle ferie non godute è soggetto a prescrizione decennale in quanto viene considerata elemento della retribuzione di natura mista, sia retributiva che indennitaria. Tale principio si fonda sulla cennata natura mista dell’indennità in questione a fronte della quale si deve ritenere prevalente, ai fini della verifica della prescrizione, il carattere risarcitorio, volto a compensare il danno derivante dalla perdita del diritto al riposo.

A tale diritto, precisamente, deve essere assicurata la più ampia tutela applicando il termine ordinario decennale; la natura retributiva, quale corrispettivo dell’attività lavorativa resa in un periodo che avrebbe dovuto essere retribuito ma non lavorato, a sua volta, assume rilievo allorchè ne debba essere valutata l’incidenza sul trattamento di fine rapporto, ai fini del calcolo degli accessori o dell’assoggettamento a contribuzione.

Né – al fine di superare tale argomentazione - può farsi leva sull’affermazione per cui l’indennità sostitutiva di ferie non godute è assoggettabile a contribuzione previdenziale perchè in rapporto di corrispettività con le prestazioni lavorative effettuate nel periodo di tempo che avrebbe dovuto essere dedicato al riposo.

Infatti, il carattere retributivo da ciò conseguente è considerato tale ai soli fini della garanzia prestata dall’articolo 2126 c.c., a favore delle prestazioni effettuate con violazione di norme poste a tutela del lavoratore. Non anche quando si discorra della verifica della prescrizione ai fini del credito risarcitorio teso a compensare il danno derivato dalla perdita del diritto al riposo.

Resta inteso che la prescrizione non può decorrere in corso di rapporto. Essa decorre, invece, dalla cessazione del rapporto di lavoro secondo cui la prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere (articolo 2935 c.c.).

L’adito Tribunale campano conclude precisando che la natura mista dell’indennità sostitutiva delle ferie non godute può considerarsi un dato acquisito, così come può considerarsi acquisito che ai fini specifici della prescrizione del credito relativo all’indennità in questione rileva il termine decennale, e non quello quinquennale.

    Tribunale di Napoli Nord, sez. lav., sentenza 27 maggio 2025, n. 2375
Tribunale di Napoli Nord, Sentenza n. 2375/2025 del 27-05-2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord in funzione di Giudice del lavoro,
dott.ssa ### ha depositato all'esito delle note sostitutive d'udienza
del 26/05/2025, ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 16462/2024 R.G. vertente
TRA
### (C.F. ###) nata a ### il ### rapp.ta e difesa dall'Avv. ###
presso il cui studio elettivamente domicilia, come in atti Ricorrente
E
MINISTERO DEL### E ### - M.I.M. E USR CAMPANIA rappresentati
e difesi ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. dal funzionario ### E ###
Con ricorso depositato in data ###, parte ricorrente in epigrafe ha
dedotto di aver lavorato alle dipendenze del Mim in qualità di docente
a tempo determinato con contratto di supplenza fino al termine delle
attività didattiche (30 giugno) negli anni scolastici 2014/2015,
2015/2016, 2017/18, 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 e di non
aver goduto per intero dei giorni di ferie maturati. Ha chiesto la
condanna del ### al pagamento di € 4.106,99, a titolo di indennità
sostitutiva dei 72,72 giorni di ferie maturate e non godute.
Parte ricorrente ha richiamato l'orientamento espresso da Cass.
16715/2024, secondo cui “Il docente a tempo determinato che non
ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle
lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di
lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso
avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e all'indennità
sostitutiva, in quanto la normativa interna - ed in particolare l'art. 5,
comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma
55, l. 228 del 2012 - dev'essere interpretata in senso conforme all'art.
7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE che, secondo quanto precisato
dalla Corte di Giustizia, ### (con sentenze del 6 novembre 2018 in
cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-
684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie
retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il
lavoratore, mediante un'informazione adeguata, sia stato posto dal
datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio
diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro; in
particolare, il docente a tempo determinato non può essere
considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle
lezioni e il 30 giugno di ogni anno, data di cessazione delle attività
didattiche..”. ### si è opposto al ricorso per le ragioni che saranno
esposte.
Verificata la rituale comunicazione del decreto di sostituzione
dell'udienza del 26.05.2025, ex art. 127 ter c.p.c., lette le relative
note, ritenuta la causa decidibile allo stato degli atti, il ### vi
provvede con sentenza.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Deve preliminarmente respingersi l'eccezione di prescrizione avanzata
dal Ministero resistente, vertendosi pacificamente in materia
d'inadempimento contrattuale, con conseguente applicazione del
termine ordinario decennale.
Ciò in quanto la Corte di cassazione, con la sentenza n. 3021 del 10
febbraio 2020, ha statuito che il diritto all'indennità sostitutiva delle
ferie non godute è soggetto a prescrizione decennale in quanto viene
considerata elemento della retribuzione di natura mista, sia
retributiva che indennitaria. Passando allo scrutinio del merito,
anzitutto è opportuna una breve ricognizione del quadro normativo
nazionale di riferimento in tema di condizioni della fruizione del diritto
alle ferie nell'ambito dei rapporti di lavoro dei docenti a tempo
determinato della scuola pubblica, quadro risultante dalla successione
alla disciplina di fonte collettiva di disposizioni legislative limitative
della sua portata. ###. 19, comma 2, del C.C.N.L. Comparto Scuola
29.11.2007 (quadriennio normativo 2006/2009 e biennio economico
2006/2007) prevedeva: "le ferie del personale assunto a tempo
determinato sono proporzionali al servizio prestato. Qualora la durata
del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire
la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine
dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel
corso dell'anno scolastico. La fruizione delle ferie durante i periodi di
sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è
obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato
che, durante, il rapporto di pubblico impiego non abbia chiesto di
fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni si dà
luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della
cessazione del rapporto". ###. 5, comma 8, D.L. n. 95 del 2012 del
06.07.2012, convertito in L. n. 135 del 2012 del 07.08.2012, ha
disposto quanto segue: "le ferie … .spettanti al personale, … delle
pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico … sono
obbligatoriamente fruite secondo quanto previsto dai rispettivi
ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di
trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica
anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro … ### disposizioni
normative e contrattuali favorevoli cessano di avere applicazione a
decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione
della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle
somme indebitamente erogate è fonte di responsabilità disciplinare ed
amministrativa". In data ### è entrata in vigore la L. n. 228 del
2012, il cui art. 1, comma 54, ha stabilito: "il personale docente di
tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione
delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di
quelli destinati agli scrutini, agli esami di stato e alle attività
valutative. ### la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è
consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative
subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne
avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la
finanza pubblica". ###. 1, comma 55, L. n. 228 del 2012 ha
aggiunto al già citato art. 5. comma 8, del D.L. n. 95 del 2012 (ossia
alla disposizione relativa al divieto di monetizzazione delle ferie non
godute, già in vigore dal 7.7.2012) una clausola derogatoria, secondo
cui il divieto di monetizzazione "non si applica al personale docente
con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche,
limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in
cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie". Il
comma 56 del medesimo art. 1 della predetta legge ha stabilito che
le disposizioni di cui al comma 54 (obbligo del godimento delle ferie
nei periodi di sospensione delle lezioni) e 55 (rimodulazione del divieto
di monetizzazione per i docenti a tempo determinato) non possono
essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro e che le
clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1 settembre
2013. Ora, mentre l'articolo 5, comma 8, del D.L. 95/2012,
convertito in legge 135/2012, nella sua originaria formulazione
prevedeva che le ferie dovevano essere godute e non potevano essere
monetizzate nemmeno in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, a
qualunque causa dovuta, l'art. 1, comma 55, della L. 228/12, aggiunto
in calce all'articolo 5, comma 8, del D.L. 95/2012 convertito in legge
135/2012, ha introdotto una deroga per il personale scolastico
assunto a tempo determinato, ammettendo la possibilità di sostituire
con il corrispondente trattamento economico le ferie di cui questi
lavoratori, proprio in ragione della durata limitata del loro rapporto di
lavoro, non abbiano potuto usufruire. Si tratta, dunque, di una norma
che modifica la portata del D.L. 95/2012 convertito in legge 135/2012
con riferimento ai contratti a tempo determinato stipulati nella scuola.
Ciò, evidentemente, allo scopo di ricondurre tale normativa all'interno
dei principi costituzionali ed eurounitari in materia di diritto alle ferie,
essendo evidente che contrasterebbe con tali principi una disciplina
che escludesse il diritto alla “monetizzazione” delle ferie anche nella
ipotesi in cui il godimento delle stesse durante il rapporto fosse stato
oggettivamente impossibile. Pertanto, in virtù della novella
legislativa l'indennità sostitutiva per ferie non godute spetta, in ogni
caso, per i giorni di ferie residui, ossia per la differenza tra numero
complessivo di giorni di ferie maturati dal docente durante l'anno
scolastico e numero dei giorni di ferie fruiti obbligatoriamente durante
l'anno scolastico per effetto dell'art. 1, comma 54, nel corso della
sospensione delle lezioni nonché numero di giorni di ferie fruiti,
eventualmente, dal docente a domanda.
Al riguardo, trova applicazione il principio affermato più volte dalla
Corte di Cassazione secondo cui il docente a tempo determinato che
non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione
delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di
lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso
avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla
indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, in particolare,
l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1,
comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in
senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE che,
secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia UE, ### (con
sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16,
e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica
del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la
previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata,
sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare
effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del
rapporto di lavoro (Cass., Sez. L, n. 14268 del 5 maggio 2022).
Pertanto, - come recentemente ribadito dalla Suprema Corte anche
con ordinanza n. 11968 del 7.5.2025 - “il docente a termine non può
perdere il diritto alla indennità sostitutiva delle ferie per il solo fatto di
non averle chieste, se non dopo essere stato invitato dal datore di
lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso,
del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva”. Deve quindi
ritenersi che anche i docenti a tempo determinato abbiano diritto a
godere delle ferie maturate nei giorni di sospensione delle attività
didattiche, e che possano ottenere la corresponsione dell'indennità
sostitutiva alla cessazione del rapporto nei soli limiti della differenza
a loro favore tra i giorni di ferie maturati e quelli in cui è loro
consentito di fruirne (ovvero quelli in cui sono sospese le lezioni e i
docenti non sono impegnati in altro tipo di attività). Neppure può
accogliersi la contestazione sull'an prospettata dal Ministero
resistente, sul rilievo che il medesimo non ha prodotto le richieste di
ferie asseritamente presentate da parte ricorrente, né altra
documentazione da cui possa desumersi l'effettiva fruizione delle ferie
da parte della ricorrente, né tanto meno la prova dell'invio di
comunicazioni valide da parte del Dirigente scolastico, finalizzate a
metterla nelle condizioni di esercitare tale diritto in modo consapevole
o il formale avvertimento circa la mancata monetizzazione in ipotesi
di omessa fruizione. Nel caso in esame, l'### resistente non ha
allegato alcuna richiesta di ferie sottoscritta dalla ricorrente (tranne
per i due giorni richiesti nell'anno scolastico 2020/21), né copia di
comunicazioni specifiche con cui la stessa sia stata messa a
conoscenza della possibilità di fruire dei giorni residui, con contestuale
avvertimento circa la loro eventuale perdita. Alla luce di quanto
prospettato, il ricorso deve essere dunque accolto, con contestuale
accertamento e declaratoria del diritto di parte ricorrente all'indennità
sostitutiva per ferie non godute quale differenziale tra i giorni di ferie
maturati e i giorni di ferie fruiti d'ufficio e a domanda durante il
periodo di sospensione dalle lezioni e conseguente condanna della
resistente al pagamento in favore di parte ricorrente, dell'indennità
sostitutiva di ferie non godute per gli a. s. indicati in ricorso, per
l'importo totale di euro 4.018,69, oltre interessi dal dovuto al saldo,
stante la congruità dei conteggi di parte ricorrente in quanto elaborati
sulla scorta dei corretti parametri contrattuali e rielaborati con
detrazione delle ferie richieste nell'anno scolastico 2020/2021. ###
di questioni giuridiche di particolare rilievo giustifica la liquidazione
delle stesse nella misura dei minimi tariffari previsti dallo scaglione di
riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro,
definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione
disattesa, così provvede: a) Accoglie il ricorso e per l'effetto accerta il
diritto di parte ricorrente all'indennità sostitutiva per ferie non godute;
b) Condanna parte resistente al pagamento in favore di parte
ricorrente, dell'indennità sostitutiva di ferie non godute per gli a. s.
indicati in ricorso per l'importo totale di € 4.018,69, oltre interessi dal
dovuto al saldo. c) Condanna parte resistente, al pagamento di delle
spese di giudizio in favore del ricorrente che si liquidano in euro 1.314,
oltre contributo unificato IVA e CPA come per legge, con attribuzione
al difensore antistatario.
Avv. Antonino Sugamele

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