Notizie, Sentenze, Articoli - Avvocato Civilista Trapani

Sentenza

Il “cartellino del prezzo era riposto all’interno del prodotto e, per le borse i...
Il “cartellino del prezzo era riposto all’interno del prodotto e, per le borse in vendita, era celato al loro interno, chiuso con cerniera”. Ciò in contrasto a quanto previsto dal Dlgs 114/1998, che ha riformato il settore del commercio, che prevede all’articolo 14 proprio la pubblicità dei prezzi.
 “Leggibilità” e “visibilità” non sono sinonimi, tuttavia, la prescrizione della “chiara leggibilità” del prezzo (per i prodotti esposti per la vendita al dettaglio nelle vetrine esterne o all’ingresso del locale e nelle immediate adiacenze dell’esercizio o su aree pubbliche o sui banchi di vendita, ovunque collocati), presuppone sempre e comunque anche la “facile visibilità”.
La Corte richiama poi un precedente di vent’anni fa (n. 3115/2005), secondo il quale il prezzo posto sotto l’oggetto è da considerarsi “nascosto”; se anche dunque una volta scoperto il cartellino, “il prezzo risulta comunque immediatamente riferibile all’oggetto, è vero altresì che un cartellino posto sotto l’oggetto (o, come nella fattispecie in esame, riposto tra le pieghe del capo o chiuso all’interno di una borsa) non è palese, visibile, manifesto”.

Pertanto, conclude la Cassazione, sono le modalità di posizionamento del cartellino a rilevare e non certamente la tipologia di prodotto esposto.
Avv. Antonino Sugamele

Richiedi una Consulenza