Il “cartellino del prezzo era riposto all’interno del prodotto e, per le borse in vendita, era celato al loro interno, chiuso con cerniera”. Ciò in contrasto a quanto previsto dal Dlgs 114/1998, che ha riformato il settore del commercio, che prevede all’articolo 14 proprio la pubblicità dei prezzi.
“Leggibilità” e “visibilità” non sono sinonimi, tuttavia, la prescrizione della “chiara leggibilità” del prezzo (per i prodotti esposti per la vendita al dettaglio nelle vetrine esterne o all’ingresso del locale e nelle immediate adiacenze dell’esercizio o su aree pubbliche o sui banchi di vendita, ovunque collocati), presuppone sempre e comunque anche la “facile visibilità”.
La Corte richiama poi un precedente di vent’anni fa (n. 3115/2005), secondo il quale il prezzo posto sotto l’oggetto è da considerarsi “nascosto”; se anche dunque una volta scoperto il cartellino, “il prezzo risulta comunque immediatamente riferibile all’oggetto, è vero altresì che un cartellino posto sotto l’oggetto (o, come nella fattispecie in esame, riposto tra le pieghe del capo o chiuso all’interno di una borsa) non è palese, visibile, manifesto”.
Pertanto, conclude la Cassazione, sono le modalità di posizionamento del cartellino a rilevare e non certamente la tipologia di prodotto esposto.
03-06-2025 22:00
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