Immobili – Occupazione senza titolo – Rilascio
Il Tribunale di Napoli qualifica la domanda attorea non come azione di rilascio di un immobile detenuto sine titulo, non esistendo nell’ordinamento processuale un’azione di questo tipo, ma come azione personale di restituzione di un immobile previo accertamento dell’inesistenza di un (valido) contratto di locazione abitativa costituente un (valido) titolo di detenzione.
In altri termini, l’espressione utilizzata nell’atto di citazione - occupazione senza titolo - non individua, nel sistema positivo processuale e sostanziale, alcuna azione tipica dotata di peculiari caratterizzazioni e autonome regole, processuali e sostanziali, specifiche.
Al contrario, dietro tale terminologia possono celarsi azioni che, seppur condividendo il medesimo petitum, consistente nella richiesta di restituzione di un bene immobile detenuto da altri asseritamente senza alcuna legittimazione, differiscono profondamente tra loro in relazione alla causa petendi; causa petendi dalla cui individuazione viene a dipendere, non solo la stessa qualificazione giuridica della domanda proposta, ma altresì, e soprattutto, il regime processuale e sostanziale applicabile alla fattispecie, anche in punto di oggetto e riparto dell’onere della prova.
In particolare, sempre in materia di occupazione senza titolo, da un lato, la domanda di restituzione potrebbe trovare fondamento sulla base del dedotto venir meno di un rapporto negoziale di natura obbligatoria intercorrente tra le parti, che legittimava l’altrui detenzione dell’immobile in questione (a causa di vizi genetici dell’accordo contrattuale o per difetti strutturali dello stesso, che ne comportino la nullità o l’annullabilità, ovvero a causa di sopravvenuti disfunzioni causali del medesimo accordo, che ne comportino la risoluzione per inadempimento o per impossibilità sopravvenuta, ovvero, ancora, per la naturale cessazione dell’efficacia del rapporto stesso per il decorso del termine di durata o per recesso); dall’altro lato, la stessa domanda potrebbe del tutto prescindere dalla deduzione, ab origine, di alcun rapporto di natura negoziale instauratosi tra le parti, per basarsi esclusivamente sulla dedotta altrui detenzione o possesso privo di alcun titolo giuridico giustificativo, inesistente ab origine o successivamente caducato.
Nel primo caso l’azione di restituzione esercitata ha natura prettamente personale ed è caratterizzata dalla relatività, nel secondo caso, invece, essa non può che essere inquadrata nell’azione reale di rivendica.
Tribunale di Napoli, sez. IX, sentenza 26 maggio 2025, n. 5181
Tribunale di Napoli, Sentenza n. 5181/2025 del 26-05-2025
Tribunale di Napoli
Nona Sezione civile
### ha pronunciato all'esito della riserva della causa in decisione
all'udienza del 26/3/2025 ai sensi del combinato disposto degli artt.
189 ultimo comma e 281 quinquies comma 1 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero ### /2024 del ruolo generale
degli affari contenziosi civili avente ad oggetto: azione personale di
restituzione di immobile detenuto senza titolo, risarcimento del danno
e ripetizione di indebito, e vertente
TRA
### con codice fiscale ###, elett.te dom.ta in Napoli alla via ###
presso l'avv. ### dal quale è rappresentato e difeso in virtù di
procura in calce all'atto di citazione ATTORE
E
### con codice fiscale ### , elett.te dom.ta in Napoli alla via ###
presso l'avv. ### dal quale è rappresentata e difesa in virtù di
procura in calce alla comparsa di risposta ### - ATTRICE IN VIA
RICONVENZIONALE
CONCLUSIONI: parte attrice conclude come da note scritte
depositate il ###; parte convenuta conclude come da note scritte
depositate il ###.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, notificato alla
controparte il ###, ### ha dedotto di essere proprietario di due
immobili adibiti ad uso abitativo, siti in Napoli alla via ### n. 68, e
contraddistinti dai seguenti dati catastali: ### foglio (...), particella
(...), sub. (...), di vani 3,5, e ### VIC, foglio (...), particella (...),
sub. 19, di vani 5,5, per averli ricevuti in donazione dalla propria
madre, nella persona di ### Nello specifico, tali immobili erano
pervenuti in proprietà della ### in virtù di donazione obnuziale per
### del 1946 (all. 01) e in data ### la ### aveva donato gli
appartamenti in parola, con atto per ### (all. 02), al figlio ### che
da allora ne era divenuto pieno proprietario, ancorché la donante si
fosse riservata di fatto i frutti dell'immobile sino alla data del suo
decesso, avvenuto in Napoli il ### (all. 03 - certificato di morte di
###. ### l'assunto attoreo, nel luglio 2010 ### aveva concesso in
locazione in favore di tali ### ed ### i due immobili di cui sopra
pattuendo un canone di euro 200 mensili per il primo di essi ed euro
400 per il secondo, e una volta deceduti i due, rispettivamente nel
2017 e nel 2018, l'immobile era risultato occupato dalla loro figlia
### (all. 06 - certificato di residenza).
Ora, l'### ha asserito che gli accordi contrattuali conclusi tra la sua
dante causa con i danti causa di ### non erano stati rinvenuti né
come documento scritto e men che meno erano stati sottoposti a
registrazione presso il competente ufficio finanziario, di tal che
ricorrerebbe, in riferimento agli stessi, la nullità ex art. 1, comma 346,
della ### 311/2004. Di qui la domanda di condanna della predetta
alla restituzione degli immobili per occupazione senza titolo.
La domanda attorea sul punto va qualificata però non come azione di
rilascio di immobile detenuto sine titulo, non esistendo
nell'ordinamento processuale una azione di questo tipo, ma come
azione personale di restituzione di un immobile previo accertamento
della inesistenza di un valido contratto di locazione abitativa
costituente un valido titolo di detenzione . ### ha infatti il
potere/dovere di qualificare giuridicamente la domanda sulla scorta
delle concrete allegazioni svolte dalle parti, eventualmente anche
prescindendo o disattendendo la qualificazione prescelta da queste,
con il solo limite di non alterare il “petitum” o la “causa petendi” ( tra
le più recenti, Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 5153 del 21/2/2019 “Il
giudice ha il potere-dovere di qualificare giuridicamente i fatti posti a
base della domanda o delle eccezioni e di individuare le norme di
diritto conseguentemente applicabili, anche in difformità rispetto alle
indicazioni delle parti, incorrendo nella violazione del divieto di
ultrapetizione soltanto ove sostituisca la domanda proposta con una
diversa, modificandone i fatti costitutivi o fondandosi su una realtà
fattuale non dedotta e allegata in giudizio dalle parti” ( conforme
anche Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13945 del 03/08/2012 (Rv. 623639
- 01).
Si tratta, nell'ermeneutica della Suprema Corte, di conferma di
principio già espresso in precedenza secondo cui è compito esclusivo
del ### il quale ha il potere - dovere di definire il rapporto stesso
sulla base dei fatti prospettatigli, prescindendo dalla denominazione,
eventualmente erronea, che la parte abbia usato e con il solo limite di
non alterare il “petitum” o la “causa petendi” ( cfr., in tal senso ed “ex
multis”, civ., sez. II, 17 luglio 2007, n. 15925; Cass. civ., sez. III, 26
giugno 2007, n. 14751; Cass. civ., sez. III, 6 aprile 2006, n. 8107 ) .
In altri termini, l'espressione utilizzata in citazione ( occupazione
senza titolo ) non individua, nel sistema positivo processuale e
sostanziale, alcuna azione tipica dotata di peculiari caratterizzazioni e
autonome regole, processuali e sostanziali, specifiche. Al contrario,
dietro tale terminologia possono celarsi azioni che, seppur
condividendo il medesimo petitum, consistente nella richiesta di
restituzione di un bene immobile detenuto da altri asseritamente
senza alcuna legittimazione, differiscono profondamente tra loro in
relazione alla causa petendi, causa petendi dalla cui individuazione
viene a dipendere, non solo la stessa qualificazione giuridica della
domanda proposta, ma altresì, e soprattutto, il regime processuale e
sostanziale applicabile alla fattispecie, anche in punto di oggetto e
riparto dell'onere della prova.
In particolare, in materia di occupazione senza titolo, da un lato, la
domanda di restituzione potrebbe trovare fondamento sulla base del
dedotto venir meno di un rapporto negoziale di natura obbligatoria
intercorrente tra le parti, che legittimava l'altrui detenzione
dell'immobile in questione - a causa di vizi genetici dell'accordo
contrattuale o per difetti strutturali dello stesso, che ne comportino la
nullità o l'annullabilità, ovvero a causa di sopravvenuti disfunzioni
causali del medesimo accordo, che ne comportino la risoluzione per
inadempimento o per impossibilità sopravvenuta, ovvero, ancora, per
la naturale cessazione dell'efficacia del rapporto stesso per il decorso
del termine di durata o per recesso; dall'altro lato, la stessa domanda
potrebbe del tutto prescindere dalla deduzione, ab origine, di alcun
rapporto di natura negoziale instauratosi tra le parti, per basarsi
esclusivamente sulla dedotta altrui detenzione o possesso privo di
alcun titolo giuridico giustificativo, inesistente ab origine o
successivamente caducato.
Nel primo caso l'azione di restituzione esercitata ha natura
prettamente personale ed è caratterizzata dalla relatività, nel secondo
caso, invece, essa non può che essere inquadrata nell'azione reale di
rivendica, dato che «non è azione di restituzione ma di rivendicazione
quella con cui l'attore chieda di dichiarare abusiva ed illegittima
l'occupazione di un immobile di sua proprietà da parte del convenuto,
con conseguente condanna dello stesso al rilascio del bene ed al
risarcimento dei danni da essa derivanti, senza ricollegare la propria
pretesa al venir meno di un negozio giuridico, che avesse giustificato
la consegna della cosa e la relazione di fatto sussistente tra questa ed
il medesimo convenuto» (Cass. SS.UU. 28 marzo 2014 n. 7305).
Tanto emerge dai precedenti della giurisprudenza di legittimità sulla
questione (17 gennaio 2011 n. 884; Cass. 23 dicembre 2010 n.
26003; Cass. 9 dicembre 2010 24921; Cass. 27 gennaio 2009 n.
1929; nonché, da ultimo, Cass. SS.UU. 28 marzo 2014 n. 7305). Nel
caso di specie l'### ha sostenuto essere stati stipulati dei contratti
di locazione nulli per difetto di forma scritta e di registrazione. Trattasi
pertanto di azione personale di restituzione, che sfugge all'onere della
probatio diabolica proprio dell'azione di rivendica.
In aggiunta, l'attore ha dedotto che la convenuta aveva provveduto,
dal 2018 in poi, al mero pagamento di una indennità di occupazione
autodeterminata, ed ha lamentato di aver ricevuto saltuari pagamenti
di euro 400 mensili a tale titolo, avendoli accettati in acconto con
salvezza dei conguagli a lui asseritamente dovuti, essendo il valore
locativo dei due immobili superiore alla misura dell'indennità versata,
peraltro in maniera discontinua, dalla ### In proposito l'### nella
prima memoria istruttoria, pur ribadendo in tale sede che i pagamenti
della ### erano stati effettuati in maniera del tutto sporadica e
discontinua, non ha specificato quale cifra esatta sarebbe stata
complessivamente versata e in relazione a quale periodo, ma ha
controdedotto che la occupante, da dicembre 2023, non aveva pagato
neanche più l'indennità di occupazione autodeterminata di euro 400
mensili. Di qui la domanda di condanna della convenuta al versamento
della indennità di occupazione nell'ammontare complessivo da
determinarsi in corso di causa e comunque contenuto, unitamente al
valore delle domande di rilascio, entro il limite di euro 25.000. Trattasi
di domanda di risarcimento del danno ex art. 2043 c.p. conseguente
ad un fatto illecito, consistente nella abusiva occupazione degli
immobili per cui è causa.
Si è costituita in giudizio con il deposito di una comparsa di risposta
la resistente ed ha eccepito che esistevano dei contratti di locazione,
regolarmente sottoscritti dalle parti, mai registrati per mera volontà
del locatore, e li ha prodotti in copia (### 1, all. 2). ### ha asserito
di aver dato seguito a tali contratti sottoscritti dai suoi genitori e di
aver continuato a versare mensilmente la quota di euro 400 all'avv.
### referente della famiglia ### ottenendone il rilascio di una
ricevuta sottoscritta per accettazione (all. 5). In aggiunta, ella ha
dedotto la sussistenza di vizi degli immobili ed ha affermato che la
controparte aveva incassato la quota di € 400 mensili a titolo di
indennità di locazione, dissimulando l'incasso di un regolare canone,
e quindi aveva percepito canoni in nero da febbraio 2018 a dicembre
2023 . Quindi ha proposto in via riconvenzionale domanda di
restituzione degli importi versati, per un totale di euro 18.300, sul
presupposto della nullità del contratto di locazione non registrato e
configurando la prestazione pecuniaria compiuta in esecuzione di un
contratto nullo un indebito oggettivo ai sensi dell'art. 2033 Nella sua
prima memoria istruttoria l'attore a sua volta ha dichiarato di non
conoscere la sottoscrizione della propria dante causa apposta in calce
ai due contratti di locazione prodotti dalla ### con la comparsa di
risposta, pur confermando il contenuto di tali documenti la deduzione
contenuta nell'atto di citazione circa la pattuizione di un canone di
euro 200 mensili per un immobile e di euro 400 mensili per l'altro.
Tanto è sufficiente per costituire il disconoscimento di sottoscrizione
ai sensi e agli effetti dell'art. 214 comma 2 c.p.c., da considerarsi
tempestivo ex art. 215 comma 1 n. 2 c.p.c. per essere stato formulato
nella prima risposta successiva alla produzione.
La resistente, nella sua seconda memoria istruttoria, non ha replicato
al disconoscimento di cui sopra nel senso che non ha proposto
espressa istanza di verificazione ex art. 216 comma 1 c.p.c., come
sarebbe stato suo onere. La conseguenza è che la ### non si può
avvalere dei documenti da lei allegati alla comparsa di risposta, che
attesterebbero la sussistenza della forma scritta dei contratti di
locazione abitativa.
Ciò premesso, la domanda personale di rilascio è fondata. Invero la
nullità dei due contratti in parola risulta, prima che dalla loro mancata
registrazione e a prescindere da quale delle parti abbia deciso o
imposto all'altra di evitare l'esecuzione di tale adempimento tributario
, dal difetto di forma scritta, che è l'effetto del disconoscimento della
sottoscrizione dei relativi documenti effettuato tempestivamente
dall'attore e dalla mancata presentazione di una istanza di
verificazione da parte della convenuta, posto che l'art. 1 comma 4 L.
431/1998 impone la forma scritta ad substantiam "per la stipula di
validi contratti di locazione", riferendosi solo a quella abitativa, e che
tale nullità è assoluta, vale a dire rilevabile da entrambe le parti e
d'ufficio ad opera del ### attesa la "ratio" pubblicistica del contrasto
all'evasione fiscale ( v. Cass. civ. sez. un., 17/9/2015, n. 18214 ) .
Non esiste, in altri termini, un valido titolo di detenzione in favore
della ### opponibile all'### il che significa che non possono essere
fatti valere quale eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.
neppure i pretesi vizi degli immobili prospettati dalla ### nella sua
comparsa di risposta . Pertanto va accolta la domanda attorea di
restituzione degli immobili per cui è causa, con effetto immediato, non
trovando applicazione l'art. 56 comma 1 L. 392/1978 in mancanza di
un valido rapporto di locazione.
Anche la domanda risarcitoria è fondata, avendo l'attore subìto un
danno ingiusto di tipo patrimoniale in virtù dell'occupazione senza
titolo dei suoi beni, ma solo parzialmente. In proposito, in materia di
occupazione senza titolo di bene immobile, anche a non voler ritenere
che si sia in presenza di un danno in re ipsa , tale locuzione va
sostituita con quella di “danno presunto” o “danno normale”,
privilegiando la prospettiva della presunzione basata su specifiche
circostanze da cui inferire il pregiudizio allegato ( v. Cass. civ. sez.
un., 15/11/2022, n. ### ).
Ricorre, in altri termini, una presunzione iuris tantum circa l'esistenza
di un danno connesso alla perdita di disponibilità del bene ed
all'impossibilità di conseguirne la relativa utilità ( cfr., tra le altre,
Cass. civ. sez. I, 20/11/2018, n. 29990 ).
Lo specifico pregiudizio subìto, quale allegato dall'### consiste nel
fatto che, in mancanza dell'occupazione abusivo del bene da parte
della ### egli avrebbe potuto concedere l'immobile per cui è causa
in godimento a terzi a titolo oneroso. La liquidazione del danno da
occupazione illegittima , inoltre, può essere operata dal ### sulla
base di presunzioni semplici, con riferimento al cd. danno figurativo,
quale il valore locativo del bene, o meglio ancora, con valutazione
equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di
mercato ( cfr. Cass. civ. ###/2022 cit. ).
Ciò premesso, il valore locativo va determinato in concreto, e sul
punto entrambe le parti hanno concordato nel senso che un
corrispettivo di massima era stato comunque pattuito nella misura di
euro 600 mensili. In concreto, l'attore ha ammesso che la ### aveva
versato, seppure con discontinuità ( ma senza null'altro precisare in
proposito ), euro 400 mensili, almeno fino al novembre 2023, che è
una cifra inferiore a quella anche a quella stabilita dalle parti, seppure
sulla base di un titolo invalido . Non è stato invece specificata la data
iniziale del versamento in misura ridotta, per cui deve presumersi che
questa coincida con la data del decesso dell'ultimo dei danti causa
della resistente, vale a dire di ### morto il ###. Da tanto deve
presumersi pure che da novembre 2018 fino a novembre 2023 sia
stata versata una somma complessiva di euro 14.800 ( euro 400 x 37
mesi ), a fronte di un credito risarcitorio maturato da novembre 2018
sino al 6/2/2024, giorno che ha segnato la pendenza del presente
giudizio, corrispondente ad euro 24.000 ( euro 600 x 40 mesi ). Di qui
la condanna della ### al pagamento a titolo risarcitorio della
differenza, pari ad euro 9.800.
Non può invece essere accolta la domanda riconvenzionale di
ripetizione di indebito proposta dalla resistente, atteso che, come
eccepito dall'attore, qualora un contratto di locazione sia dichiarato
nullo, pur conseguendo in linea di principio a detta dichiarazione il
diritto per ciascuna delle parti di ripetere la prestazione effettuata,
tuttavia la parte che abbia usufruito del godimento dell'immobile non
può pretendere la restituzione di quanto versato a titolo di
corrispettivo per tale godimento, in quanto ciò importerebbe un
inammissibile arricchimento senza causa in danno del locatore ( Cass.
civ. sez. III, 12/2/2019, n. 3971 ; Cass. civ. sez. III, 3/5/1991, n.
4849 ) . Pertanto la riconvenzionale va respinta.
Le spese, ivi compresa quella relativa al contributo unificato, seguono
la soccombenza ex art. 91 comma 1 c.p.c. e vengono liquidate come
da dispositivo, in considerazione del valore della controversia
individuato ai sensi degli artt. 5 ss. del D.M. 10/3/2014 , come
modificato dal D.M. 13/8/2022, n. 147 , da applicare ex art. 6 di tale
ultimo regolamento alle prestazioni professionali esaurite
successivamente alla sua entrata in vigore, e 14 comma 1 c.p.c. e
quindi dello scaglione di valore corrispondente, che dovrebbe
coincidere con la somma in concreto attribuita alla parte vincitrice (
v. sul punto Cass. civ. sez. III, 22/3/2022, n. 9237 ; Cass. civ. sez.
III, 27/2/2014, n. 4696 ), che è di euro 9.800, dovendo il ###
considerare il contenuto effettivo della sua decisione ( cd. criterio del
decisum ), e non il "petitum", come stabilito dall'art. 5, comma 1,
terzo periodo, del D.M. n. 55 del 10 marzo 2014 . Quest'ultima norma,
infatti, stabilisce che nei giudizi per pagamento di somme o
liquidazione di danni, ai fini della liquidazione dei compensi a carico
del soccombente si ha riguardo di regola alla somma attribuita alla
parte vincitrice anziché a quella domandata .
Anche le spese della procedura di mediazione ante causam di cui si è
onerata parte attrice seguono il criterio della soccombenza. In
proposito vanno rimborsati non solo i costi vivi, ma pure i compensi,
liquidati secondo i parametri di cui alla tabella 25 bis allegata al D.M.
10/3/2014 n. 55 e in vigore dal 23/10/2022, sempre con
l'applicazione dei parametri medi, in ragione del valore della
controversia quale già precisato, ma per la sola fase che si è svolta (
fase di attivazione ), non essendo riuscito il tentativo di conciliazione.
Si deve però tener conto, nella determinazione del valore della
controversia, ai fini della liquidazione degli onorari difensivi, anche del
valore della domanda riconvenzionale avanzata dalla resistente nella
misura di euro 18.300 , la cui proposizione, ove sia diretta
all'attribuzione di beni diversi da quelli richiesti dalla controparte,
determina un ampliamento della lite e, di conseguenza, dell'attività
difensiva ( v. Cass. civ. sez. II, 3/7/1991, n. 7275 ; Cass. civ. sez.
III, 29/11/2018, n. ###; Cass. civ. sez. VI, 6/2/2020, n. 2769 ).
Beninteso, per la determinazione del valore della controversia, la
domanda riconvenzionale, non essendo proposta contro il medesimo
soggetto convenuto, non si cumula con la domanda principale
dell'attore, ma, se di valore eccedente a quest'ultima, può comportare
l'applicazione dello scaglione superiore perchè amplia il "thema
decidendum" ed impone all'avvocato una maggiore attività difensiva,
sì da giustificare l'utilizzazione del parametro correttivo del valore
effettivo della controversia sulla base dei diversi interessi perseguiti
dalle parti, ovvero del criterio suppletivo previsto per le cause di
valore indeterminabile ( cfr. Cass. civ. III, 27/01/2003, n. 1202 ;
Cass. civ. sez. II, 14/7/2015, n. 14691 ; Cass. civ. sez. II, 1/8/2023,
n. 23406 ). In altri termini, non deve procedersi al cumulo delle
domande ma deve tenersi conto solo del maggiore tra i valori delle
due contrapposte domande ( v. Cass. civ. sez. II, 24/4/2008, n.
10758 ; Cass. civ. sez. II, 20/10/2023, n. 29182 ).
Nel caso di specie, per l'appunto, è maggiore il valore della domanda
riconvenzionale , per cui il valore della controversia su cui
parametrare la liquidazione del compenso è di euro 18.300 .
La liquidazione va effettuata per tutte le fasi contemplate dall'art. 12
comma 3 del medesimo regolamento ministeriale e con l'applicazione
per i compensi dei livelli medi previsti dalla ### n. 2 allegata al
decreto, che si riferisce ai giudizi di cognizione ordinaria, in
ottemperanza alla regola stabilita dall'art. 4 comma 1, che fa sì che
tali livelli siano adeguati per definizione ( nel senso che il ### è
tenuto a specificare i criteri di liquidazione del compenso solo in caso
di scostamento apprezzabile dai parametri medi, con apposita e
specifica motivazione, la quale è doverosa allorquando si decida di
aumentare o diminuire ulteriormente gli importi affinché siano
controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di
questo, v. Cass. civ. sez. VI, 13/5/2022, n. 15392 ; Cass. civ. sez. VI,
25/5/2020, n. 9542 e Cass. civ. sez. III, 7/1/2021, n. 89 ) .
Sul punto va pure evidenziato che, in tema di spese processuali, solo
la compensazione, totale o parziale, deve essere sorretta da
motivazione, non già l'applicazione della regola della soccombenza cui
il ### si sia uniformato, atteso che il vizio motivazionale ex art. 360
comma 1 n. 5 c.p.c., ove ipotizzato, sarebbe relativo a circostanze
discrezionalmente valutabili e, perciò, non costituenti punti decisivi
idonei a determinare una decisione diversa da quella assunta ( v. sul
punto Cass. civ. sez. VI, 28/4/2014, n. 9368 ) .
A tale importo vanno comunque aggiunte l'IVA e la CPA se
documentate con fattura quali accessori delle spese legali ( cfr. Cass.
civ. sez. III, 8/11/2012, n. 19307 ) nonchè il 15% sui compensi a
titolo di rimborso forfettario ex art. 2 comma 2 D.M. 10/3/2014 55,
che è dovuto “in ogni caso” e quindi segue automaticamente la
condanna pronunciata ex art. 91 comma 1 c.p.c. ( v. Cass. civ. sez.
III, 8/7/2010, n. 16153 ).
P.Q.M.
### definitivamente pronunciando, così provvede : a ) accoglie la
domanda attorea di restituzione e per l'effetto condanna ### al
rilascio immediato in favore di ### dei due immobili ad uso abitativo,
siti in Napoli alla via ### n. 68, contraddistinti dai seguenti dati
catastali: ### foglio (...), particella (...), sub. 18, di vani 3,5, e ###
VIC, foglio (...), particella (...), sub. 19, di vani 5,5 ; b ) accoglie
parzialmente la domanda risarcitoria attorea e per l'effetto condanna
### al pagamento in favore di ### della somma di euro 9.800 ; c )
rigetta la domanda riconvenzionale di ripetizione di indebito formulata
da ### d ) visto l'art. 91 comma 1 c.p.c. condanna ### al rimborso
in favore di ### delle spese di giudizio nonché di quelle di
mediazione, che si liquidano in complessivi euro 5.600 , di cui euro
5.300 per compensi ed euro 300 per esborsi, oltre IVA e CPA se
documentate con fattura e il rimborso forfettario nella misura del 15%
sui compensi. 11-06-2025 16:29
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