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Sentenza

In tema di immissioni tra proprietà attigue, ai sensi dell’articolo 844 Codice c...
In tema di immissioni tra proprietà attigue, ai sensi dell’articolo 844 Codice civile, il superamento del limite di normale tollerabilità - accertato anche mediante rilievi fonometrici - integra i presupposti per l’adozione di provvedimenti d’urgenza ex articolo 700 Codice procedura civile quando la condotta lesiva arrechi un pregiudizio attuale e grave alla salute e alla vita quotidiana del vicino. È legittimo l’ordine giudiziale di trasferimento degli animali responsabili delle immissioni intollerabili, con applicazione di una misura coercitiva pecuniaria ai sensi dell’articolo 614-bis Codice procedura civile ove il proprietario mostri persistente inerzia nel rimuovere la causa del danno.
Tribunale di Bologna
Sezione feriale CIVILE
N. 11396 /2025 R.G.A.C.
ORDINANZA ex art. 700 cpc
Il Giudice, dott.ssa Carmen Giraldi,
designato alla trattazione della causa civile iscritta al N.R.G. 11396 /2025
promossa da
Parte_1 Avvocato FESTI MATTEO)
Ricorrente
Controparte_1
contro
Resistente contumace
avente ad oggetto: Provvedimenti d’urgenza ex art. 700 c.p.c
sciogliendo la riserva che precede
rilevato che il ricorrente Parte_1 proprietario di un’unità abitativa posta al piano
terra di un immobile situato a Bologna, Via Siepelunga n. 47/2, deduce che
nell’appartamento di fronte, di proprietà della Sig.ra Controparte_1 sono tenuti cani di
grossa taglia, lasciati soli per ore, dalle cui deiezioni provengono odori nauseabondi, per
cui io ricorrente è costretto a tenere le finestre costantemente chiuse;
a partire dal mese di ottobre 2024, agli odori provenienti dall’appartamento di proprietà
CP_1 si sono aggiunte anche immissioni sonore dovute ad un intenso abbaiare notturno;
a nulla sono valse le richieste dell’amministratore ( doc 7) e la succesiva querela;
ritenuto che il ricorso sia meritevole di accoglimento;
Invero, il ricorrente ha provvedutonel periodo intercorrente tra il 01.04.2025 e il
09.06.2025, ad effettuare alcune registrazioni sonore a campione, in diverse ore del giorno e
della notte, atte a dare conto del persistente ed insostenibile nocumento arrecato al riposo
del ricorrente dai cani della Sig.ra CP_1 (doc. 11 e, a dimostrazione del superamento dei
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normali limiti di tollerabilità delle immissioni sonore, in data 06.07.2025 il Prof. Pt_1 ha
altresì effettuato con un fonometro una misurazione del rumore ambientale generato
dall’abbaiare dei cani, che risulta, nel tempo di misurazione, pari ad un valore medio di 54.6
dB, con un picco di 68.5 dB (doc. 12) e un differenziale tra livello di immissioni
minimo (cioè quando i cani rimangono in silenzio) e il valore medio pari a circa 18 dB.
Sussistono gli elementi per riconoscere il fumus boni iuris .
L’art. 844 c.c., che disciplina le immissioni tra proprietà attigue dispone che non possano
essere impedite le immissioni – tra l’altro – di rumori provenienti dalla proprietà del vicino,
purché le stesse non superino la normale tollerabilità, tenuto conto anche della
condizione dei luoghi.
Nella fattispecie, le immissioni sonore derivanti dall’abbaiare dei cani si
propagano alla proprietà del Prof. Pt_1 ad ogni ora del giorno e della notte,
con un differenziale tra il livello sonoro “normale” e il livello sonoro medio
quando i cani abbaiano pari a 18 dB (cfr. doc. 12).
La giurisprudenza si è attestata a ritenere superata la normale tollerabilità di cui all’art. 844
c.c. con un differenziale superiore a 3 dB (cfr. Cass., SS.UU., 27.02.2013, n. 4848).
In tema di immissioni derivanti dall’abbaiare dei cani si è pronunciata la
Corte di cassazione, secondo la quale “la presenza di un cane all'interno di una
struttura condominiale non deve essere lesiva dei diritti degli altri condomini , sicché i
proprietari dell'animale devono ridurre al minimo le occasioni di disturbo e
prevenire le possibili cause di agitazione ed eccitazione dell'animale stesso,
soprattutto nelle ore notturne; [...] In tema di immissioni in ambito condominiale,
superano la normale tollerabilità i rumori derivanti dai latrati insistenti del cane e
dalle riunioni rumorose” (Cass. 26.03.2008, n. 7856).
Quanto al periculum si rileva che il ricorrente ha documentato, anche con certificati medici,
che il continuo e reiterato abbaiare dei cani, anche e soprattutto nelle ore serali e notturne,
destinate al riposo delle persone, ha arrecato e sta arrecando un grave pregiudizio alla salute
con ripercussioni sull’attivit lavorativa e sulla vita quotidiana.
Il medico curante del Prof. Pt_1 ha attestato che “in relazione alla situazione creatasi
presso la propria abitazione di via Siepelunga 47/2 in Bologna caratterizzata da continui e
molesti rumori notturni e diurni ampiamente documentati (abbaio continuo di cani e
odori nauseanti) presenta sindrome ansiosa depressiva reattiva provocata da insonnia.
Tale situazione si riflette sulle attività lavorative quotidiane del Professore.
Coesistono anche patologie organiche caratterizzate da colon irritabile e gastrite .
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L’incresciosa situazione si sta protraendo dal mese di gennaio del corrente anno tanto
che il professore sta assumendo ansiolitici ipnoinducenti antidepressivi e farmaci per
le problematiche gastrointestinali” (doc. 13).
Non v’è dubbio, quindi, che l’integrità psico-fisica del Prof. Pt_1 sia
stata seriamente compromessa dall’esposizione pressoché costante alle
intollerabili immissioni sonore provenienti dalla proprietà della
Sig.ra CP_1
Pur potendo profilarsi una tutela risarcitoria, si osserva che l’irreparabilità del danno non va
rigorosamente intesa nel senso della irreversibilità della lesione paventata, essendo
sufficiente ad integrarlo l’estrema difficoltà del puntuale ripristino dello status quo ante.
Il danno alla salute e al normale svolgimento dell’attività lavorativa e di riposo quotidiana
non può essere soddisfatto pienamente con una tutela per equivalente,a causa della lesione
di diritti di carattere assoluto, dotati di rilievo costituzionale.
Per cui l’attesa dei tempi di un ordinario giudizio di merito sarebbe foriero di un
aggravamento del danno subito.
La sig CP_1 avendo dimostrato disinteresse ai diritti dei condomini e non avendo rimediato
nonostante i numerosi richiami all’incapacità di gestire i propri cani in modo da non
arrecare pregiudizio al ricorrente,dovrà trasferire altrove i propri cani.
Ai sensi dell’art. 614 bis c.p.c. si dispone per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del
provvedimento il pagamento di euro 15,00..
Le spese legali seguono la soccombenza.
PQM
Il Giudice, visti gli artt. 700 e 614 bis cpc
-Ordina alla Sig.ra Controparte_1 nata a Bologna il 23.02.1989, C.F.
C.F._1 , residente a Bologna in Via Siepelunga n.47/2, di
provvedere immediatamente a trasferire altrove i cani custoditi all’interno
della propria unità immobiliare;
- Condanna la Sig.ra Controparte_1 ai sensi dell’art. 614 bis c.p.c., al
pagamento di euro 15,00 per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione
dell’ordine;
condanna la sig CP_1 al pagamento in favore del ricorrente delle spese legali nella misura
di euro 2500,00 oltre rimborso forfettario Iva e Cassa come per legge.
Bologna, 27/10/2025
IL GIUDICE
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dott.ssa Carmen Giraldi
Avv. Antonino Sugamele

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