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Sentenza

LAVORO E FORMAZIONE – Tribunale di Reggio Calabria, sezione lavoro, 22 ottobre 2...
LAVORO E FORMAZIONE – Tribunale di Reggio Calabria, sezione lavoro, 22 ottobre 2025 n. 1548. Comparto sanità, vestizione/svestizione: retribuzione. Il tempo per indossare e togliere la divisa è orario di lavoro retribuito quando imposto da esigenze igienico-sanitarie e organizzative.
Tribunale di Reggio Calabria, Sentenza n. 1548/2025 del 22-10-2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
### Il Giudice del lavoro di ### dott. ### ### nel proc. n.
1865/2024 R.G.; sul ricorso depositato il ###; proposto da ###
(difesa dall'avv. ###; nei confronti di ASP - ### di ###; viste le
note di trattazione scritta di parte ricorrente; così definitivamente
provvede: “Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna parte
resistente al pagamento alla parte ricorrente delle somme
maturate come meglio indicate in motivazione e dunque alla
somma di € 4.716,76.
Alla predetta somma vanno aggiunti la maggior somma tra
interessi e rivalutazione dalla maturazione al soddisfo.
Condanna l'ASP resistente al pagamento alla parte ricorrente delle
spese del giudizio che liquida complessivamente in 1750,00 euro
per compensi professionali, oltre spese forfettarie al 15 % nonché
iva e cpa se dovute e contributo unificato dovuto, con distrazione
in favore della procuratrice della parte ricorrente”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva di: “condannare
l'ASP di ### in persona del rappresentante legale pro tempore a
corrispondere al ricorrente per le causali di cui sopra (art. 31 CCNL
16-18, art. 43 CCNL 19-21, art. 36 Cost., art. 2126 c.c., e
subordinatamente art. 2041 c.c.), e per il periodo sino al 31
dicembre 2022, la somma di € 4.716,76 o altra ritenuta di
giustizia, oltre interessi legali con decorrenza da ogni scadenza
retributiva, e cioè dal primo giorno del mese successivo a quello in
cui avrebbe dovuto corrispondersi la singola retribuzione, alla data
di deposito del presente, ed oltre interessi legali computati ai sensi
dell'art. 1284 comma 4° c.p.c. (ovverosia ai sensi del D.Lgs.
231/02) sulla somma di € 4.716,76 dalla data del deposito del
presente e sino al soddisfo”.
Parte ricorrente deduceva: - di essere stata -per tutto il periodo
oggetto di causa dipendente dell'ASP di ### svolgendo
continuativamente l'attività di infermiere professionale, categoria
###, presso il ### di ### dell'### di ### - che, come tutti gli
infermieri ed il personale tecnico dell'### per previsione aziendale
e contrattuale, deve obbligatoriamente indossare, durante l'orario
di lavoro, la divisa (casacca e pantaloni o camice e zoccoli o
scarpe) che gli viene fornita, lavata e stirata dall'### - di dover
arrivare sul posto di lavoro indossando i propri indumenti e che,
prima di prendere servizio, doveva recarsi presso l'apposito locale
aziendale, spogliarsi e indossare la divisa che custodiva
nell'armadietto personale, infine recarsi in reparto, dove, dopo
avere scambiato le consegne con il collega smontante turno,
iniziava il proprio turno lavorativo; successivamente, alla fine del
turno, doveva compiere le operazioni inverse: attendeva il cambio,
scambiava le consegne, si recava nell'apposito locale per
dismettere la divisa, consegnarla per il lavaggio in caso di
necessità o altrimenti riporla nell'armadietto fino al turno
successivo e rivestirsi; - che, nello specifico, doveva presentarsi in
reparto all'inizio del turno indossando la divisa, per cui la sua
vestizione e lo scambio delle consegne dovevano avvenire in
tempo precedente all'inizio vero e proprio del turno. Parimenti, non
poteva abbandonare il reparto prima del termine del turno vero e
proprio, sicché le operazioni di scambio consegne, svestizione della
divisa e vestizione degli indumenti privati potevano avvenire solo
dopo il termine del turno; - che l'ASP, nel proprio regolamento
delle presenze del 06.09.16 al punto 1.7, aveva riconosciuto e
previsto per il personale obbligato ad indossare una divisa il diritto
a godere di un'eccedenza oraria ad ogni cambio turno di 15 minuti,
prima e dopo, per la rispettiva vestizione, svestizione e passaggio
di consegne (previsto anche dal ### 16-18 del 21 maggio 2018
nonché confermato anche dall'art. 43, comma 12, ### 19-21); -
che, a far data dal 1° ottobre 2016, l'ASP aveva introdotto, giusta
nota prot. 45536/CS del 20.09.16, il sistema di rilevazione
automatica delle presenze, pur continuando a mantenere in vita
per un certo periodo, talvolta unitamente a questo, talvolta in via
esclusiva, il vecchio sistema di rilevazione attraverso la
sottoscrizione del foglio firma; - che, nonostante l'introduzione del
sistema di rilevazione automatica delle presenze e l'introduzione
della disciplina pattizia ed aziendale, l'ASP non aveva mai
conteggiato e retribuito il periodo extra-turno di servizio vero e
proprio utilizzato per compiere le operazioni di vestizione,
svestizione e passaggi di consegne; - di aver inviato una lettera di
messa in mora per il pagamento del detto surplus orario,
chiedendo contestualmente copia dei fogli mensili riepilogativi
delle presenze in servizio, indicanti per ciascun turno di servizio
l'orario di entrata e di uscita a far data dal mese di ottobre 2016;
- che dall'esame di tali fogli riepilogativi mensili è agevole evincere
l'ammontare dei minuti lavorati, per come risultanti dal sistema
automatico di rilevazione delle presenze, ma non computati
dall'ASP nel tempo lavorato.
La resistente ### sebbene ritualmente citata, non si costituiva in
giudizio, rimanendo contumace.
**
Rimessa la causa in decisione, il ricorso è fondato.
La domanda concerne la pretesa al compenso per il tempo
necessario ad indossare e svestire la divisa da parte di personale
appartenente al comparto ### pubblica.
Nel caso di specie si tratta di infermiere professionale.
Sostiene parte ricorrente che l'attività di vestizione e svestizione
della divisa determinava una prestazione per orario superiore a
quello contrattuale, pari a 15 minuti per fase.
Lamenta di aver dovuto impiegare del tempo per la divisa
obbligatoria, senza essere però stato pagato il tempo di vestizione
/ svestizione, operazione che doveva effettuare al di fuori del turno
di lavoro e prima di entrare in reparto.
MERITO
La giurisprudenza di legittimità (si segnala Cass. n. 11755/16)
aveva affermato: < Criteri che riecheggiano, invero, nella stessa
giurisprudenza comunitaria quando in essa si afferma che, per
valutare se un certo periodo di servizio rientri o meno nella nozione
di orario di lavoro, occorre stabilire se il lavoratore sia o meno
obbligato ad essere fisicamente presente sul luogo di lavoro e ad
essere a disposizione di quest'ultimo per poter fornire
immediatamente la propria opera (Corte Giust. Com. eur., 9
settembre 2003, causa C-151/02, parr. 58 ss.) Tale orientamento
(come osserva la citata Cass. n. 19358/2010) consente di
distinguere nel rapporto di lavoro una fase finale, che soddisfa
direttamente l'interesse del datore di lavoro, ed una fase
preparatoria, relativa a prestazioni od attività accessorie e
strumentali, da eseguire nell'ambito della disciplina d'impresa (art.
2104 cod. civ., comma 2) ed autonomamente esigibili dal datore
di lavoro, il quale ad esempio può rifiutare la prestazione finale in
difetto di quella preparatoria." In definitiva il tempo necessario a
indossare l'abbigliamento di servizio costituisce tempo di lavoro
soltanto ove qualificato da una etero direzione. In difetto di
direttive specifiche in tal senso l'attività di vestizione rientra nella
diligenza preparatoria inclusa nell'obbligazione principale del
lavoratore e non dà titolo ad autonomo corrispettivo. (cfr. Cass.
7.6.2012 n. 9215)>.
Negli stessi termini, anche Cass n. 23084/16 e n. 23126/16.
Altresì  così Cass. n.
3901/18; come anche Cass 27799/17, Cass. n. 9417/18 e Cass.
n. 12935/18 sul diritto alla retribuzione tempo divisa ove non vi
sia discrezionalità in capo al dipendente nella scelta dei tempi e
luoghi per indossare e dismettere la divisa.
Ancor più di recente si è affermato  così in
motivazione Cass., sez. lav., Ord. n. 17635/ 2019.
Ad avviso del decidente occorre dunque verificare se l'attività di
vestizione fosse stata oggetto di specifica direttiva del datore o
comunque di un obbligo intrinseco alla natura dell'attività svolta
dal lavoratore per cui il turno di servizio dovesse essere svolto
interamente in divisa.
La pretesa in questione risulta regolata da regolamento aziendale
del 2016 che prevede come eccedenza oraria 15 minuti per
ciascuna fase di vestizione e svestizione ma nel contempo
prevedendo che i .
Il conteggio del ricorso è basato su 15 minuti (v. regolamento) e
decorre da ottobre 2016 fino al dicembre 2020.
Inoltre, sosteneva: <7) anche il ### 16-18 del 21 maggio 2018
(all.to 3), al suo articolo 27 comma 12 prevedeva un periodo di 15
minuti da considerarsi tempo lavorato per svolgere le operazioni
di vestizione, svestizione e passaggio di consegne, fatti salvi gli
accordi di maggior favore in essere, ed oggi la disposizione è stata
confermata dall'art. 43 comma 12 ### 19-21>.
La domanda sulla scorta dei dati offerti e delle timbrature, e non
essendo costituita l'Asp che aveva l'onere di dar conto del
pagamento dei tempi a titolo di quanto rivendicato dalla parte
ricorrente, va accolta.
INDEBITO ARRICCHIMENTO
Resta dunque assorbita, peraltro proposta in via subordinata alla
domanda di differenze retributive, ogni considerazione sulla azione
subordinata di indebito arricchimento ex art 2041 c.c..
SPESE DEL GIUDIZIO
Spese a carico dell'ASP per la soccombenza e liquidate tenuto
conto del DM 55 del 2014 e succ. mod., secondo il valore della
causa, la natura della causa ### e le fasi svolte.
Avv. Antonino Sugamele

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